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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 196-1//2025 R. Proc. Un.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima civile, composto dai Magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Silvia Bianchi Giudice relatore dott. Carlo Azzolini Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede in BORGO SAN GIOVANNI 1115/A CHIOGGIA (VE);
[...] presa visione dei documenti allegati;
verificata la regolarità della notifica;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 CCII;
rilevato che la debitrice è imprenditore commerciale secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che la medesima non è comparsa all'udienza nella persona del legale rappresentante e non ha, quindi, provato il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, sì che deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi per poter evitare la liquidazione giudiziale;
rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è superiore ad € 30.000,00 (art. 49, comma
5, CCII), tenuto conto che la sola istante anta un credito, portato da titoli giudiziali definitivi, per CP_2 oltre € 500.000,00; constatato che la società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non disponendo di un patrimonio liquidabile sufficiente a consentirle il pagamento di tutti i debiti residui;
ritenuto che
un tanto sia desumibile dai bilanci dimessi dalla istante e anche dal contegno della società resistente, la quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per eventualmente indicare quali poste attive residue potrebbero essere liquidate nell'interesse dei creditori;
ritenuto che
perciò ricorre la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in Controparte_1
BORGO SAN GIOVANNI 1115/A CHIOGGIA (VE); nomina la dott.ssa Silvia Bianchi quale Giudice Delegato per la procedura;
1 nomina il dott. quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione Persona_1 della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 17/12/2025 ad ore 10,50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
2 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 15/10/2025
Il Presidente
3
n. 196-1//2025 R. Proc. Un.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione prima civile, composto dai Magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Silvia Bianchi Giudice relatore dott. Carlo Azzolini Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
, con sede in BORGO SAN GIOVANNI 1115/A CHIOGGIA (VE);
[...] presa visione dei documenti allegati;
verificata la regolarità della notifica;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 CCII;
rilevato che la debitrice è imprenditore commerciale secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che la medesima non è comparsa all'udienza nella persona del legale rappresentante e non ha, quindi, provato il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, sì che deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi per poter evitare la liquidazione giudiziale;
rilevato che l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è superiore ad € 30.000,00 (art. 49, comma
5, CCII), tenuto conto che la sola istante anta un credito, portato da titoli giudiziali definitivi, per CP_2 oltre € 500.000,00; constatato che la società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non disponendo di un patrimonio liquidabile sufficiente a consentirle il pagamento di tutti i debiti residui;
ritenuto che
un tanto sia desumibile dai bilanci dimessi dalla istante e anche dal contegno della società resistente, la quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per eventualmente indicare quali poste attive residue potrebbero essere liquidate nell'interesse dei creditori;
ritenuto che
perciò ricorre la fattispecie prevista dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede in Controparte_1
BORGO SAN GIOVANNI 1115/A CHIOGGIA (VE); nomina la dott.ssa Silvia Bianchi quale Giudice Delegato per la procedura;
1 nomina il dott. quale Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione Persona_1 della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCI; stabilisce il giorno 17/12/2025 ad ore 10,50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
2 dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 15/10/2025
Il Presidente
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