Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01964/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03129/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2025, proposto da
IO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano-sezione Lavoro n. 504/2023 depositata in data 17 febbraio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa TI ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001, per l’anno scolastico 2017/2018 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 25 febbraio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla proposizione del ricorso, le è stata liquidata la somma capitale portata dalla sentenza, residuando tuttavia da pagare, come previsto dalla sentenza, gli interessi legali dal dovuto al saldo. Ha insistito comunque per la liquidazione delle spese di lite.
Indi alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale prende atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, ovvero che successivamente all’instaurazione del giudizio il Ministero resistente ha provveduto a corrispondere la somma capitale portata in sentenza, ma non gli interessi legali dal dovuto al saldo, così come previsto dalla sentenza stessa.
La pretesa del ricorrente è stata quindi solo parzialmente soddisfatta.
Deve pertanto essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato per la somma residua portata dal titolo, dedotto quanto già corrisposto.
Al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Le spese seguono la soccombenza, considerato che solo a seguito della proposizione del ricorso il Ministero ha adempiuto peraltro ancora parzialmente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, nonché del non elevato livello di complessità anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alla sentenza di condanna indicata in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere all’integrale pagamento di quanto dovuto, nel rispetto del termine indicato in motivazione, dedotto quanto già corrisposto.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
TI SA ME, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| TI SA ME | RD GO |
IL SEGRETARIO