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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 880 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] c.f. Parte_1
, domiciliato in Macerata via Cassiano da Fabriano n. 34 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Diomede Pantaleoni (c.f. ; fax 0733/30152; pec C.F._2
che lo rappresenta e difende in giudizio in forza di procura Email_1 in atti
OPPONENTE
Contro
C.F. , corrente in Roma Viale Europa 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Febbo dell'Ufficio Affari Legali, C.F. , indirizzo di posta certificata pec: C.F._3
in virtù di procura generali alle liti del 13.11.2024, a Email_2 rogito del Notaio Dott. di Roma Rep. 57001 Racc. 16791, elettivamente Persona_1 domiciliati in Roma, al Viale Europa 190, presso l'Area Affari Legali Centro
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “1) in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Urbino sezione lavoro con revoca del decreto ingiuntivo. 2) nel merito, accertato che il nulla deve a , annullare/revocare Parte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo opposto;
1 3) in via riconvenzionale condannare a pagare in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 13.746,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...] dovuto. Con vittorio di spese e competenze di lite.”
parte opposta: “In via preliminare:
“Voglia il Giudice del Lavoro di Teramo dichiarare che il Giudice territorialmente competente a conoscere la causa è il Giudice del Lavoro di Urbino, assegnando termine a per riassumere il Giudizio innanzi al suddetto Giudice”. CP_1 Nel merito, ove il Giudice ritenga sussistere la propria competenza territoriale:
“Voglia il Giudice del Lavoro di Teramo rigettare l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
nei confronti del D.I. n. 41/2025 richiesto dalla Società in
[...] Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando il D.I. opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 16.4.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2025 del 18.2.2015 emesso dal
Tribunale di Teramo Sezione lavoro nel proc. Rg. 259/2025 e notificato in data 19.3.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.501,75, oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese della procedura, a titolo di somme a credito di in forza dell'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in data Controparte_1
24.1.2011, a seguito della Sentenza n. 208 del 18/02/2010 con cui la Corte di Appello di
L'Aquila accoglieva il ricorso proposto dal lavoratore, disponendo così la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
A sostegno della opposizione eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, ancorchè la residenza fosse collocata in Nereto (TE), lo stesso aveva lavorato alle dipendenze di presso l'Ufficio Postale di Fermignano (PU), Controparte_1 sino alla data del licenziamento, come risultante dalla lettera di assunzione, dal verbale di conciliazione in sede sindacale, e dalla busta paga del mese di licenziamento ottobre 2023, essendo stato solo temporaneamente assegnato (nel mese di aprile 2018) ad Alba Adriatica per problemi di salute.
Chiedeva, dunque, di pronunciare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Urbino, nel cui ambito territoriale ricade Fermignano, assumendo che ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 c.p.c. e 28 c.p.c. (che richiama l'art. 413 c.p.c.) non potrà ordinarsi la riassunzione del giudizio di opposizione nel termine di 3 mesi ed il decreto ingiuntivo andrà revocato con statuizione sulle spese.
2 Ferma restando l'eccezione di incompetenza territoriale assumeva la erroneità della somma richiesta, in quanto al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, formulando domanda riconvenzionale in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di relativi al pagamento di euro 112.931,30, con la conseguenza che Controparte_1 era il ad essere creditore nei confronti di della somma di euro 13.746,17 quale Pt_1 CP_1 differenza tra il netto percepito di euro 74.010,99 e il maggiore ed ingiusto importo già rimborsato a pari ad euro euro 87.757,16. CP_1
1.2. Si costituiva in giudizio aderendo in via preliminare all'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale e chiedendo, per l'effetto, di pronunciarsi sul punto, con assegnazione di un termine per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Urbino. Nel merito contestava il fondamento dell'opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del 2.7.2025 per la discussione ai sensi dell'articolo 420
c.p.c..
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con decreto ingiuntivo n. 41/2025 del 18 febbraio 2025, il Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del lavoro, ha ingiunto a il pagamento, in favore della Parte_1
Società della somma di € 25.501,75, oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 sino all'effettivo soddisfo, con spese del procedimento liquidate in € 567,00 per competenza, in € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il fondamento giustificativo del credito oggetto della domanda monitoria risiede nell'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in causa in data 24.1.2011, a seguito della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che disponeva la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il quale regolava il consolidamento del rapporto di lavoro e la restituzione, da parte del dipendente, degli importi liquidati dall' per i periodi non lavorati, pari ad € 112.931,30, secondo lo specifico piano di Pt_2 rateizzazione condiviso con la società
3 Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'opponente sostiene, infatti, che il giudice territorialmente competente debba essere individuato nel Tribunale di Udine, sezione lavoro, nel cui ambito territoriale ricade il
Comune di Fermignano, luogo di lavoro in cui il dipendente ha sempre prestato attività lavorativa, salvo che per un breve arco temporale, nel 2018, assumendo che la conseguenza giuridica di tale accertamento comporti la revoca del decreto ingiuntivo, con statuizione sulle spese e la impossibilità di ordinarsi la riassunzione del giudizio di opposizione.
La parte opposta, invece, pur aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, chiede termine per la riassunzione innanzi al Giudice del Lavoro di Urbino.
Orbene, l'articolo 413 co. 2 e 3 C.p.c. prevede quanto segue:
“Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto [1326,
13271 c.c.] ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza [2555 c.c.] alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto
[2118 ss. c.c.].
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”.
La competenza territoriale in materia di lavoro va, dunque, individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore
è addetto.
Nel caso di specie, è indiscusso, oltre a risultare per tabulas, che il rapporto di lavoro è sorto a Fermignano (PU) e a Fermignano (PU) è terminato, con la conseguenza evidente che nessuno dei criteri di competenza territoriale alternativi di cui all'art.413 c.p.c. è idoneo a radicare la competenza dinanzi al Tribunale di Teramo.
L'eccezione di incompetenza territoriale appare, dunque, fondata e pertanto va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Urbino, in funzione del giudice del lavoro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere previamente revocato e per tale ragione la decisione deve essere resa nelle forme della sentenza e non dell'ordinanza.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l'eccezione di incompetenza territoriale, anche se accolta dalle parti ex art. 38, comma 2 c.p.c. (peraltro non applicabile
4 nelle ipotesi di incompetenza inderogabile come nel caso di specie), comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto nullo perché emesso da giudice incompetente, con cancellazione dal ruolo e nuova riassunzione dinnanzi al giudice competente, del giudizio ordinario di cognizione e non più la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto valga richiamare anche quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “è ammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza;
e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza” Cassazione civile, sez. II, 07/10/2020, n. 21530.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 30/07/2024 n.21300).
Tale pronuncia conferma indirettamente che la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere adottata nella forma della sentenza, stante la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente, con conseguente statuizione anche sulle spese di lite.
3. Essendosi arrestata la disamina ad una questione di natura preliminare di carattere processuale, va disposta la compensazione delle spese di lite della presente fase di cognizione, mentre quelle della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 880/2025 così provvede:
• dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo per essere competente il
Tribunale di Urbino, in funzione del Giudice del lavoro.;
• revoca il decreto ingiuntivo n. 41/2025 del 18 febbraio 2025;
• assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali, mentre rimangono a carico dell'opposto le spese della fase monitoria.
Teramo, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 02/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] c.f. Parte_1
, domiciliato in Macerata via Cassiano da Fabriano n. 34 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Diomede Pantaleoni (c.f. ; fax 0733/30152; pec C.F._2
che lo rappresenta e difende in giudizio in forza di procura Email_1 in atti
OPPONENTE
Contro
C.F. , corrente in Roma Viale Europa 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Febbo dell'Ufficio Affari Legali, C.F. , indirizzo di posta certificata pec: C.F._3
in virtù di procura generali alle liti del 13.11.2024, a Email_2 rogito del Notaio Dott. di Roma Rep. 57001 Racc. 16791, elettivamente Persona_1 domiciliati in Roma, al Viale Europa 190, presso l'Area Affari Legali Centro
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “1) in via preliminare dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Urbino sezione lavoro con revoca del decreto ingiuntivo. 2) nel merito, accertato che il nulla deve a , annullare/revocare Parte_1 CP_1 il decreto ingiuntivo opposto;
1 3) in via riconvenzionale condannare a pagare in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di euro 13.746,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...] dovuto. Con vittorio di spese e competenze di lite.”
parte opposta: “In via preliminare:
“Voglia il Giudice del Lavoro di Teramo dichiarare che il Giudice territorialmente competente a conoscere la causa è il Giudice del Lavoro di Urbino, assegnando termine a per riassumere il Giudizio innanzi al suddetto Giudice”. CP_1 Nel merito, ove il Giudice ritenga sussistere la propria competenza territoriale:
“Voglia il Giudice del Lavoro di Teramo rigettare l'opposizione proposta dal sig. Pt_1
nei confronti del D.I. n. 41/2025 richiesto dalla Società in
[...] Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando il D.I. opposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 16.4.2025 ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2025 del 18.2.2015 emesso dal
Tribunale di Teramo Sezione lavoro nel proc. Rg. 259/2025 e notificato in data 19.3.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25.501,75, oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alle spese della procedura, a titolo di somme a credito di in forza dell'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in data Controparte_1
24.1.2011, a seguito della Sentenza n. 208 del 18/02/2010 con cui la Corte di Appello di
L'Aquila accoglieva il ricorso proposto dal lavoratore, disponendo così la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
A sostegno della opposizione eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto, ancorchè la residenza fosse collocata in Nereto (TE), lo stesso aveva lavorato alle dipendenze di presso l'Ufficio Postale di Fermignano (PU), Controparte_1 sino alla data del licenziamento, come risultante dalla lettera di assunzione, dal verbale di conciliazione in sede sindacale, e dalla busta paga del mese di licenziamento ottobre 2023, essendo stato solo temporaneamente assegnato (nel mese di aprile 2018) ad Alba Adriatica per problemi di salute.
Chiedeva, dunque, di pronunciare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Urbino, nel cui ambito territoriale ricade Fermignano, assumendo che ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 c.p.c. e 28 c.p.c. (che richiama l'art. 413 c.p.c.) non potrà ordinarsi la riassunzione del giudizio di opposizione nel termine di 3 mesi ed il decreto ingiuntivo andrà revocato con statuizione sulle spese.
2 Ferma restando l'eccezione di incompetenza territoriale assumeva la erroneità della somma richiesta, in quanto al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, formulando domanda riconvenzionale in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di relativi al pagamento di euro 112.931,30, con la conseguenza che Controparte_1 era il ad essere creditore nei confronti di della somma di euro 13.746,17 quale Pt_1 CP_1 differenza tra il netto percepito di euro 74.010,99 e il maggiore ed ingiusto importo già rimborsato a pari ad euro euro 87.757,16. CP_1
1.2. Si costituiva in giudizio aderendo in via preliminare all'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale e chiedendo, per l'effetto, di pronunciarsi sul punto, con assegnazione di un termine per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Urbino. Nel merito contestava il fondamento dell'opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3. Così radicatosi il contradditorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del 2.7.2025 per la discussione ai sensi dell'articolo 420
c.p.c..
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Con decreto ingiuntivo n. 41/2025 del 18 febbraio 2025, il Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del lavoro, ha ingiunto a il pagamento, in favore della Parte_1
Società della somma di € 25.501,75, oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 sino all'effettivo soddisfo, con spese del procedimento liquidate in € 567,00 per competenza, in € 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Il fondamento giustificativo del credito oggetto della domanda monitoria risiede nell'accordo sindacale sottoscritto tra le parti in causa in data 24.1.2011, a seguito della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che disponeva la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il quale regolava il consolidamento del rapporto di lavoro e la restituzione, da parte del dipendente, degli importi liquidati dall' per i periodi non lavorati, pari ad € 112.931,30, secondo lo specifico piano di Pt_2 rateizzazione condiviso con la società
3 Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale.
L'opponente sostiene, infatti, che il giudice territorialmente competente debba essere individuato nel Tribunale di Udine, sezione lavoro, nel cui ambito territoriale ricade il
Comune di Fermignano, luogo di lavoro in cui il dipendente ha sempre prestato attività lavorativa, salvo che per un breve arco temporale, nel 2018, assumendo che la conseguenza giuridica di tale accertamento comporti la revoca del decreto ingiuntivo, con statuizione sulle spese e la impossibilità di ordinarsi la riassunzione del giudizio di opposizione.
La parte opposta, invece, pur aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, chiede termine per la riassunzione innanzi al Giudice del Lavoro di Urbino.
Orbene, l'articolo 413 co. 2 e 3 C.p.c. prevede quanto segue:
“Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto [1326,
13271 c.c.] ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza [2555 c.c.] alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto
[2118 ss. c.c.].
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”.
La competenza territoriale in materia di lavoro va, dunque, individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore
è addetto.
Nel caso di specie, è indiscusso, oltre a risultare per tabulas, che il rapporto di lavoro è sorto a Fermignano (PU) e a Fermignano (PU) è terminato, con la conseguenza evidente che nessuno dei criteri di competenza territoriale alternativi di cui all'art.413 c.p.c. è idoneo a radicare la competenza dinanzi al Tribunale di Teramo.
L'eccezione di incompetenza territoriale appare, dunque, fondata e pertanto va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Urbino, in funzione del giudice del lavoro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere previamente revocato e per tale ragione la decisione deve essere resa nelle forme della sentenza e non dell'ordinanza.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, l'eccezione di incompetenza territoriale, anche se accolta dalle parti ex art. 38, comma 2 c.p.c. (peraltro non applicabile
4 nelle ipotesi di incompetenza inderogabile come nel caso di specie), comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto nullo perché emesso da giudice incompetente, con cancellazione dal ruolo e nuova riassunzione dinnanzi al giudice competente, del giudizio ordinario di cognizione e non più la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto valga richiamare anche quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “è ammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza;
e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza” Cassazione civile, sez. II, 07/10/2020, n. 21530.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 30/07/2024 n.21300).
Tale pronuncia conferma indirettamente che la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere adottata nella forma della sentenza, stante la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente, con conseguente statuizione anche sulle spese di lite.
3. Essendosi arrestata la disamina ad una questione di natura preliminare di carattere processuale, va disposta la compensazione delle spese di lite della presente fase di cognizione, mentre quelle della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico dell'opposto che le ha anticipate.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 880/2025 così provvede:
• dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo per essere competente il
Tribunale di Urbino, in funzione del Giudice del lavoro.;
• revoca il decreto ingiuntivo n. 41/2025 del 18 febbraio 2025;
• assegna alle parti il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali, mentre rimangono a carico dell'opposto le spese della fase monitoria.
Teramo, 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
6