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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/07/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1186/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio”,
congiuntamente promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1 C.F._1
Camillo Prampolini 21, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Cavallo
e
(c.f. ), nato Ragusa il 16/05/1981 ed ivi residente Controparte_1 C.F._2 in via Del Fico D'India n.9, rappresentato e difeso dall'avv. Anastasia Licitra
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 27/06/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la regolamentazione Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a Ragusa in [...]_1
8/6/2018, durante la loro relazione more uxorio e riconosciuta da entrambi i genitori.
I ricorrenti, rappresentando l'interruzione della loro convivenza, chiedevano che i rapporti tra loro e la figlia fossero regolati alle condizioni di seguito riportate:
“1. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre sita in Ragusa, Via Camillo Prampolini n. 21.
2. Il padre potrà vedere la figlia minore quando vorrà previo congruo preavviso alla madre ed in ogni caso per come ritenuto opportuno e nell'esclusivo interesse della minore.
3. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia una settimana durante le vacanze natalizie, trascorrendo con la stessa ad anni alterni o la sera del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre o la sera del 31 dicembre o la giornata del 01 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, trascorrendo con la figlia o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
4. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé la figlia quindici giorni, anche non continuativi, durante il periodo estivo, dandone preventiva comunicazione alla madre entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, in modo da consentire anche a quest'ultima di organizzarsi, comunicando la località ed il pagina 1 di 4 recapito telefonico del luogo di villeggiatura dove dovesse recarsi con la minore;
i genitori potranno concordare tra loro altri eventuali periodi di vacanza, gite e fine settimana, sempre tenendo in considerazione la volontà della minore e gli impegni scolastici.
5. Il padre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, si impegna a versare, a partire dal mese di luglio 2024, alla SI.ra la Parte_1 somma complessiva di Euro 300,00 (trecento/00) mensili per dodici mensilità, a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione: luglio
2025) purché l'indice sia positivo, e contribuirà, in ragione del 50 %, alle spese straordinarie, meglio specificate in ottemperanza alle linee guida del Tribunale di Catania:
- spese extra obbligatorie che non richiedono il previo accordo dei genitori:
a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per psicoterapia, fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi sia sulla base della professionalità che dell'importo della spesa.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
- Spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa, quelle relative a:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
pagina 2 di 4 c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione- cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo , parrucchiere). Persona_2
Riguardo alle sopra elencate spese straordinarie che necessitano della preventiva concertazione, il genitore che verrà interessato dalla richiesta dell'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà eventualmente manifestare il proprio dissenso motivato sempre per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. I genitori concordano altresì che l'assegno unico e universale, ad oggi percepito nella misura del 100 % dalla madre, anche in considerazione dell'entità del contributo di mantenimento stabilito odiernamente, continuerà ad essere riscosso in detta misura del 100 % dalla attuale percettrice ossia dalla SI.ra . Parte_1
7. I genitori danno atto che la SI.ra , nel mese di giugno 2024, aprirà un libretto postale Parte_1
e/o bancario intestato ed in favore della minore, su cui verserà periodicamente una somma di danaro destinata alle esigenze future della minore. Le parti danno atto che dette somme saranno comunque destinate esclusivamente per i bisogni e le necessità della figlia e che la presente statuizione non costituisce alcun obbligo di versamento in capo alla madre, la quale soddisferà comunque ed in ogni caso in via prioritaria gli interessi e le esigenze della minore, ed accantonerà solamente le somme che residueranno dopo aver soddisfatto le esigenze attuali della minore.
8. I genitori si obbligano, appianando ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida di crescita della figlia minore, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgerla e a tutelare presso di lei l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro genitore.
9. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'estero anche per la figlia minore.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Le parti depositavano note scritte in sostituzione d'udienza, chiedendo al Tribunale l'accoglimento della domanda congiunta di regolamentazione dei rapporti genitori-figlia.
Le superiori condizioni, concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse della minore ed alla legge, sicché possono essere omologate da questo Tribunale, mentre può prendersi atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti, siccome sopra riportati.
Nulla sulle spese, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1186/2024 R.G.V.G., sulla domanda congiunta presentata da e Parte_1 Controparte_1
Omologa le condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei predetti sulla figlia minore siccome riportate in motivazione. Per_1
Prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
pagina 3 di 4 Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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