Articolo 4 della Legge 29 settembre 1980, n. 579
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 ottobre 1980
Art. 4.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca interamericana di sviluppo, della quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 13 aprile 1977, n. 191 , nella misura di 6.370.000 dollari USA del peso e del titolo in vigore al 1 gennaio 1959, corrispondenti alla sottoscrizione di 637 azioni di capitale.
E' autorizzata inoltre la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse della predetta Banca, nella misura di dollari USA correnti 119.910.520 per il capitale interregionale e di dollari USA correnti 71.800.000 per il Fondo operazioni speciali, da corrispondersi in quattro annualita', di pari importo, negli anni 1980, 1981, 1982 e 1983.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1980