Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4021/2024 promosso da:
con C.F.: -, nata il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_1
(AN), rappresentata, difesa e dom.ta (anche digitalmente) da/presso avv. Marianna Fioretti giusta delega in atti;
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...]_2
Camerino (MC), rappresentato, difeso e dom.to (anche digitalmente) da/presso 'avv. Giovanna Sartori, giusta delega in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE ex lege
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) Il minore viene affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con residenza e domicilio presso la madre con la quale vivrà stabilmente;
2) L'immobile adibito a casa famigliare verrà temporaneamente assegnato alla Sig.ra Pt_1 in virtù della collocazione prevalente del figlio presso la stessa. I ricorrenti si impeg
[...] comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza ed a tenere informato l'altro genitore allorquando conducono il minore fuori regione per motivi di vacanza ed altro.
Le parti precisano, inoltre, che trasferirà la sua residenza nel Comune di Parte_2
Muccia Via Campo della Fiera n.18, successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso, mentre successivamente alla vendita dell'immobile, già casa famigliare, come in appresso Parte_1
- 1 -
, all'interno del territorio del Comune di Fabriano, impegnandosi a comunicarlo Per_1 tempestivamente al Parte_2
3) I genitori convengono di assumere di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per il minore, di vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore, disgiuntamente dall'altro;
4) I ricorrenti concordano di porre in vendita, sin da subito, cioè a far data dalla sottoscrizione del presente atto, l'immobile attualmente adibito a casa famigliare. Trattasi di un immobile sito nel Comune di Fabriano (AN) Frazione Attiggio alla Via Coppi F. nr. 9 censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati:
Appartamento: foglio 177 – particella 886 – sub 24 – cat. A/2 – Classe 5 – Vani 6 – rendita 387,34;
Garage: Foglio 177 – Particella 886 – sub 17 – cat. C/6 – Classe 4 – Mq 56 – Rendita 135,93.
Le parti concordano di procedere alla vendita dell'immobile allorquando reperiranno un acquirente disposto a pagare un prezzo pari a quello versato dagli odierni ricorrenti per l'acquisto; salvo diversi accordi tra le parti, che stabiliscono fin da ora di prendere in considerazione e valutare anche offerte inferiori di massimo euro 12.500,00=.
Ovviamente, al momento della vendita, le parti si impegnano con il ricavato ad estinguere il mutuo ipotecario presso la UB BA (ora BA Intesa San AO) ed a ripartire, pro quota, la rimanenza.
I ricorrenti danno atto di aver acquistato il mobilio di arredamento del sopra indicato immobile al 50% tra loro (fatta eccezione per: lavatrice, asciugatrice, scopa elettrica, ferro da stiro, stufa a pellet e tre mobili IKEA mod. Kallax, acquistati in via esclusiva dalla . I ricorrenti stabiliscono che Pt_1 al momento della vendita dell'immobile ripartiranno equamente in ragione del 50% il mobilio, oppure il ricavato dalla vendita dello stesso, nei confronti dell'acquirente dell'immobile o di terzi.
Le parti concordano che il Sig. potrà prelevare, dopo la sottoscrizione del presente Parte_2 atto, dalla ex casa famigliare i seguenti beni mobili: macchinetta del caffè e televisione.
5) Le parti danno atto che il minore , a far data dal 26 Persona_1 agosto 2024, ha iniziato a frequentare l'asilo nido “Fantaghirò” sito a Fabriano (AN) alla Via Carlo Urbani nr. 10; come da iscrizione a cui avevano provveduto i genitori in precedenza;
6) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: Parte_2
- week end alternati con la madre: nel week end di sua competenza il padre potrà prelevare il bambino dalla casa materna (o dalla casa dei nonni materni allorquando la madre non è presente per impegni di lavoro) alle ore 16,00 del venerdì pomeriggio e sino alle ore 19,30 della domenica pomeriggio, allorquando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio presso la madre;
tra un anno detto aspetto verrà rivalutato e comunque dalla prima elementare il padre lo riaccompagnerà alle ore 21,00. Per quattro weekend l'anno tra quelli di sua competenza, ricadenti nel periodo di obbligo scolastico, il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio sino al lunedì mattina quando lo Parte_2 riaccompagnerà a adre si impegna a comunicare alla madre dette occasioni con almeno una settimana di anticipo.
Le parti stabiliscono fin da ora di aumentare il numero dei pernotti domenicali del minore presso la residenza paterna (solo nei weekend di relativa spettanza) se, anche in Per_1 azione dell'avanzare dell'età del bambino e dello stabilizzarsi dell'esercizio dell'affido
- 2 - congiunto secondo quanto in questa sede concordato, appare proficuo e in linea con gli interessi del minore.
Nella settimana in cui il padre tiene con sé il bambino nel weekend potrà vederlo e tenerlo con sé un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il lunedì) dalle ore 16,00 quando lo preleverà dalla abitazione materna e sino alle ore 19,30.
- Nella settimana in cui il bambino trascorre il week end con la madre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé un pomeriggio infrasettimanale (giovedì o mercoledì) prelevandolo alle ore 16,00 dalla abitazione materna e riaccompagnandolo la mattina successiva direttamente all'asilo nido che prevede un orario di ingresso flessibile che va dalle 7,45 alle 9,30.
- Il padre, inoltre, potrà trattenere con sé il figlio 7 giorni, frazionati in due periodi da quattro e tre giorni ciascuno, durante le vacanze natalizie, da individuare entro il giorno 30/11 di ogni anno;
alternati negli anni la Vigilia di Natale con il Natale e il Capodanno con l'Epifania.
Tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua e quello del successivo Lunedì e 15 giorni non consecutivi (due periodi da sette e otto giorni) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno per il periodo estivo, da intendersi corrispondente al periodo delle vacanze scolastiche, con sospensione del diritto di visita della madre.
La madre durante il periodo estivo potrà beneficiare anch'essa di quindici giorni non consecutivi (due periodi da sette e otto giorni) da trascorrere con il figlio, sempre da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, in cui potrà vederlo e tenerlo con sé con sospensione del diritto di visita del padre.
Durante il periodo delle vacanze estive varia la modalità di diritto di visita del padre nel senso che il minore durante la settimana che termina con il weekend di spettanza materna starà presso la residenza del padre dalle ore 08,30 del mercoledì, alle ore 19.30 del venerdì; mentre nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna il minore starà con il padre dalle ore 08,30 del venerdì alle ore 19,30 della domenica;
tra un anno detto aspetto verrà rivalutato e comunque dalla prima elementare il padre lo riaccompagnerà alle ore 21,00.
Alternate negli anni tutte le altre festività e ricorrenze.
Il tutto salvi migliori accordi tra le parti.
7) In ordine al mantenimento del minore i ricorrenti statuiscono che il padre Sig. Parte_2 verserà, fino a quando non sarà venduta la casa famigliare, entro il giorno 28 di ogni mese,
[...] ra la somma di €180,00 (=centoottanta/00) quale contributo nel mantenimento Parte_1 del figlio da versarsi mediante bonifico utilizzando il seguente IBAN [...].
In pari data, ovvero entro il giorno 28 di ogni mese, il Sig. si impegna a Parte_2 versare sul conto corrente cointestato ai ricorrenti e radicato presso AO la sua quota di competenza per la refusione del mutuo ipotecario.
Nel momento in cui l'abitazione famigliare sarà venduta, il contributo del Sig. Parte_2 nel mantenimento del figlio sarà aumentato automaticamente ad € 300,00 (=trecento/00)
[...] mensili da versarsi nei tempi e nelle modalità di cui sopra.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli Indici Istat.
L'assegno unico per il figlio minore verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
laddove venisse meno l'assegno unico come misura di sostegno da parte dello Stato le parti si impegnano a rivedere le statuizioni economiche in ordine al mantenimento del minore.
- 3 - 8) Le spese di straordinaria amministrazione relative al minore saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50%. Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza sulla “Riforma Cartabia” e in materia di famiglia della Regione Marche in data 24/07/2024, che qui si intende richiamato e trascritto.
Le parti concordano che le spese andranno rimborsate mensilmente;
9) I ricorrenti si impegnano a sostenere in misura paritaria anche le spese per il cane , Per_2 preso insieme in vigenza del rapporto sentimentale, ed ad oggi collocato presso la Sig.ra Parte_1 ad eccezione di quando la predetta si recherà in vacanza con il minore, ed in cas particolari della Sig.ra Pt_1
10) I ricorrenti si impegnano a non far frequentare al bambino nuovi compagni/compagne fintanto che dette nuove frequentazioni non saranno divenute stabili e continuative. Stante la tenera età del bambino, comunque, l'introduzione nella vita di questo di nuove figure andrà comunicata e concordata tra i genitori e tutto ciò nell'interesse del bambino ad una crescita serena ed armoniosa.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio
[...]
(ES (AN) il 15/02/2022), nato fuori dal matrimonio. Persona_1
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita. ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 05/10/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate congiuntamente dalle parti sono conformi alla loro situazione economica e corrispondenti agli interessi del figlio, in favore del quale è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, di € 180,00 mensili (oltre al 50% della rata del mutuo), importo che sarà aumentato successivamente alla vendita dell'abitazione familiare (vendita le cui modalità e tempistiche sono meglio disciplinate nel ricorso introduttivo); la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario, in progressiva estensione in base all'età del figlio, appare idonea ad assicurare una congrua frequentazione con il padre.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, in considerazione della sua età; ad ogni buon conto, le condizioni concordate, come visto, risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
- 4 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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