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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/06/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalaà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo giudice dott. Andrea Enrico Polimeni giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente tra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rita Ciciani
- ricorrente -
e
Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace - nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege – Conclusioni: all'udienza del 25 giugno 2024, parte ricorrente ha concluso come da relativo verbale.
***** Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023, , premesso: di Parte_1 aver contratto matrimonio con il 26 marzo 1988 a Controparte_1
Paternò (CT); che dall'unione coniugale, il 13 gennaio 1990, era nato il figlio che sin da subito erano sorte divergenze tanto gravi Persona_1 da rendere intollerabile la convivenza matrimoniale di talché i coniugi non si frequentano più da oltre trenta anni;
di non essere a conoscenza della attuale re- sidenza del marito;
ha chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c. La parte convenuta pur ritualmente citata non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la de- cisione il 25 giugno 2024. Motivi della decisione
L'esame degli atti e, in particolare, lo stato di irreperibilità del marito, evi- denziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione
Pag. 1 a 2 materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, per- tanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve per- tanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Considerato, poi, che la ricorrente ha contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio e che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 2249/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
e aventi contratto matrimonio il 26 Controparte_1 marzo 1988 a Paternò (CT), trascritto nel registro degli atti di ma- trimonio del Comune di Paternò, anno 1988, n. 8, parte I;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le an- notazioni di legge;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da sepa- rata ordinanza.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.
Il giudice estensore Il Presidente (Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 2 a 2
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalaà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo giudice dott. Andrea Enrico Polimeni giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2249 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, vertente tra
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rita Ciciani
- ricorrente -
e
Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace - nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege – Conclusioni: all'udienza del 25 giugno 2024, parte ricorrente ha concluso come da relativo verbale.
***** Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023, , premesso: di Parte_1 aver contratto matrimonio con il 26 marzo 1988 a Controparte_1
Paternò (CT); che dall'unione coniugale, il 13 gennaio 1990, era nato il figlio che sin da subito erano sorte divergenze tanto gravi Persona_1 da rendere intollerabile la convivenza matrimoniale di talché i coniugi non si frequentano più da oltre trenta anni;
di non essere a conoscenza della attuale re- sidenza del marito;
ha chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c. La parte convenuta pur ritualmente citata non si è costituita in giudizio rimanendo contumace. La causa, istruita in via documentale, è stata rimessa al Collegio per la de- cisione il 25 giugno 2024. Motivi della decisione
L'esame degli atti e, in particolare, lo stato di irreperibilità del marito, evi- denziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione
Pag. 1 a 2 materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, per- tanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve per- tanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Considerato, poi, che la ricorrente ha contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio e che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 2249/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
e aventi contratto matrimonio il 26 Controparte_1 marzo 1988 a Paternò (CT), trascritto nel registro degli atti di ma- trimonio del Comune di Paternò, anno 1988, n. 8, parte I;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente le an- notazioni di legge;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da sepa- rata ordinanza.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.
Il giudice estensore Il Presidente (Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 2 a 2