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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 02/02/2026, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1411/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO PO US, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1835/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434640 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434640 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 959/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 17.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434640, relativo alla Ta.Ri. e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui le era stata accertata l'omessa dichiarazione d'iscrizione e il mancato pagamento per l'immobile in Roma, Indirizzo_1. ------------------------ Esponeva i seguenti fatti secondo l'ordine cronologico:
-di aver acquistato con atto Not. Gaddi dell'8.11.2016 due porzioni immobiliari (fg. 749, p.lla 39, sub 513 e 514);
-che il 2.9.2020 a seguito della variazione per fusione erano soppressi e derivava il sub 515 (cat. C/3, mq. 148);
-che a seguito della variazione di destinazione da laboratorio a magazzino (da cat. C/3 a C/2) il sub 515 era soppresso e ne derivava il sub 516 del 21.12.2020;
-che il 9.12.2022 a seguito della variazione di classamento veniva accertata una maggiore consistenza da mq. 148 a mq. 157 con incremento della relativa rendita. Eccepiva l'illegittimità parziale dell'accertamento nella misura in cui il Comune aveva considerato quattro immobili in luogo dell'unico di sua proprietà, oggetto delle variazioni medio tempore intervenute, e così assoggettare a tassazione i sub:
- 513 e 514 dal 30.11.2016 al 2.9.2020 con una consistenza di mq. 155;
- 516 (ex 515) dal 2.9.2020 al 9.12.2022 con una consistenza di mq. 148;
- 516 (ex 515) dal 9.12.2022 in poi con una consistenza di mq. 157. Deduceva, peraltro, che la “quadruplicazione” era agevolmente rinvenibile dalla superficie complessiva corrispondente alla sommatoria di quella dei vari subalterni. ---------------------------------------- Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso impugnato con rideterminazione della somma dovuta anche in ordine alle sanzioni. ------ Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che nelle more del presente giudizio aveva emesso l'annullamento parziale dell'accertamento, così rettificando le superfici tassabili. ------------------------------------------------ All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso merita accoglimento. ------------------------------------- Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione e, pertanto, non si terrà conto delle controdeduzioni e produzione documentale. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. -----------------------------
1.Dalla documentazione in atti trovano riscontro l'assunto della ricorrente e le superfici dei vari subalterni riscontrate con le visure catastali prodotte;
dalla disamina dell'accertamento gravato risulta prima facie quadruplicazione che vi sia stata una “ ” dei subalterni tassabili con ivi indicata una superficie di mq. 559. ----------------
2.Quand'anche il Comune intimato nelle tardive controdeduzioni abbia asserito di aver annullato parzialmente l'accertamento gravato, la Corte ritiene che il calcolo, in virtù delle variazioni nel tempo intervenute, debba essere operato sulle seguenti basi per i vari periodi e le consistenze di seguito indicati:
- sub 513 e 514 dal 30.11.2016 al 2.9.2020 con una consistenza di mq. 155; - sub 516 (ex 515) dal 2.9.2020 al 9.12.2022 con una consistenza di mq. 148;
- sub 516 (ex 515) dal 9.12.2022 in poi con una consistenza di mq. 157. Dovrà, pertanto, il Comune attenersi a quanto sopra e procedere a rideterminare la tassa dovuta e con essa le relative sanzioni. -------- 3.Concludendo, il ricorso va accolto e per l'effetto, l'atto impugnato va annullato nei termini e nei limiti anzi indicati. ---------------- Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. ---------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre rimborso CU (€. 120,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, dichiaratisi antistatari. -------
Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Presidente Est.
PP GL LI
firmato digitalmente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO PO US, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1835/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00154 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434640 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401434640 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 959/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 17.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401434640, relativo alla Ta.Ri. e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui le era stata accertata l'omessa dichiarazione d'iscrizione e il mancato pagamento per l'immobile in Roma, Indirizzo_1. ------------------------ Esponeva i seguenti fatti secondo l'ordine cronologico:
-di aver acquistato con atto Not. Gaddi dell'8.11.2016 due porzioni immobiliari (fg. 749, p.lla 39, sub 513 e 514);
-che il 2.9.2020 a seguito della variazione per fusione erano soppressi e derivava il sub 515 (cat. C/3, mq. 148);
-che a seguito della variazione di destinazione da laboratorio a magazzino (da cat. C/3 a C/2) il sub 515 era soppresso e ne derivava il sub 516 del 21.12.2020;
-che il 9.12.2022 a seguito della variazione di classamento veniva accertata una maggiore consistenza da mq. 148 a mq. 157 con incremento della relativa rendita. Eccepiva l'illegittimità parziale dell'accertamento nella misura in cui il Comune aveva considerato quattro immobili in luogo dell'unico di sua proprietà, oggetto delle variazioni medio tempore intervenute, e così assoggettare a tassazione i sub:
- 513 e 514 dal 30.11.2016 al 2.9.2020 con una consistenza di mq. 155;
- 516 (ex 515) dal 2.9.2020 al 9.12.2022 con una consistenza di mq. 148;
- 516 (ex 515) dal 9.12.2022 in poi con una consistenza di mq. 157. Deduceva, peraltro, che la “quadruplicazione” era agevolmente rinvenibile dalla superficie complessiva corrispondente alla sommatoria di quella dei vari subalterni. ---------------------------------------- Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso impugnato con rideterminazione della somma dovuta anche in ordine alle sanzioni. ------ Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che nelle more del presente giudizio aveva emesso l'annullamento parziale dell'accertamento, così rettificando le superfici tassabili. ------------------------------------------------ All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, sentiti i rappresentanti delle parti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------------------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso merita accoglimento. ------------------------------------- Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione e, pertanto, non si terrà conto delle controdeduzioni e produzione documentale. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. -----------------------------
1.Dalla documentazione in atti trovano riscontro l'assunto della ricorrente e le superfici dei vari subalterni riscontrate con le visure catastali prodotte;
dalla disamina dell'accertamento gravato risulta prima facie quadruplicazione che vi sia stata una “ ” dei subalterni tassabili con ivi indicata una superficie di mq. 559. ----------------
2.Quand'anche il Comune intimato nelle tardive controdeduzioni abbia asserito di aver annullato parzialmente l'accertamento gravato, la Corte ritiene che il calcolo, in virtù delle variazioni nel tempo intervenute, debba essere operato sulle seguenti basi per i vari periodi e le consistenze di seguito indicati:
- sub 513 e 514 dal 30.11.2016 al 2.9.2020 con una consistenza di mq. 155; - sub 516 (ex 515) dal 2.9.2020 al 9.12.2022 con una consistenza di mq. 148;
- sub 516 (ex 515) dal 9.12.2022 in poi con una consistenza di mq. 157. Dovrà, pertanto, il Comune attenersi a quanto sopra e procedere a rideterminare la tassa dovuta e con essa le relative sanzioni. -------- 3.Concludendo, il ricorso va accolto e per l'effetto, l'atto impugnato va annullato nei termini e nei limiti anzi indicati. ---------------- Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. ---------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre rimborso CU (€. 120,00), spese generali nella misura del 15% e oneri di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, dichiaratisi antistatari. -------
Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Presidente Est.
PP GL LI
firmato digitalmente