Articolo 23 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 22Articolo 24
Versione
30 giugno 1970
Art. 23.
Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970
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