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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/07/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Giudice Daniele AL Abbate
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1229 del registro generale affari civili dell'anno 2015
TRA
Parte_1 GIÀ Parte_2 (cf: C.F. 1 nato
a Termini Imerese il 29.9.1974, ivi elettivamente domiciliato in via Belvedere P.Pe di
Piemonte, presso lo studio dell'avv. Giacomo Raneri, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
ATTORE
E CP_1 (cf: C.F._2 ), nato a [...] il [...], ivi elettivamente domiciliato in piazza Duomo n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano
Scimeca, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
(cf: (), nato a [...] il [...] C.F. 3 Parte_3
(cf: nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_4
), nato a [...] il [...] Parte_5 (cf: C.F._5
C.F._6 ), nato a [...] il (cf: Parte_6
6.1.1972
tutti elettivamente domiciliati a Termini Imerese in c.so Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'avv. Pietro Sorce che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
Parte_7 (cf: C.F._7 ), nata a [...] il [...]
Parte_4 (cf: C.F._8 nata a [...] il [...] (cf: C.F. 9 ), nata a [...] il [...], quali chiamati Parte_8
all'eredità di ON , deceduto in corso di causa elettivamente domiciliati a Termini Imerese in c.so Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Naro che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTI
avente ad oggetto: riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
'premettendo di essere Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 figlio naturale di Persona_2 in forza della dichiarazione giudiziale di paternità di cui alla sentenza n. 734/2014 del Tribunale di Termini Imerese, conveniva in giudizio CP_2
[...] ON Parte_3 Parte_4 Parte_5 e Parte_6
proponendo querela di falso avverso il testamento olografo del 27.12.1995 (pubblicato il
13.4.2000), con cui il padre deceduto a Termini Imerese il 24.2.20000 - aveva istituito
-
erede universale la moglie, atto di ultima volontà del quale l'attore CP_2
disconosceva contestualmente l'autenticità invocando gli artt. 214 e 216 cpc, domandone il sequestro che chiedeva anche in relazione ai beni costituenti l'intero asse ereditario devoluto in forza della successione paterna –, chiedendo l'apertura della successione legittima e l'accertamento della propria qualità di unico erede universale del defunto padre.
A fondamento della domanda invocava la perizia grafica di parte oltre alle scritture comparative prodotte, deducendo che la scheda testamentaria era riconducibile alla mano della moglie di A_ di cui chiedeva l'esclusione dallaCP_2 successione in quanto indegna.
Domandava, inoltre, la condanna della predetta convenuta alla ricostituzione dell'asse ereditario e, segnatamente, dei beni trasferiti a titolo gratuito ai fratelli del de cuius, Per_1
Parte_3 il 12.4.2001 mediante l'atto di adempimento di obbligazioni
[...] ed naturali (rep. 45465 racc. 12915), contestuale all'atto di conferma della validità del
-
testamento impugnato in questa sede, sottoscritto da Pt_9 Per_1 CP_2
Pt 3 , AL e CP_3 (rep. 45464-racc. 12914).
Di tali atti, deduceva, in ogni caso la nullità e l'inefficacia in quanto aventi causa illecita e connotati da motivo illecito comune alle parti che, con l'operazione predetta, avevano realizzato un negozio in frode alla legge avendo i fratelli del de cuius rinunciato alle azioni proposte per la declaratoria di nullità dell'atto di ultima volontà di A_
(giudizi n. 832/2000 introdotto da Parte_3 e n. 927/2000 introdotto da AL e CP_2PP TA), in cambio della cessione gratuita di immobili acquistati da in forza della successione del marito.
Affermava, altresì, l'invalidità dell'atto di compravendita del 5.2.2002 (rep. 48318 – racc.
13336) con cui Persona_1 aveva venduto ai nipoti Parte_6 e Parte_5 la quota ricevuta con l'atto di adempimento di obbligazioni naturali sopra richiamato, avente ad oggetto il fabbricato sito a Termini Imerese, via RA (in catasto al fg. 16, p.lla
852, sub 6), e il fabbricato sito a Termini Imerese, via BE n. 14 (in catasto al fg. 15, p.lla
1359, sub 2), nonché del successivo atto di vendita del 13.2.2003 (rep. n. 52220 racc.
13850) con il quale ON aveva ceduto ad Parte_4 l'immobile sito a
Termini Imerese, via RA (in catasto al fg. 16, m.u. 852, sub 4).
Deduceva, poi, che tali atti avrebbero dovuto essere revocati ai sensi del combinato disposto degli artt. 687 e 803 cc stante la sopravvenienza dell'attore quale figlio naturale.
Invocava, in ogni caso, la disciplina in materia di petizione dell'eredità, domandando la restituzione dei beni oggetto degli atti di cessione stipulati dall'erede apparente, CP_2
[...] coi fratelli del de cuius, a loro volta, ceduti da Persona_1
Secondo la prospettazione attorea, oltre alla mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di CP_2 – dato insuperabile per la salvezza degli acquisti da parte dei nipoti del de cuius -, dirimente era la mancanza della buona fede del terzo, ex art. 534, co. 2, cc.
La disciplina della petizione ereditaria operava, inoltre, rispetto agli ulteriori atti di vendita posti in essere da CP_2 ossia: quello del 15.10.2003 (rep. 594 – racc. 417), con cui aveva alienato a il terreno sito a Termini Imerese, c.daParte_10
NE (in catasto al fg. 6, p.lle 86, 87, 352); quello del 3.11.2003 (rep. 8459 – racc. 4197), con cui aveva venduto a il fabbricato sito a Termini Imerese, via Persona_3
BE (in catasto al fg. 15, p.lla 982, sub 8-14); quello del 29.4.2004, con cui aveva venduto a Controparte_4 (rep. 56495 racc. 14505) il terreno sito a Termini Imerese, zona
Agglomerato industriale (in catasto al fg. 26, p.lle 8, 447, 448, 2, 444, 619); in caso di mancato recupero dei beni trasferiti dalla convenuta CP_2 domandava la restituzione da parte dell'erede apparente del corrispettivo complessivamente ricavato dai predetti atti di alienazione, pari ad € 125.000,00.
Nell'ipotesi di accertata validità del testamento, domandava in subordine la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, chiedendo, altresì lo scioglimento della comunione ereditaria e, in via gradata, ove il testamento fosse dichiarato invalido ma venissero rigettate le domande di indegnità di CP_2 CP_2 e di accertamento della propria qualità di unico erede universale del de cuius, la devoluzione dell'eredità di
Persona_2 in base alle norme sulla successione legittima, indicando quale erede, oltre a sé, la moglie del de cuius. Regolarmente costituitasi nel presente giudizio CP_2 deduceva l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, privo della legittimazione (e dell'interesse) ad agire, avendo la convenuta proposto appello avverso la sentenza con la quale Parte_2
[...] era stato riconosciuto figlio naturale di Persona_2
Affermava, per altro verso, l'autenticità del testamento del marito - la cui impugnazione, secondo la prospettazione della convenuta, spettava unicamente all'erede testamentario, qualità di cui l'attore era privo -, allegando che la cessione degli immobili in favore dei fratelli del de cuius costituiva attuazione della volontà espressa verbalmente da Per_2
[...] prima del decesso, non avendo potuto modificare il testamento olografo già redatto a causa della morte improvvisa.
Eccepiva, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di anche in relazione alle domande di invalidità di tali atti diParte_2
disposizione nonché di quella di petizione ereditaria e di riduzione.
Rilevava, infine, l'operatività della delazione ereditaria in suo favore anche nell'ipotesi di invalidità del testamento, contestando la ricostruzione dell'asse fatta dall'attore, che non teneva conto né dei debiti ereditari né delle effettive condizioni degli immobili, taluni di proprietà del de cuius solo pro quota. Domandava, dunque, la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree e in ogni caso il loro rigetto, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di sequestro.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2015, ON spiegavano difese e ' Parte_4 Parte_5 Parte_3 e Parte_6
CP_2 contestando la nullità degli atti di domande analoghe a quelle formulate da '
cessione posti in essere da quest'ultima in favore dei fratelli del de cuius.
Secondo la tesi dei convenuti, la rinuncia alle domande di invalidità del testamento proposte da Pt 3 , AL e PP TA era conseguita alla perizia grafica prodotta da CP_2 nei giudizi dai medesimi proposti, mediante la quale avevano preso atto della infondatezza delle pretese avanzate.
Escludevano, dunque, qualsiasi intento fraudolento nell'accordo transattivo concluso con la moglie del de cuius, sfociato nell'atto di conferma del testamento di A_ e nei trasferimenti immobiliari del 12.4.2001, posti in essere più di dieci anni prima rispetto all'instaurazione del giudizio di riconoscimento della paternità da parte dell'attore, in adempimento della obbligazione naturale e dei doveri morali nei confronti del defunto fratello/marito.
Contestavano, per il resto, l'operatività degli artt. 687 e 803 cc, inapplicabili agli atti dispositivi effettuati dagli eredi, invocando la buona fede del terzo acquirente ex art. 534, co. 2, cc per sostenere la stabilità degli acquisti a titolo oneroso posti in essere da Pt_4
Pt 5 e Parte_6 Deducevano, in ogni caso, che l'eventuale “riconduzione" dei beni acquistati alla massa relitta, in caso di accoglimento della domanda subordinata di riduzione, poteva avvenire unicamente mediante imputazione dell'equivalente monetario.
Eccepivano, infine, la prescrizione delle domande proposte da Parte_2 contestando la sussistenza dei presupposti per il chiesto sequestro giudiziario.
Con ordinanza del 4.11.2015 l'attore è stato invitato a proporre il ricorso per sequestro nell'ambito di apposito subprocedimento nonché a precisare la domanda volta alla declaratoria di non autenticità del testamento.
Con successiva ordinanza del 3.4.2017 il Giudice già assegnatario del procedimento ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, co. 2, cpc, sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 734/2014 che aveva accertato la qualità di figlio naturale di
A_ dell'attore, avendo CP_2 proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa dalla Corte d'appello di Palermo.
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 16.2.2016 e 15.2.2018, l'attore domandava il sequestro (in un caso giudiziario e nell'altro conservativo) dei beni ricompresi nell'asse ereditario (n. 1229-1/2015, n. 1229-2/2015), entrambi rigettati, rispettivamente con ordinanze del 3.4.2017 e del 19.7.2018.
All'udienza del 5.2.2018 parte attrice ha allegato di aver notificato l'atto di prosecuzione del giudizio sospeso anche agli eredi di ON nelle more deceduto (cfr. verbale di udienza).
Con ordinanza del 10.2.2018 è stata disposta ctu grafologica per accertare la riconducibilità del testamento impugnato a A_
Con comparsa depositata il 28.2.2018 si è costituito in giudizio l'attore, Parte_1
[...] in seguito alla rettifica del nome.
Nella comparsa di costituzione depositata il 16.4.2018 Parte_7 Parte_4 e deducevano di averONParte_8 quali chiamate alla successione di rinunciato all'eredità del predetto de cuius, domandando l'estromissione dal giudizio.
Dopo la riassunzione del giudizio, dichiarato interrotto in seguito al decesso di CP_2
[...] (cfr. verbale di udienza dell'8.5.2018), con comparsa di costituzione depositata in data 20.11.2018 si è costituito quale erede della predetta de cuius,CP_1 spiegando difese analoghe a quelle dalla medesima proposte.
Con sentenza non definitiva n. 244/2022 depositata il 29.3.2022 il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal ctu nominato, ha rigettato la domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento e, di conseguenza, quella volta alla declaratoria di indegnità a succedere di dichiarando "che la successione diCP_2 ' A_
nato il [...] a [...] e ivi deceduto il 24/2/2000, è regolata dal testamento olografo del 27/12/1995, pubblicato in data 13/4/2000 con atto in notaio Persona_4 di Termini Imerese, rep. n. 41442, racc. n. 12337, registrato in Termini Imerese in data 26/4/2000 al n. 454, serie 1".
Rimessa la causa sul ruolo, con ordinanza in pari data è stata disposta ctu al fine di accertare la lesione della quota di legittima spettante all'attore. La causa, già assunta in decisione e rimessa sul ruolo con ordinanza del 5.4.2024 al fine di acquisire taluni chiarimenti dal ctu nominato, con successivo provvedimento del 21.2.2025, emesso in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così ripercorsi i fatti di causa, al fine di decidere la presente controversia bisogna prendere
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le mosse dalla sentenza non definitiva n. 244/2022 con la quale il Tribunale ha accertato la
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autenticità del testamento olografo di dichiarando dunque che la A_
successione del medesimo è regolata dalle disposizioni di ultima volontà ivi contenute, senza che possa aversi alcun dubbio sulla legittimazione ad agire di Parte_1 dovendosi richiamare a tale riguardo quanto argomentato nella pronuncia appena richiamata.
Ciò chiarito, è opportuno, innanzitutto dare conto che da ora in Parte_2 ha proposto, tra l'altro, domanda di petizione ereditaria, sul poi Parte_1 presupposto della invalidità del testamento e dunque del previo accertamento della sua qualità di unico erede di A_
Ora, se alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 734/2014 che ha dichiarato padre naturale di Persona_2 Parte_2 nessun dubbio può aversi sulla qualità di legittimario pretermesso dell'attore, va detto che la proposizione da parte di quest'ultimo della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive in via subordinata rispetto alla domanda di (in)validità del testamento connessa nell'atto introduttivo in qualche misura a quella di petizione dell'eredità –, impone di soffermarsi su tale domanda, avente ad oggetto il testamento olografo del 27.12.1995, con cui il de cuius ha istituito erede universale la moglie CP_2
Invero, la c.d. successione necessaria ossia quel peculiare regime normativo volto a tutelare determinate categorie di soggetti, qualificati legittimari ex art. 536 e ss. c.c. – pone
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dei limiti all'autonomia testamentaria attribuendo al coniuge, ai figli e agli ascendenti, una determinata quota di eredità ovvero altri diritti successori.
Ciò emerge inequivocabilmente dall'art. 457, u.c. c.C., ai sensi del quale "le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari". Siffatto limite, peraltro, non è circoscritto al solo aspetto testamentario, operando esso, altresì, con riferimento alla disciplina delle donazioni che eccedono la quota disponibile, come previsto dall'art. 555 c.c..
Lo strumento processuale predisposto a tal fine è l'azione di riduzione, un azione di accertamento costitutivo il cui esperimento presuppone, per l'appunto, l'esistenza di disposizioni donative ovvero testamentarie suscettibili di ledere il diritto alla c.d. quota di riserva;
deve trattarsi di disposizioni valide, atteso il permanere dei tradizionali rimedi giuridici volti alla declaratoria di inefficacia, ex tunc ovvero ex nunc, delle stesse;
ancora, il legittimario è tenuto ad imputare alla propria porzione tutte le liberalità ricevute dal de cuius, sia in vita, a titolo di donazione, che mortis causa, a titolo di legato (cfr. Cass. n.
9424/2003; Cass. n. 8780/1987).
Dunque, è necessario ricostruire esattamente l'asse ereditario, al fine di verificare se le disposizioni testamentarie (che possono anche concorrere con la successione ab intestato, laddove non contemplino tutti i beni rientranti nell'asse) abbiano o meno intaccato la quota riservata al legittimario.
Il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'esistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli oggetto delle disposizioni contestate, quando di questi si invochi l'attribuzione, in conformità alla regola di cui all'art. 2697 c.c.; inoltre, in relazione a quanto sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare e provare l'esistenza di altri atti di disposizione da considerare lesivi e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere
(cfr. Cass., n. 18199/2020: "la prova della consistenza dell'asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario può essere fornita anche a mezzo presunzioni purchè munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., principio ribadito anche di recente da Cass. n. 1357/2017, a mente della quale, ancorchè il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, aggiungendo altresì che una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum").
Tale regola subisce, d'altra parte, un temperamento nel caso in cui ad agire in riduzione sia l'erede pretermesso, ossia totalmente escluso dalle disposizioni dalle quali deriva la lesione della legittima (cfr. Cass., n. 20535/2019: “La Corte d'Appello ha fatto applicazione del principio secondo il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva.
Tale principio, tuttavia, non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori nè con atto inter vivos nè a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum").
Nel caso che ci occupa, l'attore ha fornito una corretta ricostruzione dell'asse ereditario
(immobiliare) di A_ vertendo le contestazioni mosse dalla convenuta CP_2
[...] unicamente sulla stima dei cespiti, sulle quote di pertinenza del de cuius e sulla presenza di abusi non sanabili, profili insuscettibili di incidere sul compiuto assolvimento dell'onere probatorio da parte di Parte_1
Si tratta, nello specifico, dei fabbricati siti nel Comune di Termini Imerese, indicati e pag. 2 dell'atto di citazione:
fabbricati siti in via RA (in catasto al fg. 16, p.lla 852, sub 4 e 6); fabbricato sito in c.da ANta MA snc (in catasto al fg. 6, p.lla 765, sub 1, graffato
-
con p.lla 1860-1861);
fabbricato sito in via Vittorio Amedeo n. 12 (in catasto al fg. m.u., p.lla 957, sub 3);
fabbricato sito in via Barone Villaurea n. 4 (in catasto al fg. m.u., p.lla 957, sub 5);
fabbricato sito in via Vittorio Amedeo n. 14 (in catasto al fg. m.u., p.lla 957, sub 6);
fabbricato sito in via Spataro n. 27 (in catasto al fg. m.u., p.lla n. 576);
- fabbricato sito in via BE n. 33 (in catasto al fg. 15, p.lla 982, sub 8, graffato con sub 14); fabbricato sito in via BE (in catasto al fg. 15, p.lla 1359, sub 2); fabbricati siti in c.da MP (in catasto al fg. 34, p.lle 813 e 814);
-
terreni siti in c.da NE (in catasto al fg. 6, p.lle 87, 352, 1856, 86, 1858); terreni sito in c.da AN DO (in catasto al fg. 7, p.lle 106, 998 e 999); terreni siti in zona Agglomerato industriale (in catasto al fg. 26, p.lle 619, 444, 8, 448,
-
447, 2); terreni siti in c.da MP (i34, p.lle 11, 10, 526, 475, 128, 127, 477, 524, 812).
-
Per una più compiuta ricostruzione del patrimonio ereditario, è opportuno, in ogni caso, richiamare la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. Persona_5 frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici oltre che sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica, che, in aderenza al quesito giudiziale non ha tenuto in considerazione i beni immobili per i quali l'attore non ha prodotto il titolo di provenienza (cfr. ordinanza del 25.3.2022), avendo espunto dal progetto di reintegra formato in seguito ai richiami disposti altresì i beni immobili con difformità catastali rilevanti e abusi edilizi insanabili (mancanza del titolo abilitativo/rigetto della domanda di sanatoria/condono), inclusi tuttavia nell'asse ai fini della quantificazione del suo valore complessivo al tempo della morte per la quantificazione della lesione (cfr., da ultimo, ordinanze del 5.4.2024 e del 2.8.2024).
Più precisamente, nella relazione definitiva depositata in data 15.11.2022, in parte rivista in quelle integrative depositate in data 6.6.2024 e 5.11.2024, l'ausiliario ha indicato come ricompresi nel patrimonio ereditario i seguenti beni:
1) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega facente parte di un più ampio fabbricato sito a Termini Imerese, via BE nn. 14/C, 14/D, 14/E, angolo via Mario
Crollalanza nn. 2 e 6, distinto in catasto al fg. 15 con la p.lla 1359 sub 2, pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 3.9.1986 (bene rientrante nella comunione legale con la moglie); il bene in questione è stato oggetto di atto di trasferimento in notaio Per_4
[...] del 12.4.2001, per “Adempimento di obbligazioni naturali”, trascritto a Palermo il 4.5.2001 ai nn. 18439/13565, mediante il quale CP_2 ha trasferito 1/5 indiviso dell'immobile specificato (1/10 proveniente dall'eredità del marito ed 1/10 di sua esclusiva proprietà) al convenuto ON deceduto in corso di causa, e i 4/5 (4/10 provenienti dall'eredità del marito e 4/10 di sua esclusiva proprietà) a Parte_3 . Successivamente, Persona_4 rep. 48318, ON ha con atto di vendita del 5.2.2002 in notaio venduto a Pt 5 e in parti uguali tra loro, la frazione di 1/5 Parte_6 dell'immobile in parola;
nel 2018 è stato oggetto di alienazione in favore della società
Tecnico Costruzioni srl (cfr. pag. 15 della relazione depositata il 15.11.2022);
2) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega facente parte di un più ampio fabbricato sito a Termini Imerese, via BE nn. 39-41-43, già nn. 33/C-D-E, distinto in catasto al fg. 15 con la p.lla 982 sub 8, graffata con il sub 14, pervenuto al de cuius in forza di atto di compravendita del 16.11.1990 (bene rientrante nella comunione legale con la moglie); l'immobile è stato venduto da Controparte_2 a Persona_3 con atto in notaio Persona_6 di Termini Imerese del 3.11.2003, rep. 8459;
3) 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, C/da S. DO, di mq 1.058, distinto in catasto al fg. 7 con la p.lla 106, oggi p.lle 998 e 999, del quale non è stato depositato il titolo di proprietà in capo al de cuius;
CP_2 )4) 1/2 indiviso della piena proprietà (l'altra metà apparteneva alla moglie dell'abitazione sita a Termini Imerese, via Spataro n. 29, composta dal solo piano terra, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 576, pervenuta al de cuius con atto di compravendita del 24.11.1987; CP_2 )5) 1/2 indiviso della piena proprietà (l'altra metà apparteneva alla moglie del terreno sito nella C/da NE, di complessivi mq 1.128, distinto in catasto al fg. 6 con la p.lla 86 (mq 584), con la p.lla 87 (mq 350) e con la p.lla 352 (mq 194), pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 23.8.1991 (bene rientrante nella comunione legale dei coniugi). La convenuta CP_2 lo ha, per l'intero e dopo la morte del marito, alienato a con atto di compravendita in notaio Per_7 di Termini Imerese del Parte_10
15.10.2003, trascritto il 21.10.2003 ai nn. 42752/30802.
6) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
Barone di Villaura n. 2, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 5 (oggi sub 7), di mq
70, pervenuto al de cuius per atto di compravendita del 27.08.1992 (bene rientrante nella comunione legale dei coniugi);
7) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
Vittorio Amedeo n. 14, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 6 (oggi sub 8), di mq
69, pervenuto al de cuius per atto di compravendita del 27.08.1992 (bene rientrante nella comunione legale dei coniugi);
8) Piena proprietà dell'abitazione composta da P.T., 1°, 2° e 3° piano sita a Termini Imerese nella Via Vittorio Amedeo n. 12, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 3, pervenuta al de cuius per atto di donazione da parte del padre del 2.2.1978.
9) Piena proprietà del magazzino facente parte di un più ampio edificio sito a Termini
Imerese nella Via RA snc, distinto al fg. 16 con la p.lla 852 sub 4, di mq 52, oggi soppressa, pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 30.12.1972; Il locale è stato trasferito, da ad Persona_1 con atto di “Adempimento di obbligazioni CP_2 naturali" in notaio Per_4 del 12.04.2001, trascritto a Palermo il 4.5.2001 ai nn.
18439/13563. Successivamente, con atto in notaio Persona_4 del 13.02.2003, rep.
Parte_452220, trascritto a Palermo il 14.02.2003 ai nn. 6285/4643, è stato venuto a
10) Piena proprietà del negozio al piano terra facente parte di un più ampio edificio sito a
Termini Imerese nella Via RA snc, distinto al fg. 16 con la p.lla 852 sub 6, di mq 262, oggi soppressa, pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 30.12.1972; lo CP_2
ha trasferito con atto di "Adempimento di obbligazioni naturali” in notaio Per_4
[...] del 12.04.2001, rep. 45465, trascritto a Palermo il 04.05.2001 ai nn. 18439/13565 (documento 10 dell'allegazione dell'attore), per la frazione di 1/5 ad Persona_1 e, per i restanti 4/5, a Parte_3 ;
Esso deriva dall'originario unico locale di piano terra approvato, unitamente al fabbricato di cui fa parte, dal Comune di Termini Imerese con Licenza Edilizia n. 57 del 19.07.1968 e dotato di Autorizzazione di Agibilità n. 44 del 19.10.1971 (si consulti l'allegato n. 8 della presente bozza).
(11) 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, zona in cui si sviluppa l'agglomerato industriale, di mq 931,00, distinto in catasto al fg. 5 con le p.lle 8,
447, 448, 2, 444, 619; 12) piena proprietà del terreno (con annessi fabbricati) sito a Termini Imerese nella
Contrada MP, distinto in catasto al foglio di mappa n. 34 con le p.lle 11, 10, 127,
128, 475, 477, 526, 812, (813 fabbricato, 814, fabbricato); queste ultime tre particelle derivano dalla originaria p.lla 524, giunta al de cuius, unitamente alle altre prima elencate, per atto di compravendita del 25.07.1975;
13) 1/2 indiviso della piena proprietà del compendio immobiliare composto da un villino sito a Termini Imerese, Contrada ANta MA, distinto al foglio di mappa n. 6, p.lle 765 sub 1, 1860 e 1861 (tutti i fabbricati sono graffati tra loro) e dal terreno contraddistinto con le p.lle 1856 e 1858, per una superficie complessiva di mq 7.046, pervenuto al de cuius ed alla di lui moglie con atto di compravendita del 19.08.1983. Con esso CP_2
acquisirono le originarie p.lle 83 e 351 sulle quali, successivamente, realizzarono i fabbricati prima detti, che non saranno considerati nella massa in quanto presentano abusi
(cfr. pag. 11 della relazione), includendovi soltanto i terreni di cui alle p.lle 1860 e 1861.
In ossequio al dictum giudiziale, l'ausiliario ha espunto dalla massa i beni per i quali non sia stato prodotto il titolo di provenienza:
- 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, C/da S. DO, di mq 1.058, distinto in catasto al fg. 7 con la p.lla 106, oggi p.lle 998 e 999, del quale non è stato depositato il titolo di proprietà in capo al de cuius (n. 3 dell'elenco precedente);
- 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, zona in cui si sviluppa l'agglomerato industriale, di mq 931,00, distinto in catasto al fg. 5 con le p.lle 8,
447, 448, 2, 444, 619 (n. 11 dell'elenco precedente).
Ha altresì escluso i beni che presentano abusi edilizi rilevanti e, segnatamente:
-1/2 indiviso della piena proprietà dell'abitazione sita a Termini Imerese in via Spataro n.
29, composta dal solo piano terra, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 576. Nel titolo di proprietà, la consistenza dell'immobile, è indicata in un solo vano terrano, ma nel tempo è stato realizzato un solaio in latero-cemento così da ricavare un comodo sotto-tetto raggiungibile da una scala interna ad una sola rampa in c.a. rivestita in marmo. Il ctu ha chiarito che i lavori non sono stati mai autorizzati dal CP_5 né dal Genio Civile e dunque risultano abusivamente eseguiti, presentando alteesì difformità catastali rilevanti
(pag. 6 della relazione depositata il 20.11.2022; pag. 10 e pag. 16 della relazione integrativa depositata il 6.6.2024);
· 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
-
Barone di Villaura n. 2, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 5 (oggi sub 7), di mq
70, rispetto al quale il ctu ha dato conto della sussistenza, tra l'altro, di difformità catastali CP rilevanti, oltre che della difformità di talune opere eseguite rispetto alla profilo
,
quest'ultimo non necessariamente idoneo ad inficiarne la commerciabilità, dovendosi ritenere tuttavia assorbente l'irregolarità catastale (cfr. pag. 6 della relazione depositata il
20.11.2022; pag. 10 e ss e pag. 16 della relazione integrativa depositata il 6.6.2024); - 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
Vittorio Amedeo n. 14, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 6 (oggi sub 8), di mq
69, per il quale l'ausiliario ha espresso considerazioni analoghe a quelle riferite all'immobile sopra indicato (pag. 7 della relazione depositata il 20.11.2022; pag. 10 e 16 della relazione integrativa);
- piena proprietà dell'abitazione composta da P.T., 1°, 2° e 3° piano sita a Termini Imerese in via Vittorio Amedeo n. 12, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 3, rispetto ai quali è stata negata la concessione edilizia in sanatoria, presentando altresì difformità catastali rilevanti (pag. 8 della relazione “originaria"; pag. 12 e 16 della relazione integrativa);
- fabbricati siti a Termini Imerese nella Contrada MP, distinti in catasto al foglio di mappa n. 34 con le p.lle 813 e 814, per i quali è stata rigettata la concessione edilizia in sanatoria presentando inoltre difformità catastali rilevanti (pag. 10 della relazione depositata il 20.11.2022; pag. 12 della relazione integrativa); fabbricati siti a Termini Imerese, c.da ANta MA, distinti al fg. con la p.lle graffate
-
765 sub 1 e 1860-1861, oggetto di abusi meglio specificati a pag. 13 della relazione integrativa, oltre che edificati su zona sottoposta a vincolo paesaggistico (pag. 14);
- locale sito a Termini Imerese in via BE nn. 39-41-43, al fg. 15 con la p.lla 982 sub 8 graffata al sub 14 (appartenente a terzi), che presenta difformità catastali rilevanti (pag. 15 della relazione integrativa).
Tale conclusione appare aderente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
[...] "Va ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
nè il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi. Invero, la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019)" [...])" (in questi termini, Cass., S.U., n.
25021/2019; vedi Cass., S.U., n. 8230/2019: "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del
2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
D'altra parte, anche le difformità catastali possono rappresentare un impedimento allo scioglimento della comunione ereditaria, oltre che al trasferimento di diritti reali inter vivos
(cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass., S.U., n. 25021/2019);
L'ausiliario ha, invero, dato conto che la maggior parte delle difformità catastali riscontrate, nei termini meglio delineati nella relazione integrativa depositata il 6.6.2024, incidono sulla commerciabilità degli immobili, trattandosi di interventi suscettibili di modificare la consistenza, la categoria o la classe dell'immobile e, dunque, la rendita catastale.
La normativa di riferimento in materia è contenuta nel DPR n. 1142 del 1949, secondo il quale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria l'obbligo della relativa dichiarazione si configura nelle ipotesi in cui “la variazione incide sulla consistenza,
l'attribuzione della categoria e della classe" dell'unità immobiliare e dunque sulla determinazione della rendita catastale “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni o cambio di destinazione d'uso del bene immobile urbano".
Peraltro, non colgono nel segno i rilievi mossi dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate il 25.1.2023, ove si afferma che le condizioni di incuria e abbandono in cui si trovano tali cespiti sono imputabili a costituitosi quale erede di CP_2CP_1 [...] nella cui disponibilità essi si trovano, deduzione peraltro non ribadita nei successivi atti difensivi.
Invero, l'impossibilità di sciogliere la comunione rispetto a tali cespiti, anche in attuazione di un progetto di reintegra del legittimario pretermesso, rende irrilevante in questa sede la dedotta omessa attività di amministrazione e conservazione dei beni, che nulla ha a che vedere con la loro realizzazione in spregio alla normativa edilizia, senza considerare che la domanda di consegna delle chiavi ivi proposta è inammissibile in quanto tardiva.
Né tanto meno è ipotizzabile una inclusione, per così dire, parziale di tali cespiti nel compendio, suggerita dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate in data
9.11.2023, che costituirebbe comunque una elusione del principio di indivisibilità delle comunioni (ereditarie) che includono beni abusivi (sub specie anche di beni catastalmente non regolari, nel senso sopra precisato), avendo l'ausiliario chiaramente escluso la possibilità di sanatoria che avrebbe dovuto essere in ogni caso posta in essere prima dell'instaurazione del presente giudizio e, in ogni caso, in tempo utile alla eventuale inclusione dei beni nel relictum (cfr., da ultimo, Cass., n. 9152/2023: La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U., n. 25021/2019)”).
Per gli ulteriori rilievi volti a contestare tale profilo si rimanda alle argomentazioni svolte sul punto dal ctu nella prima delle relazioni depositate (il 20.11.2022), avverso le quali peraltro non ha proposto osservazioni nei termini assegnati. Parte_1
Orbene, il tecnico nominato, dopo aver ricostruito il relictum, in assenza di donatum e di debiti, nel suo elaborato coerente e lineare, logicamente sviluppato e pienamente esaustivo rispetto ai quesiti proposti, ha stimato i beni al momento dell'apertura della successione di quantificando poi la lesione della quota di legittima spettante a A_
pretermesso dal testamento paterno. Parte_1 '
Ammontando quindi l'asse a complessivi € 665.735,49 ed essendo la quota di riserva spettante a ciascuno dei due eredi legittimi (coniuge e figlio) pari ad € 221.991,83, la devoluzione dell'intero patrimonio al coniuge e la pretermissione del figlio fanno sì che la lesione nei confronti di quest'ultimo sia pari alla quota di riserva al medesimo spettante - ossia corrispondente ad € 221.991,83 [cfr. Cass. n. 1884/2017: “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario mediante la cosiddetta
-
riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinchè ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonchè, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda].
Le conclusioni rassegnate dal ctu nominato sono condivisibili anche in relazione al valore attribuito ai singoli cespiti avendo egli, per quelli oggetto di successivi atti di trasferimento posti in essere da CP_2 indicato il corrispettivo risultante dall'atto di cessione e, '
per i restanti fabbricati, in base a ricerche nel mercato immobiliare e contatti con operatori di settore, fatto ricorso alle quotazioni rinvenute nella rivista specializzata "Il consulente immobiliare" edita da (cfr. pag. 37 e ss, relazione depositata il 20.11.2022, eCP_7 pag. 4 della relazione integrativa depositata il 6.6.2024) e per i terreni ai valori agricoli medi, avuto riguardo alla regione agraria e al tipo di coltura, essendo del pari corretta, ad avviso di chi giudica, la valutazione del diritto di livello dell'enfiteusi sulla particella 812 di c.da MP (pag. 38 della relazione “originaria" e pag. 3 di quella integrativa).
Quanto agli immobili che presentano abusi edilizi (e difformità catastali) l'ausiliario, ha, in aderenza al quesito integrativo formulato con ordinanza del 5.4.2024, operato una “stima per astrazione", in modo da inerirli nell'asse (pag. 5 della relazione integrativa).
Non possono a tale riguardo tenersi in considerazione i rilievi mossi dal convenuto
[...] CP_1 - secondo cui la stima dei cespiti in questione avrebbe dovuto essere equiparata al valore dell'area di sedime e non al valore commerciale dei beni oggetto di abuso, dovendosi inoltre tenere conto dei costi di demolizione, non oggetto di accertamento (cfr. note scritte depositate il 23.4.2025) -, atteso che si tratta, da un lato di cespiti per i quali l'ausiliario ha comunque individuato un valore di mercato, essendo la maggior parte fabbricati oggetto di diniego della concessione edilizia in sanatoria/domanda di condono per ampliamenti e sopraelevazioni, conservando dunque un intrinseco valore venale, senza considerare che si tratta, in ogni caso, di immobili – in parte di proprietà indivisa di CP_2 - sulla cui incommerciabilità ha inciso la presenza di difformità catastali rilevanti, coincidendo inoltre alcuni dei beni in questione con quelli oggetto degli atti di cessione stipulati dalla moglie del de cuius.
Ciò chiarito, va detto che essendo l'attore totalmente pretermesso, dovrebbe in astratto procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie di Persona_2 reintegrando Parte_1 nella quota di legittima spettantegli per legge.
A tale riguardo, tenuto conto del numero degli eredi e del numero dei cespiti il ctu ha correttamente escluso la percorribilità di una reintegra totalmente in natura che pur costituendo la soluzione privilegiata secondo l'indirizzo interpretativo costante della giurisprudenza (cfr. Cass., n. 20220) è subordinata ad una valutazione di concreta operatività, che nel caso di specie ha esito negativo, atteso che sulla sua attuabilità incide la natura abusiva dei cespiti e la circostanza che molti non sono più presenti nell'asse, essendo stati ceduti da CP_2 dopo il decesso del de cuius.
Invero, l'ausiliario nominato ha proposto di procedere alla reintegra mediante l'assegnazione all'attore dei beni coincidenti con i lotti n. 6 e 7 indicati a pag. 7 della relazione integrativa depositata in data 5.11.2024, ossia: i terreni siti a Termini Imerese,
c.da MP (in catasto al fg. 34, p.lle 474, 11, 10, 477, 127, 526, 128, 524 (dal valore complessivo di € 8.523,30), i terreni siti a Termini Imerese, c.da ANta MA (in catasto al fg. 6, p.lle 1856 e 1858), dal valore complessivo di € 42.860,58, per un totale di € 51.383,88, prevedendo la corresponsione della somma di € 169.929,00 da parte del convenuto a titolo di equivalente monetario della restante parte della quota da reintegrare, oltre interessi legali fino al soddisfo (cfr. pag. 7 della relazione integrativa depositata in data 5.11.2024).
L'attore ha aderito alla soluzione prospettata dal ctu (cfr. note scritte depositate il
10.12.2024 e il 13.2.2025), non avendo il contenuto formulato specifici CP_1
rilievi sul punto.
È opportuno, d'altra parte, precisare che siffatta assegnazione non consente di porre fine allo stato di indivisione tra le parti sui cespiti oggetto della successione ereditaria di Persona_2 (nei limiti di quelli ancora presenti nell'asse), atteso che la natura abusiva dei restanti cespiti, nel senso sopra chiarito, fa sì che la domanda di scioglimento della comunione vada dichiarata inammissibile.
-Venendo, infine, ai beni mobili indicati nell'atto di citazione – essenzialmente consistenti nei saldi dei rapporti bancari, dossier titoli e libretti di deposito a risparmio nominativo
(pag. 6) -, pur in assenza di contestazioni da parte dei convenuti, l'attore non ne ha dimostrato la presenza nell'asse al momento del decesso del padre, non soccorrendo a tal fine la dichiarazione di successione, che ha valore essenzialmente fiscale, inidoneo a comprovare la effettiva presenza di tali somme e il loro preciso ammontare.
Soffermandosi, a questo punto, brevemente sulla domanda di nullità degli atti di trasferimento posti in essere da proposta invero dall'attore in via CP_2
"alternativa" a quella di riduzione, va detto che la stessa è rimasta sfornita di qualsivoglia supporto sul piano probatorio.
Del pari priva di fondamento è la domanda di revoca di tali negozi per sopravvenienza di figli che può riguardare unicamente gli atti posti in essere dal testatore (art. 687 cc) o donante (art. 802 cc) e non da terzi, suoi aventi causa, come nel caso di specie, non avendo riferito la chiesta revoca all'atto di ultima volontà, bensì a quelli interParte_1 vivos posti in essere dal coniuge e dai fratelli e nipoti di Persona_2
Si tratta, in ogni caso, di domande che devono considerarsi assorbite.
Tardiva è, infine, la domanda volta ad ottenere i frutti degli immobili dal momento dell'apertura della successione, formulata in spregio alle preclusioni processuali.
Deve, in ultimo, darsi conto che fondata è la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da Parte_7 Parte_4 e Parte_8 quali chiamati alla successione del defunto Persona_1 avendo gli stessi rinunciato espressamente all'eredità del proprio dante causa il 9.1.2017 e, dunque, in data anteriore alla notifica della comparsa di riassunzione da parte dell'attore, come risulta dalla documentazione prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta dei predetti.
Quanto alle spese di lite, da liquidare rispetto all'intero giudizio - avendone la sentenza non definitiva sopra richiamata rimesso la regolamentazione alla decisione finale
-
l'accoglimento parziale delle domande depone nel senso della compensazione in ragione della metà nei rapporti tra (erede di CP_2 ), Parte_1 e CP_1
con condanna del convenuto a rifondere per la restante parte, le spese all'attore
- con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario -, il quale, in forza dei principi di soccombenza e di causalità, dovrà, da parte sua, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore degli altri convenuti.
L'attore dovrà, infine, essere condannato al pagamento delle spese di lite dei due procedimenti di sequestro attivati in corso di causa (nn. 1229-1/2015 e 1229-2/2015), per 1quale erede di entrambi nei confronti di CP_2 Parte_3 CP_1
e, solo per il secondo, nei confronti Parte_4 Parte_5 e Parte_6
costituitisi soltanto nel n. 1229-2/2015 di Parte_7 Parte_4 e Parte_8
R.G.
Le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto vanno poste a carico dell'attore e del convenuto, in solido tra loro, in misura eguale per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dispone l'estromissione dal presente giudizio di Parte_7 Parte_4 e Pt_8
[...] quali chiamati alla successione di ON;
accerta e dichiara che le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo di Persona_2 del 27.12.1995, pubblicato in data 13.4.2000 con atto in notaio Per_4
[...] (rep. n. 41442 - racc. n. 12337), registrato a Termini Imerese in data 26.4.2000 al n.
454, serie 1 sono lesive della legittima rispetto all'attore Parte_1
dispone, per l'effetto, la riduzione delle disposizioni contenute nel predetto atto di ultima volontà, con cui il de cuius A_ ha istituito erede universale la moglie CP_2
mediante reintegra dell'asse e quindi della quota ereditaria riservata al legittimario
[...]
pretermesso con attribuzione al medesimo dei terreni siti a Termini Parte_1
Imerese, c.da MP (in catasto al fg. 34, p.lle 474, 11, 10, 477, 127, 526, 128, 524), dal valore complessivo di € 8.523,30, nonché dei terreni siti a Termini Imerese, c.da ANta
MA (in catasto al fg. 6, p.lle 1856 e 1858), dal valore complessivo di € 42.860,58, per un totale di € 51.383,88; condanna, inoltre, CP_1 quale erede di CP_2 a corrispondere all'attore la somma di € 169.929,00 a titolo di equivalente monetario della restante parte della quota da reintegrare, oltre interessi legali dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo;
dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria proposta da Parte_1
in relazione ai restanti cespiti oggetto della successione testamentaria di A_
la compensazione delle dispone, nei rapporti tra Parte_1 e CP_1 '
spese di lite nella misura di un mezzo e condanna, per la restante parte, CP_1 a le spese di lite che liquida in € 12.500,00, oltre iva, cpa e rifondere a Parte_1
rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Parte_3 Parte_4 Parte_5 ea rifondere a condanna Parte_1
in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 25.000,00, oltre Parte_6
iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna Parte_1 a rifondere a Parte_7 Parte_4 e Pt_8
[...] in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 25.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico di Parte_1 e CP_1 in solido tra loro e in misura eguale per ciascuno, le spese per l'occorsa ctu;
quanto alle spese dei procedimenti di sequestro (nn. 1229-1/2015 e 1229-2/2015): condanna Parte_1 a rifondere a Parte_3 ' Parte_4 Parte_5 e
in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 5.300,00, oltre iva, Parte_6
cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e Pt_8 condanna Parte_1 a rifondere a Parte_7 Parte_4 in solido tra loro, le spese di lite e[...] quali chiamati alla successione di ON
le liquida in € 2.650,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna Parte_1 a rifondere a CP_1 quale erede di CP_2 le spese di lite e le liquida in € 5.300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio dell'1 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Giudice Daniele AL Abbate
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1229 del registro generale affari civili dell'anno 2015
TRA
Parte_1 GIÀ Parte_2 (cf: C.F. 1 nato
a Termini Imerese il 29.9.1974, ivi elettivamente domiciliato in via Belvedere P.Pe di
Piemonte, presso lo studio dell'avv. Giacomo Raneri, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
ATTORE
E CP_1 (cf: C.F._2 ), nato a [...] il [...], ivi elettivamente domiciliato in piazza Duomo n. 1, presso lo studio dell'avv. Stefano
Scimeca, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
(cf: (), nato a [...] il [...] C.F. 3 Parte_3
(cf: nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_4
), nato a [...] il [...] Parte_5 (cf: C.F._5
C.F._6 ), nato a [...] il (cf: Parte_6
6.1.1972
tutti elettivamente domiciliati a Termini Imerese in c.so Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'avv. Pietro Sorce che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
Parte_7 (cf: C.F._7 ), nata a [...] il [...]
Parte_4 (cf: C.F._8 nata a [...] il [...] (cf: C.F. 9 ), nata a [...] il [...], quali chiamati Parte_8
all'eredità di ON , deceduto in corso di causa elettivamente domiciliati a Termini Imerese in c.so Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Naro che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTI
avente ad oggetto: riduzione di disposizioni testamentarie lesive della legittima;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
'premettendo di essere Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 figlio naturale di Persona_2 in forza della dichiarazione giudiziale di paternità di cui alla sentenza n. 734/2014 del Tribunale di Termini Imerese, conveniva in giudizio CP_2
[...] ON Parte_3 Parte_4 Parte_5 e Parte_6
proponendo querela di falso avverso il testamento olografo del 27.12.1995 (pubblicato il
13.4.2000), con cui il padre deceduto a Termini Imerese il 24.2.20000 - aveva istituito
-
erede universale la moglie, atto di ultima volontà del quale l'attore CP_2
disconosceva contestualmente l'autenticità invocando gli artt. 214 e 216 cpc, domandone il sequestro che chiedeva anche in relazione ai beni costituenti l'intero asse ereditario devoluto in forza della successione paterna –, chiedendo l'apertura della successione legittima e l'accertamento della propria qualità di unico erede universale del defunto padre.
A fondamento della domanda invocava la perizia grafica di parte oltre alle scritture comparative prodotte, deducendo che la scheda testamentaria era riconducibile alla mano della moglie di A_ di cui chiedeva l'esclusione dallaCP_2 successione in quanto indegna.
Domandava, inoltre, la condanna della predetta convenuta alla ricostituzione dell'asse ereditario e, segnatamente, dei beni trasferiti a titolo gratuito ai fratelli del de cuius, Per_1
Parte_3 il 12.4.2001 mediante l'atto di adempimento di obbligazioni
[...] ed naturali (rep. 45465 racc. 12915), contestuale all'atto di conferma della validità del
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testamento impugnato in questa sede, sottoscritto da Pt_9 Per_1 CP_2
Pt 3 , AL e CP_3 (rep. 45464-racc. 12914).
Di tali atti, deduceva, in ogni caso la nullità e l'inefficacia in quanto aventi causa illecita e connotati da motivo illecito comune alle parti che, con l'operazione predetta, avevano realizzato un negozio in frode alla legge avendo i fratelli del de cuius rinunciato alle azioni proposte per la declaratoria di nullità dell'atto di ultima volontà di A_
(giudizi n. 832/2000 introdotto da Parte_3 e n. 927/2000 introdotto da AL e CP_2PP TA), in cambio della cessione gratuita di immobili acquistati da in forza della successione del marito.
Affermava, altresì, l'invalidità dell'atto di compravendita del 5.2.2002 (rep. 48318 – racc.
13336) con cui Persona_1 aveva venduto ai nipoti Parte_6 e Parte_5 la quota ricevuta con l'atto di adempimento di obbligazioni naturali sopra richiamato, avente ad oggetto il fabbricato sito a Termini Imerese, via RA (in catasto al fg. 16, p.lla
852, sub 6), e il fabbricato sito a Termini Imerese, via BE n. 14 (in catasto al fg. 15, p.lla
1359, sub 2), nonché del successivo atto di vendita del 13.2.2003 (rep. n. 52220 racc.
13850) con il quale ON aveva ceduto ad Parte_4 l'immobile sito a
Termini Imerese, via RA (in catasto al fg. 16, m.u. 852, sub 4).
Deduceva, poi, che tali atti avrebbero dovuto essere revocati ai sensi del combinato disposto degli artt. 687 e 803 cc stante la sopravvenienza dell'attore quale figlio naturale.
Invocava, in ogni caso, la disciplina in materia di petizione dell'eredità, domandando la restituzione dei beni oggetto degli atti di cessione stipulati dall'erede apparente, CP_2
[...] coi fratelli del de cuius, a loro volta, ceduti da Persona_1
Secondo la prospettazione attorea, oltre alla mancanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di CP_2 – dato insuperabile per la salvezza degli acquisti da parte dei nipoti del de cuius -, dirimente era la mancanza della buona fede del terzo, ex art. 534, co. 2, cc.
La disciplina della petizione ereditaria operava, inoltre, rispetto agli ulteriori atti di vendita posti in essere da CP_2 ossia: quello del 15.10.2003 (rep. 594 – racc. 417), con cui aveva alienato a il terreno sito a Termini Imerese, c.daParte_10
NE (in catasto al fg. 6, p.lle 86, 87, 352); quello del 3.11.2003 (rep. 8459 – racc. 4197), con cui aveva venduto a il fabbricato sito a Termini Imerese, via Persona_3
BE (in catasto al fg. 15, p.lla 982, sub 8-14); quello del 29.4.2004, con cui aveva venduto a Controparte_4 (rep. 56495 racc. 14505) il terreno sito a Termini Imerese, zona
Agglomerato industriale (in catasto al fg. 26, p.lle 8, 447, 448, 2, 444, 619); in caso di mancato recupero dei beni trasferiti dalla convenuta CP_2 domandava la restituzione da parte dell'erede apparente del corrispettivo complessivamente ricavato dai predetti atti di alienazione, pari ad € 125.000,00.
Nell'ipotesi di accertata validità del testamento, domandava in subordine la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, chiedendo, altresì lo scioglimento della comunione ereditaria e, in via gradata, ove il testamento fosse dichiarato invalido ma venissero rigettate le domande di indegnità di CP_2 CP_2 e di accertamento della propria qualità di unico erede universale del de cuius, la devoluzione dell'eredità di
Persona_2 in base alle norme sulla successione legittima, indicando quale erede, oltre a sé, la moglie del de cuius. Regolarmente costituitasi nel presente giudizio CP_2 deduceva l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, privo della legittimazione (e dell'interesse) ad agire, avendo la convenuta proposto appello avverso la sentenza con la quale Parte_2
[...] era stato riconosciuto figlio naturale di Persona_2
Affermava, per altro verso, l'autenticità del testamento del marito - la cui impugnazione, secondo la prospettazione della convenuta, spettava unicamente all'erede testamentario, qualità di cui l'attore era privo -, allegando che la cessione degli immobili in favore dei fratelli del de cuius costituiva attuazione della volontà espressa verbalmente da Per_2
[...] prima del decesso, non avendo potuto modificare il testamento olografo già redatto a causa della morte improvvisa.
Eccepiva, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di anche in relazione alle domande di invalidità di tali atti diParte_2
disposizione nonché di quella di petizione ereditaria e di riduzione.
Rilevava, infine, l'operatività della delazione ereditaria in suo favore anche nell'ipotesi di invalidità del testamento, contestando la ricostruzione dell'asse fatta dall'attore, che non teneva conto né dei debiti ereditari né delle effettive condizioni degli immobili, taluni di proprietà del de cuius solo pro quota. Domandava, dunque, la declaratoria di inammissibilità delle domande attoree e in ogni caso il loro rigetto, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di sequestro.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2015, ON spiegavano difese e ' Parte_4 Parte_5 Parte_3 e Parte_6
CP_2 contestando la nullità degli atti di domande analoghe a quelle formulate da '
cessione posti in essere da quest'ultima in favore dei fratelli del de cuius.
Secondo la tesi dei convenuti, la rinuncia alle domande di invalidità del testamento proposte da Pt 3 , AL e PP TA era conseguita alla perizia grafica prodotta da CP_2 nei giudizi dai medesimi proposti, mediante la quale avevano preso atto della infondatezza delle pretese avanzate.
Escludevano, dunque, qualsiasi intento fraudolento nell'accordo transattivo concluso con la moglie del de cuius, sfociato nell'atto di conferma del testamento di A_ e nei trasferimenti immobiliari del 12.4.2001, posti in essere più di dieci anni prima rispetto all'instaurazione del giudizio di riconoscimento della paternità da parte dell'attore, in adempimento della obbligazione naturale e dei doveri morali nei confronti del defunto fratello/marito.
Contestavano, per il resto, l'operatività degli artt. 687 e 803 cc, inapplicabili agli atti dispositivi effettuati dagli eredi, invocando la buona fede del terzo acquirente ex art. 534, co. 2, cc per sostenere la stabilità degli acquisti a titolo oneroso posti in essere da Pt_4
Pt 5 e Parte_6 Deducevano, in ogni caso, che l'eventuale “riconduzione" dei beni acquistati alla massa relitta, in caso di accoglimento della domanda subordinata di riduzione, poteva avvenire unicamente mediante imputazione dell'equivalente monetario.
Eccepivano, infine, la prescrizione delle domande proposte da Parte_2 contestando la sussistenza dei presupposti per il chiesto sequestro giudiziario.
Con ordinanza del 4.11.2015 l'attore è stato invitato a proporre il ricorso per sequestro nell'ambito di apposito subprocedimento nonché a precisare la domanda volta alla declaratoria di non autenticità del testamento.
Con successiva ordinanza del 3.4.2017 il Giudice già assegnatario del procedimento ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, co. 2, cpc, sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 734/2014 che aveva accertato la qualità di figlio naturale di
A_ dell'attore, avendo CP_2 proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa dalla Corte d'appello di Palermo.
Con ricorsi rispettivamente depositati in data 16.2.2016 e 15.2.2018, l'attore domandava il sequestro (in un caso giudiziario e nell'altro conservativo) dei beni ricompresi nell'asse ereditario (n. 1229-1/2015, n. 1229-2/2015), entrambi rigettati, rispettivamente con ordinanze del 3.4.2017 e del 19.7.2018.
All'udienza del 5.2.2018 parte attrice ha allegato di aver notificato l'atto di prosecuzione del giudizio sospeso anche agli eredi di ON nelle more deceduto (cfr. verbale di udienza).
Con ordinanza del 10.2.2018 è stata disposta ctu grafologica per accertare la riconducibilità del testamento impugnato a A_
Con comparsa depositata il 28.2.2018 si è costituito in giudizio l'attore, Parte_1
[...] in seguito alla rettifica del nome.
Nella comparsa di costituzione depositata il 16.4.2018 Parte_7 Parte_4 e deducevano di averONParte_8 quali chiamate alla successione di rinunciato all'eredità del predetto de cuius, domandando l'estromissione dal giudizio.
Dopo la riassunzione del giudizio, dichiarato interrotto in seguito al decesso di CP_2
[...] (cfr. verbale di udienza dell'8.5.2018), con comparsa di costituzione depositata in data 20.11.2018 si è costituito quale erede della predetta de cuius,CP_1 spiegando difese analoghe a quelle dalla medesima proposte.
Con sentenza non definitiva n. 244/2022 depositata il 29.3.2022 il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal ctu nominato, ha rigettato la domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento e, di conseguenza, quella volta alla declaratoria di indegnità a succedere di dichiarando "che la successione diCP_2 ' A_
nato il [...] a [...] e ivi deceduto il 24/2/2000, è regolata dal testamento olografo del 27/12/1995, pubblicato in data 13/4/2000 con atto in notaio Persona_4 di Termini Imerese, rep. n. 41442, racc. n. 12337, registrato in Termini Imerese in data 26/4/2000 al n. 454, serie 1".
Rimessa la causa sul ruolo, con ordinanza in pari data è stata disposta ctu al fine di accertare la lesione della quota di legittima spettante all'attore. La causa, già assunta in decisione e rimessa sul ruolo con ordinanza del 5.4.2024 al fine di acquisire taluni chiarimenti dal ctu nominato, con successivo provvedimento del 21.2.2025, emesso in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così ripercorsi i fatti di causa, al fine di decidere la presente controversia bisogna prendere
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le mosse dalla sentenza non definitiva n. 244/2022 con la quale il Tribunale ha accertato la
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autenticità del testamento olografo di dichiarando dunque che la A_
successione del medesimo è regolata dalle disposizioni di ultima volontà ivi contenute, senza che possa aversi alcun dubbio sulla legittimazione ad agire di Parte_1 dovendosi richiamare a tale riguardo quanto argomentato nella pronuncia appena richiamata.
Ciò chiarito, è opportuno, innanzitutto dare conto che da ora in Parte_2 ha proposto, tra l'altro, domanda di petizione ereditaria, sul poi Parte_1 presupposto della invalidità del testamento e dunque del previo accertamento della sua qualità di unico erede di A_
Ora, se alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 734/2014 che ha dichiarato padre naturale di Persona_2 Parte_2 nessun dubbio può aversi sulla qualità di legittimario pretermesso dell'attore, va detto che la proposizione da parte di quest'ultimo della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive in via subordinata rispetto alla domanda di (in)validità del testamento connessa nell'atto introduttivo in qualche misura a quella di petizione dell'eredità –, impone di soffermarsi su tale domanda, avente ad oggetto il testamento olografo del 27.12.1995, con cui il de cuius ha istituito erede universale la moglie CP_2
Invero, la c.d. successione necessaria ossia quel peculiare regime normativo volto a tutelare determinate categorie di soggetti, qualificati legittimari ex art. 536 e ss. c.c. – pone
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dei limiti all'autonomia testamentaria attribuendo al coniuge, ai figli e agli ascendenti, una determinata quota di eredità ovvero altri diritti successori.
Ciò emerge inequivocabilmente dall'art. 457, u.c. c.C., ai sensi del quale "le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari". Siffatto limite, peraltro, non è circoscritto al solo aspetto testamentario, operando esso, altresì, con riferimento alla disciplina delle donazioni che eccedono la quota disponibile, come previsto dall'art. 555 c.c..
Lo strumento processuale predisposto a tal fine è l'azione di riduzione, un azione di accertamento costitutivo il cui esperimento presuppone, per l'appunto, l'esistenza di disposizioni donative ovvero testamentarie suscettibili di ledere il diritto alla c.d. quota di riserva;
deve trattarsi di disposizioni valide, atteso il permanere dei tradizionali rimedi giuridici volti alla declaratoria di inefficacia, ex tunc ovvero ex nunc, delle stesse;
ancora, il legittimario è tenuto ad imputare alla propria porzione tutte le liberalità ricevute dal de cuius, sia in vita, a titolo di donazione, che mortis causa, a titolo di legato (cfr. Cass. n.
9424/2003; Cass. n. 8780/1987).
Dunque, è necessario ricostruire esattamente l'asse ereditario, al fine di verificare se le disposizioni testamentarie (che possono anche concorrere con la successione ab intestato, laddove non contemplino tutti i beni rientranti nell'asse) abbiano o meno intaccato la quota riservata al legittimario.
Il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'esistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli oggetto delle disposizioni contestate, quando di questi si invochi l'attribuzione, in conformità alla regola di cui all'art. 2697 c.c.; inoltre, in relazione a quanto sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare e provare l'esistenza di altri atti di disposizione da considerare lesivi e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere
(cfr. Cass., n. 18199/2020: "la prova della consistenza dell'asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario può essere fornita anche a mezzo presunzioni purchè munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., principio ribadito anche di recente da Cass. n. 1357/2017, a mente della quale, ancorchè il legittimario che agisca in riduzione abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonchè quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, aggiungendo altresì che una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l'esperimento della C.T.U. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum").
Tale regola subisce, d'altra parte, un temperamento nel caso in cui ad agire in riduzione sia l'erede pretermesso, ossia totalmente escluso dalle disposizioni dalle quali deriva la lesione della legittima (cfr. Cass., n. 20535/2019: “La Corte d'Appello ha fatto applicazione del principio secondo il quale l'erede che agisce in riduzione deve indicare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva.
Tale principio, tuttavia, non trova applicazione quando l'esistenza della lesione deriva dal fatto che l'erede legittimario rivendica di essere stato totalmente pretermesso. In tal caso è sufficiente indicare i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge (Sez. 6-2, Ord. n. 5458 del 2017). Infatti, il valore della massa ereditaria corrisponde in tali casi, al valore dei beni assegnati ai destinatari passivi dell'azione di riduzione, non essendo stato attribuito nulla agli attori nè con atto inter vivos nè a titolo successorio, potendosi quindi parametrare la misura della riserva da tutelare nella medesima percentuale scaturente dalla previsione normativa da applicare unicamente sul relictum").
Nel caso che ci occupa, l'attore ha fornito una corretta ricostruzione dell'asse ereditario
(immobiliare) di A_ vertendo le contestazioni mosse dalla convenuta CP_2
[...] unicamente sulla stima dei cespiti, sulle quote di pertinenza del de cuius e sulla presenza di abusi non sanabili, profili insuscettibili di incidere sul compiuto assolvimento dell'onere probatorio da parte di Parte_1
Si tratta, nello specifico, dei fabbricati siti nel Comune di Termini Imerese, indicati e pag. 2 dell'atto di citazione:
fabbricati siti in via RA (in catasto al fg. 16, p.lla 852, sub 4 e 6); fabbricato sito in c.da ANta MA snc (in catasto al fg. 6, p.lla 765, sub 1, graffato
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con p.lla 1860-1861);
fabbricato sito in via Vittorio Amedeo n. 12 (in catasto al fg. m.u., p.lla 957, sub 3);
fabbricato sito in via Barone Villaurea n. 4 (in catasto al fg. m.u., p.lla 957, sub 5);
fabbricato sito in via Vittorio Amedeo n. 14 (in catasto al fg. m.u., p.lla 957, sub 6);
fabbricato sito in via Spataro n. 27 (in catasto al fg. m.u., p.lla n. 576);
- fabbricato sito in via BE n. 33 (in catasto al fg. 15, p.lla 982, sub 8, graffato con sub 14); fabbricato sito in via BE (in catasto al fg. 15, p.lla 1359, sub 2); fabbricati siti in c.da MP (in catasto al fg. 34, p.lle 813 e 814);
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terreni siti in c.da NE (in catasto al fg. 6, p.lle 87, 352, 1856, 86, 1858); terreni sito in c.da AN DO (in catasto al fg. 7, p.lle 106, 998 e 999); terreni siti in zona Agglomerato industriale (in catasto al fg. 26, p.lle 619, 444, 8, 448,
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447, 2); terreni siti in c.da MP (i34, p.lle 11, 10, 526, 475, 128, 127, 477, 524, 812).
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Per una più compiuta ricostruzione del patrimonio ereditario, è opportuno, in ogni caso, richiamare la consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. Persona_5 frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici oltre che sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica, che, in aderenza al quesito giudiziale non ha tenuto in considerazione i beni immobili per i quali l'attore non ha prodotto il titolo di provenienza (cfr. ordinanza del 25.3.2022), avendo espunto dal progetto di reintegra formato in seguito ai richiami disposti altresì i beni immobili con difformità catastali rilevanti e abusi edilizi insanabili (mancanza del titolo abilitativo/rigetto della domanda di sanatoria/condono), inclusi tuttavia nell'asse ai fini della quantificazione del suo valore complessivo al tempo della morte per la quantificazione della lesione (cfr., da ultimo, ordinanze del 5.4.2024 e del 2.8.2024).
Più precisamente, nella relazione definitiva depositata in data 15.11.2022, in parte rivista in quelle integrative depositate in data 6.6.2024 e 5.11.2024, l'ausiliario ha indicato come ricompresi nel patrimonio ereditario i seguenti beni:
1) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega facente parte di un più ampio fabbricato sito a Termini Imerese, via BE nn. 14/C, 14/D, 14/E, angolo via Mario
Crollalanza nn. 2 e 6, distinto in catasto al fg. 15 con la p.lla 1359 sub 2, pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 3.9.1986 (bene rientrante nella comunione legale con la moglie); il bene in questione è stato oggetto di atto di trasferimento in notaio Per_4
[...] del 12.4.2001, per “Adempimento di obbligazioni naturali”, trascritto a Palermo il 4.5.2001 ai nn. 18439/13565, mediante il quale CP_2 ha trasferito 1/5 indiviso dell'immobile specificato (1/10 proveniente dall'eredità del marito ed 1/10 di sua esclusiva proprietà) al convenuto ON deceduto in corso di causa, e i 4/5 (4/10 provenienti dall'eredità del marito e 4/10 di sua esclusiva proprietà) a Parte_3 . Successivamente, Persona_4 rep. 48318, ON ha con atto di vendita del 5.2.2002 in notaio venduto a Pt 5 e in parti uguali tra loro, la frazione di 1/5 Parte_6 dell'immobile in parola;
nel 2018 è stato oggetto di alienazione in favore della società
Tecnico Costruzioni srl (cfr. pag. 15 della relazione depositata il 15.11.2022);
2) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega facente parte di un più ampio fabbricato sito a Termini Imerese, via BE nn. 39-41-43, già nn. 33/C-D-E, distinto in catasto al fg. 15 con la p.lla 982 sub 8, graffata con il sub 14, pervenuto al de cuius in forza di atto di compravendita del 16.11.1990 (bene rientrante nella comunione legale con la moglie); l'immobile è stato venduto da Controparte_2 a Persona_3 con atto in notaio Persona_6 di Termini Imerese del 3.11.2003, rep. 8459;
3) 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, C/da S. DO, di mq 1.058, distinto in catasto al fg. 7 con la p.lla 106, oggi p.lle 998 e 999, del quale non è stato depositato il titolo di proprietà in capo al de cuius;
CP_2 )4) 1/2 indiviso della piena proprietà (l'altra metà apparteneva alla moglie dell'abitazione sita a Termini Imerese, via Spataro n. 29, composta dal solo piano terra, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 576, pervenuta al de cuius con atto di compravendita del 24.11.1987; CP_2 )5) 1/2 indiviso della piena proprietà (l'altra metà apparteneva alla moglie del terreno sito nella C/da NE, di complessivi mq 1.128, distinto in catasto al fg. 6 con la p.lla 86 (mq 584), con la p.lla 87 (mq 350) e con la p.lla 352 (mq 194), pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 23.8.1991 (bene rientrante nella comunione legale dei coniugi). La convenuta CP_2 lo ha, per l'intero e dopo la morte del marito, alienato a con atto di compravendita in notaio Per_7 di Termini Imerese del Parte_10
15.10.2003, trascritto il 21.10.2003 ai nn. 42752/30802.
6) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
Barone di Villaura n. 2, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 5 (oggi sub 7), di mq
70, pervenuto al de cuius per atto di compravendita del 27.08.1992 (bene rientrante nella comunione legale dei coniugi);
7) 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
Vittorio Amedeo n. 14, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 6 (oggi sub 8), di mq
69, pervenuto al de cuius per atto di compravendita del 27.08.1992 (bene rientrante nella comunione legale dei coniugi);
8) Piena proprietà dell'abitazione composta da P.T., 1°, 2° e 3° piano sita a Termini Imerese nella Via Vittorio Amedeo n. 12, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 3, pervenuta al de cuius per atto di donazione da parte del padre del 2.2.1978.
9) Piena proprietà del magazzino facente parte di un più ampio edificio sito a Termini
Imerese nella Via RA snc, distinto al fg. 16 con la p.lla 852 sub 4, di mq 52, oggi soppressa, pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 30.12.1972; Il locale è stato trasferito, da ad Persona_1 con atto di “Adempimento di obbligazioni CP_2 naturali" in notaio Per_4 del 12.04.2001, trascritto a Palermo il 4.5.2001 ai nn.
18439/13563. Successivamente, con atto in notaio Persona_4 del 13.02.2003, rep.
Parte_452220, trascritto a Palermo il 14.02.2003 ai nn. 6285/4643, è stato venuto a
10) Piena proprietà del negozio al piano terra facente parte di un più ampio edificio sito a
Termini Imerese nella Via RA snc, distinto al fg. 16 con la p.lla 852 sub 6, di mq 262, oggi soppressa, pervenuto al de cuius con atto di compravendita del 30.12.1972; lo CP_2
ha trasferito con atto di "Adempimento di obbligazioni naturali” in notaio Per_4
[...] del 12.04.2001, rep. 45465, trascritto a Palermo il 04.05.2001 ai nn. 18439/13565 (documento 10 dell'allegazione dell'attore), per la frazione di 1/5 ad Persona_1 e, per i restanti 4/5, a Parte_3 ;
Esso deriva dall'originario unico locale di piano terra approvato, unitamente al fabbricato di cui fa parte, dal Comune di Termini Imerese con Licenza Edilizia n. 57 del 19.07.1968 e dotato di Autorizzazione di Agibilità n. 44 del 19.10.1971 (si consulti l'allegato n. 8 della presente bozza).
(11) 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, zona in cui si sviluppa l'agglomerato industriale, di mq 931,00, distinto in catasto al fg. 5 con le p.lle 8,
447, 448, 2, 444, 619; 12) piena proprietà del terreno (con annessi fabbricati) sito a Termini Imerese nella
Contrada MP, distinto in catasto al foglio di mappa n. 34 con le p.lle 11, 10, 127,
128, 475, 477, 526, 812, (813 fabbricato, 814, fabbricato); queste ultime tre particelle derivano dalla originaria p.lla 524, giunta al de cuius, unitamente alle altre prima elencate, per atto di compravendita del 25.07.1975;
13) 1/2 indiviso della piena proprietà del compendio immobiliare composto da un villino sito a Termini Imerese, Contrada ANta MA, distinto al foglio di mappa n. 6, p.lle 765 sub 1, 1860 e 1861 (tutti i fabbricati sono graffati tra loro) e dal terreno contraddistinto con le p.lle 1856 e 1858, per una superficie complessiva di mq 7.046, pervenuto al de cuius ed alla di lui moglie con atto di compravendita del 19.08.1983. Con esso CP_2
acquisirono le originarie p.lle 83 e 351 sulle quali, successivamente, realizzarono i fabbricati prima detti, che non saranno considerati nella massa in quanto presentano abusi
(cfr. pag. 11 della relazione), includendovi soltanto i terreni di cui alle p.lle 1860 e 1861.
In ossequio al dictum giudiziale, l'ausiliario ha espunto dalla massa i beni per i quali non sia stato prodotto il titolo di provenienza:
- 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, C/da S. DO, di mq 1.058, distinto in catasto al fg. 7 con la p.lla 106, oggi p.lle 998 e 999, del quale non è stato depositato il titolo di proprietà in capo al de cuius (n. 3 dell'elenco precedente);
- 1/2 indiviso della piena proprietà del terreno sito a Termini Imerese, zona in cui si sviluppa l'agglomerato industriale, di mq 931,00, distinto in catasto al fg. 5 con le p.lle 8,
447, 448, 2, 444, 619 (n. 11 dell'elenco precedente).
Ha altresì escluso i beni che presentano abusi edilizi rilevanti e, segnatamente:
-1/2 indiviso della piena proprietà dell'abitazione sita a Termini Imerese in via Spataro n.
29, composta dal solo piano terra, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 576. Nel titolo di proprietà, la consistenza dell'immobile, è indicata in un solo vano terrano, ma nel tempo è stato realizzato un solaio in latero-cemento così da ricavare un comodo sotto-tetto raggiungibile da una scala interna ad una sola rampa in c.a. rivestita in marmo. Il ctu ha chiarito che i lavori non sono stati mai autorizzati dal CP_5 né dal Genio Civile e dunque risultano abusivamente eseguiti, presentando alteesì difformità catastali rilevanti
(pag. 6 della relazione depositata il 20.11.2022; pag. 10 e pag. 16 della relazione integrativa depositata il 6.6.2024);
· 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
-
Barone di Villaura n. 2, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 5 (oggi sub 7), di mq
70, rispetto al quale il ctu ha dato conto della sussistenza, tra l'altro, di difformità catastali CP rilevanti, oltre che della difformità di talune opere eseguite rispetto alla profilo
,
quest'ultimo non necessariamente idoneo ad inficiarne la commerciabilità, dovendosi ritenere tuttavia assorbente l'irregolarità catastale (cfr. pag. 6 della relazione depositata il
20.11.2022; pag. 10 e ss e pag. 16 della relazione integrativa depositata il 6.6.2024); - 1/2 indiviso della piena proprietà del negozio o bottega sito a Termini Imerese in via
Vittorio Amedeo n. 14, distinto in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 6 (oggi sub 8), di mq
69, per il quale l'ausiliario ha espresso considerazioni analoghe a quelle riferite all'immobile sopra indicato (pag. 7 della relazione depositata il 20.11.2022; pag. 10 e 16 della relazione integrativa);
- piena proprietà dell'abitazione composta da P.T., 1°, 2° e 3° piano sita a Termini Imerese in via Vittorio Amedeo n. 12, distinta in catasto al M.U. con la p.lla 957 sub 3, rispetto ai quali è stata negata la concessione edilizia in sanatoria, presentando altresì difformità catastali rilevanti (pag. 8 della relazione “originaria"; pag. 12 e 16 della relazione integrativa);
- fabbricati siti a Termini Imerese nella Contrada MP, distinti in catasto al foglio di mappa n. 34 con le p.lle 813 e 814, per i quali è stata rigettata la concessione edilizia in sanatoria presentando inoltre difformità catastali rilevanti (pag. 10 della relazione depositata il 20.11.2022; pag. 12 della relazione integrativa); fabbricati siti a Termini Imerese, c.da ANta MA, distinti al fg. con la p.lle graffate
-
765 sub 1 e 1860-1861, oggetto di abusi meglio specificati a pag. 13 della relazione integrativa, oltre che edificati su zona sottoposta a vincolo paesaggistico (pag. 14);
- locale sito a Termini Imerese in via BE nn. 39-41-43, al fg. 15 con la p.lla 982 sub 8 graffata al sub 14 (appartenente a terzi), che presenta difformità catastali rilevanti (pag. 15 della relazione integrativa).
Tale conclusione appare aderente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio".
[...] "Va ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
nè il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi. Invero, la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisamente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica" (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite;
da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019)" [...])" (in questi termini, Cass., S.U., n.
25021/2019; vedi Cass., S.U., n. 8230/2019: "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del
2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.
D'altra parte, anche le difformità catastali possono rappresentare un impedimento allo scioglimento della comunione ereditaria, oltre che al trasferimento di diritti reali inter vivos
(cfr. Cass., n. 18043/2020; Cass., S.U., n. 25021/2019);
L'ausiliario ha, invero, dato conto che la maggior parte delle difformità catastali riscontrate, nei termini meglio delineati nella relazione integrativa depositata il 6.6.2024, incidono sulla commerciabilità degli immobili, trattandosi di interventi suscettibili di modificare la consistenza, la categoria o la classe dell'immobile e, dunque, la rendita catastale.
La normativa di riferimento in materia è contenuta nel DPR n. 1142 del 1949, secondo il quale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria l'obbligo della relativa dichiarazione si configura nelle ipotesi in cui “la variazione incide sulla consistenza,
l'attribuzione della categoria e della classe" dell'unità immobiliare e dunque sulla determinazione della rendita catastale “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni o cambio di destinazione d'uso del bene immobile urbano".
Peraltro, non colgono nel segno i rilievi mossi dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate il 25.1.2023, ove si afferma che le condizioni di incuria e abbandono in cui si trovano tali cespiti sono imputabili a costituitosi quale erede di CP_2CP_1 [...] nella cui disponibilità essi si trovano, deduzione peraltro non ribadita nei successivi atti difensivi.
Invero, l'impossibilità di sciogliere la comunione rispetto a tali cespiti, anche in attuazione di un progetto di reintegra del legittimario pretermesso, rende irrilevante in questa sede la dedotta omessa attività di amministrazione e conservazione dei beni, che nulla ha a che vedere con la loro realizzazione in spregio alla normativa edilizia, senza considerare che la domanda di consegna delle chiavi ivi proposta è inammissibile in quanto tardiva.
Né tanto meno è ipotizzabile una inclusione, per così dire, parziale di tali cespiti nel compendio, suggerita dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate in data
9.11.2023, che costituirebbe comunque una elusione del principio di indivisibilità delle comunioni (ereditarie) che includono beni abusivi (sub specie anche di beni catastalmente non regolari, nel senso sopra precisato), avendo l'ausiliario chiaramente escluso la possibilità di sanatoria che avrebbe dovuto essere in ogni caso posta in essere prima dell'instaurazione del presente giudizio e, in ogni caso, in tempo utile alla eventuale inclusione dei beni nel relictum (cfr., da ultimo, Cass., n. 9152/2023: La domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U., n. 25021/2019)”).
Per gli ulteriori rilievi volti a contestare tale profilo si rimanda alle argomentazioni svolte sul punto dal ctu nella prima delle relazioni depositate (il 20.11.2022), avverso le quali peraltro non ha proposto osservazioni nei termini assegnati. Parte_1
Orbene, il tecnico nominato, dopo aver ricostruito il relictum, in assenza di donatum e di debiti, nel suo elaborato coerente e lineare, logicamente sviluppato e pienamente esaustivo rispetto ai quesiti proposti, ha stimato i beni al momento dell'apertura della successione di quantificando poi la lesione della quota di legittima spettante a A_
pretermesso dal testamento paterno. Parte_1 '
Ammontando quindi l'asse a complessivi € 665.735,49 ed essendo la quota di riserva spettante a ciascuno dei due eredi legittimi (coniuge e figlio) pari ad € 221.991,83, la devoluzione dell'intero patrimonio al coniuge e la pretermissione del figlio fanno sì che la lesione nei confronti di quest'ultimo sia pari alla quota di riserva al medesimo spettante - ossia corrispondente ad € 221.991,83 [cfr. Cass. n. 1884/2017: “nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario mediante la cosiddetta
-
riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonchè determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinchè ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonchè, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda].
Le conclusioni rassegnate dal ctu nominato sono condivisibili anche in relazione al valore attribuito ai singoli cespiti avendo egli, per quelli oggetto di successivi atti di trasferimento posti in essere da CP_2 indicato il corrispettivo risultante dall'atto di cessione e, '
per i restanti fabbricati, in base a ricerche nel mercato immobiliare e contatti con operatori di settore, fatto ricorso alle quotazioni rinvenute nella rivista specializzata "Il consulente immobiliare" edita da (cfr. pag. 37 e ss, relazione depositata il 20.11.2022, eCP_7 pag. 4 della relazione integrativa depositata il 6.6.2024) e per i terreni ai valori agricoli medi, avuto riguardo alla regione agraria e al tipo di coltura, essendo del pari corretta, ad avviso di chi giudica, la valutazione del diritto di livello dell'enfiteusi sulla particella 812 di c.da MP (pag. 38 della relazione “originaria" e pag. 3 di quella integrativa).
Quanto agli immobili che presentano abusi edilizi (e difformità catastali) l'ausiliario, ha, in aderenza al quesito integrativo formulato con ordinanza del 5.4.2024, operato una “stima per astrazione", in modo da inerirli nell'asse (pag. 5 della relazione integrativa).
Non possono a tale riguardo tenersi in considerazione i rilievi mossi dal convenuto
[...] CP_1 - secondo cui la stima dei cespiti in questione avrebbe dovuto essere equiparata al valore dell'area di sedime e non al valore commerciale dei beni oggetto di abuso, dovendosi inoltre tenere conto dei costi di demolizione, non oggetto di accertamento (cfr. note scritte depositate il 23.4.2025) -, atteso che si tratta, da un lato di cespiti per i quali l'ausiliario ha comunque individuato un valore di mercato, essendo la maggior parte fabbricati oggetto di diniego della concessione edilizia in sanatoria/domanda di condono per ampliamenti e sopraelevazioni, conservando dunque un intrinseco valore venale, senza considerare che si tratta, in ogni caso, di immobili – in parte di proprietà indivisa di CP_2 - sulla cui incommerciabilità ha inciso la presenza di difformità catastali rilevanti, coincidendo inoltre alcuni dei beni in questione con quelli oggetto degli atti di cessione stipulati dalla moglie del de cuius.
Ciò chiarito, va detto che essendo l'attore totalmente pretermesso, dovrebbe in astratto procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie di Persona_2 reintegrando Parte_1 nella quota di legittima spettantegli per legge.
A tale riguardo, tenuto conto del numero degli eredi e del numero dei cespiti il ctu ha correttamente escluso la percorribilità di una reintegra totalmente in natura che pur costituendo la soluzione privilegiata secondo l'indirizzo interpretativo costante della giurisprudenza (cfr. Cass., n. 20220) è subordinata ad una valutazione di concreta operatività, che nel caso di specie ha esito negativo, atteso che sulla sua attuabilità incide la natura abusiva dei cespiti e la circostanza che molti non sono più presenti nell'asse, essendo stati ceduti da CP_2 dopo il decesso del de cuius.
Invero, l'ausiliario nominato ha proposto di procedere alla reintegra mediante l'assegnazione all'attore dei beni coincidenti con i lotti n. 6 e 7 indicati a pag. 7 della relazione integrativa depositata in data 5.11.2024, ossia: i terreni siti a Termini Imerese,
c.da MP (in catasto al fg. 34, p.lle 474, 11, 10, 477, 127, 526, 128, 524 (dal valore complessivo di € 8.523,30), i terreni siti a Termini Imerese, c.da ANta MA (in catasto al fg. 6, p.lle 1856 e 1858), dal valore complessivo di € 42.860,58, per un totale di € 51.383,88, prevedendo la corresponsione della somma di € 169.929,00 da parte del convenuto a titolo di equivalente monetario della restante parte della quota da reintegrare, oltre interessi legali fino al soddisfo (cfr. pag. 7 della relazione integrativa depositata in data 5.11.2024).
L'attore ha aderito alla soluzione prospettata dal ctu (cfr. note scritte depositate il
10.12.2024 e il 13.2.2025), non avendo il contenuto formulato specifici CP_1
rilievi sul punto.
È opportuno, d'altra parte, precisare che siffatta assegnazione non consente di porre fine allo stato di indivisione tra le parti sui cespiti oggetto della successione ereditaria di Persona_2 (nei limiti di quelli ancora presenti nell'asse), atteso che la natura abusiva dei restanti cespiti, nel senso sopra chiarito, fa sì che la domanda di scioglimento della comunione vada dichiarata inammissibile.
-Venendo, infine, ai beni mobili indicati nell'atto di citazione – essenzialmente consistenti nei saldi dei rapporti bancari, dossier titoli e libretti di deposito a risparmio nominativo
(pag. 6) -, pur in assenza di contestazioni da parte dei convenuti, l'attore non ne ha dimostrato la presenza nell'asse al momento del decesso del padre, non soccorrendo a tal fine la dichiarazione di successione, che ha valore essenzialmente fiscale, inidoneo a comprovare la effettiva presenza di tali somme e il loro preciso ammontare.
Soffermandosi, a questo punto, brevemente sulla domanda di nullità degli atti di trasferimento posti in essere da proposta invero dall'attore in via CP_2
"alternativa" a quella di riduzione, va detto che la stessa è rimasta sfornita di qualsivoglia supporto sul piano probatorio.
Del pari priva di fondamento è la domanda di revoca di tali negozi per sopravvenienza di figli che può riguardare unicamente gli atti posti in essere dal testatore (art. 687 cc) o donante (art. 802 cc) e non da terzi, suoi aventi causa, come nel caso di specie, non avendo riferito la chiesta revoca all'atto di ultima volontà, bensì a quelli interParte_1 vivos posti in essere dal coniuge e dai fratelli e nipoti di Persona_2
Si tratta, in ogni caso, di domande che devono considerarsi assorbite.
Tardiva è, infine, la domanda volta ad ottenere i frutti degli immobili dal momento dell'apertura della successione, formulata in spregio alle preclusioni processuali.
Deve, in ultimo, darsi conto che fondata è la richiesta di estromissione dal giudizio formulata da Parte_7 Parte_4 e Parte_8 quali chiamati alla successione del defunto Persona_1 avendo gli stessi rinunciato espressamente all'eredità del proprio dante causa il 9.1.2017 e, dunque, in data anteriore alla notifica della comparsa di riassunzione da parte dell'attore, come risulta dalla documentazione prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta dei predetti.
Quanto alle spese di lite, da liquidare rispetto all'intero giudizio - avendone la sentenza non definitiva sopra richiamata rimesso la regolamentazione alla decisione finale
-
l'accoglimento parziale delle domande depone nel senso della compensazione in ragione della metà nei rapporti tra (erede di CP_2 ), Parte_1 e CP_1
con condanna del convenuto a rifondere per la restante parte, le spese all'attore
- con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario -, il quale, in forza dei principi di soccombenza e di causalità, dovrà, da parte sua, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore degli altri convenuti.
L'attore dovrà, infine, essere condannato al pagamento delle spese di lite dei due procedimenti di sequestro attivati in corso di causa (nn. 1229-1/2015 e 1229-2/2015), per 1quale erede di entrambi nei confronti di CP_2 Parte_3 CP_1
e, solo per il secondo, nei confronti Parte_4 Parte_5 e Parte_6
costituitisi soltanto nel n. 1229-2/2015 di Parte_7 Parte_4 e Parte_8
R.G.
Le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto vanno poste a carico dell'attore e del convenuto, in solido tra loro, in misura eguale per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dispone l'estromissione dal presente giudizio di Parte_7 Parte_4 e Pt_8
[...] quali chiamati alla successione di ON;
accerta e dichiara che le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo di Persona_2 del 27.12.1995, pubblicato in data 13.4.2000 con atto in notaio Per_4
[...] (rep. n. 41442 - racc. n. 12337), registrato a Termini Imerese in data 26.4.2000 al n.
454, serie 1 sono lesive della legittima rispetto all'attore Parte_1
dispone, per l'effetto, la riduzione delle disposizioni contenute nel predetto atto di ultima volontà, con cui il de cuius A_ ha istituito erede universale la moglie CP_2
mediante reintegra dell'asse e quindi della quota ereditaria riservata al legittimario
[...]
pretermesso con attribuzione al medesimo dei terreni siti a Termini Parte_1
Imerese, c.da MP (in catasto al fg. 34, p.lle 474, 11, 10, 477, 127, 526, 128, 524), dal valore complessivo di € 8.523,30, nonché dei terreni siti a Termini Imerese, c.da ANta
MA (in catasto al fg. 6, p.lle 1856 e 1858), dal valore complessivo di € 42.860,58, per un totale di € 51.383,88; condanna, inoltre, CP_1 quale erede di CP_2 a corrispondere all'attore la somma di € 169.929,00 a titolo di equivalente monetario della restante parte della quota da reintegrare, oltre interessi legali dalla data della presente statuizione sino al completo soddisfo;
dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria proposta da Parte_1
in relazione ai restanti cespiti oggetto della successione testamentaria di A_
la compensazione delle dispone, nei rapporti tra Parte_1 e CP_1 '
spese di lite nella misura di un mezzo e condanna, per la restante parte, CP_1 a le spese di lite che liquida in € 12.500,00, oltre iva, cpa e rifondere a Parte_1
rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Parte_3 Parte_4 Parte_5 ea rifondere a condanna Parte_1
in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 25.000,00, oltre Parte_6
iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna Parte_1 a rifondere a Parte_7 Parte_4 e Pt_8
[...] in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 25.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico di Parte_1 e CP_1 in solido tra loro e in misura eguale per ciascuno, le spese per l'occorsa ctu;
quanto alle spese dei procedimenti di sequestro (nn. 1229-1/2015 e 1229-2/2015): condanna Parte_1 a rifondere a Parte_3 ' Parte_4 Parte_5 e
in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in € 5.300,00, oltre iva, Parte_6
cpa e rimborso forfettario, come per legge;
e Pt_8 condanna Parte_1 a rifondere a Parte_7 Parte_4 in solido tra loro, le spese di lite e[...] quali chiamati alla successione di ON
le liquida in € 2.650,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna Parte_1 a rifondere a CP_1 quale erede di CP_2 le spese di lite e le liquida in € 5.300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio dell'1 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.