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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG 2483/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ER TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2483/2016 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 18.09.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LISCO NICOLA, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione
-Attrice-
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
IA OC ed SS IA, giusta procura in atti;
-Convenuta-
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._3
POLIGNANO, giusta procura in atti;
-Altro convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 23.03.2016, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
i sigg. e chiedendo espressamente di: “1) Voglia Controparte_1 CP_2
l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la simulazione del prestito personale svolto dalla sig.ra in favore del figlio sig. nonché di ogni atto a codesto connesso e/o Controparte_1 CP_2 presupposto e per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo l'accordo simulatorio intercorso fra le parti. 2) in via alternativa, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio del sig. , stipulati tra quest'ultimo e la sig.ra CP_2
, dichiarandoli inefficaci;
3) ove ritenga il Giudicante, trasmettere gli atti alla Controparte_1
1 Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'ordine degli Avvocati competente per l'accertamento del reato di frode processuale ex art. 374 c.p. nel procedimento avente R.G.E. n. 2301/15 presso il Tribunale di Taranto 4) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che se ne dichiara antistatario”.
Rappresentava che la stessa, nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi incardinato dinanzi al Tribunale di Taranto avente R.G.E. n. 2732/15 nei confronti del sig. era CP_2 risultata assegnataria della somma di euro 57.807,92 (cfr. all. 1 e 2 citazione). Tuttavia, aggiungeva, si era vista “accodare” ad un precedente pignoramento immobiliare presso terzi subito dallo stesso debitore esecutato sig. (R.G.E. n. 2301/15), nel quale risultava creditore procedente la madre CP_2 del debitore esecutato, la sig.ra , la quale aveva pignorato ed era risultata Controparte_1 assegnataria della somma di euro 50.135,62 (cfr. all. n. 3 citazione).
Ebbene l'attrice deduceva che gli atti compiuti da madre e figlio, odierni convenuti, realizzatisi nella predetta procedura espropriativa mobiliare presso terzi “apparivano chiaramente atti simulati perspicuamente volti e preordinati a distrarre dolosamente la garanzia del credito vantato dalla odierna attrice”.
Deduceva l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. osservando che l'azione espropriativa avviata dalla sig.ra era fondata su n. 5 assegni bancari di euro CP_1
10.000,00 cadauno (cfr. all n. 6 citazione), “mai messi all'incasso dalla convenuta”, la quale quindi
“non ha mai avuto prova legale dell'incapienza di quei titoli, ben conscia del fatto che fossero asserviti a manovre in frode dell'odierna attrice”, sottraendole completamente (“con scientifico calcolo”), con l'instaurazione di tale azione, preventiva rispetto a quello della stessa attrice, la principale e più liquida fonte di capienza, ovvero gli emolumenti da lavoro del sig. ed il T.F.R. CP_2 ad oggi accantonato.
Adduceva, altresì, il fatto che il debitore esecutato aveva ricevuto le notifiche dell'atto di precetto e pignoramento azionato presso l'immobile di proprietà della stessa (posto che l'indirizzo di residenza dichiarato dallo stesso era un garage attiguo all'immobile della madre, creditrice procedente) e di aver ritirato la notifica del precetto direttamente presso l' della Corte di appello di Taranto, prima Pt_2 che gli fosse notificata dai messi giudiziari, nella stessa data, inoltre, in cui il difensore della madre depositava l'atto per la notifica presso l' circostanze, tutte, che, sosteneva l'attrice, Pt_2 dimostravano che il sig. era a conoscenza della notifica dell'atto di precetto a lui indirizzato e, CP_2 quindi, a conoscenza dell'ordinanza di condanna ex art. 702 bis c.p.c.
In via alternativa, l'attrice chiedeva dichiarare la simulazione del prestito personale svolto dalla Sig.ra in favore del figlio Sig. e per l'effetto dichiarare inefficace/nullo Controparte_1 CP_2
l'accordo simulatorio intercorso tra le parti. La prova della simulazione assoluta, riteneva, poter evincersi, anche in via presuntiva, dalle circostanze e argomentazioni in precedenza indicate per l'azione revocatoria e dalla documentazione prodotta.
In via istruttoria, chiedeva di ordinare alla sig.ra l'esibizione in giudizio ex art. Controparte_1
201 c.p.c. della documentazione bancaria asseverante l'avvenuto prestito di euro 50.000,00 in favore del sig. nonché l'esibizione dell'accordo stipulato con quest'ultimo. CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra , impugnando parola per parola tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, richiesto, prodotto e concluso perché nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e chiedendone l'integrale rigetto.
2 In primo luogo, specificava che l'odierna attrice era la ex suocera del proprio figlio CP_2
e che dopo la litigiosa e faticosa separazione dalla moglie, aveva prestato ripetute volte ed in più soluzioni somme di denaro al figlio per esigenze varie, per ultimo al fine di consentirgli la sistemazione e l'arredamento di un nuovo alloggio, somme che il sig. aveva sempre promesso CP_2 di restituire.
Aggiungeva inoltre che per non creare situazioni di differente trattamento verso un figlio rispetto agli altri due suoi figli, ed in considerazione che il debito del figlio era divenuto nel tempo CP_2 piuttosto consistente, quest'ultimo rilasciava n. 5 assegni bancari ciascuno di € 10.000,00 che, una volta scaduti, venivano da lei azionati con la instaurazione della procedura espropriativa presso terzi.
Deduceva la inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., evidenziando che la attrice chiedeva la revocatoria non di atti di disposizione del patrimonio, bensì di una procedura esecutiva mobiliare instaurata da un soggetto terzo, anch'egli creditore. Sottolineava, altresì, il fatto che il Sig. , ancora giovane, continua a lavorare e l'odierna attrice avrebbe potuto soddisfare CP_2 il proprio credito successivamente, in un secondo momento, atteso che era stata soltanto posta in coda al precedente pignoramento della convenuta.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione di azione di simulazione ex art. 1414 c.c. dedotta da controparte, rammentando il fatto di aver prestato in più riprese denaro in contanti al figlio fino CP_2
a raggiungere la complessiva somma di € 50.000,00 in restituzione della quale quest'ultimo ha emesso gli assegni bancari relativi.
Ciò posto, espressamente chiedeva: “Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis:1) Rigettare le domande proposte da in danno di perché inammissibili, Parte_1 Controparte_1 improponibili, improcedibili, nulle, oltre che infondate in fatto ed in diritto. 2) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio con diritti, onorario e r.s.g”. Parte_1
Si costituiva in giudizio il sig. in data 10.06.2016, chiedendo la nullità della citazione CP_2
e in subordine e previa sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per il rigetto di tutte le domande attoree. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice e la contestazione del relativo credito (il titolo esecutivo dell'attrice era stato contestato dal convenuto in appello, all'epoca pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, R.G. 1329/2015 per mancata notifica e conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio ed era anche pendente giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale di Bari iscritto al numero R.G. 2847/2016 avverso le notifiche dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e del ricorso introduttivo del relativo giudizio effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). Chiedeva, quindi, la sospensione dell'odierno giudizio ai sensi e per l'effetto dell'art. 295 c.p.c. in attesa dei suindicati giudizi.
Aggiungeva sul punto, inoltre, che il presunto prestito di cui la ex suocera, odierna attrice, chiedeva la restituzione, era servito, come aveva dichiarato la stessa, per i lavori di ristrutturazione della abitazione sita in Rutigliano alla via Del Pesco n. 25/A, in cui la stessa vive ed è anche l'unica usufruttuaria e che i nudi proprietari al 50% di tale abitazione risultavano essere lui e la ex moglie, sig.ra figlia della sig.ra Sosteneva, pertanto, che il presunto Persona_1 Parte_1 credito vantato dall'attrice non era altro che una donazione, servita per ristrutturare appunto tale abitazione.
Deduceva, altresì, il difetto dei presupposti dell'azione pauliana e della simulazione, atteso che la madre sig.ra non aveva proceduto alla messa all'incasso dei n. 5 assegni dell'importo di 10 CP_1 mila euro cadauno, in virtù del legame di parentela e conoscendo perfettamente la situazione
3 economica e finanziaria del figlio, evitando, in questo modo, inevitabili protesti, incrementi di spese e compromissione della sua reputazione bancaria. Le riconosceva, ad ogni buon conto, il diritto alla restituzione di quanto prestatogli attraverso i normali strumenti processuali a disposizione di qualunque creditore.
Osservava, dunque, che non vi era dolo e preordinazione e che la garanzia del credito non era stata ridotta, atteso che il quinto del suo stipendio pignorato (di cui l'attrice era risultata assegnataria, sia pur in coda, al pari della madre sig.ra ) non era stato sottratto, ma era disponibile ed ancora CP_1 conteggiato nella propria busta paga.
Sollevava, inoltre, la mancanza del consilium fraudis e dell'eventus damni, tipici dell'azione revocatoria, atteso che, sosteneva, alla data di notifica del precetto della sig.ra del 13.06.2015 CP_1 lo stesso ignorava l'esistenza dell'ordinanza di condanna ex art. 702 bis c.p.c. ottenuta dall'attrice, di cui è venuto a conoscenza solo con la notifica del 27.07.2015 dell'atto di precetto che si fondava su tale provvedimento di condanna, la cui notifica sarebbe stata eseguita il 28.05.2015 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., “dunque per (malamente supposta) irreperibilità del destinatario”. E per tale motivo, aggiungeva che aveva impugnato la suindicata ordinanza chiedendo la rimessione in termini per difendersi.
Evidenzia, altresì, che l'odierna attrice, anziché essere postergata rispetto alla creditrice , CP_1 avrebbe potuto aggredire la quota indivisa pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Rutigliano alla via Del Pesco n.25/A, di cui essa stessa è usufruttaria.
Deduceva l'infondatezza dell'azione di simulazione formulata da controparte, per carenza dei presupposti: non vi era, infatti, alcun contratto tra lui e la madre, il prestito era evidentemente fondato su ragioni di mutualità familiare, assai frequenti nelle famiglie. Quanto alla residenza, sosteneva che si era trattato di un mero errore del Comune di Maruggio, perché sulla cassetta postale del civico n.106 e non del civico n. 102, vi era sempre stato il suo nome sin dal 2015 (cfr. certificato di residenza del 28.08.2015 in allegato).
Alla prima udienza del 6.07.2016, le parti presenti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il Giudice, allora titolare del procedimento, concedeva i suindicati termini e rinviava per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 30.11.2016.
Le parti depositavano le proprie memorie nei termini previsti.
Nella memoria n.2, l'attrice chiedeva ammettersi Consulenza Tecnica contabile al fine di esaminare e raffrontare i conti correnti bancari rispettivamente intestati alla sig.ra ed al sig. Controparte_1 nel triennio 2012-2015 verificando la possibile sussistenza dell'asserito prestito di CP_2
Euro 50.000,00 assuntamente svolto dalla sig.ra in favore del sig. ed indicando CP_1 CP_2 specificamente date ed ammontare delle singole transazioni occorse tra i convenuti, nonché giacenza media degli stessi nel triennio dianzi indicato. In subordine, insisteva sull'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio della documentazione bancaria riferita al ridetto triennio, al fine di verificare l'esistenza dell'asserito prestito;
chiedeva ammettersi, altresì, interrogatorio formale della sig.ra sulle circostanze ivi formulate. Controparte_1
Nella propria prima memoria, la convenuta , si opponeva integralmente alle richieste CP_1 istruttorie formulate dall'attrice e si associava alla richiesta preliminare di sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dal convenuto Nella seconda, chiedeva ammettersi CP_2
4 interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale diretta a mezzo dei testi Testimone_1
e sulle circostanze formulate. Testimone_2 Tes_3
Nella seconda memoria, il convenuto produceva oltre all'atto di precetto (doc. 12) che per la CP_2 prima volta lo educeva il 27.7.2015 dell'esistenza del titolo della , la nota (doc. 9) con cui il Pt_1
Banco di Napoli attestava il rilascio dei moduli di assegni fino al 2.8.2013, dunque “in date ben anteriori a quella sia della azione esecutiva della , sia alla formazione del contestato titolo CP_1 di credito dell'attrice”; Certificato di residenza di Via Pisanelli 106, Maruggio;
CP_2
Compravendita casa in Rutigliano Via del Pesco del 12.1.2007; Atto di precetto notificato il 27.7.2015 a ad istanza di chiedeva ammettersi interrogatorio formale CP_2 Parte_1 dell'attrice Sig.ra sulle circostanze formulate e prova testimoniale sui testi Sig. Parte_1 [...]
e Sig. e, in caso di articolazione di prove orali delle altre parti, di poter Tes_2 Testimone_1 essere abilitato alla prova diretta e contraria sui medesimi capitoli di prova.
All'udienza del 12.04.2017, il Giudice ascoltate le parti, si riserva sui mezzi istruttori.
Con ordinanza del 23.3.2018, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice ritenuti superflui ai fini della decisione i mezzi istruttori articolati dalle parti in considerazione del fatto che l'azione revocatoria proposta dall'attrice non risulta esperita avverso un atto di disposizione patrimoniale del debitore e della circostanza che l'azione di simulazione, in subordine proposta, ha ad oggetto titoli di credito astratti (assegni bancari), con conseguente impossibilità di provare a mezzo testi l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante gli stessi;
ritenuti insussistenti i presupposti per la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. non ricorrendo alcuna pregiudizialità tra lo stesso e quelli indicati a sostegno di tale domanda;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione e superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio;
fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8.5.2019.
All'udienza del 25.06.2019, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, in particolare, parte attrice chiedeva la revoca della suindicata ordinanza del 23.3.2018, in quanto l'azione revocatoria era stata esperita contro l'atto di disposizione patrimoniale svolto dal debitore indicato a pag. 3 e ss. della citazione ed insisteva per i mezzi istruttori formulati. Il Giudice, subentrato nel procedimento, riservava di provvedere sulle richieste avanzate dalle parti.
Con ordinanza del 11.09.2019, il Giudice subentrato nel procedimento, ammetteva le prove nei limiti indicati nella narrativa del provvedimento e rinviava all'udienza del 21.01.2020 per l'espletamento della prova per interpello.
In tale circostanza i convenuti sostanzialmente chiedevano dichiararsi la nullità dell'ordinanza del 11.09.2019 in quanto non vi era espressa revoca dell'ordinanza del 23.03.2018 del precedente Giudice né era motivata la sua implicita revoca. Il Giudice subentrato, si riservava.
Con ordinanza del 23.01.2020, confermava integralmente l'ordinanza istruttoria precedente e rinviava all'udienza del 17.03.2020 per l'interpello della convenuta . CP_1
All'udienza del 16.11.2021 si espletava, dinanzi alle parti presenti, l'interrogatorio formale della convenuta. Il Giudice, su richiesta della difesa della convenuta, modificava l'ordinanza del 11.09.2019, relativamente al punto terzo delle richieste istruttorie della difesa della sig.ra , CP_1 sicchè riferibile alla difesa di parte attrice e rinviava per l'escussione dei testi citati dalla convenuta all'udienza del 1.03.2022. All'udienza del 3.05.2022, il Giudice dapprima modificava l'ordinanza istruttoria del 11.09.2019, su richiesta delle parti, ammettendo la circostanza sub a) di prova diretta della convenuta e disponeva procedersi all'ascolto dei testi presenti, sig.ra CP_1
5 sorella della convenuta, e del sig. , fratello del sig. All'esito Persona_2 Testimone_1 CP_2 rinviava all'udienza del 13.09.2022 per l'ascolto dell'ultimo teste.
All'udienza civile del 18.09.2023, la difesa della convenuta, unica parte presente, dichiarava di aver ricevuto richiesta congiunta, da parte dei procuratori delle altre parti, di richiedere un rinvio del giudizio sempre per escussione dell'ultimo teste poiché pendono trattative di bonario componimento. Questo Giudice, subentrato nel procedimento, preso atto, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 15.1.2024.
In tale circostanza, la difesa del dichiarava di rinunciare all'audizione del sig. CP_2 Testimone_2
e chiedeva un rinvio della causa per esame prova testimoniale;
la difesa della sig.ra si CP_1 associava;
parte attrice accettava la rinuncia all'ultimo teste e richiedeva il proseguo Testimone_2 della fase istruttoria. Questo Giudice, preso atto, rinviava per l'esame delle prove assunte all'udienza del 11.3.2024.
A tale udienza, questo Giudice, udite le parti, rigettava la richiesta di CTU contabile in quanto genericamente formulata così come la richiesta di esibizione della documentazione bancaria essendo la stessa inammissibile per genericità; riservava di verificare l'assunzione di tutte le prove ammesse e la decisione in ordine a tutte le richieste istruttorie formulate essendo subentrata nel procedimento e rinviava per lo scioglimento della riserva, considerato il carico del ruolo, all'udienza del 13 maggio 2024 in trattazione scritta. Le parti depositavano le proprie note nei termini indicati. Con ordinanza del 26.08.2024, quindi, si rigettava la richiesta di consulenza tecnica avanzata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024.
All'udienza del 18.11.2024, nessuno era comparso e questo Giudice, dato atto che le parti presentavano in maniera congiunta istanza di trattazione scritta, depositata in data 15.11.2024 e pervenuta nella medesima data dell'udienza, rilevato che le parti non erano esonerate dal comparire alla udienza che rimaneva fissata in presenza, letto l'art. 181/309 c.p.c., rinviava all'udienza del 9.12.2024 disponendo la trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note d'udienza sino alla data indicata. Le parti depositavano le proprie note nei termini indicati.
Con ordinanza del 10.01.2025, preso atto delle note depositate dalle parti;
rilevato di aver già rigettato la richiesta di parte attrice di procedere a consulenza contabile e di aver invitato le parti a precisare le conclusioni;
riservava la decisione, con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
Solo le parti convenute depositavano scritti conclusivi. Si rimetteva quindi la causa sul ruolo con provvedimento del 28.7.2025, poiché si rilevava che la causa era stata introitata per la decisione senza che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni.
All'udienza del 18.09.2025 tutte le parti precisavano le conclusioni e si assegnavano i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti.
Solo i convenuti presentavano nuovamente le comparse conclusionali. All'esito dell'esame delle stesse si pronuncia la presente sentenza.
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L'attore propone le domande di revocatoria ex art. 2901 c.c. e di simulazione ex art. 1414 c.c. in modo alternativo.
6 Va osservato, preliminarmente, che nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni;
ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum (Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 23/09/2021), n.25856; Cass. n. 16876 del 2010; conf. Cass. n. 13602 del 2013; Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7121).
Si ritiene, dunque, di dover esaminare e, tuttavia, rigettare entrambe le domande proposte.
SULLA DOMANDA REVOCATORIA
La parte attrice richiede disporre la revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio del sig.
, stipulati tra quest'ultimo e la sig.ra , dichiarandoli inefficaci. Nel verbale CP_2 Controparte_1 di udienza del 29.5.2019 precisa che l'atto di disposizione è indicato nell'atto di citazione nelle pagine 3 e seguenti ove si evidenzia la dolosa preordinazione in suo danno della procedura esecutiva avviata dalla verso il figlio. CP_1
Non può considerarsi atto di disposizione patrimoniale il pignoramento effettuato presso terzi (datore di lavoro) di parte dello stipendio ed in favore della , poiché non è atto volontario del debitore CP_1 ma atto dovuto effettuato, in virtù di titolo esecutivo posto in esecuzione su ordine del Giudice.
Ed allora, in tal caso la domanda è certamente inammissibile per mancanza di un atto di disposizione attribuibile soggettivamente al sig. CP_2
La domanda di revocatoria, facendosi riferimento nelle conclusioni all'atto di disposizione del patrimonio del Bibba in favore della , seppur genericamente formulata, potrebbe riferirsi al CP_1 versamento della somma di euro 50.000 a mezzo di assegni bancari dal alla datati 31 CP_2 CP_1 gennaio 2015, 28 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 30 aprile 2015 e 20 maggio 2015 ma nessuna precisazione è stata offerta in tal senso negli scritti di parte attrice, con lesione del diritto di difesa di parte convenuta. Occorre osservare, infatti, che parte convenuta muove con riferimento a tale CP_2 parte della domanda tempestiva eccezione di indeterminatezza e nullità della domanda stessa fin dalla costituzione (e tanto reitera in sede di comparsa conclusionale). Parte attrice non ha inteso precisare alcunchè nei successivi scritti difensivi, non depositando le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed effettivamente dalla lettura della citazione nulla può rilevarsi con chiarezza quanto alla individuazione dell'atto di cui si chiede la revoca se non a considerare la revoca della procedura esecutiva avviata dalla , così da consentire a parte convenuta l'effettivo esercizio del diritto CP_1 di difesa, facendosi riferimento solo alla dolosa predeterminazione della procedura esecutiva in danno dell'interesse della ma non indicandosi mai con precisione l'atto del quale si chiede la Pt_1 revocazione.
Il Giudice inizialmente titolare del procedimento evidenziava con provvedimento del 18.3.2018 che manca l'atto di disposizione patrimoniale per l'accoglimento della revocatoria.
In ogni caso, da un esame complessivo dell'atto di citazione, richiamato dall'attore, può evincersi un unico atto di disposizione del patrimonio del verso la , soggettivamente ad esso CP_2 CP_1 attribuibile, che è la restituzione del prestito tramite il rilascio dei cinque assegni ma la domanda anche se così qualificata, pur in assenza di una precisa allegazione del fatto da parte dell'attore, sarebbe da rigettarsi poiché il convenuto ha eccepito di aver consegnato gli assegni alla madre CP_2
7 per la restituzione di un prestito. L'art. 2901 c.c. dispone che “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto” inteso quale adempimento di una precedente obbligazione.
In tal senso, allora, la domanda di revocatoria è comunque da rigettarsi.
LA DOMANDA DI SIMULAZIONE
Quanto alla domanda attorea di “accertare e dichiarare la simulazione del prestito personale svolto dalla sig.ra in favore del figlio sig. nonché di ogni atto a codesto connesso Controparte_1 CP_2
e/o presupposto e per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo l'accordo simulatorio intercorso fra le parti”, occorre, in primo luogo, rilevare che l'art. 1415 comma 2 c.c. prescrive che “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Soggetto legittimato a far valere la simulazione, ex art. 1415 c.c., comma 2, è quindi il terzo pregiudicato dalla situazione apparente, cioè colui che, in base alla situazione effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto a causa dell'atto simulato.
A tale riguardo, la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di statuire che l'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del terzo nei confronti delle parti, ai sensi dell'art. 1415 c.c., comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto: qualora tale diritto risulti inconfigurabile o non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi (cfr. Cass. sent. n. 3836/95; sent. n. 10848/97).
In via astratta, indubbio è l'interesse della sig.ra a far valere la simulazione, considerato che Pt_1
l'esito positivo dell'azione produrrebbe l'effetto di escludere la fuoriuscita della somma di denaro pari ad euro 50.000,00 dal patrimonio del suo debitore in favore della madre , così che CP_2 CP_1 lo stesso importo rientrerebbe nel patrimonio aggredibile per la tutela del suo credito ex art. 2740 c.c. Vero che in sede esecutiva è stato solo disposto un pagamento successivo del credito della Pt_1 rispetto a quello della sullo stipendio del ma comunque l'attrice ha interesse alla CP_1 CP_2 presentazione della domanda di simulazione perché in caso di accoglimento il suo credito verrebbe soddisfatto anticipatamente.
Posto allora che è sussistente, per le ragioni suindicate, la legittimazione ad agire della parte attrice e l'interesse ex art. 1415 comma 2 c.c., poiché è accertata la sua qualità di creditrice della parte convenuta, si ritiene che la domanda di nullità per simulazione assoluta del prestito personale intercorso tra la sig.ra e il proprio figlio sig. debba essere rigettata per CP_1 CP_2 assenza di prova della simulazione.
L'attrice pone a fondamento della domanda, anche in via presuntiva, le circostanze riferite nel proprio atto di citazione (da pag. 3 a 6) e la documentazione prodotta in allegato.
Evidenzia, invero, che nella presente vicenda si configurava verosimilmente un tentativo di “frode processuale”, atteso che vi era un asserito “prestito svolto dalla madre verso il figlio tramite dazione di assegni bancari mai messi all'incasso dalla creditrice;
di un patto orfano di alcuna produzione documentale a sostegno di cui non trapela dagli atti nè tempo di stipulazione nè causale;
di "protocolli" giudicati dallo stesso Giudicante come "strani" e "sorprendenti"...; assenza di alcuna traccia documentale del prestito personale di euro 50.000,00 svolto dalla madre nei confronti del figlio prodotta dalla sig.ra nella (simulata) azione espropriativa presso terzi radicata CP_1 presso il Tribunale di Taranto avente R.G.E. 2301/2015 e della mancata opposizione e/o in tale giudizio del debitore esecutato" (cfr. pag. 13 citazione).
8 Ciò posto, occorre verificare se parte attrice abbia dimostrato la sussistenza della simulazione invocata, come suo onere ex art. 2967 c.c.
Da un punto di vista generale, è opportuno evidenziare che la simulazione viene tradizionalmente definita come quell'attività mediante la quale le parti realizzano l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sussiste tra loro un accordo diretto ad escludere che siano dovuti e si producano gli effetti previsti dall'atto simulato. Ne consegue che i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni in esso contenute in quanto, appunto, non dovute. Ciò che caratterizza la simulazione è dunque il c.d. “accordo simulatorio”, ossia l'intesa tra i simulanti di escludere la rilevanza del contratto apparentemente simulato (simulazione assoluta) ovvero che tra loro assuma rilevanza un diverso negozio, c.d. 'dissimulato' (simulazione relativa).
Occorre considerare altresì che al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione assoluta di un negozio, non è sufficiente la prova della causa simulandi (nella specie rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori attraverso la sua fittizia alienazione), ma è altresì necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla. Invero, l'intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere elemento concorrente, ma non unico della prova della simulazione (cfr. Cass. 13345/2015; Cass. civ., sez. 1^, 5 maggio 2010, n. 10909; Cass. civ., sez. 2^, 20 ottobre 2008, n. 25490).
Nel caso de quo, parte attrice sostiene che non sia intervenuto alcun prestito della somma di euro 50.000 tra la sig.ra ed il figlio e i titoli di credito siano stati emessi al solo CP_1 CP_2 fine di impedire alla attrice di ottenere il pagamento del suo debito verso il e di avviare una CP_2 procedura esecutiva simulata.
Non si ritiene però che parte attrice abbia fornito la prova certa e tranquillizzante della simulazione assoluta del prestito della somma di € 50.000,00 avvenuta tra madre e figlio odierni convenuti e quindi della simulata emissione degli assegni in pagamento.
La prova di natura chiaramente presuntiva, in mancanza di controdichiarazione, deve essere fondata su presunzioni "gravi, precise e concordanti" secondo l'art. 2729 c.c., da desumersi da un'analisi logica dettagliata degli elementi indiziari che devono univocamente convergere per una valida prova (sulla necessità di certezza della prova nella simulazione e sulle caratteristiche degli indizi Corte d'appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto sentenza n. 429/2024).
Nel caso de quo costituisce primo indizio richiamato da parte attrice il rapporto di parentela e di convivenza all'epoca dei fatti che vi è tra la madre e il figlio CP_1 CP_2
Si ritiene che tale elemento non possa costituire di per sé solo indizio univoco di simulazione assoluta dell'atto dispositivo. Sono, infatti, assai frequenti in famiglia erogazioni di prestiti ed aiuti economici, soprattutto in determinate circostanze quali quelle in cui versava il sig. in fase di separazione CP_2 dalla ex moglie (circostanza allegata dai convenuti e non contestata). È logicamente deducibile, inoltre, che la madre abbia richiesto al figlio di rientrare dal debito ed abbia ottenuto in garanzia gli assegni al fine di evitare differenti trattamenti tra i figli in termini di diritti successori, come sostenuto dalla . CP_1
La coincidenza temporale tra la emissione della ordinanza in favore di parte attrice (emessa in data 5.5.2015), la notifica del precetto ex art. 143 c.p.c. della verso il perfezionata in data Pt_1 CP_2
9 18.6.2015, e la notifica del precetto su assegni, notificato al personalmente, essendosi CP_2 presentato all'ufficio delle notificazioni, in data 13.6.2015 dimostra di per sé una celerità nella procedura di esecuzione avviata dalla verso il figlio e quindi potrebbe semmai dimostrare la CP_1 probabile esistenza di un accordo per velocizzare la procedura esecutiva di rimborso del prestito della madre ma da tale presunzione non può presumersi univocamente che anche il prestito sia stato simulato, con una praesumptum de praesumpto.
Si osserva che non si è ritenuto né di ammettere la consulenza di ufficio richiesta diretta a rilevare le sostanze della sig.ra nel periodo del prestito e ad esaminare i conti del e della , CP_1 CP_2 CP_1 in quanto generica ed esplorativa.
La parte attrice non fa alcun riferimento alla situazione patrimoniale della al fine anche solo CP_1 di allegare che la stessa non aveva provvista per effettuare il prestito nell'atto di citazione e nelle memorie x art. 183 comma VI c.p.c.; solo in sede di
contro
-prova e memoria di replica chiede di esibire documentazione bancaria, anche relativa alle pensioni e alla locazione di immobili della senza aver mai allegato nulla sulla capacità patrimoniale della e senza aver mai CP_1 CP_1 fornito alcun elemento, neppure indiziario volto a dimostrare la incapienza patrimoniale della
, sicché la richiesta pare innanzitutto esplorativa. CP_1
Bisogna ricordare, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498).
Ed, inoltre, la parte attrice ha sempre insistito, invero, sulla richiesta di esame della documentazione bancaria della e del figlio convenuto (cfr. verbali udienza e note di trattazione scritta) ma CP_1 ogni altra indagine bancaria pare assolutamente superflua e defatigante poiché le parti allegano chiaramente che i prestiti sono avvenuti in contanti. Senza considerare la presenza dei cinque assegni emessi dal nei confronti della madre, che ha quindi un titolo di credito astratto da far valere. CP_2
Come noto, infatti, la presenza dell'assegno comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. Cass. 2816/2006). Non ha alcuna valenza, poi, la mancanza di protesto degli stessi, non essendo il protesto funzionale ad ottenere il titolo esecutivo giudiziale.
La parte convenuta , invece, pur non essendo suo onere, ha dimostrato le proprietà CP_1 immobiliari di cui è titolare, così dimostrando, per quanto suo onere un patrimonio astrattamente capiente per effettuare prestito.
Ed inoltre, l'istruttoria svolta di contro ha introdotto elementi diretti a dimostrare la esistenza del trasferimento di denaro dalla al figlio e l'impegno assunto da questi per la CP_1 CP_2 restituzione.
, fratello del e figlio di , ha dichiarato sotto giuramento che Testimone_1 CP_2 CP_1
i trasferimenti in denaro avvenivano in più tranche ed in contanti nel periodo dalla separazione del fratello così invero dichiara “preciso che i prestiti avvennero in più tranches, ricordo anche CP_2
10 che in una di queste ricevette l'importo di euro 5.000,00 e pressappoco quelle cifre venivano corrisposte anche nelle successive occasioni. Presumo di esser stato presente in tutte le occasioni in cui mia madre diede i soldi a (cfr. verbale udienza del 3.5.2022). CP_2
Come noto, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti non sussista alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale e peraltro è pur vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli va valutata alla luce di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, ma nel caso de quo non vi sono altri elementi da valutare né per ritenere il teste credibile né per non ritenerlo tale (la teste riferisce solo quanto raccontato dalla sorella convenuta e quindi non apporta alcun Persona_2 elemento utile).
La circostanza che la deposizione sia neutra quindi per la controversia, però, non sposta che parte attrice non ha dimostrato la esistenza della simulazione del prestito, che qui invoca.
Pertanto, non sussistono a parere di questo Giudice elementi univoci, documentali o indiziari, per sostenere con certezza che il prestito avvenuto tra la madre Sig.ra e il figlio CP_1 [...] debba essere considerato simulato e che quindi sia stata tale anche la emissione degli CP_2 assegni del in favore della , e che tutta la procedura esecutiva sia stata frutto di un CP_2 CP_1 chiaro accordo simulatorio tra i due.
In conclusione, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Quanto alla richiesta di trasmettere gli atti alla Procura della repubblica e all'ordine degli avvocati per l'accertamento del reato di frode processuale ex art. 374 c.p. nel procedimento avente R.G.E. n. 2301/15 presso il Tribunale di Taranto si osserva che escludendo la mancanza di prova certa di atti simulati non si può affermare sussista motivo per trasmettere gli atti per verificare responsabilità penali, fermo restando che la parte potrà sempre agire anche in sede penale, tramite denuncia, per quanto dalla stessa sostenuto per richiedere in quella sede gli accertamenti più opportuni. Ed inoltre, il reato di frode processuale tutela la genuinità delle prove acquisite nel processo ed invero si realizza se si trae in inganno il giudice in un atto di ispezione o esperimento giudiziale o perizia e in questo giudizio non si hanno elementi per valutare la procedura esecutiva richiamata. Infine, non sono allegate condotte fraudolente commesse da avvocati per trasmettere gli atti al competente Ordine.
SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali si compensano in quanto sussistono eccezionali ragioni di fatto emerse solo in sede processuale, che giustificano tale compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c., non potendo parte attrice conoscere dei rapporti di credito-debito tra madre e figlio, scaturenti peraltro da un accordo orale tra essi. Sul punto, si richiama Cassazione Sez. 2 -, Sentenza n. 24234 del 29/11/2016 (Rv. 642196 - 01) secondo cui “In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico”.
Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dei sig.ri e , così provvede: Controparte_1 CP_2
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Taranto, 17.12.2025
Il Giudice
ER TO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ER TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2483/2016 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 18.09.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. LISCO NICOLA, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione
-Attrice-
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
IA OC ed SS IA, giusta procura in atti;
-Convenuta-
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._3
POLIGNANO, giusta procura in atti;
-Altro convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 23.03.2016, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
i sigg. e chiedendo espressamente di: “1) Voglia Controparte_1 CP_2
l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la simulazione del prestito personale svolto dalla sig.ra in favore del figlio sig. nonché di ogni atto a codesto connesso e/o Controparte_1 CP_2 presupposto e per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo l'accordo simulatorio intercorso fra le parti. 2) in via alternativa, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio del sig. , stipulati tra quest'ultimo e la sig.ra CP_2
, dichiarandoli inefficaci;
3) ove ritenga il Giudicante, trasmettere gli atti alla Controparte_1
1 Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'ordine degli Avvocati competente per l'accertamento del reato di frode processuale ex art. 374 c.p. nel procedimento avente R.G.E. n. 2301/15 presso il Tribunale di Taranto 4) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente difensore, che se ne dichiara antistatario”.
Rappresentava che la stessa, nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi incardinato dinanzi al Tribunale di Taranto avente R.G.E. n. 2732/15 nei confronti del sig. era CP_2 risultata assegnataria della somma di euro 57.807,92 (cfr. all. 1 e 2 citazione). Tuttavia, aggiungeva, si era vista “accodare” ad un precedente pignoramento immobiliare presso terzi subito dallo stesso debitore esecutato sig. (R.G.E. n. 2301/15), nel quale risultava creditore procedente la madre CP_2 del debitore esecutato, la sig.ra , la quale aveva pignorato ed era risultata Controparte_1 assegnataria della somma di euro 50.135,62 (cfr. all. n. 3 citazione).
Ebbene l'attrice deduceva che gli atti compiuti da madre e figlio, odierni convenuti, realizzatisi nella predetta procedura espropriativa mobiliare presso terzi “apparivano chiaramente atti simulati perspicuamente volti e preordinati a distrarre dolosamente la garanzia del credito vantato dalla odierna attrice”.
Deduceva l'esistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. osservando che l'azione espropriativa avviata dalla sig.ra era fondata su n. 5 assegni bancari di euro CP_1
10.000,00 cadauno (cfr. all n. 6 citazione), “mai messi all'incasso dalla convenuta”, la quale quindi
“non ha mai avuto prova legale dell'incapienza di quei titoli, ben conscia del fatto che fossero asserviti a manovre in frode dell'odierna attrice”, sottraendole completamente (“con scientifico calcolo”), con l'instaurazione di tale azione, preventiva rispetto a quello della stessa attrice, la principale e più liquida fonte di capienza, ovvero gli emolumenti da lavoro del sig. ed il T.F.R. CP_2 ad oggi accantonato.
Adduceva, altresì, il fatto che il debitore esecutato aveva ricevuto le notifiche dell'atto di precetto e pignoramento azionato presso l'immobile di proprietà della stessa (posto che l'indirizzo di residenza dichiarato dallo stesso era un garage attiguo all'immobile della madre, creditrice procedente) e di aver ritirato la notifica del precetto direttamente presso l' della Corte di appello di Taranto, prima Pt_2 che gli fosse notificata dai messi giudiziari, nella stessa data, inoltre, in cui il difensore della madre depositava l'atto per la notifica presso l' circostanze, tutte, che, sosteneva l'attrice, Pt_2 dimostravano che il sig. era a conoscenza della notifica dell'atto di precetto a lui indirizzato e, CP_2 quindi, a conoscenza dell'ordinanza di condanna ex art. 702 bis c.p.c.
In via alternativa, l'attrice chiedeva dichiarare la simulazione del prestito personale svolto dalla Sig.ra in favore del figlio Sig. e per l'effetto dichiarare inefficace/nullo Controparte_1 CP_2
l'accordo simulatorio intercorso tra le parti. La prova della simulazione assoluta, riteneva, poter evincersi, anche in via presuntiva, dalle circostanze e argomentazioni in precedenza indicate per l'azione revocatoria e dalla documentazione prodotta.
In via istruttoria, chiedeva di ordinare alla sig.ra l'esibizione in giudizio ex art. Controparte_1
201 c.p.c. della documentazione bancaria asseverante l'avvenuto prestito di euro 50.000,00 in favore del sig. nonché l'esibizione dell'accordo stipulato con quest'ultimo. CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra , impugnando parola per parola tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, richiesto, prodotto e concluso perché nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto e chiedendone l'integrale rigetto.
2 In primo luogo, specificava che l'odierna attrice era la ex suocera del proprio figlio CP_2
e che dopo la litigiosa e faticosa separazione dalla moglie, aveva prestato ripetute volte ed in più soluzioni somme di denaro al figlio per esigenze varie, per ultimo al fine di consentirgli la sistemazione e l'arredamento di un nuovo alloggio, somme che il sig. aveva sempre promesso CP_2 di restituire.
Aggiungeva inoltre che per non creare situazioni di differente trattamento verso un figlio rispetto agli altri due suoi figli, ed in considerazione che il debito del figlio era divenuto nel tempo CP_2 piuttosto consistente, quest'ultimo rilasciava n. 5 assegni bancari ciascuno di € 10.000,00 che, una volta scaduti, venivano da lei azionati con la instaurazione della procedura espropriativa presso terzi.
Deduceva la inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., evidenziando che la attrice chiedeva la revocatoria non di atti di disposizione del patrimonio, bensì di una procedura esecutiva mobiliare instaurata da un soggetto terzo, anch'egli creditore. Sottolineava, altresì, il fatto che il Sig. , ancora giovane, continua a lavorare e l'odierna attrice avrebbe potuto soddisfare CP_2 il proprio credito successivamente, in un secondo momento, atteso che era stata soltanto posta in coda al precedente pignoramento della convenuta.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione di azione di simulazione ex art. 1414 c.c. dedotta da controparte, rammentando il fatto di aver prestato in più riprese denaro in contanti al figlio fino CP_2
a raggiungere la complessiva somma di € 50.000,00 in restituzione della quale quest'ultimo ha emesso gli assegni bancari relativi.
Ciò posto, espressamente chiedeva: “Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis:1) Rigettare le domande proposte da in danno di perché inammissibili, Parte_1 Controparte_1 improponibili, improcedibili, nulle, oltre che infondate in fatto ed in diritto. 2) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio con diritti, onorario e r.s.g”. Parte_1
Si costituiva in giudizio il sig. in data 10.06.2016, chiedendo la nullità della citazione CP_2
e in subordine e previa sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per il rigetto di tutte le domande attoree. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice e la contestazione del relativo credito (il titolo esecutivo dell'attrice era stato contestato dal convenuto in appello, all'epoca pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, R.G. 1329/2015 per mancata notifica e conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio ed era anche pendente giudizio per querela di falso dinanzi al Tribunale di Bari iscritto al numero R.G. 2847/2016 avverso le notifiche dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e del ricorso introduttivo del relativo giudizio effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). Chiedeva, quindi, la sospensione dell'odierno giudizio ai sensi e per l'effetto dell'art. 295 c.p.c. in attesa dei suindicati giudizi.
Aggiungeva sul punto, inoltre, che il presunto prestito di cui la ex suocera, odierna attrice, chiedeva la restituzione, era servito, come aveva dichiarato la stessa, per i lavori di ristrutturazione della abitazione sita in Rutigliano alla via Del Pesco n. 25/A, in cui la stessa vive ed è anche l'unica usufruttuaria e che i nudi proprietari al 50% di tale abitazione risultavano essere lui e la ex moglie, sig.ra figlia della sig.ra Sosteneva, pertanto, che il presunto Persona_1 Parte_1 credito vantato dall'attrice non era altro che una donazione, servita per ristrutturare appunto tale abitazione.
Deduceva, altresì, il difetto dei presupposti dell'azione pauliana e della simulazione, atteso che la madre sig.ra non aveva proceduto alla messa all'incasso dei n. 5 assegni dell'importo di 10 CP_1 mila euro cadauno, in virtù del legame di parentela e conoscendo perfettamente la situazione
3 economica e finanziaria del figlio, evitando, in questo modo, inevitabili protesti, incrementi di spese e compromissione della sua reputazione bancaria. Le riconosceva, ad ogni buon conto, il diritto alla restituzione di quanto prestatogli attraverso i normali strumenti processuali a disposizione di qualunque creditore.
Osservava, dunque, che non vi era dolo e preordinazione e che la garanzia del credito non era stata ridotta, atteso che il quinto del suo stipendio pignorato (di cui l'attrice era risultata assegnataria, sia pur in coda, al pari della madre sig.ra ) non era stato sottratto, ma era disponibile ed ancora CP_1 conteggiato nella propria busta paga.
Sollevava, inoltre, la mancanza del consilium fraudis e dell'eventus damni, tipici dell'azione revocatoria, atteso che, sosteneva, alla data di notifica del precetto della sig.ra del 13.06.2015 CP_1 lo stesso ignorava l'esistenza dell'ordinanza di condanna ex art. 702 bis c.p.c. ottenuta dall'attrice, di cui è venuto a conoscenza solo con la notifica del 27.07.2015 dell'atto di precetto che si fondava su tale provvedimento di condanna, la cui notifica sarebbe stata eseguita il 28.05.2015 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., “dunque per (malamente supposta) irreperibilità del destinatario”. E per tale motivo, aggiungeva che aveva impugnato la suindicata ordinanza chiedendo la rimessione in termini per difendersi.
Evidenzia, altresì, che l'odierna attrice, anziché essere postergata rispetto alla creditrice , CP_1 avrebbe potuto aggredire la quota indivisa pari al 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Rutigliano alla via Del Pesco n.25/A, di cui essa stessa è usufruttaria.
Deduceva l'infondatezza dell'azione di simulazione formulata da controparte, per carenza dei presupposti: non vi era, infatti, alcun contratto tra lui e la madre, il prestito era evidentemente fondato su ragioni di mutualità familiare, assai frequenti nelle famiglie. Quanto alla residenza, sosteneva che si era trattato di un mero errore del Comune di Maruggio, perché sulla cassetta postale del civico n.106 e non del civico n. 102, vi era sempre stato il suo nome sin dal 2015 (cfr. certificato di residenza del 28.08.2015 in allegato).
Alla prima udienza del 6.07.2016, le parti presenti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il Giudice, allora titolare del procedimento, concedeva i suindicati termini e rinviava per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 30.11.2016.
Le parti depositavano le proprie memorie nei termini previsti.
Nella memoria n.2, l'attrice chiedeva ammettersi Consulenza Tecnica contabile al fine di esaminare e raffrontare i conti correnti bancari rispettivamente intestati alla sig.ra ed al sig. Controparte_1 nel triennio 2012-2015 verificando la possibile sussistenza dell'asserito prestito di CP_2
Euro 50.000,00 assuntamente svolto dalla sig.ra in favore del sig. ed indicando CP_1 CP_2 specificamente date ed ammontare delle singole transazioni occorse tra i convenuti, nonché giacenza media degli stessi nel triennio dianzi indicato. In subordine, insisteva sull'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio della documentazione bancaria riferita al ridetto triennio, al fine di verificare l'esistenza dell'asserito prestito;
chiedeva ammettersi, altresì, interrogatorio formale della sig.ra sulle circostanze ivi formulate. Controparte_1
Nella propria prima memoria, la convenuta , si opponeva integralmente alle richieste CP_1 istruttorie formulate dall'attrice e si associava alla richiesta preliminare di sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dal convenuto Nella seconda, chiedeva ammettersi CP_2
4 interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale diretta a mezzo dei testi Testimone_1
e sulle circostanze formulate. Testimone_2 Tes_3
Nella seconda memoria, il convenuto produceva oltre all'atto di precetto (doc. 12) che per la CP_2 prima volta lo educeva il 27.7.2015 dell'esistenza del titolo della , la nota (doc. 9) con cui il Pt_1
Banco di Napoli attestava il rilascio dei moduli di assegni fino al 2.8.2013, dunque “in date ben anteriori a quella sia della azione esecutiva della , sia alla formazione del contestato titolo CP_1 di credito dell'attrice”; Certificato di residenza di Via Pisanelli 106, Maruggio;
CP_2
Compravendita casa in Rutigliano Via del Pesco del 12.1.2007; Atto di precetto notificato il 27.7.2015 a ad istanza di chiedeva ammettersi interrogatorio formale CP_2 Parte_1 dell'attrice Sig.ra sulle circostanze formulate e prova testimoniale sui testi Sig. Parte_1 [...]
e Sig. e, in caso di articolazione di prove orali delle altre parti, di poter Tes_2 Testimone_1 essere abilitato alla prova diretta e contraria sui medesimi capitoli di prova.
All'udienza del 12.04.2017, il Giudice ascoltate le parti, si riserva sui mezzi istruttori.
Con ordinanza del 23.3.2018, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice ritenuti superflui ai fini della decisione i mezzi istruttori articolati dalle parti in considerazione del fatto che l'azione revocatoria proposta dall'attrice non risulta esperita avverso un atto di disposizione patrimoniale del debitore e della circostanza che l'azione di simulazione, in subordine proposta, ha ad oggetto titoli di credito astratti (assegni bancari), con conseguente impossibilità di provare a mezzo testi l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante gli stessi;
ritenuti insussistenti i presupposti per la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. non ricorrendo alcuna pregiudizialità tra lo stesso e quelli indicati a sostegno di tale domanda;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione e superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio;
fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 8.5.2019.
All'udienza del 25.06.2019, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, in particolare, parte attrice chiedeva la revoca della suindicata ordinanza del 23.3.2018, in quanto l'azione revocatoria era stata esperita contro l'atto di disposizione patrimoniale svolto dal debitore indicato a pag. 3 e ss. della citazione ed insisteva per i mezzi istruttori formulati. Il Giudice, subentrato nel procedimento, riservava di provvedere sulle richieste avanzate dalle parti.
Con ordinanza del 11.09.2019, il Giudice subentrato nel procedimento, ammetteva le prove nei limiti indicati nella narrativa del provvedimento e rinviava all'udienza del 21.01.2020 per l'espletamento della prova per interpello.
In tale circostanza i convenuti sostanzialmente chiedevano dichiararsi la nullità dell'ordinanza del 11.09.2019 in quanto non vi era espressa revoca dell'ordinanza del 23.03.2018 del precedente Giudice né era motivata la sua implicita revoca. Il Giudice subentrato, si riservava.
Con ordinanza del 23.01.2020, confermava integralmente l'ordinanza istruttoria precedente e rinviava all'udienza del 17.03.2020 per l'interpello della convenuta . CP_1
All'udienza del 16.11.2021 si espletava, dinanzi alle parti presenti, l'interrogatorio formale della convenuta. Il Giudice, su richiesta della difesa della convenuta, modificava l'ordinanza del 11.09.2019, relativamente al punto terzo delle richieste istruttorie della difesa della sig.ra , CP_1 sicchè riferibile alla difesa di parte attrice e rinviava per l'escussione dei testi citati dalla convenuta all'udienza del 1.03.2022. All'udienza del 3.05.2022, il Giudice dapprima modificava l'ordinanza istruttoria del 11.09.2019, su richiesta delle parti, ammettendo la circostanza sub a) di prova diretta della convenuta e disponeva procedersi all'ascolto dei testi presenti, sig.ra CP_1
5 sorella della convenuta, e del sig. , fratello del sig. All'esito Persona_2 Testimone_1 CP_2 rinviava all'udienza del 13.09.2022 per l'ascolto dell'ultimo teste.
All'udienza civile del 18.09.2023, la difesa della convenuta, unica parte presente, dichiarava di aver ricevuto richiesta congiunta, da parte dei procuratori delle altre parti, di richiedere un rinvio del giudizio sempre per escussione dell'ultimo teste poiché pendono trattative di bonario componimento. Questo Giudice, subentrato nel procedimento, preso atto, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 15.1.2024.
In tale circostanza, la difesa del dichiarava di rinunciare all'audizione del sig. CP_2 Testimone_2
e chiedeva un rinvio della causa per esame prova testimoniale;
la difesa della sig.ra si CP_1 associava;
parte attrice accettava la rinuncia all'ultimo teste e richiedeva il proseguo Testimone_2 della fase istruttoria. Questo Giudice, preso atto, rinviava per l'esame delle prove assunte all'udienza del 11.3.2024.
A tale udienza, questo Giudice, udite le parti, rigettava la richiesta di CTU contabile in quanto genericamente formulata così come la richiesta di esibizione della documentazione bancaria essendo la stessa inammissibile per genericità; riservava di verificare l'assunzione di tutte le prove ammesse e la decisione in ordine a tutte le richieste istruttorie formulate essendo subentrata nel procedimento e rinviava per lo scioglimento della riserva, considerato il carico del ruolo, all'udienza del 13 maggio 2024 in trattazione scritta. Le parti depositavano le proprie note nei termini indicati. Con ordinanza del 26.08.2024, quindi, si rigettava la richiesta di consulenza tecnica avanzata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2024.
All'udienza del 18.11.2024, nessuno era comparso e questo Giudice, dato atto che le parti presentavano in maniera congiunta istanza di trattazione scritta, depositata in data 15.11.2024 e pervenuta nella medesima data dell'udienza, rilevato che le parti non erano esonerate dal comparire alla udienza che rimaneva fissata in presenza, letto l'art. 181/309 c.p.c., rinviava all'udienza del 9.12.2024 disponendo la trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note d'udienza sino alla data indicata. Le parti depositavano le proprie note nei termini indicati.
Con ordinanza del 10.01.2025, preso atto delle note depositate dalle parti;
rilevato di aver già rigettato la richiesta di parte attrice di procedere a consulenza contabile e di aver invitato le parti a precisare le conclusioni;
riservava la decisione, con assegnazione dei termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
Solo le parti convenute depositavano scritti conclusivi. Si rimetteva quindi la causa sul ruolo con provvedimento del 28.7.2025, poiché si rilevava che la causa era stata introitata per la decisione senza che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni.
All'udienza del 18.09.2025 tutte le parti precisavano le conclusioni e si assegnavano i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti.
Solo i convenuti presentavano nuovamente le comparse conclusionali. All'esito dell'esame delle stesse si pronuncia la presente sentenza.
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L'attore propone le domande di revocatoria ex art. 2901 c.c. e di simulazione ex art. 1414 c.c. in modo alternativo.
6 Va osservato, preliminarmente, che nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni;
ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum (Cassazione civile sez. II, 23/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 23/09/2021), n.25856; Cass. n. 16876 del 2010; conf. Cass. n. 13602 del 2013; Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7121).
Si ritiene, dunque, di dover esaminare e, tuttavia, rigettare entrambe le domande proposte.
SULLA DOMANDA REVOCATORIA
La parte attrice richiede disporre la revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio del sig.
, stipulati tra quest'ultimo e la sig.ra , dichiarandoli inefficaci. Nel verbale CP_2 Controparte_1 di udienza del 29.5.2019 precisa che l'atto di disposizione è indicato nell'atto di citazione nelle pagine 3 e seguenti ove si evidenzia la dolosa preordinazione in suo danno della procedura esecutiva avviata dalla verso il figlio. CP_1
Non può considerarsi atto di disposizione patrimoniale il pignoramento effettuato presso terzi (datore di lavoro) di parte dello stipendio ed in favore della , poiché non è atto volontario del debitore CP_1 ma atto dovuto effettuato, in virtù di titolo esecutivo posto in esecuzione su ordine del Giudice.
Ed allora, in tal caso la domanda è certamente inammissibile per mancanza di un atto di disposizione attribuibile soggettivamente al sig. CP_2
La domanda di revocatoria, facendosi riferimento nelle conclusioni all'atto di disposizione del patrimonio del Bibba in favore della , seppur genericamente formulata, potrebbe riferirsi al CP_1 versamento della somma di euro 50.000 a mezzo di assegni bancari dal alla datati 31 CP_2 CP_1 gennaio 2015, 28 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 30 aprile 2015 e 20 maggio 2015 ma nessuna precisazione è stata offerta in tal senso negli scritti di parte attrice, con lesione del diritto di difesa di parte convenuta. Occorre osservare, infatti, che parte convenuta muove con riferimento a tale CP_2 parte della domanda tempestiva eccezione di indeterminatezza e nullità della domanda stessa fin dalla costituzione (e tanto reitera in sede di comparsa conclusionale). Parte attrice non ha inteso precisare alcunchè nei successivi scritti difensivi, non depositando le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed effettivamente dalla lettura della citazione nulla può rilevarsi con chiarezza quanto alla individuazione dell'atto di cui si chiede la revoca se non a considerare la revoca della procedura esecutiva avviata dalla , così da consentire a parte convenuta l'effettivo esercizio del diritto CP_1 di difesa, facendosi riferimento solo alla dolosa predeterminazione della procedura esecutiva in danno dell'interesse della ma non indicandosi mai con precisione l'atto del quale si chiede la Pt_1 revocazione.
Il Giudice inizialmente titolare del procedimento evidenziava con provvedimento del 18.3.2018 che manca l'atto di disposizione patrimoniale per l'accoglimento della revocatoria.
In ogni caso, da un esame complessivo dell'atto di citazione, richiamato dall'attore, può evincersi un unico atto di disposizione del patrimonio del verso la , soggettivamente ad esso CP_2 CP_1 attribuibile, che è la restituzione del prestito tramite il rilascio dei cinque assegni ma la domanda anche se così qualificata, pur in assenza di una precisa allegazione del fatto da parte dell'attore, sarebbe da rigettarsi poiché il convenuto ha eccepito di aver consegnato gli assegni alla madre CP_2
7 per la restituzione di un prestito. L'art. 2901 c.c. dispone che “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto” inteso quale adempimento di una precedente obbligazione.
In tal senso, allora, la domanda di revocatoria è comunque da rigettarsi.
LA DOMANDA DI SIMULAZIONE
Quanto alla domanda attorea di “accertare e dichiarare la simulazione del prestito personale svolto dalla sig.ra in favore del figlio sig. nonché di ogni atto a codesto connesso Controparte_1 CP_2
e/o presupposto e per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo l'accordo simulatorio intercorso fra le parti”, occorre, in primo luogo, rilevare che l'art. 1415 comma 2 c.c. prescrive che “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”.
Soggetto legittimato a far valere la simulazione, ex art. 1415 c.c., comma 2, è quindi il terzo pregiudicato dalla situazione apparente, cioè colui che, in base alla situazione effettiva, vanta un diritto che viene escluso, reso inopponibile o ridotto a causa dell'atto simulato.
A tale riguardo, la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di statuire che l'esperibilità dell'azione di simulazione da parte del terzo nei confronti delle parti, ai sensi dell'art. 1415 c.c., comma 2, postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto: qualora tale diritto risulti inconfigurabile o non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi (cfr. Cass. sent. n. 3836/95; sent. n. 10848/97).
In via astratta, indubbio è l'interesse della sig.ra a far valere la simulazione, considerato che Pt_1
l'esito positivo dell'azione produrrebbe l'effetto di escludere la fuoriuscita della somma di denaro pari ad euro 50.000,00 dal patrimonio del suo debitore in favore della madre , così che CP_2 CP_1 lo stesso importo rientrerebbe nel patrimonio aggredibile per la tutela del suo credito ex art. 2740 c.c. Vero che in sede esecutiva è stato solo disposto un pagamento successivo del credito della Pt_1 rispetto a quello della sullo stipendio del ma comunque l'attrice ha interesse alla CP_1 CP_2 presentazione della domanda di simulazione perché in caso di accoglimento il suo credito verrebbe soddisfatto anticipatamente.
Posto allora che è sussistente, per le ragioni suindicate, la legittimazione ad agire della parte attrice e l'interesse ex art. 1415 comma 2 c.c., poiché è accertata la sua qualità di creditrice della parte convenuta, si ritiene che la domanda di nullità per simulazione assoluta del prestito personale intercorso tra la sig.ra e il proprio figlio sig. debba essere rigettata per CP_1 CP_2 assenza di prova della simulazione.
L'attrice pone a fondamento della domanda, anche in via presuntiva, le circostanze riferite nel proprio atto di citazione (da pag. 3 a 6) e la documentazione prodotta in allegato.
Evidenzia, invero, che nella presente vicenda si configurava verosimilmente un tentativo di “frode processuale”, atteso che vi era un asserito “prestito svolto dalla madre verso il figlio tramite dazione di assegni bancari mai messi all'incasso dalla creditrice;
di un patto orfano di alcuna produzione documentale a sostegno di cui non trapela dagli atti nè tempo di stipulazione nè causale;
di "protocolli" giudicati dallo stesso Giudicante come "strani" e "sorprendenti"...; assenza di alcuna traccia documentale del prestito personale di euro 50.000,00 svolto dalla madre nei confronti del figlio prodotta dalla sig.ra nella (simulata) azione espropriativa presso terzi radicata CP_1 presso il Tribunale di Taranto avente R.G.E. 2301/2015 e della mancata opposizione e/o in tale giudizio del debitore esecutato" (cfr. pag. 13 citazione).
8 Ciò posto, occorre verificare se parte attrice abbia dimostrato la sussistenza della simulazione invocata, come suo onere ex art. 2967 c.c.
Da un punto di vista generale, è opportuno evidenziare che la simulazione viene tradizionalmente definita come quell'attività mediante la quale le parti realizzano l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sussiste tra loro un accordo diretto ad escludere che siano dovuti e si producano gli effetti previsti dall'atto simulato. Ne consegue che i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni in esso contenute in quanto, appunto, non dovute. Ciò che caratterizza la simulazione è dunque il c.d. “accordo simulatorio”, ossia l'intesa tra i simulanti di escludere la rilevanza del contratto apparentemente simulato (simulazione assoluta) ovvero che tra loro assuma rilevanza un diverso negozio, c.d. 'dissimulato' (simulazione relativa).
Occorre considerare altresì che al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione assoluta di un negozio, non è sufficiente la prova della causa simulandi (nella specie rappresentata dall'intento del debitore di sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori attraverso la sua fittizia alienazione), ma è altresì necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla. Invero, l'intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere elemento concorrente, ma non unico della prova della simulazione (cfr. Cass. 13345/2015; Cass. civ., sez. 1^, 5 maggio 2010, n. 10909; Cass. civ., sez. 2^, 20 ottobre 2008, n. 25490).
Nel caso de quo, parte attrice sostiene che non sia intervenuto alcun prestito della somma di euro 50.000 tra la sig.ra ed il figlio e i titoli di credito siano stati emessi al solo CP_1 CP_2 fine di impedire alla attrice di ottenere il pagamento del suo debito verso il e di avviare una CP_2 procedura esecutiva simulata.
Non si ritiene però che parte attrice abbia fornito la prova certa e tranquillizzante della simulazione assoluta del prestito della somma di € 50.000,00 avvenuta tra madre e figlio odierni convenuti e quindi della simulata emissione degli assegni in pagamento.
La prova di natura chiaramente presuntiva, in mancanza di controdichiarazione, deve essere fondata su presunzioni "gravi, precise e concordanti" secondo l'art. 2729 c.c., da desumersi da un'analisi logica dettagliata degli elementi indiziari che devono univocamente convergere per una valida prova (sulla necessità di certezza della prova nella simulazione e sulle caratteristiche degli indizi Corte d'appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto sentenza n. 429/2024).
Nel caso de quo costituisce primo indizio richiamato da parte attrice il rapporto di parentela e di convivenza all'epoca dei fatti che vi è tra la madre e il figlio CP_1 CP_2
Si ritiene che tale elemento non possa costituire di per sé solo indizio univoco di simulazione assoluta dell'atto dispositivo. Sono, infatti, assai frequenti in famiglia erogazioni di prestiti ed aiuti economici, soprattutto in determinate circostanze quali quelle in cui versava il sig. in fase di separazione CP_2 dalla ex moglie (circostanza allegata dai convenuti e non contestata). È logicamente deducibile, inoltre, che la madre abbia richiesto al figlio di rientrare dal debito ed abbia ottenuto in garanzia gli assegni al fine di evitare differenti trattamenti tra i figli in termini di diritti successori, come sostenuto dalla . CP_1
La coincidenza temporale tra la emissione della ordinanza in favore di parte attrice (emessa in data 5.5.2015), la notifica del precetto ex art. 143 c.p.c. della verso il perfezionata in data Pt_1 CP_2
9 18.6.2015, e la notifica del precetto su assegni, notificato al personalmente, essendosi CP_2 presentato all'ufficio delle notificazioni, in data 13.6.2015 dimostra di per sé una celerità nella procedura di esecuzione avviata dalla verso il figlio e quindi potrebbe semmai dimostrare la CP_1 probabile esistenza di un accordo per velocizzare la procedura esecutiva di rimborso del prestito della madre ma da tale presunzione non può presumersi univocamente che anche il prestito sia stato simulato, con una praesumptum de praesumpto.
Si osserva che non si è ritenuto né di ammettere la consulenza di ufficio richiesta diretta a rilevare le sostanze della sig.ra nel periodo del prestito e ad esaminare i conti del e della , CP_1 CP_2 CP_1 in quanto generica ed esplorativa.
La parte attrice non fa alcun riferimento alla situazione patrimoniale della al fine anche solo CP_1 di allegare che la stessa non aveva provvista per effettuare il prestito nell'atto di citazione e nelle memorie x art. 183 comma VI c.p.c.; solo in sede di
contro
-prova e memoria di replica chiede di esibire documentazione bancaria, anche relativa alle pensioni e alla locazione di immobili della senza aver mai allegato nulla sulla capacità patrimoniale della e senza aver mai CP_1 CP_1 fornito alcun elemento, neppure indiziario volto a dimostrare la incapienza patrimoniale della
, sicché la richiesta pare innanzitutto esplorativa. CP_1
Bisogna ricordare, infatti, che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8498).
Ed, inoltre, la parte attrice ha sempre insistito, invero, sulla richiesta di esame della documentazione bancaria della e del figlio convenuto (cfr. verbali udienza e note di trattazione scritta) ma CP_1 ogni altra indagine bancaria pare assolutamente superflua e defatigante poiché le parti allegano chiaramente che i prestiti sono avvenuti in contanti. Senza considerare la presenza dei cinque assegni emessi dal nei confronti della madre, che ha quindi un titolo di credito astratto da far valere. CP_2
Come noto, infatti, la presenza dell'assegno comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (cfr. Cass. 2816/2006). Non ha alcuna valenza, poi, la mancanza di protesto degli stessi, non essendo il protesto funzionale ad ottenere il titolo esecutivo giudiziale.
La parte convenuta , invece, pur non essendo suo onere, ha dimostrato le proprietà CP_1 immobiliari di cui è titolare, così dimostrando, per quanto suo onere un patrimonio astrattamente capiente per effettuare prestito.
Ed inoltre, l'istruttoria svolta di contro ha introdotto elementi diretti a dimostrare la esistenza del trasferimento di denaro dalla al figlio e l'impegno assunto da questi per la CP_1 CP_2 restituzione.
, fratello del e figlio di , ha dichiarato sotto giuramento che Testimone_1 CP_2 CP_1
i trasferimenti in denaro avvenivano in più tranche ed in contanti nel periodo dalla separazione del fratello così invero dichiara “preciso che i prestiti avvennero in più tranches, ricordo anche CP_2
10 che in una di queste ricevette l'importo di euro 5.000,00 e pressappoco quelle cifre venivano corrisposte anche nelle successive occasioni. Presumo di esser stato presente in tutte le occasioni in cui mia madre diede i soldi a (cfr. verbale udienza del 3.5.2022). CP_2
Come noto, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti non sussista alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale e peraltro è pur vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli va valutata alla luce di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, ma nel caso de quo non vi sono altri elementi da valutare né per ritenere il teste credibile né per non ritenerlo tale (la teste riferisce solo quanto raccontato dalla sorella convenuta e quindi non apporta alcun Persona_2 elemento utile).
La circostanza che la deposizione sia neutra quindi per la controversia, però, non sposta che parte attrice non ha dimostrato la esistenza della simulazione del prestito, che qui invoca.
Pertanto, non sussistono a parere di questo Giudice elementi univoci, documentali o indiziari, per sostenere con certezza che il prestito avvenuto tra la madre Sig.ra e il figlio CP_1 [...] debba essere considerato simulato e che quindi sia stata tale anche la emissione degli CP_2 assegni del in favore della , e che tutta la procedura esecutiva sia stata frutto di un CP_2 CP_1 chiaro accordo simulatorio tra i due.
In conclusione, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Quanto alla richiesta di trasmettere gli atti alla Procura della repubblica e all'ordine degli avvocati per l'accertamento del reato di frode processuale ex art. 374 c.p. nel procedimento avente R.G.E. n. 2301/15 presso il Tribunale di Taranto si osserva che escludendo la mancanza di prova certa di atti simulati non si può affermare sussista motivo per trasmettere gli atti per verificare responsabilità penali, fermo restando che la parte potrà sempre agire anche in sede penale, tramite denuncia, per quanto dalla stessa sostenuto per richiedere in quella sede gli accertamenti più opportuni. Ed inoltre, il reato di frode processuale tutela la genuinità delle prove acquisite nel processo ed invero si realizza se si trae in inganno il giudice in un atto di ispezione o esperimento giudiziale o perizia e in questo giudizio non si hanno elementi per valutare la procedura esecutiva richiamata. Infine, non sono allegate condotte fraudolente commesse da avvocati per trasmettere gli atti al competente Ordine.
SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali si compensano in quanto sussistono eccezionali ragioni di fatto emerse solo in sede processuale, che giustificano tale compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c., non potendo parte attrice conoscere dei rapporti di credito-debito tra madre e figlio, scaturenti peraltro da un accordo orale tra essi. Sul punto, si richiama Cassazione Sez. 2 -, Sentenza n. 24234 del 29/11/2016 (Rv. 642196 - 01) secondo cui “In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico”.
Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dei sig.ri e , così provvede: Controparte_1 CP_2
- RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Taranto, 17.12.2025
Il Giudice
ER TO
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