Ordinanza cautelare 18 maggio 2016
Decreto cautelare 28 novembre 2016
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2016
Ordinanza cautelare 5 aprile 2017
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 21/04/2026, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04461/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4461 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Criscì e Andrea Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/E/7840 del 18 marzo 2016, con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro;
- della nota del Ministero dell’Interno prot. n. 333-B/12M.13.16/E/18273 del 24 marzo 2016;
- dell’avviso di pubblicazione del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del predetto concorso pubblico, che fissa l’avvio di tali accertamenti, senza includervi il ricorrente;
- del bando di selezione di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/E/2084 del 21 gennaio 2016;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/10/2016:
- del decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/13344 del 21 giugno 2016, avente ad oggetto “rettifica graduatoria di merito relativa alla disciplina olimpica canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza; dichiarazione nuova vincitrice per la disciplina pentathlon moderno, individuale”, nella parte in cui dispone che “in virtù del punteggio attribuito al candidato -OMISSIS- NI, il medesimo si colloca, con riserva, al 6° posto della graduatoria relativa ad un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza”;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 dell’8 giugno 2016, con cui sono stati valutati i titoli sportivi e di studio presentati dal ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2016:
- del decreto del Ministero dell’Interno n. 333-B/12M.13.16/13344 del 21 giugno 2016, avente ad oggetto “rettifica graduatoria di merito relativa alla disciplina olimpica canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza; dichiarazione nuova vincitrice per la disciplina pentathlon moderno, individuale”, nella parte in cui dispone che “in virtù del punteggio attribuito al candidato -OMISSIS- NI, il medesimo si colloca, con riserva, al 6° posto della graduatoria relativa ad un atleta, di sesso maschile, disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza”;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 dell’8 giugno 2016, con cui sono stati valutati i titoli sportivi e di studio presentati dal ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8/3/2017:
- del decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2017, recante “rettifica della graduatoria di merito relativo alla disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro”, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato al secondo posto con riserva con 4,72 punti;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 5 del 24 gennaio 2017;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/5/2017:
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 16 marzo 2016, con cui sono stabilite le griglie di valutazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa LA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 2 gennaio 2016, il Ministero dell’Interno indiceva un concorso pubblico, per titoli, “ per l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui all’art. 8 del presente bando, e dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ”.
Il sig. -OMISSIS- NI chiedeva di partecipare al predetto concorso, dichiarando di voler concorrere per un posto, nella disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica “quattro senza”.
Con decreto n. 333-B/12M.13.16/E/7840 del 18 marzo 2016, il Ministero dell’Interno disponeva l’esclusione dalla selezione del sig. -OMISSIS-, per aver “ allegato alla domanda di partecipazione al concorso titoli sportivi non ricompresi tra quelli indicati nel menzionato art. 8 del bando, ossia non certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali a livello centrale ”.
Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il sig. -OMISSIS- impugna il suddetto provvedimento di esclusione, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
- nessuna previsione del bando stabilirebbe la necessità che i titoli valutabili, relativi alla disciplina del canottaggio e per la categoria dei pesi leggeri, devono essere conseguiti, a pena di esclusione, nella specialità “quattro senza” messa a concorso;
- altri partecipanti alla selezione sarebbero stati ammessi alle prove fisiche e psico-attitudinali, pur non avendo titoli nella specialità “quattro senza”, pesi leggeri.
Il ricorrente censura, inoltre:
- gli artt. 2, comma 1, lett. f) e 8 del bando di concorso, ove interpretati nel senso di imporre che i cc.dd. “titoli valutabili” debbano esser stati conseguiti nella specifica specialità oggetto di concorso;
- l’art. 1, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui, nell’ambito della disciplina del canottaggio, categoria pesi leggeri, individua esclusivamente la specialità del “quattro senza” per il posto messo a concorso, escludendo gli specialisti del “due senza”.
Con ordinanza n. 2618/2016, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare del sig. -OMISSIS-, ammettendolo con riserva al prosieguo della procedura concorsuale, sino all’approvazione della graduatoria, ritenendo che:
“ come correttamente evidenziato in ricorso, all’art. 8, il quale individua i titoli oggetto di valutazione e da produrre in sede di partecipazione al concorso, si fa riferimento alla categoria e non già alla specialità olimpica…
nella specie si tratta di disciplina “canottaggio” – categoria “pesi leggeri”, mentre “quattro senza” indica la specialità olimpica…
conseguentemente il ricorrente ha prodotto titoli idonei ”.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- impugna il decreto n. 333-B/12M.13.16/13344 del 21 giugno 2016, con cui egli è stato ammesso “con riserva” al 6° posto della graduatoria.
Il ricorrente sostiene l’erroneità della valutazione compiuta dalla Commissione.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- ribadisce l’illegittimità dei provvedimenti già impugnati, avendo la Commissione esaminatrice ritenuto, giusta verbale n. 4 dell’8 giugno 2016, che “ dal curriculum redatto dalla Federazione Italiana di Canottaggio datata 17/02/2016 con prot. n. 735 - controfirmata dall’interessato per presa visione e conferma -, risulta che il -OMISSIS- non è in possesso di titoli nella Disciplina, Categoria e Specialità sportiva per la quale concorre, ovvero ‘canottaggio, pesi leggeri, specialità olimpica quattro senza’. Pertanto, allo stesso non viene assegnato alcun punteggio per i titoli sportivi in quanto non valutabili, mentre, essendo in possesso del diploma di maturità (liceo scientifico), gli vengono assegnati punti 1,00 per il titolo di studio ”.
Con ordinanza n. 8152/2016, questo Tribunale ha nuovamente accolto l’istanza cautelare del ricorrente, imponendo il riesame della sua posizione in quanto:
“ a seguito di ammissione con riserva del ricorrente al concorso, disposta in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 2618 del 18.5.2016, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5149 del 18.11.2016, l’Amministrazione ha valutato i titoli in suo possesso, attribuendogli un solo punto;
…in tale attività valutativa l’Amministrazione non ha tenuto conto di quanto già evidenziato nella predetta ordinanza cautelare di I grado, condivisa dal Giudice d’Appello, vale a dire del rilievo che l’art. 8, nell’individuare i titoli oggetto di valutazione e da produrre in sede di partecipazione al concorso, fa riferimento alla categoria - e non già alla specialità olimpica - e che nella specie si tratta di disciplina “canottaggio” – categoria “pesi leggeri”;
…in ragione di quanto appena rilevato, i titoli conseguiti dal ricorrente nelle gare per la specialità olimpica “due senza”, prodotti nel concorso in parola, non solo sono idonei per la sua ammissione al concorso stesso, ma devono altresì essere valutati dalla Commissione, proprio in quanto “quattro senza” indica la specialità olimpica ”.
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- impugna il decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2017, recante la “ rettifica della graduatoria di merito relativa alla disciplina canottaggio, categoria pesi leggeri, specialità olimpica quattro ”, nella parte in cui egli è stato collocato, all’esito della valutazione dei titoli compiuta dalla Commissione esaminatrice, al secondo posto con riserva con 4,72 punti.
Il ricorrente sostiene che la valutazione dei titoli compiuta dall’Amministrazione continui ad esser l’esito di macroscopici errori nell’applicazione e interpretazione delle norme del bando, oltre che esser iniqua rispetto alla valutazione dei titoli del controinteressato, sig. Di EY D’IX.
Con ordinanza n. 1705/2017, confermata in sede di appello, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente, ritenendo i punteggi attribuitigli conformi ai criteri fissati dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 1 del 16 marzo 2016.
Con il quarto ricorso per motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- impugna il suddetto verbale, con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri di valutazione dei titoli.
Il ricorrente formula, altresì, domanda risarcitoria.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, deducendone l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso, ex a rt. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo d’irricevibilità del quarto ricorso per motivi aggiunti e d’improcedibilità del ricorso introduttivo nonché del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, all’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di procedere all’esame, in via preliminare, del quarto ricorso per motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il verbale n. 1 del 16 marzo 2016, recante i criteri di valutazione dei titoli individuati nell’occasione dalla Commissione esaminatrice.
Ritiene il Collegio che il ricorso, notificato il 21 aprile 2017 e depositato il 3 maggio 2017, sia irricevibile in quanto il verbale n. 1 del 16 marzo 2016 non è stato impugnato tempestivamente.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente con nota del 1° aprile 2026, né nel ricorso introduttivo né nei successivi tre ricorsi per motivi aggiunti si fa riferimento all’impugnazione del suddetto verbale.
Il quarto ricorso per motivi aggiunti è, quindi, irricevibile.
Non essendo i criteri di valutazione dei titoli stabiliti col verbale n. 1 del 16 marzo 2016 più contestabili (per mancata impugnazione nei termini di legge), ritiene il Collegio che il terzo ricorso per motivi aggiunti sia infondato in quanto i punteggi attribuiti al ricorrente ed al controinteressato, risultato primo, di cui al verbale n. 5 del 24 gennaio 2017, sono conformi ai predetti criteri, fissati ex ante dalla Commissione esaminatrice.
Al rigetto del terzo ricorso per motivi aggiunti consegue l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due ricorsi per motivi aggiunti, non potendo trarre il ricorrente più alcuna utilità da una pronuncia nel merito, essendo stato accertato che, anche ove ammesso alla procedura, i titoli vantati e correttamente valutati (come da verbale n. 5 del 24 gennaio 2017) non avrebbero consentito l’assunzione.
Per la stessa ragione, non è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente in via subordinata.
In definitiva, per le ragioni esposte:
- il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti sono improcedibili;
- il terzo ricorso per motivi aggiunti è infondato;
- il quarto ricorso per motivi aggiunti è irricevibile.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti;
- rigetta il terzo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara irricevibile il quarto ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO FI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
LA CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CC | IO FI |
IL SEGRETARIO