Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5003/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5003/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
07/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in VIA SAN Parte_1 C.F._1
FELICE 99 40122 BOLOGNA presso lo studio degli Avv.ti Silvia Parmeggiani (C.F.
e Simone Parmeggiani (C.F ), dalle quali è C.F._2 C.F._3 rappresentato e difeso insieme all'Avv. Emanuele Li Puma (C.F. , in virtù C.F._4
di procura allegata all' atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA Controparte_1 P.IVA_1
MASCHERAIO, 7 44121 FERRARA, presso lo studio dell'Avv. GULLINI ROBERTO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di C.F._5
costituzione di nuovo difensore depositato in data 31 dicembre 2024
- CONVENUTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc).
Conclusioni:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi, da intendersi qui ritrascritti, anche per ralationem, a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, così giudicare:
i in accoglimento della dispiegata opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto del
Tribunale Civile di Bologna n. 784/2023 del 14 febbraio 2023 emesso nel procedimento R.G.
ii in particolare, in conseguenza dei fatti e delle norme di diritto evocate in tutti gli scritti difensivi, da intendersi qui richiamati e ritrascritti anche nelle odierne conclusioni, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale
Civile di Bologna n. 784/2023 del 14 febbraio 2023 emesso nel procedimento R.G. 14600/2022 perché illegittimo, nullo, irrito ed inammissibile a causa della nullità del contratto di appalto intercorso tra l'opponente Sig. e la ditta Parte_1 Controparte_1 dell'insufficienza della documentazione prodotta a supporto e per l'inidoneità della stessa a dimostrare le eventuali ragioni creditorie dell'impresa nei confronti Controparte_1
del Sig. ; Parte_1
iii revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Bologna n. 784/2023 del 14 febbraio
2023 emesso nel procedimento R.G. 14600/2022 perché illegittimo, nullo ed irrito anche stante il diritto del Sig. di far valere la nullità del contratto di appalto ai sensi Parte_1 dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e l'inadempimento della
[...]
agli obblighi contrattuali assunti;
Controparte_1
iv in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 784/2023 del 14 febbraio 2023 emesso nel procedimento R.G. 14600/2022 dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente Sig. in ragione Parte_2 dell'importo di euro 93.000,00 già corrisposto a fronte dei lavori effettivamente realizzati;
v in accoglimento della domanda principale riconvenzionale spiegata, condannare la
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del Controparte_1
Sig. dell'importo di euro 93.000,00 (novantatremila/00) a titolo di Parte_1
restituzione degli importi versati dal Sig. in forza del Contratto di Parte_1
Appalto nullo per violazione dell'articolo 26, comma 5, decreto legislativo n. 81/2008, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
vi in via meramente subordinata e sempre riconvenzionale, nell'ipotesi in cui codesto
Tribunale dovesse riconoscere la validità del Contratto di Appalto benché in violazione del disposto dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, condannare la CP_1 al pagamento in favore del Sig. dell'importo di euro 258.000,00
[...] Parte_1
(duecentocinquantottomila/00) a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità di conseguire i
- 2 - benefici fiscali di cui al c.d. “bonus 110%”, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalla difesa della
[...]
Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale, ritenendo di poter superare il carattere decisivo dell'eccezione di nullità del Contratto d'Appalto per violazione del disposto di cui all'articolo 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 dovesse ritenere di ammettere la consulenza tecnica
d'ufficio ex adverso formulata, si richiede che la suddetta consulenza tecnica sia allora altresì finalizzata ad accertare anche il danno patito dal Sig. (quantificato in atto di citazione Pt_1 nell'importo di euro 258.000,00 e comunque documentato sulla base di tutte le fatture versate in atti relative al costo complessivamente sostenuto dal Sig. per la realizzazione dell'edificio di Pt_1 cui al Contratto di Appalto) per l'impossibilità di conseguire i benefici fiscali di cui al c.d. “bonus
110%” a causa dell'inadempimento da parte di all'obbligo Controparte_1
contrattuale di completare i lavori entro il 22 giugno 2022 per come previsto nel Contratto di
Appalto.
Si insiste per il rigetto di tutti i capitoli di prova testimoniale ex adverso articolati in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale adito dovesse ammettere i capitoli di prova ex adverso articolati, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i medesimi capitoli, indicando - sempre su tutti i suddetti capitoli di prova da 1) a 21) - i seguenti testimoni:
Ing. , Via T. Secci 7 – Bologna Testimone_1
Arch. Via Giotto 7 – Bologna Testimone_2
Arch. , Via Imerio 21 - Bologna Testimone_3
Sig. Via Carducci 10 – Granarolo Emilia Per_1
Fabio Modica, Vicolo Paletto 9 – Bentivoglio
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
- 3 - in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., e dichiarare infondata l'eccezione di nullità del contratto di appalto, per violazione dell'art. 26, co. 5, D.Lgs. 81/2008, e la conseguente domanda di revoca dell'ingiunzione di pagamento;
in via principale di merito, rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale, perchè totalmente infondate, con vittoria di spese e compensi professionali;
in via subordinata di merito,nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, compensare integralmente le spese legali;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di avanzare altre istanze istuttorie, nei termini delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.:
a) si chiede, fin d'ora, l'ammissione di una CTU, finalizzata a accertare, previo sopralluogo, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali, del progetto, della contabilità e dei documenti relativi all'esecuzione dell'appalto, che l'appaltatore ha eseguito le opere e le forniture di natura extracontrattuale, elencate nella contabilità allegata come documento 6 di parte opposta, in quanto tali opere sono esistenti nell'immobile di proprietà del committente, e ad accertare la congruita dei corrispettivi richiesti per le stesse ed a titolo di mancato guadagno, salva specificazione e integrazione, all'atto del conferimento dell'incarico;
b) si chiede, altresì e fin d'ora, l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che, ha rifiutato più volte di firmare il nuovo contratto di Parte_1
appalto proposto da , dopo che la sua società era diventata appaltatrice di Parte_3
tutti i lavori, a condizioni economiche diverse?
2) vero che, la , diversamente dal progetto, che Controparte_2
prevedeva uno scavo “a sezione obbligata”, senza necessità di opere di carpenteria, ha realizzato uno scavo “a platea”, come da fotografie che le si rammostrano, senza sezioni e più grande del solaio al piano terra (superficie orizzontale dell'immobile), con conseguenti maggiori lavori da eseguire?
3) vero che, tale variazione ha comportato la realizzazione di travi di fondazione, con la carpenteria, la posa della guaina per tutta la platea, il rincalzo delle travi con materiale di risulta, il sostegno del solaio con travi in legno, come da foto che le si rammostrano, oltre all'aumento dei cumuli di terra e delle macerie, che hanno rallentato il piazzamento della pompa per effettuare i vari getti e, conseguentemente, allungato i tempi delle lavorazioni di circa 20 giorni?
4) vero che i cumuli di terra, che impedivano il piazzamento della pompa per effettuare i getti e
- 4 - rallentavano i lavori, sono stati spostati dall'escavatorista il 9.6.2022, con l'assistenza dell'appaltatore; Teste;
CP_3
5) vero che tutti i prezzi dei lavori in più sono stati concordati personalmente con il committente;
indicando quali testimoni i signori:
- , legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice con sede in San Controparte_4 CP_5
Giorgio di Piano, Via Don Minzoni n. 11, su tutti i capitoli;
- dipendente dell'impresa subappaltatrice con sede in San Giorgio di Testimone_4 CP_5
Piano, Via Don Minzoni n. 11, su tutti i capitoli;
- escavatorista, con sede in Via Carducci 10 a Granarolo Emilia, sui capitoli 2 e 4. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
2. Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie formulate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi indicati nell'ordinanza istruttoria emessa in data 22 aprile 2024, il cui contenuto integralmente si richiama.
La causa è stata adeguatamente istruita e si reputa matura per la decisione.
3. La controversia trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla società
nei confronti di al fine di ottenerne la Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento in suo favore della somma di € 78.428,02 (portata dalla fattura n. 15/2022) , oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in quanto dovuta per € 28.708,26 a titolo di corrispettivo dei maggiori lavori svolti dalla ricorrente per la realizzazione dell'opera oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti, rispetto a quelli indicati nel computo metrico, allegato al contratto, e per 42.589,94 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, conseguente al recesso effettuato da quale committente, in data 17 giugno 2022, ovvero Parte_1
ad un equo indennizzo ai sensi dell'art. 1671 c.c..
4. Seguiva l'emissione da parte di questo Tribunale del decreto ingiuntivo n 784/2023 in data 14 febbraio 2023, avverso il quale ha proposto opposizione per i seguenti Parte_1
motivi: nullità del contratto di appalto intercorso tra le parti ex articolo 1418 cod. civ. per violazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”), in quanto privo dell'indicazione dei “costi delle misure adottate per
- 5 - eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”; inadempimento della convenuta opposta agli obblighi assunti in forza del contratto d'appalto, non avendo ultimando i lavori necessari per raggiungere il primo SAL (getto del solaio) pur a fronte del versamento da parte del Sig. del complessivo importo di € 93.000,00, nettamente superiore Pt_1
rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, così come attestati e stimati dal Direttore dei lavori ing.
in complessivi € 57.780,78 (doc. 8 attrice); Testimone_1 mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione da parte della convenuta opposta di lavori c.d. extracontratto e non imputabilità all'attrice opponente del danno da mancato guadagno allegato da parte convenuta, di cui ha contestato la sussistenza ed il criterio di calcolo adottato dalla convenuta per la sua stima.
Ancora, in via riconvenzionale, l'attore opponente ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore della somma di € 93.000,00 da lui corrisposta in esecuzione dell'appalto, stante la nullità del contratto per violazione di quanto previsto dall'articolo
26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 258.000,00 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, costituito dall' impossibilità di conseguire i benefici fiscali di cui al c.d. “bonus
110%”, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa.
5. La convenuta società in persona del legale rappresentante p.t., si è Controparte_1
costituita in giudizio, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto , perché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta ha rilevato l'infondatezza della eccepita nullità del contratto di appalto per omessa indicazione dei costi della sicurezza ex art. 26, co. 5, D. Lvo n. 81/2008, nonché
l'asserito inadempimento della agli obblighi contrattuali ed i conseguenti ingenti CP_1
danni, derivanti dalla perdita della possibilità di conseguire le agevolazioni fiscali.
6. La causa è stata istruita con produzione documentale.
***
7. In primo luogo si evidenzia che sono circostanze pacifiche tra le parti, oltre che documentalmente provate, quelle relative: alla stipula tra le parti nel marzo 2022 di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione da parte della convenuta su incarico ed in favore dell'attore dei lavori di
- 6 - ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di fabbricato urbano ad uso abitazione sito in
Budrio, località Dugliolo, via Miserabili n. 5 (doc. 1 fasc. monitorio e doc. 3 parte attrice); alla realizzazione da parte della convenuta nel periodo compreso tra il marzo 2022 e la metà del giugno
2022 dei lavori indicati dal Direttore dei lavori ing. nella contabilità del 28 Testimone_1 giugno 2022 e da lui stimati in complessivi € 57.780,78 (doc. 8 parte attrice); all'esercizio da parte del committente in data 17 giugno 2022, del recesso dal contratto di Parte_1 appalto ( doc. 7 parte attrice); al versamento da parte dell'attore in favore della convenuta a titolo di corrispettivo per i lavori realizzati al 17 giugno 2022 della somma, quantomeno, di € 56.800,00
(doc. 4 parte attrice e docc. 13 e 42 convenuta).
8. Sono , invece, controverse: la validità del contratto di appalto, la debenza delle somme pretese da parte convenuta per i lavori c.d. extracontratto e per il danno da mancato guadagno patito a seguito del recesso dall'appalto del committente nonché l'imputabilità alla Parte_1
società convenuta del danno da mancato conseguimento dei benefici fiscali legati al bonus 110% allegato da parte attrice.
9. Quanto alla validità del contratto di appalto, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto sollevata dalla parte attrice opponente, atteso che non si ravvisa la violazione dell' art. 26, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008.
Il contratto di appalto di cui si tratta, infatti, che originariamente indicava come committente l'impresa poi sostituita per poter usufruire delle Controparte_2
agevolazioni fiscali previste dal c.d. Superbonus 110% da in proprio, Parte_1 contiene l'indicazione dei costi della sicurezza, valutati complessivamente in € 7.164,00, a pagina
165 del Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al contratto (doc. 1 convenuta), che è parte integrante del contratto di appalto stesso, così come previsto anche dall'art. 1, n. 1 e dalla nota n. 2 a piè di pagina, redatto dall'Ing. Coordinatore Parte_4 Parte_5
Esecuzione, nominata dal committente, odierno attore, ed accettato dalla società appaltatrice
CP_1
Gli oneri della sicurezza risultano debitamente indicati e quantificati in € 7.164,00 anche nell'ulteriore documento allegato al contratto, ai sensi dell'art. 26, co. 3, D.Lgs 81/2008, denominato “Notifica Preliminare Art. 99 e Allegato XII° DLgs 81/2008” (doc. 3 convenuta ), compilato in data 11.3.2022 dalla stessa Ing. (doc. 3 convenuta). Pt_4
A fronte della prova documentale dell'esistenza del piano di sicurezza redatto dal Coordinatore della sicurezza nominato dalla parte committente ed approvato dalla parte appaltatrice si reputano,
- 7 - quindi, adeguatamente assolti gli adempimenti in materia di sicurezza di cui parte attrice contesta la violazione.
Si osserva, infatti, che a sensi dell'art. 96, co. 2, D.Lgs. 81/2008, “L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3”, ovvero la valutazione di tutti i rischi, la cooperazione dei datori di lavoro, il DUVRI, l'indicazione dei costi per la sicurezza nei contratti d'appalto.
9.1. Il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità determina il rigetto anche della domanda restitutoria, formulata in via riconvenzionale dall'attore opponente, basata sulla nullità del contratto.
10. Per quanto concerne gli importi pretesi da parte convenuta ai sensi dell'art. 1671 c.c. si osserva quanto segue.
Tale norma prevede che: “ il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata
l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
Come noto, l'art. 1671 c.c. accorda al committente la possibilità, esercitabile ad nutum (senza necessità di giusta causa) di sciogliersi dal vincolo contrattuale impedendo l'ultimazione o l'integrale esecuzione dell'opera, in deroga al principio della forza obbligatoria del contratto di cui all'art. 1372. La norma attribuisce quindi un diritto potestativo di recesso riservato alla libera determinazione del recedente e sottratto al controllo dell'appaltatore e dei terzi;
vi corrisponde, in favore dell'appaltatore, il diritto all'indennizzo delle spese sostenute, dei lavori fino a quel momento eseguiti e del mancato guadagno.
10.1. Nel caso di specie, in primo luogo, la convenuta opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di € 28.708,26 a titolo di corrispettivo per i seguenti lavori extra-contratto: a) getto magrone, b) casseforme rette per prime fondazioni, c) fornitura ferro per fondazione ed elevazione, d) getto solaio mancante nel computo, e) assistenza scavatorista per riempimento ed adeguamento prezzi.
Ebbene, con riferimento a tale domanda, l'attore opponente ha eccepito la non debenza di tale importo, in quanto relativo a lavori già inseriti nel computo metrico allegato al contratto di appalto del marzo 2022 ed integralmente saldati dalla parte committente e non potendosi imputare alla parte
- 8 - committente il corrispettivo di maggiori quantità di materiali utilizzati e/o lavorazioni resesi necessarie per la realizzazione di opere tutte già contrattualmente previste a corpo che hanno evidentemente comportato per la costi superiori a quelli dalla stessa Controparte_1
preventivati ed accettati allorché la stessa è liberamente addivenuta alla decisione di pattuire un importo complessivo a corpo di euro 100.000,00.
In ogni caso, poi, l'attore ha contestato l'effettiva esecuzione dei suddetti lavori da parte della società convenuta.
La parte convenuta ha affermato che si trattava di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto di appalto e riscontrati dal DL nella contabilità del 28 giugno 2022 (doc. 8 attore) e che l'importo di € 28.708,26 rappresentava il controvalore delle opere in variante da lei realizzate nella misura indicata nel prospetto dalla stessa prodotto come doc. 6.
In particolare, la convenuta ha allegato che nel corso dei lavori veniva richiesto dal nuovo committente, odierno attore, di modificare gli scavi realizzati in precedenza da CP_2 modificando gli scavi “a sezione obbligata” (senza necessità di opere di carpenteria, come da progetto) in scavi “a platea”, quindi realizzando uno scavo senza sezioni più grande del solaio al piano terra (superficie orizzontale dell'immobile), con conseguenti maggiori lavori da eseguire, riconosciuti dal Direttore dei Lavori nella sua contabilità del 28.6.2022 - doc. 8 parte attrice, che, tuttavia, nel medesimo documento riconosceva a lavori eseguiti al 17 Controparte_1 giugno 2022 per complessivi euro 57.780,78 (doc. 8 attrice), a fronte della maggior somma di €
76.960,71, indicata nella contabilità lavori redatta dalla convenuta (doc. 39 convenuta).
10.1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poichè, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente
( vedi, tra le altre, Cass, sent. 32989/2019). Si richiamano, inoltre le seguenti pronunce della
Suprema Corte: Cass. 7242/2001, 6398/2003, 142/2014, secondo cui il requisito della forma scritta, previsto dall' art. 1659 c.c. nell'ipotesi di variazioni apportate per iniziativa dell'appaltatore, non trova applicazione allorchè le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate, potendo l'appaltatore dare la relativa prova con ogni mezzo ed anche in via presuntiva.
- 9 - Nel caso di variazioni apportate per iniziativa unilaterale dell' appaltatore, poi, anche in presenza della autorizzazione del committente, l'appaltatore non ha diritto ad un maggior prezzo quando l'appalto è stato determinato a corpo e non a misura, salvo patto contrario.
10.1.2. Sulla scorta delle allegazioni, in fatto ed in diritto, svolte nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta, l'azione esercitata da per ottenere Controparte_1
l'indennizzo per i lavori eseguiti ex art. 1671 c.c. va certamente ricondotta anche alla disciplina delle variazioni richieste dal committente di cui all'art. 1661 c.c..
La convenuta, infatti, ha espressamente allegato che le varianti furono ordinate dal committente in riferimento alla modifica degli scavi.
In proposito, si osserva che l'art. 1661 c.c., deputato a disciplinare le variazioni al contratto ordinate unilateralmente dal committente - con cio' esprimendo un'ipotesi espressa di deroga al principio di unilaterale immodificabilita' del contratto - sancisce il potere del committente di apportare variazioni al contratto e, per contraltare, il diritto al compenso dell'appaltatore, ancorche' il prezzo fosse stato determinato globalmente, ovvero a corpo.
Tuttavia, l'impresa appaltatrice deve comunque provare l'esistenza della richiesta.
Invero, affinchè l'appaltatore sia abilitato a pretendere il compenso occorre che il committente impartisca l'ordine di variazione, che integra la fonte negoziale del diritto alla controprestazione in favore dell'appaltatore, la cui dimostrazione incombe in tutta evidenza sul creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, secondo il generale schema di riparto dell'onere probatorio in tema di obbligazioni contrattuali al quale la Suprema Corte si attiene ormai saldamente (vedi Cass., SU, sent. 13533/2001, a cui hanno aderito Cass., sent.
13925/2002; n. 17626 del 2002; n. 2647 del 2003; n. 5135 del 2003; n. 15249 del 2003; n. 18315 del 2003; n. 2387 del 2004; n. 6395 del 2004; n. 20073 del 2004; n. 8615 del 2006; n. 13674 del
2006; n. 1743 del 2007; n. 9351 del 2007; n. 26953 del 2008; n. 15677 del 2009; n. 936 del 2010; n.
826 del 2015).
Nel caso di specie, si ritiene che dall'istruttoria non siano emersi sufficienti elementi utili a dimostrare che le variazioni di cui parte convenuta pretende il pagamento, secondo la volontà delle parti manifestata durante il rapporto contrattuale e tenuto conto della loro tipologia e natura, siano state richieste dal committente.
Né la rilevata carenza probatoria può essere superata dalle prove orali richieste dalla parte convenuta, non ammesse nel corso del processo e la cui istanza di ammissione è stata rinnovata dalla parte conventa in sede di precisazione delle conclusioni. Infatti, sulla rilevante circostanza,
- 10 - relativa all'effettiva richiesta da parte del committente all'appaltatrice delle opere in variante di cui si discute non sono stati articolati capitoli di prova, essendosi limitata la convenuta a formulare sul tema della modifica degli scavi i soli capitoli di prova n. 2 e 3 che, tuttavia, vertono sulla realizzazione dei lavori e non anche sul fatto che la richiesta di realizzazione delle opere in variante sia mai stata formulata dall'attore alla convenuta.
Alcun rilievo, infine, al fine di dimostrare l'ordine delle variazioni da parte del committente può essere attribuito al doc. 6 di parte convenuta, trattandosi della mera quantificazione delle opere redatta unilateralmente dalla società appaltatrice senza il consenso e la successiva ratifica del committente.
Infine, non può non rilevarsi come, a fronte della specifica contestazione svolta dall'attore circa la mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione da parte della convenuta delle asserite varianti, nessuna prova sia stata fornita nel corso del processo in ordine alle ulteriori opere svolte.
Né risulta che le opere in variante siano state conseguenti ad eventi imprevisti e pertanto necessarie per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
Ne deriva l'insussistenza del credito vantato da per le opere in Controparte_1
variante.
10.1.3. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse di qualificare non come varianti le attività di cui la parte convenuta pretende il pagamento, ma come maggior quantità di materiale e lavori sostenuti dall'appaltatrice per la realizzazione dell'opera, non sarebbe ravvisabile il diritto della società appaltatrice al compenso per l'eccedenza quantitativa e qualitativa dei lavori eseguiti, ostandovi la previsione della determinazione del corrispettivo a corpo e non a misura.
Nel contratto di appalto stipulato tra le parti, infatti, il corrispettivo dell'appalto è stato fissato globalmente in complessivi € 100.000,00 oltre IVA (doc. 3 attore- art. 8).
Nell'art.
9.1. del contratto è inoltre previsto che: “ i prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra
l'Appaltatore e il Committente, contenuti nell'offerta, sono da considerarsi fissi ed invariabili, fatta salva la disposizione dell'art. 1664 del codice civile.”
Ancora nell'art.
9.2. si legge: “ qualora per effetto di circostanze imprevedibili, si verifichino aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera, tali da determinare un aumento
o una diminuzione superiore al 10% del singolo prezzo unitario, l'appaltatore o il committente, in qualità di parte interessata, qualora lo richieda, ha diritto a vedersi riconosciuta la revisione del singolo prezzo indicato nell'allegato computo metrico estimativo”.
- 11 - L'appalto che ci occupa, quindi, deve essere qualificato come appalto a corpo e non a misura: il corrispettivo è stabilito al momento della stipula del contratto in una somma di denaro determinata, fissa e invariabile, riferita globalmente all'opera nel suo complesso, con la conseguenza che il prezzo pattuito non può essere modificato sulla base della verifica della quantità
o della qualità delle prestazioni eseguite, anche nel caso in cui le quantità risultanti in fase di esecuzione siano diverse da quelle originariamente previste nel computo metrico e nei disegni del progetto architettonico, salva la sussistenza delle condizioni oggettive di cui all'art. 1664 c.c..
Tanto premesso in punto di qualificazione del contratto, occorre rilevare che anche nel contratto di appalto a corpo, al fine di preservare l'equilibrio contrattuale, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento espresso in materia di appalto di opere pubbliche a corpo, che appare condivisibile ed estensibile all'appalto privato, ritiene che il prezzo concordato non sia immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante derivi un'evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti ( vedi Cass., Ord. 22268/2017).
Ancora, la Suprema Corte ha statuito che “in un contratto d'appalto a corpo, o a forfait, il prezzo convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c., e sia così correttamente stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo a influire sull'offerta; in questi casi, grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria, rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto “ (Cass. civ., sez. I, 03/06/2016 n. 11478).
Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo”, quindi, non è assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche forniti dalla committente e sulla base dei quali l'appaltatrice ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
In sostanza, quindi, quando il corrispettivo dell'appalto sia stato determinato a corpo e non a misura,
l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi per le variazioni di costo dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti;
quando, invece, gli aumenti
- 12 - siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo.
Nel caso di specie, si ritiene che l'asserito incremento dei costi per la realizzazione dell'opera, allegato da parte convenuta, sia rimasto del tutto indimostrato, non reputandosi utile a tal fine la produzione del doc. 6 di parte convenuta, trattandosi di elenco di formazione unilaterale privo di valore probatorio, ed ai docc. 43, 44 e 46 di parte convenuta, di cui non si conosce in alcun modo la fonte, l'attendibilità e la riferibilità al tempo in cui sono occorsi i fatti di causa.
Inoltre, non vi è prova del fatto che lo stesso sia dipeso da carenze quantitative e qualitative del computo metrico allegato al contratto di appalto, da cui, al contrario emerge che la società appaltatrice sin dalla stipula del contratto disponesse di tutti gli elementi necessari per il calcolo dei materiali e delle attività necessarie per l'esecuzione dell'opera, con la conseguenza che la maggior quantità di materiale e lavori asseritamente sostenuti dall'appaltatrice costituirebbe una mera
“specificazione quantitativa”, irrilevante in un contratto di appalto “a corpo” e rientrante nell'alea normale del contratto.
Né risultano specifiche difficoltà incontrate dall'appaltatrice nell'espletamento dei lavori che possano considerarsi imputabili a circostanze imprevedibili sopravvenute.
10.2. La convenuta ha chiesto, ancora, la condanna dell'attore al pagamento, ex art. 1671 c.c., dell'indennizzo per mancato guadagno che la convenuta appaltatrice avrebbe conseguito qualora il contratto d'appalto si fosse concluso.
Al riguardo, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per “mancato guadagno” dell'appaltatore deve intendersi “l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere” (v.
Cass. 2017, n. 5879; Cass. 2017 n. 8853; cfr. Cass. 2020 n. 15304).
Ebbene, in primo luogo, deve ritenersi non corretta la determinazione di tale utile netto come esposta in atti dalla parte convenuta, in quanto basata non sui prezzi delle singole lavorazioni non eseguite pattuiti nel contratto di appalto (che, lo si ripete, prevedeva un corrispettivo forfettario a corpo fisso ed invariabile di € 100.000,00), ma sul maggiore importo di € 175.270,64, mai concordato tra le parti e che in tesi di parte convenuta rappresenterebbe l'importo dei lavori appaltati con prezzi revisionati alla data del 24 giugno 2022.
Invero, il mancato guadagno dovrebbe essere calcolato sulla base dell'importo forfettario di euro
100.000 contrattualmente pattuito e non certo sulla base di prezzi “revisionati” facendo
- 13 - applicazione di criteri di rivalutazione unilaterali e non verificabili (si veda quanto sopra detto circa la carenza di valore probatorio della tabella non firmata denominata “Contabilità lavoro
Termoclima Località Dugliolo di Budrio Via dei Miserabili 5” - doc. 6 convenuta).
Inoltre, non vi sono sufficienti riscontri circa la verosimiglianza delle voci costo dei materiali e manodopera, riportate nella suddetta tabella. Nulla di preciso e chiaramente riferibile ai lavori di cui si discute, infatti, è stato allegato e dimostrato in ordine alle spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, così da potersi evincere l'effettivo guadagno dell'appaltatrice ed eventualmente determinare la parte di esso non percepita.
Tuttavia, poiché è evidente che il completamento dell'appalto avrebbe comunque comportato un guadagno per l'appaltatrice maggiore di quello effettivamente conseguito fino alla data del recesso, tale liquidazione dovrà farsi in via equitativa.
Appare equo quantificare detto guadagno in misura del 10% del mancato ricavo, prendendo come riferimento la normativa sugli appalti pubblici vigente all'epoca, ovvero calcolando il decimo sulla differenza tra i 4/5 del valore complessivo dell'appalto (€ 100.000,00), pari ad € 80.000,00 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, così come stimati dal DL nella contabilità del 28 giugno 2022, pari ad € 57.780,78, e dunque pari ad € 22.219,22, il cui 10% ammonta ad € 2.221,92.
Se è vero, infatti, che è onere dell'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, dimostrare quale sarebbe stato il guadagno conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione dell'opera, è altresì vero che, in mancanza di tale prova, deve procedersi ad una liquidazione equitativa e che a tal fine può soccorrere la normativa sugli appalti pubblici (pur nella consapevolezza del diverso atteggiarsi degli appalti privati), dove si indicano i valori da tenere in considerazione per il calcolo (prevedendo in particolare che l'importo complessivo dei lavori sia decurtato di un quinto) e la percentuale prevista.
L'attore, quindi, va condannato a corrispondere alla parte convenuta la somma di euro 2.221,92 a titolo di indennizzo per mancato guadagno ex art. 1671 c.c., oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data del recesso ( 17 giugno 2022) alla presente sentenza (come da Cass. SU n.
1712/1995), per un totale di € 2.616,80, nonché interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo effettivo.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo ( € 78.428,02, oltre interessi e spese del procedimento monitorio), pertanto, è nettamente superiore rispetto al dovuto. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'attore al pagamento della somma sopra indicata.
- 14 - 11. Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dall'attore opponente, si rileva che parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta a risarcire il danno consistente nel non aver potuto beneficiare degli incentivi previsti dalla legge n. 77/2020, quantificato nell'importo complessivo di € 258.000,00 ((€ 162.000,00 per ecobonus + € 96.000,00 per sismabonus). A sostegno della sua domanda, l'attore ha dedotto che l'inerzia della convenuta protrattasi sino al mese di giugno 2022, gli ha precluso la fruibilità degli sgravi fiscali previsti dalla legge, avendo realizzato al giugno 2022 solo il 10% dei lavori, a fronte del termine ultimo individuato nel 30 giugno 2022 per presentare l'avvenuta esecuzione di almeno il 30% dei lavori.
La domanda è infondata e va rigettata, posto che dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice risulta che all'epoca del recesso del committente (17 giugno 2022) l'impresa convenuta aveva provveduto a realizzare lavori superiori al 30%, contabilizzati dal DL in € 57.708,78 su €
100.000,00 oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti.
Né si ravvisa l'asserita “impossibilità” di beneficiare del Superbonus 110%, per ottenere il quale, prima del Decreto Legge del 17.5.2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), occorreva effettuare almeno il
30% dell'intervento entro il 30.6.2022, ottenendo inoltre al raggiungimento di tale soglia minima, la possibilità di proroga per le spese sostenute entro il 31.12.2022 (in relazione ai lavori sulle unità unifamiliari, effettuati da persone fisiche).
Peraltro, anche qualora si reputasse fondata la ricostruzione attorea, secondo la quale alla data del
17.6.2022, la non aveva realizzato neanche il 30% dei lavori appaltati, l'opponente, CP_1
dopo il suo recesso dal contratto, non era impossibilitato a beneficiare del Superbonus 110%, relativamente al quale, a seguito dell'emissione del D.L. 18/11/2022, n. 176, pubblicato in G.U.
18.11.2022 n. 270, il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, veniva spostato dal 31.12.2022 al 31.3.2023 , a condizione che alla data del 30.9.2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo potevano essere compresi anche i lavori non agevolati.
Inoltre, l'attore non ha provato (ed invero neppure dedotto) di essersi trovato nell'impossibilità di reperire altre imprese costruttrici in tempo utile a salvaguardare, in tutto o in parte, l'agevolazione fiscale prevista e prorogata nel tempo dalla legislazione sopravvenuta;
né ha allegato e provato di essere (stato) nel possesso di tutti i requisiti (oggettivi, soggettivi e tecnici) richiesti dalla legge ratione temporis vigente per l'effettiva conseguibilità del beneficio fiscale de quo.
Inoltre, non è ravvisabile dagli atti alcun danno patrimoniale propriamente inteso, quale differenza tra il patrimonio attuale del committente ed il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in assenza
- 15 - dell'inadempimento dell'appaltatrice, non essendo peraltro noto se l'attore ha poi dato corso alle medesime opere originariamente appaltate e se lo stesso ha sostenuto spese ulteriori in conseguenza del ritardo.
Non è dunque possibile sostenere che l'attore, a causa dell'inadempimento della società convenuta
(peraltro, rimasto indimostrato), ha subito una diminuzione della propria sfera patrimoniale, che risulta essere la medesima tanto prima quanto dopo l'asserito illecito compiuto dall'appaltatrice.
12. L'esito del giudizio e la reciproca parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 784/2023 emesso dal Tribunale di Bologna (rg 14600/2022) in data
14 febbraio 2023;
- condanna al pagamento in favore di , a Parte_1 Controparte_1
titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., della somma di € 2.616,80, ( rivalutazione e interessi al tasso legale dal 17 giugno 2022 alla presente sentenza inclusi), oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo effettivo;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Bologna, 13 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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