TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1468/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI MICCO DAVID, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 03/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 06/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, in separazione dei beni, sono economicamente indipendenti e rinunciano a qualunque bene o richiesta di mantenimento o sostegno economico l'uno nei confronti dell'altro. 2) La casa coniugale, sita in Sonnino (LT), Via della Sassa n. 9, int. C, rimarrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà con la figlia di 12 anni. 3) Parte_2 Per_1
Il IG. continuerà ad abitare presso lo stabile, di sua disponibilità, sito in Parte_1
VE (LT) Via San Martino, 67, insieme con il figlio, , di anni 14. 4) Le parti si Per_2 obbligano al rispetto reciproco, a comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio, numero di telefono e le coordinate IBAN sul quale effettuare le disposizioni economiche nonché eventuali indirizzi mail per le comunicazioni. 5) In ordine all'affidamento dei figli minori, e , i coniugi sono pienamente d'accordo sulla scelta del regime di Per_2 Per_1
affidamento condiviso. 6) Il collocamento dei figli sarà, con riguardo alla figlia , Per_1 prevalente presso la madre e del figlio prevalente presso il papà, alternato al diritto Per_2
reciproco a tenerli con sé, entrambi, due pomeriggi che si indicano, per il papà, nel martedì
e nel giovedì della settimana nel quale non svolge turni di lavoro nella fascia pomeridiana
(ore 14:00- 22:00) e per quanto riguarda la mamma, il mercoledì e il venerdì, non appena tornato da scuola, sino alle 22:00, comunque, con facoltà di pernottamento per entrambi. In questi giorni, i figli pranzeranno, ceneranno e, eventualmente, pernotteranno con gli stessi. I genitori hanno, comunque, la facoltà, libertà, vista l'età dei minori, di autodeterminarsi, con rispetto, nella scelta di variare il giorno secondo le necessità emotive e materiali degli stessi e dei ragazzi, i quali essi stessi potranno concordare eventuali cambiamenti e/o variazioni con i genitori, previa comunicazione da effettuarsi con largo anticipo o, comunque, in un tempo congruo ad organizzarsi. 7) I coniugi, reciprocamente e alternativamente, provvederanno ad accompagnare i figli presso l'abitazione dell'altro in occasione delle visite programmate e specificatamente: se la madre accompagnerà la figlia presso il Per_1
domicilio del padre, sia per la visita nei giorni feriali della settimana che durante quella del week end, sarà, poi, il papà a riaccompagnarla presso la casa della madre e viceversa in ordine ai giorni di visita presso la madre del figlio che sarà accompagnato presso Per_2
l'abitazione della madre con impegno di quest'ultima a riaccompagnarlo presso il domicilio del padre, salvo eventuali concordate variazioni o contingenze reciproche. 8) Nell'occasione,
i genitori riaccompagneranno i figli la sera, dopo cena, alle 22:00, comunque, entro le 22:30.
Nel caso in cui i figli pernotteranno a casa del papà o della mamma, il giorno dopo, accompagneranno gli stessi direttamente a scuola o, comunque, in caso di frequenza della scuola media superiore, sita in città diversa da quella di abitazione, si occuperanno di accompagnarli a prendere il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la sede dell'istituto scolastico frequentato. 9) I figli trascorreranno il fine settimana alternativamente con l'uno e l'altro genitore salvo sempre la facoltà di autodeterminarsi in accordo in caso di impegni lavorativi, previa opportuna anticipata comunicazione. In questa occasione, potranno autodeterminarsi per pernottare anche la domenica con uno dei genitori oppure, diversamente, saranno accompagnati dagli stessi, alle 22:00, comunque entro le 22:30, presso la casa in cui l'uno e l'altro sono collocati. 10) Le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ad annualità alternate;
le vacanze estive, da trascorrere con ciascun genitore, suddivise tra luglio ed agosto, legate ai rispettivi periodi di ferie dei coniugi e secondo accordi tra gli stessi, tenendo conto anche delle abitudini di vita dei figli e, comunque, per un periodo continuativo di almeno giorni 15 con ciascuno di loro, salvo la possibilità di determinarsi, in accordo, diversamente. 11) Le date relative alle vacanze estive con i figli verranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio dello stesso anno. 12) In odine al contributo relativo al mantenimento dei figli, visto l'accordo sul collocamento dei figli prevalente del figlio con il papà e della figlia Per_2
presso la madre, con visita e pernotto paritari per entrambi, non vi sarà obbligo di Per_1
versamento dell'assegno a carico e a favore di nessuno dei due genitori, provvedendo ognuno, per quanto di dovere e competenza, ad ogni spesa e onere ordinario relativo al proprio mantenimento. 13)I ricorrenti provvederanno a contribuire in parti uguali, ossia al
50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche e, comunque, sulle spese straordinarie, il tutto secondo il protocollo del Tribunale di Latina. 14)La spesa per la gestione dei minori con riferimento alle rispettive esigenze di una babysitter, resteranno a carico esclusivo del coniuge che ne ha o avrà necessità senza alcun impegno di partecipazione economica rispettivamente di un coniuge verso l'altro, concordando, comunque, la scelta della persona che potrà svolgere il ruolo stesso. 15)L'assegno unico per il nucleo familiare, previsto dalla l. 46 del 2021, c.d assegni familiari, è attribuito ad entrambi i genitori nella misura e percentuale del 50% ciascuno;
16)I IG.ri e danno Parte_1 Parte_2
atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque bene, richiesta di mantenimento o sostegno economico l'uno nei confronti dell'altro e nessuna richiesta e pretesa avanzano tra loro avendo già regolato e definito, in precedenza e con il presente atto, tutti i loro rapporti, anche economici, tra loro esistenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, per alcun titolo o ragione. 17) Le parti dichiarano di non aver presentato denunce all'Autorità. 18)Le spese sostenute e da sostenere per il presente procedimento verranno sostenute in parte uguale da entrambe le parti. 19) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/09/2002 nel Comune di AMASENO (FR), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
24/07/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AMASENO (FR), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 23, Parte II, Serie A, dell'anno
2002); compensa le spese di causa.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DI MICCO DAVID, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 03/11/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/07/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 06/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, in separazione dei beni, sono economicamente indipendenti e rinunciano a qualunque bene o richiesta di mantenimento o sostegno economico l'uno nei confronti dell'altro. 2) La casa coniugale, sita in Sonnino (LT), Via della Sassa n. 9, int. C, rimarrà assegnata alla IG.ra , che la abiterà con la figlia di 12 anni. 3) Parte_2 Per_1
Il IG. continuerà ad abitare presso lo stabile, di sua disponibilità, sito in Parte_1
VE (LT) Via San Martino, 67, insieme con il figlio, , di anni 14. 4) Le parti si Per_2 obbligano al rispetto reciproco, a comunicare ogni variazione di residenza e/o domicilio, numero di telefono e le coordinate IBAN sul quale effettuare le disposizioni economiche nonché eventuali indirizzi mail per le comunicazioni. 5) In ordine all'affidamento dei figli minori, e , i coniugi sono pienamente d'accordo sulla scelta del regime di Per_2 Per_1
affidamento condiviso. 6) Il collocamento dei figli sarà, con riguardo alla figlia , Per_1 prevalente presso la madre e del figlio prevalente presso il papà, alternato al diritto Per_2
reciproco a tenerli con sé, entrambi, due pomeriggi che si indicano, per il papà, nel martedì
e nel giovedì della settimana nel quale non svolge turni di lavoro nella fascia pomeridiana
(ore 14:00- 22:00) e per quanto riguarda la mamma, il mercoledì e il venerdì, non appena tornato da scuola, sino alle 22:00, comunque, con facoltà di pernottamento per entrambi. In questi giorni, i figli pranzeranno, ceneranno e, eventualmente, pernotteranno con gli stessi. I genitori hanno, comunque, la facoltà, libertà, vista l'età dei minori, di autodeterminarsi, con rispetto, nella scelta di variare il giorno secondo le necessità emotive e materiali degli stessi e dei ragazzi, i quali essi stessi potranno concordare eventuali cambiamenti e/o variazioni con i genitori, previa comunicazione da effettuarsi con largo anticipo o, comunque, in un tempo congruo ad organizzarsi. 7) I coniugi, reciprocamente e alternativamente, provvederanno ad accompagnare i figli presso l'abitazione dell'altro in occasione delle visite programmate e specificatamente: se la madre accompagnerà la figlia presso il Per_1
domicilio del padre, sia per la visita nei giorni feriali della settimana che durante quella del week end, sarà, poi, il papà a riaccompagnarla presso la casa della madre e viceversa in ordine ai giorni di visita presso la madre del figlio che sarà accompagnato presso Per_2
l'abitazione della madre con impegno di quest'ultima a riaccompagnarlo presso il domicilio del padre, salvo eventuali concordate variazioni o contingenze reciproche. 8) Nell'occasione,
i genitori riaccompagneranno i figli la sera, dopo cena, alle 22:00, comunque, entro le 22:30.
Nel caso in cui i figli pernotteranno a casa del papà o della mamma, il giorno dopo, accompagneranno gli stessi direttamente a scuola o, comunque, in caso di frequenza della scuola media superiore, sita in città diversa da quella di abitazione, si occuperanno di accompagnarli a prendere il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la sede dell'istituto scolastico frequentato. 9) I figli trascorreranno il fine settimana alternativamente con l'uno e l'altro genitore salvo sempre la facoltà di autodeterminarsi in accordo in caso di impegni lavorativi, previa opportuna anticipata comunicazione. In questa occasione, potranno autodeterminarsi per pernottare anche la domenica con uno dei genitori oppure, diversamente, saranno accompagnati dagli stessi, alle 22:00, comunque entro le 22:30, presso la casa in cui l'uno e l'altro sono collocati. 10) Le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori, ad annualità alternate;
le vacanze estive, da trascorrere con ciascun genitore, suddivise tra luglio ed agosto, legate ai rispettivi periodi di ferie dei coniugi e secondo accordi tra gli stessi, tenendo conto anche delle abitudini di vita dei figli e, comunque, per un periodo continuativo di almeno giorni 15 con ciascuno di loro, salvo la possibilità di determinarsi, in accordo, diversamente. 11) Le date relative alle vacanze estive con i figli verranno comunicate da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio dello stesso anno. 12) In odine al contributo relativo al mantenimento dei figli, visto l'accordo sul collocamento dei figli prevalente del figlio con il papà e della figlia Per_2
presso la madre, con visita e pernotto paritari per entrambi, non vi sarà obbligo di Per_1
versamento dell'assegno a carico e a favore di nessuno dei due genitori, provvedendo ognuno, per quanto di dovere e competenza, ad ogni spesa e onere ordinario relativo al proprio mantenimento. 13)I ricorrenti provvederanno a contribuire in parti uguali, ossia al
50% ciascuno, alle spese mediche, scolastiche e, comunque, sulle spese straordinarie, il tutto secondo il protocollo del Tribunale di Latina. 14)La spesa per la gestione dei minori con riferimento alle rispettive esigenze di una babysitter, resteranno a carico esclusivo del coniuge che ne ha o avrà necessità senza alcun impegno di partecipazione economica rispettivamente di un coniuge verso l'altro, concordando, comunque, la scelta della persona che potrà svolgere il ruolo stesso. 15)L'assegno unico per il nucleo familiare, previsto dalla l. 46 del 2021, c.d assegni familiari, è attribuito ad entrambi i genitori nella misura e percentuale del 50% ciascuno;
16)I IG.ri e danno Parte_1 Parte_2
atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque bene, richiesta di mantenimento o sostegno economico l'uno nei confronti dell'altro e nessuna richiesta e pretesa avanzano tra loro avendo già regolato e definito, in precedenza e con il presente atto, tutti i loro rapporti, anche economici, tra loro esistenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, per alcun titolo o ragione. 17) Le parti dichiarano di non aver presentato denunce all'Autorità. 18)Le spese sostenute e da sostenere per il presente procedimento verranno sostenute in parte uguale da entrambe le parti. 19) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/09/2002 nel Comune di AMASENO (FR), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
24/07/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AMASENO (FR), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 23, Parte II, Serie A, dell'anno
2002); compensa le spese di causa.
Latina, 06/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino