TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 26/11/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 439 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , in persona dell'Amministratore di Sostegno Parte_1 C.F._1 [...]
nominato con decreto del Giudice Tutelare di Lanusei del 14.09.2024 e successiva proroga del Pt_2
14.11.2024, e come da autorizzazione del 24.03.2025, elettivamente domiciliato in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Cristina Deiana, che rappresenta e difende come da procura alle liti, Parte_1 allegata all'atto di conferma di costituzione in giudizio dell'1.04.2025, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._1
(c.f. , (c.f. ) e Parte_6 C.F._5 Parte_7 C.F._6 Pt_8
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio dell'Avv.
[...] C.F._7
RE Pilia, che li rappresenta e difende, come da mandato in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta, convenuti
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse di (atto di citazione): Parte_1
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis
Accertare e dichiarare che la signora ha posseduto in modo pacifico continuativo e Parte_1 ininterrotto da oltre vent'anni l'immobile sito nel comune di Loceri. In virtù di quanto sopra dichiarare, l'acquisto a titolo originario in capo all'attrice dell'immobile predetto e identificato al catasto fabbricati al foglio 5 particella 562 sub 4 e sub 6 ;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio nell'ipotesi di attività difensiva dei convenuti finalizzata a contestare il fondamento della domanda.”.
Conclusioni nell'interesse di , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e (comparsa di costituzione e risposta):
[...] Parte_6 Parte_7
“CONCLUDONO
Affinché l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza Voglia accogliere la domanda attrice in quanto fondata in fatto ed in diritto. Spese compensate”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Parte_8
“CONCLUDE
Affinché l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza Voglia accogliere la domanda attrice in quanto fondata in fatto ed in diritto. Spese compensate”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Loceri e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 562 sub 4 e sub 6.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dai primi anni Ottanta, del suddetto immobile, costituito da un appartamento posto al secondo piano di un condominio articolato su più piani e composto da due camere da letto, una cucina, un soggiorno e due bagni, nonché da un locale deposito posto al piano strada del fabbricato.
L'attrice ha dedotto di essersi occupata della manutenzione ordinaria (tinteggiatura interna, ristrutturazione dei bagni, posizionamento della carta catramata sui muri perimetrali) e straordinaria dell'immobile (messa in sicurezza dei balconi e impermeabilizzazione del terrazzo sito all'ultimo piano dell'immobile) e dell'annesso locale deposito, di avere provveduto al pagamento delle utenze elettrica e dei tributi comunali relativi all'immobile e di averlo utilizzato durante i periodi di permanenza a
Loceri, sia nel periodo estivo che invernale, e di averlo arredato acquistando mobili ed elettrodomestici.
pagina 2 di 5 Si sono costituiti in giudizio , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e , i quali non si sono opposti alla domanda
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 attorea e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della stessa.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte di sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno Parte_1 individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle pagina 3 di 5 fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 rese all'udienza del 6.02.2025).
I testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Novanta, ha utilizzato, in via esclusiva, Parte_1 un appartamento sito al secondo piano di un condominio sito in vico Principe Umberto in Loceri, come casa di abitazione durante la sua permanenza nel suddetto Comune, durante i periodi estivi (per uno o due mesi), in quanto la stessa abita a Milano, precisando che l'appartamento è composto da due stanze da letto, una cucina, una sala, un antibagno, un bagno e un corridoio centrale che attraversa tutta la casa.
Essi hanno riferito di avere visto l'attrice utilizzare il locale ubicato al piano terra dell'edificio come garage e deposito, dove sono presenti una riserva idrica e un'autovettura, nonché l'attrezzatura per il mare.
Il teste ha riferito di essere intervenuto, talvolta, presso l'abitazione dell'attrice e Testimone_1 su incarico della stessa, per risolvere dei problemi di ricezione dell'antenna televisiva posta sulla terrazza dell'edificio, nonché di avere sistemato qualche presa elettrica all'interno dell'appartamento.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto Parte_1 compaesani e vicini di casa (teste , il quale ha riferito di essersi trasferito nella sua Testimone_1 attuale residenza in vico Principe Umberto n. 15 e di essere vicino di casa dell'attrice dalla fine degli anni Novanta;
teste la quale ha riferito di conoscere le parti in causa per avere Testimone_2 abitato a Loceri, dall'età di due anni, e dal 1996 al 2011 nello stesso edificio in cui si trova l'appartamento dell'attrice, che costituiva la casa di abitazione dei suoi genitori, precisamente, nell'appartamento di posto al terzo piano, e di posto al primo piano. CP_1 Parte_6
Inoltre, la stessa ha riferito di avere continuato a frequentare l'edifico sino ad oggi, in quanto vi si reca per andare a trovare la sorella dell'attrice . Parte_6
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della richiesta di concessione in sanatoria da parte della stessa ed il relativo provvedimento rilasciato dal
Comune di Loceri relativi all'immobile oggetto di causa (docc. 6 e 7, atto di citazione), nonché il pagamento, da parte della medesima, dei tributi (Imu, Tari – docc. 9, 15, 17, 18), delle spese per pagina 4 di 5 l'utenza idrica (doc. 12, 14, 16) ed elettrica (doc. 13) e delle spese per la ristrutturazione del bagno e per l'acquisto dell'arredamento dell'appartamento oggetto della domanda (docc. 11 e 10).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dalla fine degli anni Novanta.
*
Considerato che i convenuti si sono costituiti in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Loceri e distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Loceri al foglio 5, particella 562 sub 4 (Categoria A/3) e sub 6 (Categoria C/2);
2) spese compensate riguardo ai convenuti.
Lanusei,26 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 439 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , in persona dell'Amministratore di Sostegno Parte_1 C.F._1 [...]
nominato con decreto del Giudice Tutelare di Lanusei del 14.09.2024 e successiva proroga del Pt_2
14.11.2024, e come da autorizzazione del 24.03.2025, elettivamente domiciliato in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Cristina Deiana, che rappresenta e difende come da procura alle liti, Parte_1 allegata all'atto di conferma di costituzione in giudizio dell'1.04.2025, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._1
(c.f. , (c.f. ) e Parte_6 C.F._5 Parte_7 C.F._6 Pt_8
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio dell'Avv.
[...] C.F._7
RE Pilia, che li rappresenta e difende, come da mandato in calce alle rispettive comparse di costituzione e risposta, convenuti
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse di (atto di citazione): Parte_1
pagina 1 di 5 “Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis
Accertare e dichiarare che la signora ha posseduto in modo pacifico continuativo e Parte_1 ininterrotto da oltre vent'anni l'immobile sito nel comune di Loceri. In virtù di quanto sopra dichiarare, l'acquisto a titolo originario in capo all'attrice dell'immobile predetto e identificato al catasto fabbricati al foglio 5 particella 562 sub 4 e sub 6 ;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio nell'ipotesi di attività difensiva dei convenuti finalizzata a contestare il fondamento della domanda.”.
Conclusioni nell'interesse di , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e (comparsa di costituzione e risposta):
[...] Parte_6 Parte_7
“CONCLUDONO
Affinché l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza Voglia accogliere la domanda attrice in quanto fondata in fatto ed in diritto. Spese compensate”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Parte_8
“CONCLUDE
Affinché l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza Voglia accogliere la domanda attrice in quanto fondata in fatto ed in diritto. Spese compensate”.
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in Loceri e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 5, particella 562 sub 4 e sub 6.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, dai primi anni Ottanta, del suddetto immobile, costituito da un appartamento posto al secondo piano di un condominio articolato su più piani e composto da due camere da letto, una cucina, un soggiorno e due bagni, nonché da un locale deposito posto al piano strada del fabbricato.
L'attrice ha dedotto di essersi occupata della manutenzione ordinaria (tinteggiatura interna, ristrutturazione dei bagni, posizionamento della carta catramata sui muri perimetrali) e straordinaria dell'immobile (messa in sicurezza dei balconi e impermeabilizzazione del terrazzo sito all'ultimo piano dell'immobile) e dell'annesso locale deposito, di avere provveduto al pagamento delle utenze elettrica e dei tributi comunali relativi all'immobile e di averlo utilizzato durante i periodi di permanenza a
Loceri, sia nel periodo estivo che invernale, e di averlo arredato acquistando mobili ed elettrodomestici.
pagina 2 di 5 Si sono costituiti in giudizio , CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e , i quali non si sono opposti alla domanda
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 attorea e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della stessa.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile oggetto di causa in capo a per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Novanta. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte di sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno Parte_1 individuato con esattezza e precisione i confini, e che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle pagina 3 di 5 fotografie mostrate loro in udienza (dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 rese all'udienza del 6.02.2025).
I testi hanno riferito che, dalla fine degli anni Novanta, ha utilizzato, in via esclusiva, Parte_1 un appartamento sito al secondo piano di un condominio sito in vico Principe Umberto in Loceri, come casa di abitazione durante la sua permanenza nel suddetto Comune, durante i periodi estivi (per uno o due mesi), in quanto la stessa abita a Milano, precisando che l'appartamento è composto da due stanze da letto, una cucina, una sala, un antibagno, un bagno e un corridoio centrale che attraversa tutta la casa.
Essi hanno riferito di avere visto l'attrice utilizzare il locale ubicato al piano terra dell'edificio come garage e deposito, dove sono presenti una riserva idrica e un'autovettura, nonché l'attrezzatura per il mare.
Il teste ha riferito di essere intervenuto, talvolta, presso l'abitazione dell'attrice e Testimone_1 su incarico della stessa, per risolvere dei problemi di ricezione dell'antenna televisiva posta sulla terrazza dell'edificio, nonché di avere sistemato qualche presa elettrica all'interno dell'appartamento.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte di nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, in quanto Parte_1 compaesani e vicini di casa (teste , il quale ha riferito di essersi trasferito nella sua Testimone_1 attuale residenza in vico Principe Umberto n. 15 e di essere vicino di casa dell'attrice dalla fine degli anni Novanta;
teste la quale ha riferito di conoscere le parti in causa per avere Testimone_2 abitato a Loceri, dall'età di due anni, e dal 1996 al 2011 nello stesso edificio in cui si trova l'appartamento dell'attrice, che costituiva la casa di abitazione dei suoi genitori, precisamente, nell'appartamento di posto al terzo piano, e di posto al primo piano. CP_1 Parte_6
Inoltre, la stessa ha riferito di avere continuato a frequentare l'edifico sino ad oggi, in quanto vi si reca per andare a trovare la sorella dell'attrice . Parte_6
A supporto della domanda parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la presentazione della richiesta di concessione in sanatoria da parte della stessa ed il relativo provvedimento rilasciato dal
Comune di Loceri relativi all'immobile oggetto di causa (docc. 6 e 7, atto di citazione), nonché il pagamento, da parte della medesima, dei tributi (Imu, Tari – docc. 9, 15, 17, 18), delle spese per pagina 4 di 5 l'utenza idrica (doc. 12, 14, 16) ed elettrica (doc. 13) e delle spese per la ristrutturazione del bagno e per l'acquisto dell'arredamento dell'appartamento oggetto della domanda (docc. 11 e 10).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione, per averlo posseduto almeno dalla fine degli anni Novanta.
*
Considerato che i convenuti si sono costituiti in giudizio senza opporsi all'accoglimento della domanda proposta da parte attrice, chiedendone l'accoglimento a spese compensate, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
proprietaria dell'immobile sito in Loceri e distinto al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Loceri al foglio 5, particella 562 sub 4 (Categoria A/3) e sub 6 (Categoria C/2);
2) spese compensate riguardo ai convenuti.
Lanusei,26 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5