Art. 15. Norme finali
Sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e passivita' delle sezioni e gestioni annesse ad eccezione di quelle relative alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale istituita dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 , ed alla sezione autonoma per l'intervento finanziario SIR prevista dall' articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784 .
Le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla Cassa depositi e prestiti.
Con decreto del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, facendo in ogni caso salvi i diritti acquisiti, si provvedera' a regolare la posizione del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, comunque in servizio presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale intenda transitare alle dipendenze della Cassa stessa.
In corrispondenza degli inquadramenti di cui al comma precedente e con effetto dalla data degli stessi, vengono soppressi altrettanti posti nei quadri dei dirigenti A, B ed I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonche' nelle dotazioni organiche del Ministero del tesoro.
Sino a quando non saranno completati gli inquadramenti e non sara' data attuazione alle norme di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 11, la Cassa continuera' ad avvalersi del personale del Ministero del tesoro nel numero ritenuto necessario alle proprie esigenze.
Fino allo svolgimento delle elezioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 e con le finalita' del comma stesso, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti viene integrato da quattro rappresentanti del personale nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attivita' e passivita' delle sezioni e gestioni annesse ad eccezione di quelle relative alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale istituita dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 , ed alla sezione autonoma per l'intervento finanziario SIR prevista dall' articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784 .
Le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla Cassa depositi e prestiti.
Con decreto del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, facendo in ogni caso salvi i diritti acquisiti, si provvedera' a regolare la posizione del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, comunque in servizio presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale intenda transitare alle dipendenze della Cassa stessa.
In corrispondenza degli inquadramenti di cui al comma precedente e con effetto dalla data degli stessi, vengono soppressi altrettanti posti nei quadri dei dirigenti A, B ed I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonche' nelle dotazioni organiche del Ministero del tesoro.
Sino a quando non saranno completati gli inquadramenti e non sara' data attuazione alle norme di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 11, la Cassa continuera' ad avvalersi del personale del Ministero del tesoro nel numero ritenuto necessario alle proprie esigenze.
Fino allo svolgimento delle elezioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 e con le finalita' del comma stesso, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti viene integrato da quattro rappresentanti del personale nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.