CASS
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 39542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39542 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NI nato a [...]’Agata di Militello il 12/07/1956 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere SA DA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi DA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. in quanto formava un atto della Regione Siciliana Assessorato Regionale Lavori Pubblici Dipartimento dei lavori pubblici Uffici del Genio civile di Enna in relazione alla variante al nulla osta n. 6406 del 28 luglio 2008, riguardante il progetto per la costruzione di un fabbricato rurale in Contrada Chiusa di San Michele, inerente il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato, intestato alla ditta NT BE, risultato non conforme. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39542 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/10/2025 2 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge per omessa valutazione di emergenze probatorie rilevanti nonché carente motivazione sulla riconducibilità della paternità dell’atto falso ad esso imputato. A fondamento delle censure pone in rilievo che con l’atto di appello aveva censurato la logicità della motivazione rispetto all’affermazione della sua responsabilità per il reato di falso in quanto la relativa prova si poneva in contraddizione rispetto alle emergenze processuali, basandosi la relativa affermazione di responsabilità solo sull’indizio che egli aveva redatto il progetto di variante per il conto del committente e che il documento falso, ossia il nulla osta del Genio civile di Enna a detto progetto, era stato rinvenuto presso il suo studio. Premesso che la stessa Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta ne aveva richiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, evidenzia che non è emersa la sua attività falsificatoria, ossia come aveva avuto a disposizione del vecchio timbro dell’ufficio e che, peraltro, il percorso valutativo della decisione impugnata si fonda solo sulla valorizzazione delle prove a suo carico senza compararle con quelle a discarico. Sottolinea, di poi, la contraddittorietà della decisione rispetto alla stessa prospettazione accusatoria concernente la formazione, e non già l’uso, dell’atto falso, formazione fondata su un’ipotesi solo congetturale, pur essendo emersi elementi in senso contrario alla stessa, quale il fatto che timbro dismesso dall’Ufficio civile che porta la vecchia intestazione dell’Ufficio non poteva che provenire da quello e il medesimo ingegnere capo del Genio Civile all’epoca dei fatti, Egidio Marche, sentito quale teste, aveva affermato che per i timbri e le carte intestate dismesse vi era un consegnatario che ne curava la custodia. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge nella valutazione negativa emersa nella decisione censurata rispetto alla condotta, rientrante nelle scelte difensive, di non fornire l’assenso all’esame chiesto dal Pubblico Ministero e rispetto all’omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese da esso imputato. Inoltre, contesta la mancata o contraddittoria motivazione sulle prove richieste in udienza dalla difesa in odine a profili rilevanti della vicenda processuale. 2.3. Con il terzo motivo l’imputato denuncia vizio di motivazione in ordine alla revoca di prove suggestive non rilevanti e all’immotivata mancata assunzione di prove rilevanti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. In termini generali occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme perché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3. Ciò posto, l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato è stata giustificata non solo sul presupposto che era il tecnico che aveva presentato al Genio civile per conto della ditta Barbieri l’istanza di nulla osta per variante, ma soprattutto perché gli agenti hanno rinvenuto presso il suo studio tecnico in sede di perquisizione il documento alterato “in originale”. A fronte di tale decisivo elemento di prova a carico del ricorrente diviene privo di rilievo, sul piano istruttorio, accertare chi abbia potuto fornire i timbri (peraltro vecchi) del Genio civile che hanno consentito di effettuare la falsificazione, come ha congruamente osservato la sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA DA OS ZU 4
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi DA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. in quanto formava un atto della Regione Siciliana Assessorato Regionale Lavori Pubblici Dipartimento dei lavori pubblici Uffici del Genio civile di Enna in relazione alla variante al nulla osta n. 6406 del 28 luglio 2008, riguardante il progetto per la costruzione di un fabbricato rurale in Contrada Chiusa di San Michele, inerente il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato, intestato alla ditta NT BE, risultato non conforme. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39542 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 22/10/2025 2 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge per omessa valutazione di emergenze probatorie rilevanti nonché carente motivazione sulla riconducibilità della paternità dell’atto falso ad esso imputato. A fondamento delle censure pone in rilievo che con l’atto di appello aveva censurato la logicità della motivazione rispetto all’affermazione della sua responsabilità per il reato di falso in quanto la relativa prova si poneva in contraddizione rispetto alle emergenze processuali, basandosi la relativa affermazione di responsabilità solo sull’indizio che egli aveva redatto il progetto di variante per il conto del committente e che il documento falso, ossia il nulla osta del Genio civile di Enna a detto progetto, era stato rinvenuto presso il suo studio. Premesso che la stessa Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta ne aveva richiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, evidenzia che non è emersa la sua attività falsificatoria, ossia come aveva avuto a disposizione del vecchio timbro dell’ufficio e che, peraltro, il percorso valutativo della decisione impugnata si fonda solo sulla valorizzazione delle prove a suo carico senza compararle con quelle a discarico. Sottolinea, di poi, la contraddittorietà della decisione rispetto alla stessa prospettazione accusatoria concernente la formazione, e non già l’uso, dell’atto falso, formazione fondata su un’ipotesi solo congetturale, pur essendo emersi elementi in senso contrario alla stessa, quale il fatto che timbro dismesso dall’Ufficio civile che porta la vecchia intestazione dell’Ufficio non poteva che provenire da quello e il medesimo ingegnere capo del Genio Civile all’epoca dei fatti, Egidio Marche, sentito quale teste, aveva affermato che per i timbri e le carte intestate dismesse vi era un consegnatario che ne curava la custodia. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge nella valutazione negativa emersa nella decisione censurata rispetto alla condotta, rientrante nelle scelte difensive, di non fornire l’assenso all’esame chiesto dal Pubblico Ministero e rispetto all’omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese da esso imputato. Inoltre, contesta la mancata o contraddittoria motivazione sulle prove richieste in udienza dalla difesa in odine a profili rilevanti della vicenda processuale. 2.3. Con il terzo motivo l’imputato denuncia vizio di motivazione in ordine alla revoca di prove suggestive non rilevanti e all’immotivata mancata assunzione di prove rilevanti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente, non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. In termini generali occorre premettere che le decisioni di merito integrano una c.d. doppia conforme perché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3. Ciò posto, l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato è stata giustificata non solo sul presupposto che era il tecnico che aveva presentato al Genio civile per conto della ditta Barbieri l’istanza di nulla osta per variante, ma soprattutto perché gli agenti hanno rinvenuto presso il suo studio tecnico in sede di perquisizione il documento alterato “in originale”. A fronte di tale decisivo elemento di prova a carico del ricorrente diviene privo di rilievo, sul piano istruttorio, accertare chi abbia potuto fornire i timbri (peraltro vecchi) del Genio civile che hanno consentito di effettuare la falsificazione, come ha congruamente osservato la sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 22/10/2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA DA OS ZU 4