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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/12/2025, n. 7787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7787 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5443 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, assunta in decisione all'udienza del 02.07.2025, con termini ex art. 190 cpc tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Tedeschi (C.F. ) per procura in atti C.F._2
– APPELLANTE –
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Cosimi (C.F. ) per procura in atti C.F._4
– APPELLATO –
E
(C.F. ), CP_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. Felice Di Biagio, per procura in atti
– APPELLATO –
OGGETTO: art. 2932 cc, esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre
FATTO E DI DIRITTO
La controversia verte sulla mancata esecuzione dell'accordo di mediazione, sottoscritto dalle parti in data 11.4.2016, avente a oggetto lo scioglimento della comunione su un immobile in costruzione sito in Fabrica di Roma (VT).
Precisamente, ha agito in giudizio, deducendo il rifiuto di alla Parte_2 Parte_1 stipula dell'atto notarile di divisione, al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, ai sensi dell'art. 2932 cc, e, precisamente, secondo gli accordi:
l'assegnazione ad del terreno sito in Fabrica di Roma località San Giorgio distinto Parte_2 al catasto al Fg 9 ed alle part.lle 1291, 1292, e quota 1/3 della part.lla n. 1290 del Fg n. 9 adibita a strada dati derivanti da frazionamento eseguito in data 18/05/2016, prot. VT 0042230, N.
42230.1/2016.
a della porzione immobiliare in Fabrica di Roma (Vt), loc. San Giorgio, costituita Parte_1 da immobile in corso di costruzione distinto al catasto al Fg 9, part.lla 1289, sub 3; quota 1/2 della part.lla 1289 sub 4 del Fg 9 ; quota di 1/3 part.lla 1290 Fg 9, strada, derivanti da frazionamento eseguito in data 18/05/2016, prot. VT 0042230, N. 42230.1/2016
a della porzione immobiliare in Fabrica di Roma, loc San Giorgio, distinta al catasto CP_2 al Fg 9 alla part.lla 1289, sub 1 e sub 2; metà della part.lla 1289 sub 4 del fg 9 e quota di 1/3 part.lla
1290 Fg 9. derivanti da frazionamento eseguito in data 18/05/2016, prot. VT 0042230, N.
42230.1/2016.
- il trasferimento di cubatura residua edificabile relativa alle porzioni immobiliari assegnate a Parte_1
e come sopra meglio identificate, in favore del lotto attribuito ad
[...] CP_2 Pt_2
(Fg.9 part.1291, 1292)
[...]
Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 508/2021, accertato l'inadempimento di , Parte_1 ha accolto la domanda, disponendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in esecuzione dell'accordo raggiunto in mediazione, l'attribuzione dei singoli lotti ed il trasferimento della cubatura residua edificabile, in favore del lotto attribuito ad con la condanna al risarcimento del danno, in favore Parte_2 dell'attore, liquidato, in via equitativa, in euro 5.000, oltre alla refusione delle spese di lite.
A fondamento della decisione, vi è la constatazione che l'accordo di mediazione sottoscritto in data
11.04.2016 “è stato liberamente determinato nel suo contenuto dalle parti e si configura come titolo esecutivo vincolando i sottoscrittori. La sentenza, in presenza di tale titolo, viene emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c.”. ha proposto un unico motivo di appello, lamentando l'omesso esame, da parte del Parte_1
Tribunale, del mancato adempimento agli obblighi assunti ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 dell'accordo di mediazione.
L'appellante non è più comparso dal 25 gennaio 2022 e la causa è stata trattata su impulso delle controparti, che hanno manifestato un interesse alla decisione, pur in mancanza di appello incidentale: dunque, la causa va decisa nel merito, ai soli fini delle spese processuali.
L'impugnativa verte sul mancato rispetto dei detti obblighi e sulla necessità di individuare e realizzare le strade di accesso ai fondi, con richiesta di una consulenza tecnica di ufficio, per stabilire, prima dell'assegnazione dei lotti, i lavori da realizzare ed i relativi costi, eseguendo le opere necessarie prima della divisione.
La contestazione è priva di pregio.
Esaminando le singole previsioni contenute nell'accordo, all'art. 5 si legge “le parti si obbligano ad effettuare tutto quanto necessario al fine di trasferire l'eventuale cubatura residua edificabile, come meglio indicato in premessa, in favore del lotto in proprietà del sig. (a cui è Parte_2 succeduta , in qualità di erede), in proporzione delle rispettive quote”. Si tratta Controparte_1 proprio del trasferimento, disposto ex art. 2932 cc con la sentenza dal Tribunale di Viterbo, in ragione della mancata stipula dell'atto notarile: non si comprende perché l'appellante si sia lamentato della sua mancata esecuzione (cfr. pag. 3 atto appello), avendo impugnato, per la riforma, la stessa sentenza che ha dichiarato il trasferimento, in sede di divisione, su richiesta dell'unica parte interessata ad esso.
L'art. 6 riguarda l'obbligo di ripartizione delle spese di messa in sicurezza, assunto dallo stesso e dal condividente, in relazione ai fabbricati che devono essere loro Parte_1 CP_2 assegnati. L'appellante ha contestato genericamente il mancato adempimento di un obbligo, per cui non risulta essersi attivato e che, peraltro, presuppone l'assegnazione degli immobili e, dunque,
l'esecuzione dell'accordo. Ancora, la norma prevede la percentuale spettante a ciascuno dei due condividendi e richiama la perizia tecnico strutturale ed il relativo computo metrico, redatta dall'ing.
che ha individuato gli interventi di consolidamento ed i relativi costi. Persona_1
L'art. 7, infine, riguarda le spese relative alla pulizia delle aree interessate, che deve essere eseguita da persona scelta proprio dallo stesso appellante. L'attività di pulizia, secondo la prospettazione di
(cfr. pag. 3 costituzione in appello , è stata effettuata subito dopo Controparte_1 Pt_1 la conclusione dell'accordo - e la circostanza è rimasta incontestata - per permettere le operazioni di frazionamento, altrimenti impossibili da compiere.
Va poi aggiunto che si tratta di contestazioni che, in parte, non risultano nemmeno proposte, prima dell'instaurazione del giudizio: il richiamo alla documentazione in atti è assolutamente generico e, comunque, pur volendo esaminarla, emergono contestazioni volte sostanzialmente a travolgere l'intero accordo raggiunto. Il frazionamento è avvenuto e la perizia tecnico strutturale ha individuato le opere necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati da assegnare a due dei tre condividendi.
L'appellante sembra piuttosto voler introdurre nuovi accertamenti, che riguardano la fase esecutiva ovvero l'attuazione dell'accordo raggiunto, oggetto di questo giudizio, per ottenere una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 cc. L'accordo, come sottolineato dal tribunale, è stato raggiunto liberamente dalle parti e nella piena consapevolezza degli obblighi, assunti con esso, e, pertanto, la domanda è stata correttamente accolta.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, anche in appello, che vengono liquidate applicando lo scaglione, previsto dal d.m. 55/2014, per le cause di valore indeterminato di bassa complessità (esclusa la fase istruttoria/trattazione del tutto mancata), nella misura minima, considerata la portata della linea difensiva delle controparti ed il sostanziale abbandono dell'appello.
Va poi dichiarato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, stante il sostanziale abbandono dell'impugnativa, pochi mesi dopo l'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo,
n. 508/2021, con la condanna al pagamento delle spese del grado per l'importo di € 3.473,00 euro in favore di ciascuna parte costituita, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
spese per parte da distrarsi in favore dell'avv. Felice Di Biagio, dichiaratosi CP_2 antistatario.
Dichiara tenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.115/2012, al Parte_1 versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, da esso dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 17.12.2025
Il presidente rel