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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2024, n. 14728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14728 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da El JA SA, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 06-07-2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14728 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. El JA SA, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 6 luglio 2023, con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza di condanna (riferita al reato di cui agli art. 73, comma 5, e 80 comma 1 lett. A cod. proc. pen.) emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino il 18 aprile 2023, avendo la Corte territoriale rilevato il mancato deposito da parte del difensore della procura speciale a impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e della contestuale dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., in quanto confliggente con gli art. 3, comma 1 e 24 comma 2 Cost., evidenziando che la norma censurata opera un'ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti normoinseriti e coloro che, per svariati motivi, connessi comunque alle loro condizioni personali e sociali, non sono in condizione di poter fornire al difensore riferimenti utili ai fini di un loro pronto reperimento, o che comunque diventano di fatto irreperibili;
ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, in cui El JA, dopo essere stato tratto in arresto, in sede di convalida ha indicato il suo domicilio di fatto presso il fratello, conferendo al difensore procura speciale per la definizione del procedimento penale mediante riti alternativi. Dunque, ai fini della predisposizione dell'atto di appello, il difensore si è attivato al fine di reperire l'imputato per fargli sottoscrivere il mandato a impugnare e la domiciliazione, ma senza esito, perché El JA era privo di utenza telefonica e il fratello, interpellato, ha riferito che da mesi non ha più notizie del congiunto. Ciò nonostante, l'imputato era a conoscenza del procedimento penale a suo carico e, conferendo al difensore procura speciale con elezione di domicilio presso il suo studio, aveva chiaramente manifestato la sua volontà di esercitare pienamente il suo diritto di difesa nel procedimento penale a suo carico, diritto indebitamente precluso dalla previsione di cui al citato art. 581 comma 1 quater. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Premesso che nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza di El JA, deve rilevarsi che l'impugnata declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata correttamente ancorata dalla Corte territoriale al rilievo della mancanza della procura speciale a impugnare e del contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ciò ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, 2 cod. proc. pen., norma entrata il 30 dicembre 2022, dunque in epoca antecedente a quella di emissione della sentenza appellata (18 aprile 2023), secondo cui, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. Come osservato in modo pertinente dal Procuratore speciale, questa Corte ha già avuto modo di escludere profili di criticità della nuova norma processuale sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, essendo stato già evidenziato (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900 e Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324), con affermazione condivisa da questo Collegio, che la previsione di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., al pari di quella ex art. 581 commi 1 ter cod. proc. pen., secondo cui, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, costituisce una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, in quanto volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine;
tali norme, in definitiva, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma regolano solo le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge. 3. Il difetto di procura speciale a impugnare e l'omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato assente connotano peraltro non solo l'atto di appello già dichiarato inammissibile, ma anche l'odierno ricorso per cassazione, che pertanto, alla stregua delle argomentazioni svolte, deve essere anch'esso dichiarato a sua volta inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/01/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14728 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. El JA SA, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 6 luglio 2023, con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nel suo interesse avverso la sentenza di condanna (riferita al reato di cui agli art. 73, comma 5, e 80 comma 1 lett. A cod. proc. pen.) emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino il 18 aprile 2023, avendo la Corte territoriale rilevato il mancato deposito da parte del difensore della procura speciale a impugnare rilasciata dopo la pronuncia della sentenza e della contestuale dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., in quanto confliggente con gli art. 3, comma 1 e 24 comma 2 Cost., evidenziando che la norma censurata opera un'ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti normoinseriti e coloro che, per svariati motivi, connessi comunque alle loro condizioni personali e sociali, non sono in condizione di poter fornire al difensore riferimenti utili ai fini di un loro pronto reperimento, o che comunque diventano di fatto irreperibili;
ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, in cui El JA, dopo essere stato tratto in arresto, in sede di convalida ha indicato il suo domicilio di fatto presso il fratello, conferendo al difensore procura speciale per la definizione del procedimento penale mediante riti alternativi. Dunque, ai fini della predisposizione dell'atto di appello, il difensore si è attivato al fine di reperire l'imputato per fargli sottoscrivere il mandato a impugnare e la domiciliazione, ma senza esito, perché El JA era privo di utenza telefonica e il fratello, interpellato, ha riferito che da mesi non ha più notizie del congiunto. Ciò nonostante, l'imputato era a conoscenza del procedimento penale a suo carico e, conferendo al difensore procura speciale con elezione di domicilio presso il suo studio, aveva chiaramente manifestato la sua volontà di esercitare pienamente il suo diritto di difesa nel procedimento penale a suo carico, diritto indebitamente precluso dalla previsione di cui al citato art. 581 comma 1 quater. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Premesso che nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza di El JA, deve rilevarsi che l'impugnata declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata correttamente ancorata dalla Corte territoriale al rilievo della mancanza della procura speciale a impugnare e del contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ciò ai sensi dell'art. 581, comma 1 quater, 2 cod. proc. pen., norma entrata il 30 dicembre 2022, dunque in epoca antecedente a quella di emissione della sentenza appellata (18 aprile 2023), secondo cui, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. Come osservato in modo pertinente dal Procuratore speciale, questa Corte ha già avuto modo di escludere profili di criticità della nuova norma processuale sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali, essendo stato già evidenziato (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900 e Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324), con affermazione condivisa da questo Collegio, che la previsione di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., al pari di quella ex art. 581 commi 1 ter cod. proc. pen., secondo cui, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, costituisce una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, in quanto volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine;
tali norme, in definitiva, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma regolano solo le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge. 3. Il difetto di procura speciale a impugnare e l'omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato assente connotano peraltro non solo l'atto di appello già dichiarato inammissibile, ma anche l'odierno ricorso per cassazione, che pertanto, alla stregua delle argomentazioni svolte, deve essere anch'esso dichiarato a sua volta inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/01/2024