Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2025, proposto da OL CI e Oreste Puglisi, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Ospedaliera Papardo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 1971/22 in data 25 ottobre 2022 del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 955/2024 in data 15 dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. MA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato il 20 settembre 2025 e depositato il 27 settembre 2025, parte ricorrente, CI OL, ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1971/22 in data 25 ottobre 2022 del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza n. 955/2024 in data 15 dicembre 2023;
- in data 2 dicembre 2025, i ricorrenti hanno depositato un atto con il quale hanno rinunciato al ricorso, dichiarando “che le parti hanno trovato un accordo e non vi è più interesse ad agire” ;
All’udienza del 4 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, si rileva che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all'articolo 84 c.p.a. impone l'osservanza di specifiche formalità che risultano, tuttavia, disattese nel caso di specie.
Infatti, l'articolo 84 c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia "mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale" , prescrivendo che "la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza" .
Nel caso di specie, a ben vedere, la rinuncia non è stata notificata all'Amministrazione, ma è stata soltanto depositata in data 2 dicembre 2025 dal difensore della parte ricorrente.
Va considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all'articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza, "tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale" (cfr. ex multis Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305).
Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell'improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese del presente giudizio, in considerazione di quanto sopra evidenziato, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA CH, Presidente
MA AM, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AM | DA CH |
IL SEGRETARIO