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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2520 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
elettivamente domiciliata al Viale Angelico n. 38 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Silvia Conti dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti Appellante
E
(già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, per delega allegata alla memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Ernesto Caggiano e Daniele Inzani del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ssa Cristiana Di Loreto, in
Roma – via Val Gardena, 35
E
[...]
Controparte_3
[...] Controparte_4
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 968/2021 pubbl. il 02/02/2021 Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alle parti convenute in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro, chiedendo “previo accertamento della illegittimità
e/o nullità e/o invalidità del contratto di appalto con la cooperativa , CP_3
dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro per il periodo dall' 8 settembre
2017 al 30 marzo 2018, o altro periodo di giustizia, intercorso con la CP_3
quale effettivo datore di lavoro, ovvero quale contitolare del medesimo;
in ogni Contr caso, in applicazione anche degli articoli 36 Cost. e 2099 c.c., condannare quale effettivo titolare del rapporto di lavoro, anche in applicazione dell'articolo
29 D. LGS. 276/2003 articolo 1676 c.c., al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 1930,00; in ogni caso, condannare in Controparte_2
qualità di committente principale, in solido ex articolo 29 D. lgs. 276/2003 e articolo 1276 c.c., al pagamento della predetta somma per i titoli retributivi meglio indicati in ricorso;
ritenuta l'inefficacia, nullità e/o inefficacia della Contr risoluzione del rapporto di lavoro con e ritenuta l'intimazione del recesso a non domino, disporre il ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di
Contr e per l'effetto, disporre il pagamento della retribuzione globale di fatto mensile dovuta, pari ad euro 535,56, o pari al diverso importo dovuto dalla data di messa in mora (18 maggio 2018) fino al ripristino, ovvero al pagamento di un indennizzo nella misura massima di giustizia, sulla base dell'articolo 3, via subordinata articolo nove, D. lgs. 23/2015; in via subordinata, in caso di mancato riconoscimento della contitolarità del rapporto di lavoro in capo al predetto soggetto, dichiararsi la inefficacia, nullità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro con e, per l'effetto, disporre il CP_3
pagamento, in suo favore, della retribuzione globale di fatto mensile dovuta pari ad euro 535,56, o pari al diverso importo di giustizia, dalla data di messa in mora sino al ripristino, ovvero nella misura massima prevista per legge sulla base dei parametri di cui al D. lgs.23/2015”. Il tutto, con vittoria delle spese, diritti e onorari di lite.
Contr Deduceva il a sostegno della domanda, che la era società di Parte_1
servizi che svolgeva attività di call center outbound per la promozione di prodotti delle aziende e/o per conto terzi sulla base di contratti di appalto;
che era società che svolgeva attività consistente nella Controparte_2
fornitura di servizi di media audiovisivi, nonché fornitura di servizi di accesso condizionato in modalità pay per view, mediante qualunque piattaforma di diffusione;
che, in particolare, la prima società aveva svolto attività di call center per la promozione dei prodotti della seconda, sulla base di contratti stipulati direttamente fra di loro, ovvero sulla base di contratto di subappalto stipulati con la società , anch'essa appaltatrice della committente CP_4 CP_2
Contr ; che aveva a sua volta subappaltato il servizio di promozione dei
[...]
prodotti a varie società cooperative fra cui la convenuta in CP_2 CP_3
giudizio; di aver svolto la propria attività lavorativa ininterrottamente e senza soluzione di continuità nel periodo indicato in ricorso, formalmente assunta dalla società cooperativa sopra menzionata, ma sostanzialmente in favore della
Contr
presso gli uffici di quest'ultima in Roma, alla via Luigi Schiavonetti
270/300; di aver sempre utilizzato il sistema operativo di proprietà o comunque Contr nella disponibilità della predetta utilizzato dal personale addetto a tali servizi, compreso il personale dipendente di tale società; di aver prestato la propria attività lavorativa in ufficio nel quale erano presenti anche i dipendenti di tale società, nonché delle varie cooperative titolari del subappalto che si erano succedute nel tempo;
di aver svolto la propria attività dottata di password di
Contr accesso, sia al sistema operativo della sia al time picker, vale a dire programma sito all'interno del personal computer nel quale era tenuta a registrare quotidianamente gli orari d'inizio e fine della prestazione lavorativa;
di aver sempre svolto la medesima attività nell'arco temporale indicato, sempre
Contr in favore della e, sotto la direzione e supervisione dei responsabili preposti di tale società nonché dei team leader di volta in volta succedutesi nel tempo;
di aver utilizzato i modelli di chiamata predisposti da tale società, nell'effettuazione delle chiamate al cliente, rendendo anche conto del lavoro svolto a tale società, nelle riunioni con cadenza settimanale, alle quali partecipava anche l'area manager di di essere sempre stata sottoposta CP_2
Contr al potere gerarchico della che con lettera datata 13 marzo 2018 la società cooperativa per la quale formalmente lavorava, aveva comunicato che, con decorrenza dal 15 marzo successivo, le sarebbe stata revocata la assegnazione del servizio, per riduzione di attività presso il luogo di lavoro in cui fino a quel momento aveva operato, con riserva eventuale di utilizzo della sua prestazione lavorativa in altri appalti;
di aver quindi messo a disposizione le proprie energie lavorative senza alcun risultato positivo;
che in data 30 marzo 2018, la cooperativa aveva comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità di riutilizzo in altra posizione lavorativa. Lamentava di essere rimasta creditrice delle somme relative ai mesi di febbraio e marzo 2018, 13ª e
TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, per l'importo complessivo indicato nelle conclusioni.
Eccepiva, quindi, che nel caso di specie sussistesse l'ipotesi della somministrazione irregolare di manodopera tra la cooperativa formalmente
Contr datrice di lavoro e la in ragione della illegittimità del contratto di appalto, con evidente simulazione della assunzione del personale, con fornitura di mera prestazione lavorativa in favore del soggetto effettivamente titolare del rapporto di lavoro;
che il licenziamento intimato dovesse ritenersi illegittimo, in quanto genericamente motivato con la mera riduzione dell'attività produttiva, di fatto non sussistente, atteso che successivamente alla risoluzione del rapporto la società aveva continuato a svolgere le proprie attività, con violazione dell'obbligo di repechage.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando Controparte_2
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. Deduceva, in particolare, fine di promuovere i propri prodotti e fornire adeguate informazioni sugli stessi, aveva attivato una serie di servizi di call center, in modalità outbound e inbound, così stipulando con la due contratti di Controparte_4
appalto, avente ad oggetto i predetti servizi di call center, analiticamente disciplinanti nel contratto stipulato, con espresso divieto di subappalto (articolo
21), salvo espressa autorizzazione da parte di di aver effettuato solo CP_2
saltuariamente le visite presso il call center di Roma, trattandosi di sede secondaria, presso la quale aveva interagito esclusivamente con i dipendenti di
CP_4
Contr Eccepiva la mancata prova della sussistenza di un subappalto fra e CP_4
nonché nell'ulteriore subappalto fra quest'ultima e la società cooperativa per la quale formalmente lavorava;
la mancata prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, nonché lo svolgimento di specifica attività lavorativa in suo favore;
che, in ogni caso, non sussistessero i presupposti per la responsabilità solidale del committente, proprio in ragione della insussistenza di un contratto di subappalto valido ed efficace;
che in applicazione dell'articolo
21 del contratto di appalto, che espressamente vietava il subappalto, con conseguente obbligo di a manlevare e tenerla indenne da qualunque CP_4
richiesta di terzi, faceva richiesta di chiamata di causa del terzo predetto, al fine di esercitare il regresso, per qualunque pagamento cui eventualmente fosse stata tenuta nei confronti della ricorrente.
Le altre convenute non si costituivano in giudizio e, pertanto, venivano dichiarate contumaci. Veniva autorizzata la chiamata del terzo , CP_4
che non si costituiva in giudizio e pertanto, veniva dichiarato contumace.
Con la sentenza gravata il giudice di primo grado ha così statuito:<<… - dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente dalla conventa
[...]
e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro e Controparte_5
condanna il datore di lavoro al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad 535,56; - rigetta il ricorso per il residuo;
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti>>
Con atto di gravame , ha preliminarmente evidenziato che Parte_1
la era stata oggetto di incorporazione da parte della Controparte_2
società che la a sua volta era Controparte_1 Controparte_4
stata acquisita da parte della Controparte_6
Con il primo motivo si duole della sentenza nella parte ha omesso di pronunciarsi ed ha comunque respinto la domanda sulle differenze retributive dovute alla lavoratrice;
con il secondo motivo la sentenza sarebbe erronea della sentenza nel punto in cui non aveva riconosce la responsabilità solidale di
[...]
ex art. 29 d.lgs 276/03 e 1676 c.c. per i rapporti di lavoro con la CP_3
cooperativa.
Secondo la difesa della Di AN la sentenza dovrebbe essere riformata laddove ha escluso la responsabilità solidale della per i crediti CP_3
maturati alle dipendenze delle cooperative dove la ricorrente era stata assunta. illegittimità della sentenza nella parte che ha omesso di pronunciarsi ed ha comunque respinto la domanda sulle differenze retributive dovute alla lavoratrice;
l'erroneità della sentenza laddove ha escluso la responsabilità solidale di incorporata da Controparte_2 Controparte_1
per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro con la cooperativa
[...] CP_3
[...
l'illegittimità della sentenza laddove ha compensato le spese di lite nei confronti della . CP_3
Comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione percepita dalla ricorrente, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. ha concluso chiedendo la riforma della sentenza con condanna della al pagamento in favore della Controparte_7
ricorrente della complessiva somma di € 1.930,00 e la , ex art. 29 CP_3
d. lgs 276/03 e ex art. 1676 c.c. per i motivi di cui al ricorso per i rapporti alle dipendenze delle cooperative appaltatrici, al pagamento della complessiva somma in favore della sig.ra di € 1.687,00 per i titoli di cui Parte_1
al ricorso o nella maggiore o minore somma di giustizia….<
Condannare in solido (incorporante Controparte_1 [...]
in qualità di committente principale ex art. 29 d.lgs 276/03 CP_2
ovvero ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
l'importo di € 1.687,00 per i titoli indicati nel conteggio analitico allegato, ovvero nella maggiore o minor somma di giustizia. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del giudizio oltre spese generali 15% di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara distrattario>>.
Sono rimaste contumaci , Controparte_3 CP_3
già .
[...] Controparte_3 Controparte_4
(già ) si è costituita Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa. avrebbe svolto la sua attività lavorativa alle dipendenze Parte_1
Contr formalmente di , ma di fatto di nell'ambito di appalti stipulati da CP_3
Contr
direttamente con o con aventi ad Controparte_2 Controparte_4
oggetto lo svolgimento di attività di “call center outbound” per la promozione dei prodotti ”. Controparte_2
La ricorrente avrebbe prestato la sua attività lavorativa dall'8 settembre 2017 al
Contr 30 marzo 2018 presso gli uffici di a Roma, Via Schiavonetti n. 270/300, utilizzando attrezzi di lavoro di proprietà di detta società sotto la direzione e la supervisione dei preposti della medesima, e Persona_1 Persona_2 La per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe osservato il Parte_1
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 21 ovvero dalle ore
17 alle ore 21 e il sabato dalle ore 10 alle ore 15.
Con lettera del 30 marzo 2018 la le aveva comunicato il suo recesso dal CP_3
rapporto di lavoro, motivandolo sulla base della riduzione della sua attività produttiva e dell'impossibilità di utilizzare proficuamente la sua prestazione lavorativa in altro ambito aziendale.
Lamenta la di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di Parte_1
febbraio e marzo 2018, con riferimento alle quali non le sarebbero state consegnate neppure le buste paga e, pertanto, sarebbe creditrice dell'importo di
€ 1.265,12.= a tale titolo.
Inoltre, al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sarebbero stati corrisposti i seguenti ulteriori importi: - € 105,42.= a titolo di ratei di tredicesima;
- € 316,16.= a titolo di trattamento di fine rapporto;
- € 243,30.= a titolo di indennità di mancato preavviso per un totale di € 1.930,00.
Somma richiesta nei confronti di , quale committente Controparte_2
responsabile in solido ex art. 29 D.lgs 276/03 e/o ex art. 1676 c.c..
Già in prime cure aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in Controparte_2
causa di alla quale, sarebbe stato affidato lo svolgimento del Controparte_4
servizio di call – center per la promozione dei prodotti commercializzati dalla stessa. In primo grado è stato dato ingresso all'istruttoria a mezzo escussione testimoniale. ha riferito: < Testimone_1
dipendenze di ma per due cooperative che vendevano il Controparte_2
prodotto di dal 2017 maggio al maggio 2018; ho lavorato per la CP_2
cooperativa prima e dopo. Ho svolto colloquio di CP_8 CP_9
Contr lavoro con la ma non ho mai avuto alcun contatto diretto con tale società per tutto l'arco temporale che ho riferito. Vedevo solo la targa della società nella porta dei locali. Non ho mai lavorato per la .Conosco la ricorrente in Pt_2
quanto nell'anno 2018, in periodo che non ricordo più precisamente, abbiamo lavorato assieme nei locali dove lavoravo io, di cui ho parlato. Non so chi fosse il suo datore di lavoro, so solo che non era alcuna cooperativa per la quale io lavoravo. So per certo che anche lei vendesse i prodotti come me, in CP_2
quanto è capitato che in una occasione avesse postazione presso il call center vicina alla mia. Il luogo di lavoro era in zona Tor vergata, in via Schiavonetti, Contr dove i locali all'ingresso riportavano la targa In tutto l'arco lavorativo che ho riferito, mi pare di aver visto la ricorrente paio di volte in totale nella fascia oraria pomeridiana. Era una unica sala del call center. Non so chi avesse messo a disposizione gli strumenti di lavoro. In quella fascia pomeridiana abbiamo avuto il medesimo team leader che si chiamava Non Parte_3
ricordo se quando ho lavorato con la ricorrente ci fosse proprio lui o altro in sostituzione, tale Non so per conto di chi lavorassero Controparte_10
queste persone. Non sono in grado di dire se il modello di chiamata che utilizzava fosse il medesimo che usavo io, anche se preciso che io personalmente non dovevo usare un modello prestabilito di chiamata, e non so la ricorrente.
Preciso che io non dicevo che chiamavo per conto di premium ma che CP_2
vendevo il prodotto di tale azienda. Non so la ricorrente. Non ho mai partecipato Contr a riunioni con la partecipazione di personale e premium a cui CP_2
partecipasse anche la ricorrente. Non so a chi la ricorrente chiedesse le ferie o permessi. Non c'era alcuno di che supervisionasse il mio lavoro anche CP_2
con collegamento in cuffia e non so se lo facesse con la ricorrente. Non so chi predisponesse i turni di lavoro della ricorrente. Né conosco i suoi turni. Il foglio con l'orario di entrata e uscita era sempre sul tavolo del team leader ma non so a chi venisse consegnato.”
L'ulteriore teste ha così risposto:- …responsabile customer Testimone_2
Con care in ho lavorato per dal 208 al mese di aprile 2019 Controparte_2
come responsabile del canale di vendita telefonica su rete nazionale;
non parente;
indifferente. Non conosco la parte ricorrente. Nulla so sul suo rapporto di lavoro. Nulla so sui capitoli 8, 9 e ss. Preciso che nulla so sul lavoro della ricorrente, posso solo dire che la mia società aveva rapporti solo con la CP_4
e che quando il personale di tale società contattava il potenziale cliente
[...]
la formula di apertura della telefonata prevedeva che l'operatore dicesse che chiamava da parte di per conto di , con CP_4 Controparte_2
Contr conseguente offerta del prodotto commerciale. Nulla so sui rapporti che la poteva aver con terzi. Posso solo dire che periodicamente svolgeva CP_2
anche riunioni operative Nulla so sui restanti capitoli di prova. Non ho mai partecipato alle riunioni che si tenevano a Roma con la . CP_4
Orbene nonostante gli elementi documentali richiamati anche in queste sede, inidonei da se solo a comporvare gli assunti, gli esiti della prova per testi, pur ammessa, non hanno oggettivamente permesso di pervenire a riconosciere quanto anche in questa sede richiesto.
E' rimasto senza prova per chi lavorassero le persone presenti nell'ufficio e a quale soggetto giuridico facesse capo il referente che controllava il lavoro;
gli
Contr addetti non hanno mai partecipato a riunioni con ma a quelle con i propri responsabili che tuttavia non sono stati indicati univocamente e comunque senza che sia emerse l'appartenenza a quale delle società affidaterie del servizio. Nulla
è emerso per le richieste di ferie. Nessun elemento rilevante può, inoltre, ricavarsi dalla testimonianza di che ha lavorato per Testimone_2 CP_2
dal 2008 al 2019 con responsabile del canale di vendita telefonica su
[...]
rete nazionale, la quale ha riferito di non conosce neppure la ricorrente e nulla sa dire sul suo rapporto di lavoro.
Cont Come evidenziato dalla società appellata, (allora ) ha Controparte_2
stipulato con la contratti di appalto aventi ad oggetto servizi Controparte_4
di call center per i prodotti , con divieto di subappalto, senza Controparte_2
preventiva autorizzazione scritta della committente e che dall'elenco depositato contente i nominativi del lavoratori utilizzati da non era ricompresa la CP_4
ricorrente. Continua, pur all'esito della revisione della pronuncia alla luce delle docglianze, a non emergere con l'adeguato margine di certezza un diverso datore di lavoro rispetto a quello formale.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento, in Parte_1
favore della delle spese del grado che si liquidano Controparte_1
in complessivi €.1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%,
IVA e CAP come per legge. Nulla sulle spese tra l'appellante e le altre parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est. Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2520 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
elettivamente domiciliata al Viale Angelico n. 38 presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Silvia Conti dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega in atti Appellante
E
(già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, per delega allegata alla memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Ernesto Caggiano e Daniele Inzani del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.ssa Cristiana Di Loreto, in
Roma – via Val Gardena, 35
E
[...]
Controparte_3
[...] Controparte_4
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 968/2021 pubbl. il 02/02/2021 Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato alle parti convenute in epigrafe, la ricorrente adiva il giudice del lavoro, chiedendo “previo accertamento della illegittimità
e/o nullità e/o invalidità del contratto di appalto con la cooperativa , CP_3
dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro per il periodo dall' 8 settembre
2017 al 30 marzo 2018, o altro periodo di giustizia, intercorso con la CP_3
quale effettivo datore di lavoro, ovvero quale contitolare del medesimo;
in ogni Contr caso, in applicazione anche degli articoli 36 Cost. e 2099 c.c., condannare quale effettivo titolare del rapporto di lavoro, anche in applicazione dell'articolo
29 D. LGS. 276/2003 articolo 1676 c.c., al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 1930,00; in ogni caso, condannare in Controparte_2
qualità di committente principale, in solido ex articolo 29 D. lgs. 276/2003 e articolo 1276 c.c., al pagamento della predetta somma per i titoli retributivi meglio indicati in ricorso;
ritenuta l'inefficacia, nullità e/o inefficacia della Contr risoluzione del rapporto di lavoro con e ritenuta l'intimazione del recesso a non domino, disporre il ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di
Contr e per l'effetto, disporre il pagamento della retribuzione globale di fatto mensile dovuta, pari ad euro 535,56, o pari al diverso importo dovuto dalla data di messa in mora (18 maggio 2018) fino al ripristino, ovvero al pagamento di un indennizzo nella misura massima di giustizia, sulla base dell'articolo 3, via subordinata articolo nove, D. lgs. 23/2015; in via subordinata, in caso di mancato riconoscimento della contitolarità del rapporto di lavoro in capo al predetto soggetto, dichiararsi la inefficacia, nullità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro con e, per l'effetto, disporre il CP_3
pagamento, in suo favore, della retribuzione globale di fatto mensile dovuta pari ad euro 535,56, o pari al diverso importo di giustizia, dalla data di messa in mora sino al ripristino, ovvero nella misura massima prevista per legge sulla base dei parametri di cui al D. lgs.23/2015”. Il tutto, con vittoria delle spese, diritti e onorari di lite.
Contr Deduceva il a sostegno della domanda, che la era società di Parte_1
servizi che svolgeva attività di call center outbound per la promozione di prodotti delle aziende e/o per conto terzi sulla base di contratti di appalto;
che era società che svolgeva attività consistente nella Controparte_2
fornitura di servizi di media audiovisivi, nonché fornitura di servizi di accesso condizionato in modalità pay per view, mediante qualunque piattaforma di diffusione;
che, in particolare, la prima società aveva svolto attività di call center per la promozione dei prodotti della seconda, sulla base di contratti stipulati direttamente fra di loro, ovvero sulla base di contratto di subappalto stipulati con la società , anch'essa appaltatrice della committente CP_4 CP_2
Contr ; che aveva a sua volta subappaltato il servizio di promozione dei
[...]
prodotti a varie società cooperative fra cui la convenuta in CP_2 CP_3
giudizio; di aver svolto la propria attività lavorativa ininterrottamente e senza soluzione di continuità nel periodo indicato in ricorso, formalmente assunta dalla società cooperativa sopra menzionata, ma sostanzialmente in favore della
Contr
presso gli uffici di quest'ultima in Roma, alla via Luigi Schiavonetti
270/300; di aver sempre utilizzato il sistema operativo di proprietà o comunque Contr nella disponibilità della predetta utilizzato dal personale addetto a tali servizi, compreso il personale dipendente di tale società; di aver prestato la propria attività lavorativa in ufficio nel quale erano presenti anche i dipendenti di tale società, nonché delle varie cooperative titolari del subappalto che si erano succedute nel tempo;
di aver svolto la propria attività dottata di password di
Contr accesso, sia al sistema operativo della sia al time picker, vale a dire programma sito all'interno del personal computer nel quale era tenuta a registrare quotidianamente gli orari d'inizio e fine della prestazione lavorativa;
di aver sempre svolto la medesima attività nell'arco temporale indicato, sempre
Contr in favore della e, sotto la direzione e supervisione dei responsabili preposti di tale società nonché dei team leader di volta in volta succedutesi nel tempo;
di aver utilizzato i modelli di chiamata predisposti da tale società, nell'effettuazione delle chiamate al cliente, rendendo anche conto del lavoro svolto a tale società, nelle riunioni con cadenza settimanale, alle quali partecipava anche l'area manager di di essere sempre stata sottoposta CP_2
Contr al potere gerarchico della che con lettera datata 13 marzo 2018 la società cooperativa per la quale formalmente lavorava, aveva comunicato che, con decorrenza dal 15 marzo successivo, le sarebbe stata revocata la assegnazione del servizio, per riduzione di attività presso il luogo di lavoro in cui fino a quel momento aveva operato, con riserva eventuale di utilizzo della sua prestazione lavorativa in altri appalti;
di aver quindi messo a disposizione le proprie energie lavorative senza alcun risultato positivo;
che in data 30 marzo 2018, la cooperativa aveva comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro per impossibilità di riutilizzo in altra posizione lavorativa. Lamentava di essere rimasta creditrice delle somme relative ai mesi di febbraio e marzo 2018, 13ª e
TFR, nonché l'indennità di mancato preavviso, per l'importo complessivo indicato nelle conclusioni.
Eccepiva, quindi, che nel caso di specie sussistesse l'ipotesi della somministrazione irregolare di manodopera tra la cooperativa formalmente
Contr datrice di lavoro e la in ragione della illegittimità del contratto di appalto, con evidente simulazione della assunzione del personale, con fornitura di mera prestazione lavorativa in favore del soggetto effettivamente titolare del rapporto di lavoro;
che il licenziamento intimato dovesse ritenersi illegittimo, in quanto genericamente motivato con la mera riduzione dell'attività produttiva, di fatto non sussistente, atteso che successivamente alla risoluzione del rapporto la società aveva continuato a svolgere le proprie attività, con violazione dell'obbligo di repechage.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando Controparte_2
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. Deduceva, in particolare, fine di promuovere i propri prodotti e fornire adeguate informazioni sugli stessi, aveva attivato una serie di servizi di call center, in modalità outbound e inbound, così stipulando con la due contratti di Controparte_4
appalto, avente ad oggetto i predetti servizi di call center, analiticamente disciplinanti nel contratto stipulato, con espresso divieto di subappalto (articolo
21), salvo espressa autorizzazione da parte di di aver effettuato solo CP_2
saltuariamente le visite presso il call center di Roma, trattandosi di sede secondaria, presso la quale aveva interagito esclusivamente con i dipendenti di
CP_4
Contr Eccepiva la mancata prova della sussistenza di un subappalto fra e CP_4
nonché nell'ulteriore subappalto fra quest'ultima e la società cooperativa per la quale formalmente lavorava;
la mancata prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, nonché lo svolgimento di specifica attività lavorativa in suo favore;
che, in ogni caso, non sussistessero i presupposti per la responsabilità solidale del committente, proprio in ragione della insussistenza di un contratto di subappalto valido ed efficace;
che in applicazione dell'articolo
21 del contratto di appalto, che espressamente vietava il subappalto, con conseguente obbligo di a manlevare e tenerla indenne da qualunque CP_4
richiesta di terzi, faceva richiesta di chiamata di causa del terzo predetto, al fine di esercitare il regresso, per qualunque pagamento cui eventualmente fosse stata tenuta nei confronti della ricorrente.
Le altre convenute non si costituivano in giudizio e, pertanto, venivano dichiarate contumaci. Veniva autorizzata la chiamata del terzo , CP_4
che non si costituiva in giudizio e pertanto, veniva dichiarato contumace.
Con la sentenza gravata il giudice di primo grado ha così statuito:<<… - dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente dalla conventa
[...]
e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro e Controparte_5
condanna il datore di lavoro al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad 535,56; - rigetta il ricorso per il residuo;
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti>>
Con atto di gravame , ha preliminarmente evidenziato che Parte_1
la era stata oggetto di incorporazione da parte della Controparte_2
società che la a sua volta era Controparte_1 Controparte_4
stata acquisita da parte della Controparte_6
Con il primo motivo si duole della sentenza nella parte ha omesso di pronunciarsi ed ha comunque respinto la domanda sulle differenze retributive dovute alla lavoratrice;
con il secondo motivo la sentenza sarebbe erronea della sentenza nel punto in cui non aveva riconosce la responsabilità solidale di
[...]
ex art. 29 d.lgs 276/03 e 1676 c.c. per i rapporti di lavoro con la CP_3
cooperativa.
Secondo la difesa della Di AN la sentenza dovrebbe essere riformata laddove ha escluso la responsabilità solidale della per i crediti CP_3
maturati alle dipendenze delle cooperative dove la ricorrente era stata assunta. illegittimità della sentenza nella parte che ha omesso di pronunciarsi ed ha comunque respinto la domanda sulle differenze retributive dovute alla lavoratrice;
l'erroneità della sentenza laddove ha escluso la responsabilità solidale di incorporata da Controparte_2 Controparte_1
per i crediti derivanti dal rapporto di lavoro con la cooperativa
[...] CP_3
[...
l'illegittimità della sentenza laddove ha compensato le spese di lite nei confronti della . CP_3
Comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione percepita dalla ricorrente, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c. ha concluso chiedendo la riforma della sentenza con condanna della al pagamento in favore della Controparte_7
ricorrente della complessiva somma di € 1.930,00 e la , ex art. 29 CP_3
d. lgs 276/03 e ex art. 1676 c.c. per i motivi di cui al ricorso per i rapporti alle dipendenze delle cooperative appaltatrici, al pagamento della complessiva somma in favore della sig.ra di € 1.687,00 per i titoli di cui Parte_1
al ricorso o nella maggiore o minore somma di giustizia….<
Condannare in solido (incorporante Controparte_1 [...]
in qualità di committente principale ex art. 29 d.lgs 276/03 CP_2
ovvero ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
l'importo di € 1.687,00 per i titoli indicati nel conteggio analitico allegato, ovvero nella maggiore o minor somma di giustizia. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del giudizio oltre spese generali 15% di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara distrattario>>.
Sono rimaste contumaci , Controparte_3 CP_3
già .
[...] Controparte_3 Controparte_4
(già ) si è costituita Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa. avrebbe svolto la sua attività lavorativa alle dipendenze Parte_1
Contr formalmente di , ma di fatto di nell'ambito di appalti stipulati da CP_3
Contr
direttamente con o con aventi ad Controparte_2 Controparte_4
oggetto lo svolgimento di attività di “call center outbound” per la promozione dei prodotti ”. Controparte_2
La ricorrente avrebbe prestato la sua attività lavorativa dall'8 settembre 2017 al
Contr 30 marzo 2018 presso gli uffici di a Roma, Via Schiavonetti n. 270/300, utilizzando attrezzi di lavoro di proprietà di detta società sotto la direzione e la supervisione dei preposti della medesima, e Persona_1 Persona_2 La per tutta la durata del rapporto di lavoro, avrebbe osservato il Parte_1
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 21 ovvero dalle ore
17 alle ore 21 e il sabato dalle ore 10 alle ore 15.
Con lettera del 30 marzo 2018 la le aveva comunicato il suo recesso dal CP_3
rapporto di lavoro, motivandolo sulla base della riduzione della sua attività produttiva e dell'impossibilità di utilizzare proficuamente la sua prestazione lavorativa in altro ambito aziendale.
Lamenta la di non aver percepito le retribuzioni relative ai mesi di Parte_1
febbraio e marzo 2018, con riferimento alle quali non le sarebbero state consegnate neppure le buste paga e, pertanto, sarebbe creditrice dell'importo di
€ 1.265,12.= a tale titolo.
Inoltre, al momento della cessazione del rapporto di lavoro non sarebbero stati corrisposti i seguenti ulteriori importi: - € 105,42.= a titolo di ratei di tredicesima;
- € 316,16.= a titolo di trattamento di fine rapporto;
- € 243,30.= a titolo di indennità di mancato preavviso per un totale di € 1.930,00.
Somma richiesta nei confronti di , quale committente Controparte_2
responsabile in solido ex art. 29 D.lgs 276/03 e/o ex art. 1676 c.c..
Già in prime cure aveva chiesto ed ottenuto la chiamata in Controparte_2
causa di alla quale, sarebbe stato affidato lo svolgimento del Controparte_4
servizio di call – center per la promozione dei prodotti commercializzati dalla stessa. In primo grado è stato dato ingresso all'istruttoria a mezzo escussione testimoniale. ha riferito: < Testimone_1
dipendenze di ma per due cooperative che vendevano il Controparte_2
prodotto di dal 2017 maggio al maggio 2018; ho lavorato per la CP_2
cooperativa prima e dopo. Ho svolto colloquio di CP_8 CP_9
Contr lavoro con la ma non ho mai avuto alcun contatto diretto con tale società per tutto l'arco temporale che ho riferito. Vedevo solo la targa della società nella porta dei locali. Non ho mai lavorato per la .Conosco la ricorrente in Pt_2
quanto nell'anno 2018, in periodo che non ricordo più precisamente, abbiamo lavorato assieme nei locali dove lavoravo io, di cui ho parlato. Non so chi fosse il suo datore di lavoro, so solo che non era alcuna cooperativa per la quale io lavoravo. So per certo che anche lei vendesse i prodotti come me, in CP_2
quanto è capitato che in una occasione avesse postazione presso il call center vicina alla mia. Il luogo di lavoro era in zona Tor vergata, in via Schiavonetti, Contr dove i locali all'ingresso riportavano la targa In tutto l'arco lavorativo che ho riferito, mi pare di aver visto la ricorrente paio di volte in totale nella fascia oraria pomeridiana. Era una unica sala del call center. Non so chi avesse messo a disposizione gli strumenti di lavoro. In quella fascia pomeridiana abbiamo avuto il medesimo team leader che si chiamava Non Parte_3
ricordo se quando ho lavorato con la ricorrente ci fosse proprio lui o altro in sostituzione, tale Non so per conto di chi lavorassero Controparte_10
queste persone. Non sono in grado di dire se il modello di chiamata che utilizzava fosse il medesimo che usavo io, anche se preciso che io personalmente non dovevo usare un modello prestabilito di chiamata, e non so la ricorrente.
Preciso che io non dicevo che chiamavo per conto di premium ma che CP_2
vendevo il prodotto di tale azienda. Non so la ricorrente. Non ho mai partecipato Contr a riunioni con la partecipazione di personale e premium a cui CP_2
partecipasse anche la ricorrente. Non so a chi la ricorrente chiedesse le ferie o permessi. Non c'era alcuno di che supervisionasse il mio lavoro anche CP_2
con collegamento in cuffia e non so se lo facesse con la ricorrente. Non so chi predisponesse i turni di lavoro della ricorrente. Né conosco i suoi turni. Il foglio con l'orario di entrata e uscita era sempre sul tavolo del team leader ma non so a chi venisse consegnato.”
L'ulteriore teste ha così risposto:- …responsabile customer Testimone_2
Con care in ho lavorato per dal 208 al mese di aprile 2019 Controparte_2
come responsabile del canale di vendita telefonica su rete nazionale;
non parente;
indifferente. Non conosco la parte ricorrente. Nulla so sul suo rapporto di lavoro. Nulla so sui capitoli 8, 9 e ss. Preciso che nulla so sul lavoro della ricorrente, posso solo dire che la mia società aveva rapporti solo con la CP_4
e che quando il personale di tale società contattava il potenziale cliente
[...]
la formula di apertura della telefonata prevedeva che l'operatore dicesse che chiamava da parte di per conto di , con CP_4 Controparte_2
Contr conseguente offerta del prodotto commerciale. Nulla so sui rapporti che la poteva aver con terzi. Posso solo dire che periodicamente svolgeva CP_2
anche riunioni operative Nulla so sui restanti capitoli di prova. Non ho mai partecipato alle riunioni che si tenevano a Roma con la . CP_4
Orbene nonostante gli elementi documentali richiamati anche in queste sede, inidonei da se solo a comporvare gli assunti, gli esiti della prova per testi, pur ammessa, non hanno oggettivamente permesso di pervenire a riconosciere quanto anche in questa sede richiesto.
E' rimasto senza prova per chi lavorassero le persone presenti nell'ufficio e a quale soggetto giuridico facesse capo il referente che controllava il lavoro;
gli
Contr addetti non hanno mai partecipato a riunioni con ma a quelle con i propri responsabili che tuttavia non sono stati indicati univocamente e comunque senza che sia emerse l'appartenenza a quale delle società affidaterie del servizio. Nulla
è emerso per le richieste di ferie. Nessun elemento rilevante può, inoltre, ricavarsi dalla testimonianza di che ha lavorato per Testimone_2 CP_2
dal 2008 al 2019 con responsabile del canale di vendita telefonica su
[...]
rete nazionale, la quale ha riferito di non conosce neppure la ricorrente e nulla sa dire sul suo rapporto di lavoro.
Cont Come evidenziato dalla società appellata, (allora ) ha Controparte_2
stipulato con la contratti di appalto aventi ad oggetto servizi Controparte_4
di call center per i prodotti , con divieto di subappalto, senza Controparte_2
preventiva autorizzazione scritta della committente e che dall'elenco depositato contente i nominativi del lavoratori utilizzati da non era ricompresa la CP_4
ricorrente. Continua, pur all'esito della revisione della pronuncia alla luce delle docglianze, a non emergere con l'adeguato margine di certezza un diverso datore di lavoro rispetto a quello formale.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento, in Parte_1
favore della delle spese del grado che si liquidano Controparte_1
in complessivi €.1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%,
IVA e CAP come per legge. Nulla sulle spese tra l'appellante e le altre parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n.
228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est. Dott. Guido Rosa