CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ARMELISASSO MARINA Parte_1
e dall'Avv. ROSSI VAIRO CARLO
APPELLANTE
E contumace Controparte_1
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10558/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 13.12.2022
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro 13.729,52 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui due terzi, quota che si liquida nella misura già indicata dal Tribunale, quanto al primo grado e in euro 3.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato in data 30.07.20, ha dedotto di aver Parte_1
prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 15.07.2015 al 30.06.2020 alle dipendenze della presso il ristorante sito in Roma, Via del Controparte_1
Politeama 8/8A/8B; di aver svolto mansioni di aiuto-cuoco dal 15.07.15 al 31.12.15 e di cuoco dal
01.01.16 al 30.06.20 con una retribuzione mensile di €.1.200,00 nel primo periodo e di €.1.500,00 nel secondo;
di aver lavorato sei giorni settimanali, con riposo il martedì, osservando il seguente orario: 16:30-23:30; di non aver percepito l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, né tredicesima e quattordicesima mensilità; di aver usufruito di ferie retribuite unicamente dal
22.8.2017 al 22.9.2017; di essere stato regolarizzato a partire dal 24.10.15 come operaio di cui al quinto livello del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, con orario part-time all'87,50% e qualifica di aiuto cuoco;
di aver svolto nel periodo compreso tra il 1.01.16 e il 30.06.20 mansioni riconducibili al livello IV del C.C.N.L. applicato.
ha poi dedotto di essere stato soggetto per l'intero periodo all'esercizio del potere Parte_1
organizzativo, direttivo, gerarchico e disciplinare di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
convenuta, del quale doveva rispettare le direttive e gli ordini inerenti al contenuto e alle modalità di svolgimento delle mansioni e al quale doveva comunicare qualsiasi evento che avrebbe potuto impedire o ritardare l'esecuzione della prestazione.
Infine, il ricorrente odierno appellante ha allegato che il rapporto di lavoro sarebbe cessato per licenziamento orale intimato per asserita cessazione attività in data 18.07.20, con decorrenza dal
30.06.20 e ne ha lamentato l'inefficacia per vizio di forma posto che lo stesso sarebbe stato recapitato non al suo indirizzo, come prescritto dall'art. 1335 c.c. per le dichiarazioni recettizie, quale è anche il licenziamento, affinché esse possano dirsi conosciute dal destinatario ed esplicare i propri effetti, ma direttamente al suo recapito telefonico, in formato pdf, tramite il servizio di messaggistica istantanea whatsapp. Anche qualora venisse inteso come licenziamento scritto, il recesso intimato sarebbe comunque inefficace per carenza di una motivazione sufficientemente specifica e completa.
Tutto ciò premesso il ricorrente odierno appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) dichiarare inefficace il licenziamento datato 30.6.2020 e comunicato il 18.7.2020 per difetto di forma scritta o, in subordine, per carenza assoluta di motivazione e, per l'effetto, condannare
nella persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare i contributi previdenziali e assistenziali maturati nello stesso periodo al competente Ente previdenziale;
b) in via subordinata dichiarare illegittimo e/o ingiustificato e/o inefficace e/o dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento impugnato in quanto fondato su una ragione inesistente e/o insufficiente
e condannare nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare i contributi previdenziali
e assistenziali maturati nello stesso periodo al competente Ente previdenziale;
c) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 8 L. 604/1966, ordinare al datore di lavoro la riassunzione della ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa e al comportamento e alle condizioni delle parti;
d) sempre in ogni caso condannare la Controparte_1
nella persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di
€.50.691,58 per i titoli di cui ai conteggi allegati o a quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste ed eque.
Il Tribunale, dichiarata la contumacia della Controparte_1
istruita la causa mediante l'escussione dei testi di parte ricorrente, e
[...] Controparte_2 [...]
in parziale accoglimento del ricorso, così ha statuito: Per_1
“Dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 30.6.2020 per “ cessata attività” e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto . Per il resto rigetta il ricorso. Condanna la società resistente a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che già compensate liquida in euro
4500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione”.
Secondo la prima giudice non avrebbe adempiuto, pur essendone gravato, l'onere Parte_1
di dimostrare che, pur assunto come aiuto cuoco con mansioni riconducibili al quinto livello del
C.C.N.L. terziario con orario part-time al 87,50%, avesse di fatto svolto, dal 1.01.2016 al 30.6.2020, mansioni di cuoco riconducibili al quarto livello del C.C.N.L. applicato e che avesse osservato, per l'intero rapporto, un orario dalle 16.30 alle 23.30, per sei giorni a settimana.
Le deposizioni rese dai testi indotti su istanza del ricorrente odierno appellante sarebbero, infatti, piuttosto generiche e, in quanto tali, inidonee a consentire il superamento del dato documentale mentre la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta, rimasta contumace, non sarebbe di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi di prova, ad accertare i fatti posti a fondamento del ricorso.
La prova non sarebbe stata raggiunta, ad avviso del Tribunale, neppure in ordine alla natura orale del licenziamento impugnato non avendo i testi riferito circostanze utili a ricostruire le modalità con cui il rapporto di lavoro sarebbe cessato.
Il Tribunale, dopo aver qualificato il recesso come licenziamento scritto, in ragione del mancato assolvimento da parte della società convenuta, rimasta contumace, dell'onere di dimostrare la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo, ne ha dichiarato l'illegittimità e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità nella misura di nove mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Infine, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, ha compensato le spese di lite per 1/3.
Ha proposto appello lamentando con il primo motivo la violazione dell'art. 2697 Parte_1
c. 1 c.c. per aver la prima giudice valutato erroneamente le risultanze istruttorie, dalle quali, se attentamente ponderate, avrebbe dovuto trarre la fondatezza della richiesta, avanzata in primo grado, di pagamento delle differenze retributive e del TFR.
Difatti, l'incapacità del teste di indicare l'indirizzo dell' e il giorno di riposo Persona_1 Pt_2
settimanale, intesa dal Tribunale come causa della sua inattendibilità, non sarebbe così grave da inficiare l'intera testimonianza, posto che quanto da lui riferito sarebbe comunque confermato sia dalle prove documentali prodotte, che attesterebbero la sussistenza tra lui e la
[...]
di un rapporto lavorativo anche nel periodo in cui vi lavorò Controparte_1
l'appellante, sia dalla sentenza n. 10556/2022 del 13.12.2022 conclusiva del procedimento r.g.
21657/2020, attivato da contro l di Parte_3 Controparte_1 [...]
, in cui la medesima giudice della sentenza impugnata nel presente giudizio di appello CP_1
avrebbe dichiarato la sussistenza tra le due parti di un rapporto lavorativo, a tempo indeterminato con decorrenza dal mese di agosto 2017 al mese di febbraio 2020 con mansioni di aiuto cuoco riconducibili al livello V del CCNL Turismo e orario dalle 16.30 alle 23.30.
Che avesse svolto l'attività lavorativa a tempo pieno sarebbe confermato anche Parte_1
dalla dichiarazione del 1.10.2019, con cui in qualità di legale rappresentante p.t. Controparte_1 della avrebbe attestato allo sportello unico per l'immigrazione di Controparte_1
Roma di avere alle proprie dipendenze con mansioni di aiuto cuoco e retribuzione Parte_1 di €.1.500,00 e ciò in quanto la retribuzione ivi indicata sarebbe più alta rispetto a quella prevista per chi svolge le mansioni di aiuto-cuoco a tempo parziale.
Con il secondo motivo parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c. 2 c.c. non avendo la società convenuta odierna appellata fornito prova della corresponsione al lavoratore di una retribuzione che fosse proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, delle mensilità aggiuntive e del TFR.
Il ricorso è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo dell'appellata estratto dal registro pubblico
INIPEC.
L non si è costituita. Controparte_1
All'udienza odierna, pertanto, è stata dichiarata la contumacia dell'appellata e la causa è stata discussa;
all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non merita adesione la prima censura.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'istruttoria espletata non ha permesso di provare che parte appellante, pur inquadrata nel livello quinto del C.C.N.L. Turismo e Pubblici - Esercizi con qualifica di aiuto cuoco, avesse di fatto svolto, nel periodo compreso tra il 1.01.16 e il 30.06.20, mansioni riconducili al livello quarto del C.C.N.L. applicato, con orario 16:00-23:30.
Il teste difatti, nulla ha saputo dichiarare in merito all'attività svolta Controparte_2 dall'appellante all'interno del ristorante avendo solo riferito di essersi recato alcune volte presso l'osteria, prima della chiusura, a riscuotere il prezzo dei beni acquistati in giornata dal titolare o dall'appellante. In merito agli orari, ha dichiarato che era solito recarsi presso il Parte_1 suo minimarket, sito nelle vicinanze dell'osteria, tutti i giorni, alle volte prima delle 16:00, altre volte prima delle 17:00 fino alle 18:00. Ha, infine, dichiarato di aver saputo da che Controparte_1
l'appellante era bravo e che stava in cucina, senza però specificare quale fosse l'attività da lui espletata al suo interno.
È evidente come tale deposizione non provi nulla né in merito allo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni superiori né in merito all'orario che il medesimo deduce di aver osservato
(16:30-23:30).
Risulta inutilizzabile, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, anche la deposizione del teste in quanto, egli, pur vantando, diversamente da una Persona_1 Controparte_2 conoscenza diretta dei fatti dedotti in giudizio per aver lavorato dal 2017 al 2020 nell'osteria insieme all'appellante, ha di fatto reso una deposizione poco coerente e a tratti confusionaria.
Egli, difatti, sebbene abbia confermato lo svolgimento da parte di delle mansioni Parte_1 di cuoco almeno nel periodo 2017/2020, ha dichiarato di non ricordare l'indirizzo dell'osteria pur avendola frequentata almeno dal 2017 al 2020 (non risultando chiaro a che titolo nel 2008 vi ci sia recato) e di aver svolto mansioni di aiuto cuoco, con orario 16:30-23:00, per sei giorni a settimana, indicando però come giorno di chiusura il mercoledì e non il giovedì, come invece dedotto dall'appellante.
L'aver dichiarato di essere andato all'osteria nel 2008 ma di avervi iniziato a lavorare dal 2017 fino al 2020 e di aver lavorato sei giorni a settimana con riposo in un giorno diverso rispetto a quello indicato dall'appellante rende la testimonianza inutilizzabile ai fini dell'accertamento dei fatti, come rettamente inteso dal Tribunale.
Il primo giudice avrebbe poi errato, secondo parte appellante, nel ritenere inattendibile il teste
[...]
non potendosi dubitare che lo stesso avesse davvero lavorato alle dipendenze della Per_1
nel periodo in cui vi lavorava anche atteso che Controparte_1 Parte_1
tale rapporto, oltre ad essere documentalmente provato dalle buste paga allegate, sarebbe stato anche oggetto di accertamento nella sentenza conclusiva del procedimento r.g. 21657/20 promosso da
[...]
contro la medesima società odierna appellata. Per_1 In verità, il Tribunale non ha dubitato che avesse davvero lavorato alle dipendenze Persona_1
della circostanza questa che non costituisce oggetto di accertamento di Controparte_1
questo procedimento, ma ha semplicemente ritenuto inattendibili le informazioni da lui rese in qualità di testimone circa lo svolgimento da parte dell'appellante, nel periodo compreso tra il 1.01.16 e il
30.06.20, delle mansioni di cuoco, riconducibili al quarto livello del C.C.N.L. applicato.
Nulla può provare la dichiarazione resa allo sportello unico dell'immigrazione di Roma da CP_1
in qualità di legale rappresentante p.t. della in data
[...] Controparte_1
1.10.2019 e nella quale, secondo parte appellante, sarebbe contenuta la prova di aver espletato a tempo pieno la prestazione lavorativa, trattandosi di un documento che, in assenza di ulteriori elementi di prova, non permette di superare quanto indicato nelle buste paga.
Merita invece di essere accolto, seppur parzialmente, il secondo motivo di appello.
Ritenuto che le mansioni svolte dall'appellante debbano ritenersi corrispondenti al quinto livello del
C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi e considerato che la Controparte_1
scegliendo di rimanere contumace, non ha fornito prova della corresponsione all'appellante delle somme indicate nelle buste paga a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, appare fondata la domanda oggetto del secondo motivo del gravame seppur limitatamente al pagamento delle mensilità aggiuntive.
A tal fine si ritiene corretto il conteggio n. 3 indicato nell'atto di gravame, in quanto calcolato tenendo conto del quinto livello del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, che, come detto, è da considerare quello corrispondente alle mansioni svolte in concreto dall'appellante, del periodo 24.10.15 –
30.06.20 e dell'orario part-time all'87.50%, che sono entrambi oggetto di prova documentale in quanto indicati nelle buste paga prodotte.
Preme disporre la correzione dell'errore di calcolo posto in essere nella stesura del dispositivo e, pertanto, laddove è scritto “condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro
13.729,52 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo” deve essere letto “condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro 12.429,49 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo”. La parziale reciproca soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio nel doppio grado, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi;
la residua quota, liquidata in dispositivo, è posta a carico dell'appellata, parte prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro 13.729,52 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui due terzi, quota che si liquida nella misura già indicata dal
Tribunale, quanto al primo grado e in euro 3.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 03/06/2025
Il presidente est.
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1192/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ARMELISASSO MARINA Parte_1
e dall'Avv. ROSSI VAIRO CARLO
APPELLANTE
E contumace Controparte_1
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10558/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 13.12.2022
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro 13.729,52 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui due terzi, quota che si liquida nella misura già indicata dal Tribunale, quanto al primo grado e in euro 3.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari. Roma, lì 03/06/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato in data 30.07.20, ha dedotto di aver Parte_1
prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 15.07.2015 al 30.06.2020 alle dipendenze della presso il ristorante sito in Roma, Via del Controparte_1
Politeama 8/8A/8B; di aver svolto mansioni di aiuto-cuoco dal 15.07.15 al 31.12.15 e di cuoco dal
01.01.16 al 30.06.20 con una retribuzione mensile di €.1.200,00 nel primo periodo e di €.1.500,00 nel secondo;
di aver lavorato sei giorni settimanali, con riposo il martedì, osservando il seguente orario: 16:30-23:30; di non aver percepito l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, né tredicesima e quattordicesima mensilità; di aver usufruito di ferie retribuite unicamente dal
22.8.2017 al 22.9.2017; di essere stato regolarizzato a partire dal 24.10.15 come operaio di cui al quinto livello del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi, con orario part-time all'87,50% e qualifica di aiuto cuoco;
di aver svolto nel periodo compreso tra il 1.01.16 e il 30.06.20 mansioni riconducibili al livello IV del C.C.N.L. applicato.
ha poi dedotto di essere stato soggetto per l'intero periodo all'esercizio del potere Parte_1
organizzativo, direttivo, gerarchico e disciplinare di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
convenuta, del quale doveva rispettare le direttive e gli ordini inerenti al contenuto e alle modalità di svolgimento delle mansioni e al quale doveva comunicare qualsiasi evento che avrebbe potuto impedire o ritardare l'esecuzione della prestazione.
Infine, il ricorrente odierno appellante ha allegato che il rapporto di lavoro sarebbe cessato per licenziamento orale intimato per asserita cessazione attività in data 18.07.20, con decorrenza dal
30.06.20 e ne ha lamentato l'inefficacia per vizio di forma posto che lo stesso sarebbe stato recapitato non al suo indirizzo, come prescritto dall'art. 1335 c.c. per le dichiarazioni recettizie, quale è anche il licenziamento, affinché esse possano dirsi conosciute dal destinatario ed esplicare i propri effetti, ma direttamente al suo recapito telefonico, in formato pdf, tramite il servizio di messaggistica istantanea whatsapp. Anche qualora venisse inteso come licenziamento scritto, il recesso intimato sarebbe comunque inefficace per carenza di una motivazione sufficientemente specifica e completa.
Tutto ciò premesso il ricorrente odierno appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
a) dichiarare inefficace il licenziamento datato 30.6.2020 e comunicato il 18.7.2020 per difetto di forma scritta o, in subordine, per carenza assoluta di motivazione e, per l'effetto, condannare
nella persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare i contributi previdenziali e assistenziali maturati nello stesso periodo al competente Ente previdenziale;
b) in via subordinata dichiarare illegittimo e/o ingiustificato e/o inefficace e/o dichiarare nullo e/o annullare il licenziamento impugnato in quanto fondato su una ragione inesistente e/o insufficiente
e condannare nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare i contributi previdenziali
e assistenziali maturati nello stesso periodo al competente Ente previdenziale;
c) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 8 L. 604/1966, ordinare al datore di lavoro la riassunzione della ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa e al comportamento e alle condizioni delle parti;
d) sempre in ogni caso condannare la Controparte_1
nella persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di
€.50.691,58 per i titoli di cui ai conteggi allegati o a quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste ed eque.
Il Tribunale, dichiarata la contumacia della Controparte_1
istruita la causa mediante l'escussione dei testi di parte ricorrente, e
[...] Controparte_2 [...]
in parziale accoglimento del ricorso, così ha statuito: Per_1
“Dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 30.6.2020 per “ cessata attività” e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto . Per il resto rigetta il ricorso. Condanna la società resistente a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che già compensate liquida in euro
4500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% con distrazione”.
Secondo la prima giudice non avrebbe adempiuto, pur essendone gravato, l'onere Parte_1
di dimostrare che, pur assunto come aiuto cuoco con mansioni riconducibili al quinto livello del
C.C.N.L. terziario con orario part-time al 87,50%, avesse di fatto svolto, dal 1.01.2016 al 30.6.2020, mansioni di cuoco riconducibili al quarto livello del C.C.N.L. applicato e che avesse osservato, per l'intero rapporto, un orario dalle 16.30 alle 23.30, per sei giorni a settimana.
Le deposizioni rese dai testi indotti su istanza del ricorrente odierno appellante sarebbero, infatti, piuttosto generiche e, in quanto tali, inidonee a consentire il superamento del dato documentale mentre la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta, rimasta contumace, non sarebbe di per sé sufficiente, in assenza di altri elementi di prova, ad accertare i fatti posti a fondamento del ricorso.
La prova non sarebbe stata raggiunta, ad avviso del Tribunale, neppure in ordine alla natura orale del licenziamento impugnato non avendo i testi riferito circostanze utili a ricostruire le modalità con cui il rapporto di lavoro sarebbe cessato.
Il Tribunale, dopo aver qualificato il recesso come licenziamento scritto, in ragione del mancato assolvimento da parte della società convenuta, rimasta contumace, dell'onere di dimostrare la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo, ne ha dichiarato l'illegittimità e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un'indennità nella misura di nove mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Infine, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, ha compensato le spese di lite per 1/3.
Ha proposto appello lamentando con il primo motivo la violazione dell'art. 2697 Parte_1
c. 1 c.c. per aver la prima giudice valutato erroneamente le risultanze istruttorie, dalle quali, se attentamente ponderate, avrebbe dovuto trarre la fondatezza della richiesta, avanzata in primo grado, di pagamento delle differenze retributive e del TFR.
Difatti, l'incapacità del teste di indicare l'indirizzo dell' e il giorno di riposo Persona_1 Pt_2
settimanale, intesa dal Tribunale come causa della sua inattendibilità, non sarebbe così grave da inficiare l'intera testimonianza, posto che quanto da lui riferito sarebbe comunque confermato sia dalle prove documentali prodotte, che attesterebbero la sussistenza tra lui e la
[...]
di un rapporto lavorativo anche nel periodo in cui vi lavorò Controparte_1
l'appellante, sia dalla sentenza n. 10556/2022 del 13.12.2022 conclusiva del procedimento r.g.
21657/2020, attivato da contro l di Parte_3 Controparte_1 [...]
, in cui la medesima giudice della sentenza impugnata nel presente giudizio di appello CP_1
avrebbe dichiarato la sussistenza tra le due parti di un rapporto lavorativo, a tempo indeterminato con decorrenza dal mese di agosto 2017 al mese di febbraio 2020 con mansioni di aiuto cuoco riconducibili al livello V del CCNL Turismo e orario dalle 16.30 alle 23.30.
Che avesse svolto l'attività lavorativa a tempo pieno sarebbe confermato anche Parte_1
dalla dichiarazione del 1.10.2019, con cui in qualità di legale rappresentante p.t. Controparte_1 della avrebbe attestato allo sportello unico per l'immigrazione di Controparte_1
Roma di avere alle proprie dipendenze con mansioni di aiuto cuoco e retribuzione Parte_1 di €.1.500,00 e ciò in quanto la retribuzione ivi indicata sarebbe più alta rispetto a quella prevista per chi svolge le mansioni di aiuto-cuoco a tempo parziale.
Con il secondo motivo parte appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c. 2 c.c. non avendo la società convenuta odierna appellata fornito prova della corresponsione al lavoratore di una retribuzione che fosse proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, delle mensilità aggiuntive e del TFR.
Il ricorso è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo dell'appellata estratto dal registro pubblico
INIPEC.
L non si è costituita. Controparte_1
All'udienza odierna, pertanto, è stata dichiarata la contumacia dell'appellata e la causa è stata discussa;
all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non merita adesione la prima censura.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'istruttoria espletata non ha permesso di provare che parte appellante, pur inquadrata nel livello quinto del C.C.N.L. Turismo e Pubblici - Esercizi con qualifica di aiuto cuoco, avesse di fatto svolto, nel periodo compreso tra il 1.01.16 e il 30.06.20, mansioni riconducili al livello quarto del C.C.N.L. applicato, con orario 16:00-23:30.
Il teste difatti, nulla ha saputo dichiarare in merito all'attività svolta Controparte_2 dall'appellante all'interno del ristorante avendo solo riferito di essersi recato alcune volte presso l'osteria, prima della chiusura, a riscuotere il prezzo dei beni acquistati in giornata dal titolare o dall'appellante. In merito agli orari, ha dichiarato che era solito recarsi presso il Parte_1 suo minimarket, sito nelle vicinanze dell'osteria, tutti i giorni, alle volte prima delle 16:00, altre volte prima delle 17:00 fino alle 18:00. Ha, infine, dichiarato di aver saputo da che Controparte_1
l'appellante era bravo e che stava in cucina, senza però specificare quale fosse l'attività da lui espletata al suo interno.
È evidente come tale deposizione non provi nulla né in merito allo svolgimento da parte dell'appellante di mansioni superiori né in merito all'orario che il medesimo deduce di aver osservato
(16:30-23:30).
Risulta inutilizzabile, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, anche la deposizione del teste in quanto, egli, pur vantando, diversamente da una Persona_1 Controparte_2 conoscenza diretta dei fatti dedotti in giudizio per aver lavorato dal 2017 al 2020 nell'osteria insieme all'appellante, ha di fatto reso una deposizione poco coerente e a tratti confusionaria.
Egli, difatti, sebbene abbia confermato lo svolgimento da parte di delle mansioni Parte_1 di cuoco almeno nel periodo 2017/2020, ha dichiarato di non ricordare l'indirizzo dell'osteria pur avendola frequentata almeno dal 2017 al 2020 (non risultando chiaro a che titolo nel 2008 vi ci sia recato) e di aver svolto mansioni di aiuto cuoco, con orario 16:30-23:00, per sei giorni a settimana, indicando però come giorno di chiusura il mercoledì e non il giovedì, come invece dedotto dall'appellante.
L'aver dichiarato di essere andato all'osteria nel 2008 ma di avervi iniziato a lavorare dal 2017 fino al 2020 e di aver lavorato sei giorni a settimana con riposo in un giorno diverso rispetto a quello indicato dall'appellante rende la testimonianza inutilizzabile ai fini dell'accertamento dei fatti, come rettamente inteso dal Tribunale.
Il primo giudice avrebbe poi errato, secondo parte appellante, nel ritenere inattendibile il teste
[...]
non potendosi dubitare che lo stesso avesse davvero lavorato alle dipendenze della Per_1
nel periodo in cui vi lavorava anche atteso che Controparte_1 Parte_1
tale rapporto, oltre ad essere documentalmente provato dalle buste paga allegate, sarebbe stato anche oggetto di accertamento nella sentenza conclusiva del procedimento r.g. 21657/20 promosso da
[...]
contro la medesima società odierna appellata. Per_1 In verità, il Tribunale non ha dubitato che avesse davvero lavorato alle dipendenze Persona_1
della circostanza questa che non costituisce oggetto di accertamento di Controparte_1
questo procedimento, ma ha semplicemente ritenuto inattendibili le informazioni da lui rese in qualità di testimone circa lo svolgimento da parte dell'appellante, nel periodo compreso tra il 1.01.16 e il
30.06.20, delle mansioni di cuoco, riconducibili al quarto livello del C.C.N.L. applicato.
Nulla può provare la dichiarazione resa allo sportello unico dell'immigrazione di Roma da CP_1
in qualità di legale rappresentante p.t. della in data
[...] Controparte_1
1.10.2019 e nella quale, secondo parte appellante, sarebbe contenuta la prova di aver espletato a tempo pieno la prestazione lavorativa, trattandosi di un documento che, in assenza di ulteriori elementi di prova, non permette di superare quanto indicato nelle buste paga.
Merita invece di essere accolto, seppur parzialmente, il secondo motivo di appello.
Ritenuto che le mansioni svolte dall'appellante debbano ritenersi corrispondenti al quinto livello del
C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi e considerato che la Controparte_1
scegliendo di rimanere contumace, non ha fornito prova della corresponsione all'appellante delle somme indicate nelle buste paga a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, appare fondata la domanda oggetto del secondo motivo del gravame seppur limitatamente al pagamento delle mensilità aggiuntive.
A tal fine si ritiene corretto il conteggio n. 3 indicato nell'atto di gravame, in quanto calcolato tenendo conto del quinto livello del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, che, come detto, è da considerare quello corrispondente alle mansioni svolte in concreto dall'appellante, del periodo 24.10.15 –
30.06.20 e dell'orario part-time all'87.50%, che sono entrambi oggetto di prova documentale in quanto indicati nelle buste paga prodotte.
Preme disporre la correzione dell'errore di calcolo posto in essere nella stesura del dispositivo e, pertanto, laddove è scritto “condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro
13.729,52 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo” deve essere letto “condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro 12.429,49 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo”. La parziale reciproca soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio nel doppio grado, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi;
la residua quota, liquidata in dispositivo, è posta a carico dell'appellata, parte prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di euro 13.729,52 a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei residui due terzi, quota che si liquida nella misura già indicata dal
Tribunale, quanto al primo grado e in euro 3.200 oltre Cpa e Iva per il presente grado, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Roma, lì 03/06/2025
Il presidente est.
Dott. Glauco Zaccardi