Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.219 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 219 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 22 febbraio 2025, e vertente
TRA nato a [...] il [...] residente in [...] loc. Parte_1
Marcella 61029 Urbino PU rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Erika
Grossi
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] residente in [...] loc. Marcella Controparte_1
61029 Urbino rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Luigi Farachi.
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO GIUDIZIALE CUMULATIVO PER LA SEPARAZIONE
PERSONALE E LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI / LO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO EX ART. 473 BIS 49 C.P.C. (separazione)
FATTO E DIRITTO
esponeva: Parte_2
“- Che il IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio Parte_2 Controparte_1
con rito concordatario in data 3/09/1995 a Colbordolo PS in regime di separazione dei beni come si evince da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di Colbordolo al N. 11 P.2 S A Uff 1 che si produce (all.1); che gli stessi hanno vissuto e a tutt'oggi vivono in Urbino Strada Provinciale Fogliense 12 loc. Marcella nell'immobile di proprietà esclusiva del IG. e della di Lui Parte_2
madre IG.ra nata a [...] il [...] identificato al CF del Controparte_2
Comune di Urbino al foglio 5 particella 135, 24, (cfr. allegato 2 visura catastale che si produce .); che dall'unione tra il IG. e la IG.ra sono nati due Parte_2 Controparte_1
figli in data 11/04/2006 ed in data 26/06/2008 giuste dichiarazioni Per_1 Per_2
sostitutive di nascita che si allegano unitamente all'autocertificazione dello stato di famiglia (all.3-4-5) ad oggi ancora minorenni;
che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, si è incrinato tanto che da qualche tempo, tra i ricorrenti, si sono manifestati insanabili contrasti e dissapori che hanno creato uno stato di malessere reciproco tale da disgregare e degradare irrimediabilmente l'affectio maritalis necessaria ed indispensabile al fine della serena prosecuzione della convivenza;
che a motivo dei dissapori familiari il IG. ha trasferito altrove la propria Parte_2
dimora mentre la IG.ra è rimasta nella casa coniugale con i figli;
che Controparte_1
conseguentemente il ricorrente è addivenuto alla decisione di vivere separato dalla IG.ra e di separarsi dalla stessa, ….omissis”. Controparte_1
Tanto premesso, con vittoria di spese, chiedeva la dichiarazione di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate:
“a. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
b. La casa coniugale resta assegnata alla moglie IG.ra nell'interesse dei Controparte_1
figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica fatta eccezione per il caso in cui il mancato raggiungimento della stessa per loro esclusiva responsabilità e/o negligenza;
c. Il IG. sarà libero di accedere al garage ed al vano della caldaia della Parte_2
casaconiugale tenuto conto che la caldaia de quo serve oltre alla casa coniugale anche il fabbricato sovrastante occupato dalla di lui madre;
d. Il IG. provvederà, qualora non vi abbia già provveduto prima, entro Parte_2
30 giorni dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale a trasferire la propria residenza;
SI PROPONE IL PRESENTE PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
a. Il figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con abituale convivenza con la madre previa verifica con le modalità ritenute opportune dalla S. V. Ill. ma della sussistenza in capo alla stessa dell'adeguata capacità gestionale degli stessi;
b. I coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente agevolandosi in ordine alle rispettive eIGenze, al fine di non pregiudicare gli interessi dei figli;
c. Il IG. terrà con sé i figli tre giorni a settimana in base ai turni di Parte_2
lavoro dall'uscita da scuola sino alle ore 22,00 nonché a week end alternati dall'uscita da scuola del sabato alla domenica sera;
i suddetti orari e/o giorni potranno essere modificati su accordo dei genitori in base alle eIGenze e/o impegni dei figli;
d. Il IG. terrà con sé i figli ad anni alterni a Natale (dalle ore 14 della Parte_2
vigilia alle ore 22 del giorno successivo al Natale) o a Pasqua (dalle ore 14 della vigilia alle ore 22 del lunedì dell'Angelo), per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi fra i coniugi in armonia con le ferie di ciascuno;
le altre festività presenti durante l'anno (a titolo semplificativo ed esaustivo come il 25 aprile, il I maggio, la festa del Santo patrono locale, il 2 giugno, il I novembre di ogni anno) saranno divise sempre secondo il criterio dell'alternanza; le date ed gli orari di cui sopra potranno essere modificati su accordo dei genitori;
d. Ciascun genitore potrà vedere e conservare rapporti con i figli anche durante il periodo in cui lo stesso vivrà con l'altro genitore nel rispetto assoluto della quiete familiare;
e. Il IG. si impegna a corrispondere, a Parte_2
titolo di mantenimento dei figli , alla IG.ra la somma di € 250,00 Controparte_1
mensili per ciascun figlio mediante bonifico bancario entro il 25 di ogni mese alle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla IG.ra -come di fatto Controparte_1
sta già facendo-; f. Il IG. si accolla l'ulteriore importo sempre a titolo di Parte_2
compartecipazione per il mantenimento dei figli relativo al pagamento del pellet , del gas per il riscaldamento della casa coniugale nei limiti di € 2.000,00 annui e del 50% oltre tale soglia annua sino a quando i figli abiteranno nella casa coniugale;
la IG.ra CP_1
provvederà in autonomia al pagamento dell'utenza elettrica;
[...]
g. Le spese straordinarie dei figli saranno concordate dai genitori e saranno ripartite al
50% tra gli stessi fino a che i figli non saranno indipendenti economicamente;
h. L'assegno unico relativo ai minori sarà ripartito al 50% tra il IG. e la Parte_2
IG.ra ; Controparte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI CHE SI PROPONGONO CON IL
PRESENTE RICORSO
i. Il IG. con la sottoscrizione del presente ricorso per separazione Parte_2
coniugale si impegna a cedere a titolo gratuito e a trasferire alla IG.ra , Controparte_1
la quota di 1/2 dei seguenti immobili:
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 65 mW 410;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 66 mq 1.505;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 67 mq 795;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 317 mq 450,00;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 1094 mq 4655;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 1097 mq 116;
La IG.ra in caso di accettazione di quanto sopra provvederà al Controparte_1
pagamento delle spese tutte per il passaggio di proprietà e per tutte quelle relative alla trascrizione presso gli uffici competenti I predetti adempimenti saranno fatti entro 60 giorni dalla omologa della presente separazione;
Tale cessione di diritti costituisce atto necessario e connesso al procedimento di separazione personale tra i coniugi IG.
e IG.ra per cui avverrà in esecuzione degli obblighi Parte_2 Controparte_1
contenuti e richiamati nel decreto di omologa del Tribunale di Urbino con applicazione delle agevolazioni fiscali -esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
l. In considerazione del fatto che il IG. i impegna a cedere a titolo Parte_2
gratuito la quota di 1/2 degli immobili in comproprietà con la IG.ra , si Controparte_1
prevede la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della stessa da parte del IG. di soli € 150,00 mensili per un anno a decorrere dalla data Parte_2
dell'udienza di comparizione innanzi il Tribunale di Urbino oltre rivalutazione istat come per legge da versarsi entro il 25 di ogni mese;
p. I rapporti accesi ℅ BA PO LC nonchè ℅ OB PA e relativi titoli verranno estinti immediatamente dopo la conclusione della presente procedura e liquidati con ripartizione al 50% tra le parti;
r. I buoni cartacei accesi c/o filiale di Casinina di seguito elencati: ù Controparte_3
1. 01.336.08705 emesso il 30/08/1996 L. 1.000.00;
2. 01.336.08805 emesso il 30/08/1996 L. 1.000.00;
3. 00.769.19506 emesso il 09/09/1997 L. 2.000.00;
4. 000.059 L. 250.000 emesso in il 29/12/1998;
5. 00.769.19606 emesso il 09/09/1997 L. 2.000.00;
6.00.517.209 04 emesso il 23/03/1999 L. 500.00; verranno liquidati in favore dei ricorrenti alla scadenza naturale;
r. Il IG. e la IG.ra manterranno ciascuno Parte_2 Controparte_1
l'intestazione dei mobili registrati sopra indicati provvedendo ai relativi oneri;
s. Il IG. vorrebbe essere autorizzato a prelevare e ad asportare dalla Parte_2
casa coniugale i suoi effetti personali;
t. I ricorrenti si impegnano a concedersi reciprocamente autorizzazione al rilascio dei documenti necessari per l'ePAtrio all'estero;”
Seguivano istanze istruttorie ed il ricorrente formulava contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio.
Con memoria del 12 ottobre 2024 si costituiva in giudizio la IG.ra che Controparte_1
aderiva alla richiesta di separazione presentata dal Sig. ma nel contempo Parte_2
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- emettere sentenza sullo status dei coniugi pronunciando la loro separazione, con addebito di responsabilità in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in narrativa, qui richiamati (riservata, come di seguito, in prosieguo di giudizio, la ulteriore richiesta per tutti i danni subiti e subendi dalla IG.ra , anche a titolo endofamiliare); Controparte_1 - Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
1. affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_2
mamma nella casa già coniugale ubicata nel Comune di Urbino in Via Fogliense 12 che resterà ad essa assegnata con tutti gli arredi e le suppellettili, fin tanto che i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. disporre che il padre possa prendere e tenere la figlia con sé a fine settimana alternati dalle 20 del venerdì sera sino alle 20,00 della domenica;
considerata l'età della figlie disporre che la stessa concorderà direttamente, secondo il suo desiderio e compatibilmente con le eIGenze di studio, svago e riposo, con il genitore non collocatario diversi periodi di permanenza, sempre con preavviso alla madre. Durante le vacanze e durante i periodi di festività la figlia resterà per più giorni consecutivi con il padre, sempre da concordarsi preventivamente con le medesima figlia e con la madre collocataria.
3. Stante il percorso psichico della minore (e per espresso desiderio di ) di Per_2
incontrare o frequentare la compagna del padre IG.ra Parte_3
4. Considerata la differenza di reddito, le differenti capacità patrimoniali, nonché tutte le spese familiari e tutto quanto dedotto in narrativa, disporre che il marito versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad almeno euro 700,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della verifica dei reali redditi del IG. ), somma soggetta a Pt_2
rivalutazione come per legge.
5. disporre che il padre versi alla madre collocataria a favore delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00, per ogni figlio, somma soggetta a rivalutazione oltre al 100 % delle spese straordinarie mediche studio, trasporto scolastico e svago, stante la già denunciata consistente differenza di capacità reddituale e patrimoniale fra i coniugi.
6. ordinare il versamento alla moglie collocataria dei figli degli assegni familiari, se percepiti.
7. con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alle necessarie annotazioni.”. Seguivano istanze istruttorie ed inoltre la resistente si opponeva allo stato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi richiese dal ricorrente.
Nelle more della prefissata udienza del 4.02.2025 i procuratori delle parti, in data
31.01.2025 riversavano in atti l'accordo di separazione consensuale sottoscritto dalle parti alle seguenti condizioni:
a. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
b. La casa coniugale resta assegnata alla moglie IG.ra anche Controparte_1
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi;
c. Il IG. cede la sua quota dei beni immobili cointestati con la IG.ra Parte_2
di seguito indicati: Controparte_1
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 65 mW 410;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 66 mq 1.505;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 67 mq 795;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 317 mq 450,00;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 1094 mq 4655;
-porzione di terreno identificato al CT di detto Comune foglio 12 particella 1097 mq 116;
a titolo gratuito alla stessa con atto notarile le cui competenze saranno a carico della medesima atto da eseguirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e/o dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
d. Il IG. concede il diritto di abitazione vita natural durante alla IG.ra Parte_2
in ordine alla casa coniugale e le relative pertinenze;
Controparte_1
e. Con la costituzione del suddetto diritto viene a cessare il versamento di qualunque importo a titolo di mantenimento da parte del IG. a favore della IG.ra Parte_2
che non dovrà più essere versato a decorrere dalla sottoscrizione del Controparte_1
presente atto con la precisazione che l'atto notarile per la costituzione del suddetto diritto dovrà essere redatto entro 30 giorni dalla dalla pubblicazione della sentenza di separazione a spese della IG.ra ; Il IG. sarà libero di accedere al Controparte_1 Parte_2
garage ed al vano della caldaia della casa coniugale tenuto conto che la caldaia de quo serve oltre alla casa coniugale anche il fabbricato sovrastante occupato dalla di lui madre;
il IG. ertanto mantiene il diritto di accedere ai suddetti locali e di Parte_2
mantenere in deposito i materiali presenti ed eventuali che dovesse depositarvi;
La IG.ra qualora i figli in futuro volessero vivere nella casa de quo con la propria Controparte_1
famiglia non farà alcuna opposizione.
f.Il IG. provvederà, qualora non vi abbia già provveduto prima, entro 30 Parte_2
giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e/o pubblicazione della sentenza di separazione a trasferire la propria residenza;
g.Il IG. si impegna a versare alla IG.ra a titolo di Parte_2 Controparte_1
mantenimento la somma di € 250,00 mensili per ogni figlio fino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi tenuto conto che settimanalmente il pranzo dal mercoledì al sabato inclusi per i figli e vista l'assenza della IG.ra Per_2 Per_1
per motivi lavorativi- è erogato dalla madre del IG. e Controparte_1 Parte_2
dunque a spese dello stesso;
i. Ripartizione delle spese relative al riscaldamento della casa coniugale e del fabbricato sovrastante - gas pellet e legna- al 50% tra il IG. e la IG.ra Parte_2 CP_1
con espressa indicazione che qualora il IG. rovveda a sue
[...] Parte_2
spese a installare impianto autonomo per il riscaldamento la IG.ra Controparte_1
provvederà al pagamento delle suddette utenze relative alla casa coniugale;
l.La IG.ra rovvederà al pagamento dell'utenza elettrica della casa Controparte_1
coniugale è dovrà provvedere alla volturazione dell'utenza;
m. La IG.ra autorizza il IG. a prelevare e ad Controparte_1 Parte_2
asportare dalla casa coniugale i suoi effetti personali ed il mobilio allo stesso pervenuto dai propri danti causa -comò, mazzino, specchiera antica e n. 5 quadri acquistati dallo stesso a
Firenze-; Allo stesso modo il IG. restituirà alla IG.ra Parte_2 Controparte_1
la bicicletta ed il casco.
n. La IG.ra si impegna a ritirare ogni querela sporta nei confronti del Controparte_1
IG. e rinuncia dell'opposizione relativa alla richiesta di archiviazione in Parte_2
ordine al proc. pen RGNR 77/2024- 297/2024 GIP Trib. Urbino.
o. Il IG. si impegna a ritirare ogni querela sporta nei confronti della Parte_2
IG.ra . Controparte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
a. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
abituale convivenza con la madre;
b. I coniugi si impegnano a collaborare reciprocamente agevolandosi in ordine alle rispettive eIGenze, al fine di non pregiudicare gli interessi dei figli;
c. Il IG. terrà con sé i figli tre giorni a settimana in base ai turni di Parte_2
lavoro dall'uscita da scuola sino alle ore 22,00 nonché a week end alternati dall'uscita da scuola del sabato alla domenica sera;
i suddetti orari e/o giorni potranno essere modificati su accordo dei genitori in base alle eIGenze e/o impegni dei figli;
d. Il IG. terrà con sé i figli ad anni alterni a Natale (dalle ore 14 della Parte_2
vigilia alle ore 22 del giorno successivo al Natale) o a Pasqua (dalle ore 14 della vigilia alle ore 22 del lunedì dell'Angelo), per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi fra i coniugi in armonia con le ferie di ciascuno;
le altre festività presenti durante l'anno (a titolo semplificativo ed esaustivo come il 25 aprile, il I maggio, la festa del Santo patrono locale, il 2 giugno, il I novembre di ogni anno) saranno divise sempre secondo il criterio dell'alternanza; le date ed gli orari di cui sopra potranno essere modificati su accordo dei genitori;
e. Ciascun genitore potrà vedere e conservare rapporti con i figli anche durante il periodo in cui lo stesso vivrà con l'altro genitore nel rispetto assoluto della quiete familiare;
f. Il IG. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli , Parte_2
alla IG.ra , la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio mediante Controparte_1
bonifico bancario entro il 25 di ogni mese alle coordinate bancarie che saranno comunicate dalla IG.ra -come di fatto sta già facendo-; Controparte_1
g. Le spese straordinarie dei figli -determinate giusto protocollo del Tribunale di Pesaro- saranno concordate dai genitori e saranno 13 ripartite al 50% tra gli stessi fino a che i figli non saranno indipendenti economicamente;
h. L'assegno unico relativo ai minori sarà ripartito al 50% tra il IG. e la Parte_2
IG.ra ; Controparte_1
ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
h. Il IG. e la IG.ra manterranno ciascuno Parte_2 Controparte_1
l'intestazione dei mobili registrati sopra indicati provvedendo ai relativi oneri;
i I rapporti accesi ℅ BA PO LC nonchè ℅ OB PA e relativi titoli verranno estinti immediatamente dopo la conclusione della presente procedura e liquidati con ripartizione al 50% tra le parti;
I rapport l. I buoni cartacei accesi c/o CP_3
filiale di Casinina di seguito elencati cointestati ai coniugi:
1.00.769.19506 emesso il
[...] 09/09/1997 L. 2.000.00; 2. 000.059 L. 250.000 emesso in il 29/12/1998; 3. 00.769.19606 emesso il 09/09/1997 L. 2.000.00; 4. 00.517.209 04 emesso il 23/03/1999 L. 500.00; verranno liquidati alla scadenza naturale;
l. I ricorrenti si impegnano a concedersi reciprocamente autorizzazione al rilascio dei documenti necessari per l'ePAtrio all'estero; alla luce dell'accordo sopra esposto i IG.ri e la IG.ra Parte_2 Parte_4
[...]
che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Urbino accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separati, con Parte_2 Controparte_1
obbligo di mutuo rispetto alle condizioni sopra indicate con ordine al competente Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vallefoglia di annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi del processo verbale di separazione alle condizioni esposte in narrativa.
Si chiede , inoltre, all'Ill.mo Tribunale adito di rimettere la causa nel ruolo, decorsi i termini di legge previsti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di Voler P R O N U N C I A R E sentenza di scioglimento del matrimonio civile, alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Vallefoglia;
2. Confermare il piano genitoriale e le condizioni patrimoniali relative ai figli nonchè le ulteriori disposizioni patrimoniali indicate nell'accordo di separazione”.
All'esito del deposito, in data 31.01.2025 e 05.02.2025, delle note per la trattazione scritta con le quali i ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 31.01.2025 (sottoscritto in data 29.01.2025), in data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nell'accordo depositato in data
31.01.2025 e nelle note scritte risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale. Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda il regime di affidamento, collocamento, calendario di visite e di incontri dei figli, occorre in primo luogo evidenziare che uno dei figli, , è diventato Per_1
maggiorenne e, pertanto, possono essere omologati solo gli accordi in ordine ad affidamento, collocamento, calendario di visite e di incontri che riguardano la minore
Per_2
Con riguardo a quest'ultima va quindi rilevato che le parti, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore sono da considerarsi confacenti al suo preminente Per_2
interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia minore Per_2
Anche le condizioni concordate per il mantenimento del figlio maggiorenne , non Per_1
ancora economicamente indipendente , appaiono rispondenti all'interesse di quest'ultimo.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
****
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
-OMOLOGA la separazione personale dei coniugi. e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 3/09/1995 a Colbordolo PU, trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, al N. 11 P.2 S A Uff 1, anno 1995, alle condizioni di cui all'accordo riversato in atti in data 31.01.2025 (sottoscritto in data 29.01.2025), riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Colbordolo (fraz. di Vallefoglia) PU,
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConIGlio del Tribunale, il 15.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone