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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10980/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. DI GANGI SERGIO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. DI GANGI SERGIO, giusta procura;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NAVARRO
LI MA CI, con elezione di domicilio in VIA CORFÙ 71
25124 BRESCIA, presso e nello studio dell'avv. NAVARRO LI
MA CI, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno così concluso. Per la CP_1
In via preliminare, Sospendere l'esigibilità e l'esazione delle rate di contribuzione alle spese condominiali deliberate dall'assemblea condominiale svoltasi il 03.07.2024, in questa sede impugnata. Nel merito: Annullare, dichiarare nulla o comunque inefficace la delibera condominiale presa ad esito dell'assemblea del (eretto in Brescia, Via Salvemini n. Controparte_2
20, c.f. ) svoltasi il giorno 3 luglio 2024. Sempre: Con vittoria di P.IVA_3
spese e competenze professionali dell'anteriore fase di mediazione obbligatoria e di causa rifusi e distratti in favore dell'avv. Sergio Di Gangi antistatario, con
C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
Per il convenuto Controparte_2
Ogni avversa istanza, eccezione o deduzione reietta, rifuse le spese e gli onorari di lite: - in rito Confermi la provvisoria esecutorietà del verbale impugnato.
Rigettando la richiesta di sospensione fatta da controparte - In merito GE
l'impugnazione proposta da controparte perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, confermi il verbale di assemblea impugnato, e di conseguenza condanni alla a risarcire i danni ex art 96 c.p.c. CP_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 23/09/2024, la società CP_1
[... impugnava la delibera assembleare del del Controparte_2
03/07/2024.
Si costituiva il con comparsa del 27/11/2024 contestando Controparte_2
in fatto e in diritto quanto asserito da parte ricorrente. La società attrice con note scritte per l'udienza del 16/12/2024 chiedeva la fissazione di un'udienza in presenza al fine di meglio argomentare le proprie ragioni e a tutela del diritto alla difesa, anche se all'udienza nessuno compariva per la CP_1
pagina 2 di 7 All'udienza del 03/04/2025 si riteneva la causa di natura documentale e matura per la decisione.
Pertanto, il giudizio veniva trattenuto per la decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società condòmina attrice ha impugnato la delibera del CP_1
03/07/2024 del convenuto per l'approvazione di lavori per la CP_2
tinteggiatura del condominio. Quest'ultimo si è costituito ritualmente resistendo nel merito alle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
La difesa attrice lamenta che l'avviso di convocazione dell'assemblea impugnata del 03/07/2024 esponeva l'ordine del giorno senza l'indicazione delle lavorazioni e dell'importo di spesa presunto, assumendo che in tal modo i condòmini non avrebbero potuto prepararsi adeguatamente.
La difesa convenuta replica che l'avviso di convocazione è stato ritirato dall'interessata parte attrice ben quindici giorni prima dell'assemblea; che in assemblea sono stati discussi i preventivi, fornendo chiarimenti a chi li ha chiesti e che, invece, la non solo non ha partecipato all'assemblea, né ha CP_1
fornito ulteriori preventivi. Peraltro, rimarca il procuratore di parte convenuta, la ha come oggetto sociale proprio lavori come quelli oggetto CP_1
dell'assemblea impugnata, di guisa che, ad avviso di parte convenuta, appare singolare che la ricorrente non abbia compreso gli interventi da effettuare, essendo anche del settore.
In effetti, le doglianze attoree non sono fondate. Non vi è alcun obbligo di legge nell'allegare i preventivi all'avviso di convocazione. Parte attrice è stata tempestivamente resa edotta della volontà condominiale di effettuare i suddetti lavori e ben avrebbe potuto partecipare proponendo preventivi più vantaggiosi,
pagina 3 di 7 ovvero semplicemente per esprimere le proprie riluttanze o richiedere eventuali chiarimenti.
Infatti, l'ordine del giorno inserito nella convocazione avvisava i condòmini che oggetto della deliberazione sarebbe stata la:“tinteggiatura esterna del fabbricato: scelta dell'impresa, nomina tecnico per direzione lavori, responsabile del cantiere e della sicurezza, compenso amministratore, approvazione costi relativi, data inizio lavori previo accantonamento a fondo delle rate da versare”.
Nel verbale impugnato è riportato al punto uno che: “Vengono analizzati i preventivi richiesti per la tinteggiatura e sistemazione delle facciate e, al termine della discussione e delle varie considerazioni, l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera l'approvazione del preventivo di € 75.000,00”.
Sul punto, è principio pacifico in giurisprudenza che affinché la delibera dell'assemblea di condominio sia valida, l'avviso di convocazione deve elencare, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare, in modo da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione, diretta o indiretta, alla deliberazione (Cass. n. 14560/2004; Cass.
n. 1511/97; Cass. Ord. n. 13229/19).
Si ritiene, dunque, assolto l'obbligo di necessaria informazione, senza che vi sia l'obbligo di inserire i preventivi ovvero l'indicazione analitica di tutti i lavori connessi e conseguenti all'oggetto.
Pertanto, per la validità delle delibere assembleari, si richiede che tutti i partecipanti siano preventivamente informati dell'oggetto delle deliberazioni.
In particolare, ci si chiede se per soddisfare il diritto di informazione dei condomini in anticipo rispetto alla convocata riunione avente ad oggetto le opere e gli interventi da eseguire in condominio sia necessario anche allegare alla pagina 4 di 7 convocazione i preventivi di spesa al fine di assicurare la validità della delibera oppure se sia sufficiente indicare l'argomento oggetto di discussione assembleare.
Una risposta al quesito si rinviene nella sentenza del 20/04/2021 n.
1234 della Corte d'Appello di Milano che, tra gli altri motivi di gravame a sostegno della domanda di nullità/annullabilità della delibera assembleare impugnata, è stata chiamata a pronunciarsi sulla mancata allegazione all'avviso di convocazione dei preventivi di spesa. Per la Corte d'Appello di Milano la disposizione codicistica che stabilisce che tutti i partecipanti all'assemblea debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamate a deliberare non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti.
Per questo motivo, ai fini di una corretta informazione dei condomini preventiva rispetto alla riunione, è sufficiente indicare nell'avviso di convocazione la materia su cui deve vertere la discussione e la convocazione, come effettuato anche nel presente caso in trattazione.
Ne consegue che la mancata allegazione dei preventivi di spesa non comporta l'invalidità della delibera poiché gli oneri di chiarezza e specificità dell'ordine del giorno vengono assolti già solo con l'indicazione dell'argomento da trattare ben potendo il condomino interessato richiedere di visionare i preventivi di spesa ed in generale la documentazione relativa ai lavori da eseguire in
Condominio, direttamente all'amministratore il quale potrà rilasciarne copia.
La pronuncia in esame si inserisce, comunque, in un costante e conforme quadro giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, ove è principio pacifico che la mancata allegazione di un documento nell'avviso di convocazione pagina 5 di 7 dell'assemblea di condominio non inficia per difetto di necessaria informazione la delibera poi adottata dall'adunanza, poiché l'ordine del giorno non deve essere predisposto secondo un rigore formale astratto bensì semplicemente essere formulato in modo di consentire ai condomini convocati di rendersi conto di quanto verrà discusso e sottoposto alla votazione dell'assemblea (cfr. Cass. n.
63/2006; Cass. n. 13763/2004; Cass. n. 3634/2000; Trib. Roma n. 11128/2019;
Trib. Milano 04/05/2000; Trib. di Roma n. 4927 del 05/03/2019).
Necessario è, dunque, soltanto mettere i condomini nelle condizioni di comprendere i termini essenziali del dibattito che avrà luogo in modo da poter decidere in anticipo se intervenire alla riunione direttamente o anche indirettamente mediante un delegato debitamente istruito per affrontare le tematiche all'ordine del giorno.
Per questi motivi
, si rigetta l'impugnazione poiché infondata.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c., nonostante l'infondatezza della domanda, non sussistendo dolo o colpa grave in capo alla parte attrice, né residua un ulteriore danno al convenuto, oltre al CP_2
rimborso delle spese legali sostenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza per principio generale del nostro ordinamento e possono essere liquidate per le fasi giudiziali espletate in €
3.000,00 per il tentativo di mediazione obbligatorio e le fasi giudiziali espletate, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti, rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande di parte attrice e condanna la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al CP_2
pagina 6 di 7 in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite, che si CP_2
liquidano in € 3.000,00 per la fase di mediazione e per le fasi giudiziali espletate, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in data 24 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
Terza Sezione
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10980/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. DI GANGI SERGIO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. DI GANGI SERGIO, giusta procura;
ATTRICE
contro
:
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NAVARRO
LI MA CI, con elezione di domicilio in VIA CORFÙ 71
25124 BRESCIA, presso e nello studio dell'avv. NAVARRO LI
MA CI, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno così concluso. Per la CP_1
In via preliminare, Sospendere l'esigibilità e l'esazione delle rate di contribuzione alle spese condominiali deliberate dall'assemblea condominiale svoltasi il 03.07.2024, in questa sede impugnata. Nel merito: Annullare, dichiarare nulla o comunque inefficace la delibera condominiale presa ad esito dell'assemblea del (eretto in Brescia, Via Salvemini n. Controparte_2
20, c.f. ) svoltasi il giorno 3 luglio 2024. Sempre: Con vittoria di P.IVA_3
spese e competenze professionali dell'anteriore fase di mediazione obbligatoria e di causa rifusi e distratti in favore dell'avv. Sergio Di Gangi antistatario, con
C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
Per il convenuto Controparte_2
Ogni avversa istanza, eccezione o deduzione reietta, rifuse le spese e gli onorari di lite: - in rito Confermi la provvisoria esecutorietà del verbale impugnato.
Rigettando la richiesta di sospensione fatta da controparte - In merito GE
l'impugnazione proposta da controparte perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa, confermi il verbale di assemblea impugnato, e di conseguenza condanni alla a risarcire i danni ex art 96 c.p.c. CP_1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 23/09/2024, la società CP_1
[... impugnava la delibera assembleare del del Controparte_2
03/07/2024.
Si costituiva il con comparsa del 27/11/2024 contestando Controparte_2
in fatto e in diritto quanto asserito da parte ricorrente. La società attrice con note scritte per l'udienza del 16/12/2024 chiedeva la fissazione di un'udienza in presenza al fine di meglio argomentare le proprie ragioni e a tutela del diritto alla difesa, anche se all'udienza nessuno compariva per la CP_1
pagina 2 di 7 All'udienza del 03/04/2025 si riteneva la causa di natura documentale e matura per la decisione.
Pertanto, il giudizio veniva trattenuto per la decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società condòmina attrice ha impugnato la delibera del CP_1
03/07/2024 del convenuto per l'approvazione di lavori per la CP_2
tinteggiatura del condominio. Quest'ultimo si è costituito ritualmente resistendo nel merito alle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
La difesa attrice lamenta che l'avviso di convocazione dell'assemblea impugnata del 03/07/2024 esponeva l'ordine del giorno senza l'indicazione delle lavorazioni e dell'importo di spesa presunto, assumendo che in tal modo i condòmini non avrebbero potuto prepararsi adeguatamente.
La difesa convenuta replica che l'avviso di convocazione è stato ritirato dall'interessata parte attrice ben quindici giorni prima dell'assemblea; che in assemblea sono stati discussi i preventivi, fornendo chiarimenti a chi li ha chiesti e che, invece, la non solo non ha partecipato all'assemblea, né ha CP_1
fornito ulteriori preventivi. Peraltro, rimarca il procuratore di parte convenuta, la ha come oggetto sociale proprio lavori come quelli oggetto CP_1
dell'assemblea impugnata, di guisa che, ad avviso di parte convenuta, appare singolare che la ricorrente non abbia compreso gli interventi da effettuare, essendo anche del settore.
In effetti, le doglianze attoree non sono fondate. Non vi è alcun obbligo di legge nell'allegare i preventivi all'avviso di convocazione. Parte attrice è stata tempestivamente resa edotta della volontà condominiale di effettuare i suddetti lavori e ben avrebbe potuto partecipare proponendo preventivi più vantaggiosi,
pagina 3 di 7 ovvero semplicemente per esprimere le proprie riluttanze o richiedere eventuali chiarimenti.
Infatti, l'ordine del giorno inserito nella convocazione avvisava i condòmini che oggetto della deliberazione sarebbe stata la:“tinteggiatura esterna del fabbricato: scelta dell'impresa, nomina tecnico per direzione lavori, responsabile del cantiere e della sicurezza, compenso amministratore, approvazione costi relativi, data inizio lavori previo accantonamento a fondo delle rate da versare”.
Nel verbale impugnato è riportato al punto uno che: “Vengono analizzati i preventivi richiesti per la tinteggiatura e sistemazione delle facciate e, al termine della discussione e delle varie considerazioni, l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera l'approvazione del preventivo di € 75.000,00”.
Sul punto, è principio pacifico in giurisprudenza che affinché la delibera dell'assemblea di condominio sia valida, l'avviso di convocazione deve elencare, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare, in modo da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione, diretta o indiretta, alla deliberazione (Cass. n. 14560/2004; Cass.
n. 1511/97; Cass. Ord. n. 13229/19).
Si ritiene, dunque, assolto l'obbligo di necessaria informazione, senza che vi sia l'obbligo di inserire i preventivi ovvero l'indicazione analitica di tutti i lavori connessi e conseguenti all'oggetto.
Pertanto, per la validità delle delibere assembleari, si richiede che tutti i partecipanti siano preventivamente informati dell'oggetto delle deliberazioni.
In particolare, ci si chiede se per soddisfare il diritto di informazione dei condomini in anticipo rispetto alla convocata riunione avente ad oggetto le opere e gli interventi da eseguire in condominio sia necessario anche allegare alla pagina 4 di 7 convocazione i preventivi di spesa al fine di assicurare la validità della delibera oppure se sia sufficiente indicare l'argomento oggetto di discussione assembleare.
Una risposta al quesito si rinviene nella sentenza del 20/04/2021 n.
1234 della Corte d'Appello di Milano che, tra gli altri motivi di gravame a sostegno della domanda di nullità/annullabilità della delibera assembleare impugnata, è stata chiamata a pronunciarsi sulla mancata allegazione all'avviso di convocazione dei preventivi di spesa. Per la Corte d'Appello di Milano la disposizione codicistica che stabilisce che tutti i partecipanti all'assemblea debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamate a deliberare non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti.
Per questo motivo, ai fini di una corretta informazione dei condomini preventiva rispetto alla riunione, è sufficiente indicare nell'avviso di convocazione la materia su cui deve vertere la discussione e la convocazione, come effettuato anche nel presente caso in trattazione.
Ne consegue che la mancata allegazione dei preventivi di spesa non comporta l'invalidità della delibera poiché gli oneri di chiarezza e specificità dell'ordine del giorno vengono assolti già solo con l'indicazione dell'argomento da trattare ben potendo il condomino interessato richiedere di visionare i preventivi di spesa ed in generale la documentazione relativa ai lavori da eseguire in
Condominio, direttamente all'amministratore il quale potrà rilasciarne copia.
La pronuncia in esame si inserisce, comunque, in un costante e conforme quadro giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, ove è principio pacifico che la mancata allegazione di un documento nell'avviso di convocazione pagina 5 di 7 dell'assemblea di condominio non inficia per difetto di necessaria informazione la delibera poi adottata dall'adunanza, poiché l'ordine del giorno non deve essere predisposto secondo un rigore formale astratto bensì semplicemente essere formulato in modo di consentire ai condomini convocati di rendersi conto di quanto verrà discusso e sottoposto alla votazione dell'assemblea (cfr. Cass. n.
63/2006; Cass. n. 13763/2004; Cass. n. 3634/2000; Trib. Roma n. 11128/2019;
Trib. Milano 04/05/2000; Trib. di Roma n. 4927 del 05/03/2019).
Necessario è, dunque, soltanto mettere i condomini nelle condizioni di comprendere i termini essenziali del dibattito che avrà luogo in modo da poter decidere in anticipo se intervenire alla riunione direttamente o anche indirettamente mediante un delegato debitamente istruito per affrontare le tematiche all'ordine del giorno.
Per questi motivi
, si rigetta l'impugnazione poiché infondata.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c., nonostante l'infondatezza della domanda, non sussistendo dolo o colpa grave in capo alla parte attrice, né residua un ulteriore danno al convenuto, oltre al CP_2
rimborso delle spese legali sostenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza per principio generale del nostro ordinamento e possono essere liquidate per le fasi giudiziali espletate in €
3.000,00 per il tentativo di mediazione obbligatorio e le fasi giudiziali espletate, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti, rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande di parte attrice e condanna la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al CP_2
pagina 6 di 7 in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite, che si CP_2
liquidano in € 3.000,00 per la fase di mediazione e per le fasi giudiziali espletate, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in data 24 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
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