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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9572 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 23/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 17175 /2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell' udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti da ambo le parti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 23 ottobre 2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 17175 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Mario Di Meglio, indirizzo pec a Email_1
OPPONENTE
E
AVV. (C.F. ), procuratore di se stesso CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via De
Lauzieres n. 28, P.E.C.: , come da mandato in atti Email_2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2978/2024 Parte_1 dell'importo di euro 10.000,00, oltre interessi e spese della procedura, emesso dal Tribunale di
Napoli in favore dell'avv.to , per il pagamento dei compensi professionali maturati CP_1 per l'attività professionale che quest'ultimo ha dedotto svolta in favore del primo. Tali compensi venivano quantificati nell'importo di cui al predetto decreto tenuto conto della scrittura privata del
31/12/2020, riportante un riconoscimento di tale debito.
Il sig. nel proporre opposizione, oltre ad eccepire in via preliminare l'incompetenza Parte_1 del Tribunale di Napoli, sia per valore che per territorio, ha nel merito contestato il valore probatorio della predetta scrittura, sostenendo che la stessa fosse stata abusivamente riempita, avendo egli in realtà sottoscritto una serie di fogli in bianco che gli erano stati sottoposti dall'avv.to al fine di ottenere le procure ad agire nel suo interesse per la presentazione delle istanze al CP_1
Tribunale di Sorveglianza, indicate in ricorso monitorio.
Ha quindi sostenuto che nel predetto documento, quasi interamente dattiloscritto, vi erano delle aggiunte a penna, manoscritte, non riconducibili alla sua scrittura.
Disconosceva poi le sottoscrizioni apposte in calce ai mandati alle liti di cui alle istanze presentate nel suo interesse presso il Tribunale di Sorveglianza.
Eccepiva, inoltre, che per le attività espletata l'avv.to aveva già ottenuto condanna CP_1 dell'importo di euro 4800,00 con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barra ed era già stato pagato.
Deduceva che il decreto ingiuntivo doveva ritenersi nullo in quanto non emesso sulla base di parere di Congruità dell'Ordine Professionale competente, ai sensi dell'art 636 c.p.c.
Eccepiva ancora la prescrizione triennale del credito ai sensi dell'art 2956 n. c.c.
Tutto ciò dedotto ed eccepito l'opponente concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli di:
a) in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di facile e rapida soluzione, oltre che per tutte le ragioni suindicate;
b) sempre in via preliminare, revocarsi il d.i. per essere stato emesso da Tribunale incompetente per valore, con declaratoria di competenza del Giudie di Pace;
c) Ulteriormente, in via preliminare, revocarsi il d.i. per essere stato emesso da
Tribunale incompetente territorialmente, previa declaratoria di competenza del Giudie di Pace di Ischia o in subordine del Giudice di Pace di Napoli, avendo l'opposto proposto ricorso e radicato la competenza ai sensi dell'art. 18 cpc;
d) nel merito, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o annullarsi il D.I. opposto per tutte le ragioni e motivazioni, in fatto ed in diritto, meglio esposte in narrativa;
e) Ordinare all'opposto ed al suo difensore il deposito degli originali dei documenti “13.ricognizione del debito”, “1. Istanza affidamento servizi sociali del 28.05.2019”, “3. Istanza autorizzazione uscita abitazione del 05.09.2019”, “5. Istanza permesso straordinario del 24.02.2020”, “6.
Istanza sollecito permesso straordinario del 04.05.2020”, “7. Istanza modifica permesso di lavoro del
15.05.2020”, “8. Istanza autorizzazione visita specialistica del 24.06.2020”, “9. Istanza liberazione anticipata del 20.07.2020”, procedendo a tutti gli adempimenti di rito, tra cui anche l'interpello dell'opposto sull'intenzione di avvalersi del documento “13.ricognizione del debito” e, quindi, previa le preliminari valutazioni ritenute opportune, disporre consulenza tecnica con affidamento di specifico mandato ad esperto in grafologia di esperire tutti gli accertamenti necessari a stabilire se l'atto impugnato sia innanzitutto corrispondente all'originale e se il contenuto e le aggiunte a penna siano state inserite su un foglio originariamente in bianco, recante la sola sottoscrizione
[...]
. A seguito dell'espletamento di tale attività, rimettere la causa al Collegio, per sentir riconoscere e Parte_1 dichiarare la falsità e la inutilizzabilità del documento “13.ricognizione del debito” del 28.07.2020, con tutte le conseguenze di legge. f) Condannare l'opposto al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarsi con ogni accessorio e con attribuzione, oltre al pagamento in favore dell'opponente di un ulteriore importo equitativamente determinato, ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c.
2. Costituito in giudizio, l'opposto resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione. Evidenziava che il sig. aveva a lui conferito mandato in occasione della presentazione delle istanze, Parte_1 indicate in monitorio, attraverso le quali aveva potuto ottenere benefici nell'esecuzione della pena cui era sottoposto: benefici ottenuti attraverso i provvedimenti di accoglimento del Tribunale di
Sorveglianza di Napoli, che produceva in atti.
Deduceva di aver già prima agito per il pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale espletata in favore del sig. nell'ambito di altro giudizio e che la sentenza, Parte_1 richiamata dall'opponente, riguardava diverse prestazioni.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di Napoli:
a) preliminarmente affermarsi la competenza sia per valore che per materia del giudice adito in ragione di quanto esposto in premessa;
b) disattendere la richiesta di revoca della provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto stante il grave periculum in mora e la persistenza del fumus boni iuris ed in considerazione dell'ulteriore circostanza che l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
c) rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto tutto quanto richiesto con la formulata opposizione;
d) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
e) affermare che l'opposto nell'arco temporale che va maggio 2019 a tutto ottobre 2020 ha prestato la propria opera professionale a favore del Sig. innanzi il Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
f) affermare che Parte_1 la scrittura di ricognizione è stata redatta e sottoscritta dal Sig. ed è valida ed efficace tra le parti;
g) Parte_1 accertare ed affermare che la natura e la difficoltà della prestazione resa e dai risultati positivi conseguiti legittimano un accordo economico tra le parti giusto DM 55/14 che, comunque, l'importo richiesto di € 10.000,00 risulta congruo e per nulla oneroso;
h) per l'effetto, nella denegata ipotesi che l'On.le Tribunale dovesse revocare il Decreto
Ingiuntivo, dichiarare e quindi condannare il Sig. tenuto a versare all'Avv. Parte_1 CP_1
l'importo di € 10.000,00 oltre interessi di legge dalla domanda;
i) condannare ex art.96 c.p.c. sempre l'opponente per la temerarietà della domanda al pagamento che l'On.le Giudice adito riterrà di Giustizia;
l) per l'effetto condannare il Sig. alle competenze e spese di causa oltre oneri di legge a favore dell'opposto Parte_1
3. Eseguite le verifiche preliminari, depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sostitutive della prima udienza di comparizione del 13.01.2025 il
Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2025.
Sostituita tale udienza da deposito di note scritte, la causa viene decisa in pari data con la presente sentenza.
4. Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Tale incompetenza non emerge atteso che il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 10
c.p.c., ed in esso includendo anche gli interessi legali ( che come da domanda venivano riconosciuti a decorrere dal 31.12.2020), risulta superiore ad euro 10.000,00, somma che, ai sensi dell'art. 7
c.p.c. ( nel testo novellato dal D.lgs n. 149/2022), rappresenta il limite della competenza per valore del Giudice di Pace nelle cause relative a beni mobili.
5. Del pari non si configura una ipotesi di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, come sostenuta dall'opponente con riguardo al richiamo al foro del consumatore ed alla competenza della sezione distaccata di Ischia del medesimo Tribunale, posto che la ripartizione delle cause tra sezione centrale e distaccata dello stesso Tribunale non involgono questioni di competenza per territorio, ma di mera ripartizione degli affari all'interno del medesimo Ufficio giudiziario.
6. Tanto chiarito, nel merito mette conto immediatamente ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
6.1. Applicando i principi di diritto appena esposti al caso in esame, irrilevante è, quindi, l'eccezione di parte opponente riguardante la mancanza della prova scritta del credito richiesta ex art. 633 e
636 c.p.c., in quanto la presente fase apre un giudizio a cognizione piena per l'accertamento del diritto di credito vantato dall'attore in senso sostanziale (cioè dell'opposto avv.to ). CP_1
7. Nel merito, va quindi evidenziato che l'opposto ha fornito prova e dell'esistenza del rapporto d'opera professionale e della debenza delle somme portate nel decreto ingiuntivo.
7.1. Pieno valore probatorio va attribuito, infatti, alla scrittura privata di ricognizione del debito del 28/07/2020 prodotta dall'opposto nel fascicolo monitorio ( v. doc. n. 13).
Per vero le contestazioni avanzate dall'opponente non attengono alla sottoscrizione della predetta scrittura, che non risulta espresso in tal senso ( il disconoscimento delle sottoscrizioni emerge dal tenore letterale delle difese essere stato proposto ai sensi dell'art 214 c.p.c. solo con riguardo ai mandati alle liti riferiti alle istanze presentate dall'avv.to al Tribunale di Sorveglianza, rilievo CP_1 su cui pure a breve si tornerà).
L'opponente con riguardo a tale scrittura disconosce come non a lui appartenente la grafia con la quale risultano apposte aggiunte manoscritte a tale documento per il resto dattiloscritto, nonché la firma in bianco del medesimo documento, che sarebbe quindi stato successivamente abusivamente riempito, in quanto l'opponente riferisce, a tal proposito, di aver sottoscritto dei fogli al solo fine di rilasciare le procure alle liti allegate alle istanze che costituiscono l'attività professionale in relazione alla quale l'avv.to richiede di essere ricompensato. CP_1
Tali asserzioni dovevano essere oggetto di prova da parte di chi le ha dedotte, nei termini prescritti dalla legge.
7.2. Al fine di comprovare quanto asserito l'opponente ha proposto una querela di falso, che tuttavia non ha superato il vaglio della ammissibilità di cui all'art 221 c.p.c., non essendo stata la stessa presentata personalmente dalla parte, né essendo state rappresentate le prove del falso, sicché nemmeno è risultato necessario procedere ad interpello della parte che intendeva avvalersi del documento.
7.3 Ad ogni modo, a ben vedere l'opponente lamenta che il riempimento sarebbe avvenuto non già in assenza di qualsiasi accordo (absque pactis), ma semmai in violazione degli accordi intercorsi tra le parti, avendo l'avv.to sottoposto i fogli in bianco da firmare al fine di ricevere procura CP_1 alle liti.
Ciò rende già di per sé inammissibile la querela di falso. La Suprema Corte ha da tempo chiarito che la querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto. Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. Unite, Sentenza
n. 5459 del 13/10/1980).
Infatti, riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento
(così, in particolar modo, Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010).
Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo.
Pertanto, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso ( Cass. Sez. 2 n. 11422/2024).
Nel caso in esame, come accennato, ciò che viene in effetti allegato è la violazione del mandato ab scribendum conferito al difensore, ma non che alcun riempimento sia stato mai autorizzato, né che il documento, per come precedentemente sottoscritto, sia stato modificato nel suo contenuto.
7.4 Ed, allora, posta la superfluità della querela, atteso che alcun falso materiale è stato dedotto, si rileva che ciò che l'opponente avrebbe dovuto provare non è stato provato, ossia l'esistenza e la violazione di tale mandato al riempimento.
Difatti, la prova articolata sul punto dall'opponente si è rivelata del tutto inammissibile al riguardo in quanto genericamente formulata, con riguardo alle circostanze di tempo e luogo in cui i fogli ( non si capisce dalla prova richiesta nemmeno quanti) sarebbero stati firmati, né delle circostanze di tempo e di luogo con cui l'avv.to avrebbe sottoposto alla firma tali fogli per il CP_1 conferimento del mandato alle liti ( la prova è stata, infatti, così formulata: Vero è che il sig.
[...] sottoscriveva fogli in bianco all'Avv. b) Vero è che l'Avv. riferiva al Parte_1 CP_1 CP_1 sig. che i predetti fogli sottoscritti in bianco sarebbero serviti per le istanze al Tribunale di Parte_1
Sorveglianza).
Ne vi sono elementi presuntivi, chiari ed univoci, che provino l'abuso di biancosegno.
I rilievi dell'opponente circa l'impossibilità di spedire la raccomandata, contenente la scrittura di cui trattasi, risultano ininfluenti al riguardo, atteso che detta raccomandata potrebbe essere stata inviata da chiunque e comunque non comprova l'inadempimento del patto di riempimento.
7.5 Posta allora la mancata prova dell'abuso di biancosegno da parte di chi lo ha dedotto e rilevato che nemmeno è stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione, ai sensi dell'art 214 c.p.c., la sottoscrizione della scrittura privata del 28.07.2020 la stessa fa piena prova del riconoscimento del credito per cui l'opposto ha agito.
8. Tanto comporta l'inversione ai sensi dell'art 1988 c.c. degli ordinari oneri probatori, sicché sarebbe spettato all'opponente la prova dell'inesistenza del credito e comunque della sua estinzione.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
Invero, analizzando singolarmente le contestazioni mosse dall'opponente deve rilevarsi che:
8.1. Emerge per tabulas dalla lettura della predetta scrittura di ricognizione del debito che l'attività per cui l'opposto richiede di essere remunerato riguarda la proposizione delle istanza al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, aventi ad oggetto richieste di benefici premiali in favore dell'opponente con riguardo alla pena che stava scontando.
Le somme di cui alla sentenza emessa del Giudice di Pace di Barra in favore dell'avv.to , CP_1 invece, riguardano una diversa attività, come emergente dalla lettura della stessa sentenza, sicché alcuna sovrapposizione di domanda e pagamenti può ritenersi sussistente.
8.2 Alcun rilievo, al fine di negare il diritto al pagamento dei compensi dell'avv.to , ha il CP_1 disconoscimento delle firme apposte alle procure alle liti, formulato dall'opponente ai sensi dell'art
214 c.p.c.
Per vero l'esistenza del rapporto di patrocinio emerge dalla produzione della scrittura privata del
28.07.2020 ed è noto che in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura
"ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni ( v. Cass. 8863/2021).
Pertanto, una eventuale inesistenza dei mandati alle liti avrebbe rilievo pregiudizievole nei termini della validità dell'attività penale svolta nell'interesse dell'opponente, ma non preclude di ritenere esistente il rapporto di patrocinio, nonché lo stesso eseguito, avendo l'avv.to CP_1 dimostrato il deposito delle istanze al Tribunale di Sorveglianza ed i provvedimenti che ne sanciscono l'esito.
D'altronde, sotto tale profilo, l'opponente non ha mai negato di aver goduto dei benefici per l'ottenimento dei quali l'avv.to ha prestato attività nel suo interesse, per cui anche sotto tale CP_1 profilo non sussiste alcun motivo che giustifichi il mancato pagamento di tale attività.
Il disconoscimento, quindi, dei mandati alle liti diviene elemento ininfluente ai fini del credito per cui è causa sia sotto il profilo dell'art 214 c.p.c. sia sotto il profilo dell'art 2719 c.c.
8.3 Alcun rilievo assume l'applicazione corretta o meno dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, contestata dall'opponente, atteso che l'opposto ha chiesto il pagamento dei compensi siccome oggetto di accordo, sicché alcun rilievo assumono detti parametri ai fini della quantificazione delle competenze professionali dell' opposto.
9. Va infine rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente ai sensi dell'art 2952 c.c..
Invero le contestazioni dell'opponente in ordine all'esistenza stessa del credito risultano incompatibili con la proposizione della predetta eccezione, posto che il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato ( v. Cass. n.17595/2019).
10. Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto definitivamente dichiarato esecutivo.
11. Il governo delle spese di lite segue la soccombenza dell'opponente. La liquidazione è operata come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, alla media complessità delle questioni controverse e alla effettiva attività processuale espletata (scaglione cause di valore da euro 5201,00 a euro 26.000,00).
12. La peculiarità della vicende esclude la lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, c dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2978/2024 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente procedura in favore dell'opposta che liquida in euro 3387,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Vollero