Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 19 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1192/2023 R.G. e vertente
fra
c.f. rappresentata e difesa, dall'Avv. Tiziana Gitto, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in Per_1
atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e inabilità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.5.2023 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dal 28.1.2021 e il riconoscimento della sussistenza delle condizioni per l'inabilità, prestazioni denegate durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
La causa è stata istruita mediante chiarimenti del ctu.
All'odierna udienza, sulle note di trattazione scritta della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni per fruire dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e dell'inabilità.
Il CT incaricato nella precedente fase di ATP veniva convocato a chiarimenti e all'esito degli ulteriori accertamenti e valutazioni, ha confermato la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per la conferma dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 accertando lo stato di inabilità lavorativa 100% a decorrere da dicembre 2023 (data del documentato peggioramento delle condizioni sanitarie), dichiarando, in particolare: “ Tra la documentazione sanitaria sopraggiunta vi è un certificato medico dello specialista in Psichiatria datata 21/12/2023 il quale conclude che la IG.ra presenta un disturbo depressivo cronico che Pt_1 si è aggravato nell'ultimo periodo, a seguito della perdita del figlio, con atteggiamento apatico con necessità di sorveglianza continua. Pertanto, sulla scorta della suddetta documentazione sanitaria, si può affermare che la IG.ra è da considerarsi soggetto invalido con totale e Parte_1
permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 L.118/71 nonché portatrice di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3, L.104/92) a far data da Dicembre 2023”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con la documentazione sopravvenuta in atti.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento di entrambe le prestazioni domandate.
3. Il riconoscimento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'handicap grave e l'inabilità lavorativa da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva alla proposizione del ricorso, comporta la compensazione delle spese di lite per
4/5 riconoscendo alla ricorrente la quota di 1/5 delle spese pari a euro 539,40 come da protocollo dell'Ufficio .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da depositato Parte_1
il 2.5.2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per l'inabilità lavorativa 100%
a far data da dicembre 2023;
b) conferma e dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992
a far data da dicembre del 2023;
c) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto per CP_1
l'handicap grave e pensione di inabilità, oltre accessori come per legge;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1
liquida complessivamente in euro 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 19 6 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla