Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art 281sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 21381/2024 promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 troc
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Piazza Santa Francesca Romana n. 3, Milano, presso il difensore OPPONENTI contro titolare di EDIL G DI GH TA (C.F. Controparte_1
C.F._3 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
All'udienza del 05/06/2025 la parte costituita, riportandosi ai propri atti, ha precisato le seguenti CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti e di documenti, esaminate ed accolte le difese, eccezioni e domande degli opponenti:
1. In via preliminare pagina 1 di 6
2. Nel merito ed in via principale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione o di titolarità passiva dei signori e e comunque, anche in applicazione Parte_2 Parte_1
, l'inammissibilità, inesigibilità e/o infondatezza nell'an e nel quantum della domanda monitoria avversaria, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
3. Nel merito ed in via subordinata a) respingere in ogni caso la domanda avversaria in quanto infondata nell'an e nel quantum e non provata;
b) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'opposto quanto alla mancata realizzazione delle opere descritte in narrativa ancorché previste dal contratto di appalto e dei vizi/difetti del parquet;
c) disporre la riduzione del prezzo dei lavori di cui al contratto di appalto nella misura corrispondente al valore e/o alle somme corrispondenti alle difformità e ai vizi descritti in narrativa;
d) per l'effetto, dato atto che il prezzo del contratto di appalto è stato già interamente pagato, condannare l'opposto al pagamento, a favore degli opponenti, della somma corrispondente alla riduzione del prezzo che sarà determinata in corso di causa, disponendo eventualmente la compensazione, totale o parziale, tra tale importo e quello che dovesse risultare ancora dovuto all'opposto nell'ipotesi di accoglimento della pretesa monitoria. e) in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
4. In via istruttoria senza inversione dell'onere probatorio, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte nella parte in fatto del presente atto, con riserva di indicare i testi.
5. Condannare, in ogni caso l'opposto al rimborso delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare di IL G di , ha ottenuto il decreto Controparte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 5372/2024 del Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto a e a il Parte_1 Parte_2 pagamento di € 28.370,00, oltre interessi e spese del procedimento.
pagina 2 di 6 Stando alla narrativa del ricorso ex art 633 c.p.c., l'importo ingiunto rappresenta il saldo della fattura nr. 10/2022 del 16.05.2022, emessa nell'ambito di un contratto di appalto, stipulato tra gli opponenti e l'opposto, per lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso eseguiti tra luglio 2021 e gennaio 2022 dalla ditta individuale IL G di Gheorghe Constantin e relativi ad un'unità immobiliare, oggetto poi anche di un contratto preliminare di compravendita con soggetto terzo, sita al piano seminterrato del cortile interno dello stabile di via Carnovali n. 5, in Milano. In data 29 luglio 2022, gli opponenti hanno ricevuto la diffida di pagamento della fattura n. 10/2022 da parte di IL G, che imputava tale somma ai lavori effettuati dall'impresa quali variazioni necessarie del progetto ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto;
e hanno replicato il successivo 10 agosto 2022, contestando la Parte_2 Parte_1 pretesa (docc. 9 e 10 opponenti). Con atto di citazione gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio
[...]
, titolare di IL G di , allegando che: non sussiste la CP_1 Controparte_1 azione passiva con ri onitoria, in quanto la fattura n. 10/2022 non è relativa alle prestazioni oggetto del contratto di appalto, bensì ad opere relative ad un diverso rapporto obbligatorio, concluso tra lo stesso appaltatore e promissario acquirente dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
la Persona_1 somma ingiunta si riferisce a “lavori extra preventivo”, in particolare, a lavori effettuati quali variazioni necessarie del progetto ai sensi dell'art. 11 del contratto d'appalto, dal cui pagamento sono stati espressamente esonerati dall'appaltatore perché gravante sul già menzionato promissario acquirente dell'unità immobiliare (verbale di ultimazione lavori sub doc 5 opponenti); infatti, le uniche variazioni necessarie e concordate tra le parti sono state quelle relative alle tubature condominiali ed allo smaltimento del materiale ivi contenuto, per le quali IL G ha emesso la fattura n. 31/2021 di € 4.180,00, saldata dagli opponenti (docc. 4, 10, 11 e 18 opponenti); in ogni caso eventuali rivendicazioni economiche sarebbero superate dal citato verbale di ultimazione lavori, avente natura di transazione;
in subordine hanno comunque contestato la liquidità del credito, hanno allegato sia che parte dei lavori extra contratto ora rivendicati sono stati già pagati da essi opponenti in quanto oggetto delle prestazioni ricomprese nel contratto di appalto, sia la mancanza di alcune opere oggetto dell'appalto, sia la presenza di vizi relativi al parquet (che si era sollevato); hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione passiva/ titolarità del rapporto sul piano passivo e per infondatezza della pretesa, nonché la reiezione di qualsiasi domanda avversaria;
nel merito e in via subordinata, hanno chiesto la rideterminazione della somma ingiunta, l'accertamento della mancanza di alcune opere tra quelle appaltate e del vizio afferente al parquet, con conseguente riduzione del pagina 3 di 6 prezzo e condanna dell'opposto alla restituzione di quanto percepito in eccesso - con eventuale compensazione, totale o parziale, con il credito accertato in capo all'opposto. L'opposto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. In sede di memoria ex art 171ter n 2 c.p.c., gli opponenti hanno rilevato come la mancata produzione del fascicolo monitorio da parte del convenuto opposto non consenta nemmeno di verificare la fondatezza della sua pretesa. All'udienza di prima comparizione delle parti, la difesa degli opponenti ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione e pertanto è stata invitata a discutere oralmente la causa e a precisare le conclusioni. All'esito, il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art 281sexies.3 c.p.c. Ciò premesso, l'opposto, su cui grava l'onere probatorio, non costituendosi, non ha prodotto il fascicolo di parte inerente al procedimento monitorio così da consentire al Tribunale di verificare la corretta emissione del decreto ingiuntivo in presenza dei requisiti di certezza esigibilità liquidità del credito di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e il fondamento della pretesa creditoria (Cass. sez. 1, Sentenza n. 17603 del 18/07/2013); di fatto, però, almeno parte della documentazione su cui si fonda la pretesa monitoria è confluita nel fascicolo dell'opposizione perché prodotta dagli opponenti;
si tratta in particolare dei documenti n. 7 (fattura nr. 10/2022 del 16.05.2022) e n. 3 (contratto di appalto); alla luce di tali documenti può dirsi allora che il titolo è stato correttamente emesso a mente dell'art 634 c.p.c. Ciò posto, va premesso che il verbale di ultimazione lavori sottoscritto in data 9 febbraio 2022 tra e da un lato, e in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare ro pponente), no ex art 1965 c.c. perché con esso le parti non si sono fatte reciproche concessioni ponendo fine a una lite già incominciata e prevenendo una lite che potesse insorgere tra loro. Occorre, allora, esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli opponenti o difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio sul piano passivo (v. Cass. 15 novembre 2016, n. 23245). Va premesso che è orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto pagina 4 di 6 sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. civ., sezioni unite, 2951/2016). Ebbene, nella fattispecie, l'eccezione sollevata dagli opponenti attiene non già alla legittimazione passiva, bensì al merito, avendo gli stessi contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale affermato dall'odierno opposto nel procedimento monitorio. Ciò chiarito, dall'analisi complessiva del compendio probatorio emerge che la fattura n. 10/2022 del 16.5.2022 di € 31.207,00 (€ 28.370,00 + IVA) per lavori extra preventivo Via Carnovali 5 Milano (doc. 7 opponenti) non è relativa alle prestazioni oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti, il cui prezzo, come si dirà, è già stato interamente pagato, ma (almeno per quanto risulta dai documenti in atti e dalla prospettazione degli opponenti) sembra riferirsi ad opere diverse, che costituirebbero oggetto di distinto contratto e rapporto obbligatorio, intercorrente tra l'opposto e promissario acquirente dell'unità immobiliare di proprietà degli Persona_1
Invero, durante l'esecuzione del contratto d'appalto stipulato tra le parti, e Pt_2 hanno rifiutato la proposta di opere extra e ulteriore preve o Parte_1 presentata dal direttore dei lavori - l'architetto (doc.4 opponenti); Per_2 Tes_1 inoltre, in data 9 febbraio 2022, lato, e Parte_2 Parte_1 [...]
in qualità di titolare di IL G, dall'altro, hanno sottoscritto un verbale di CP_1 ultimazione lavori (doc. 5 opponenti) ove si legge: “l'impresa dichiara che in merito alle opere extra non avanza altre pretese economiche o di altra natura dai sig.ri e ; “tutti i Pt_2 Parte_1 pagamenti previsti e descritti nel contratto di appalto di opera sono stati eseguiti dal Committente ed accettati dall'impresa”; “le opere extra eseguite e non descritte nel capitolato allegato al contratto di appalto sono state commissionate direttamente dal promittente acquirente dell'immobile, sig. Per_1
e verranno direttamente pagate da quest'ultimo”. Pertanto, dal documento in esame,
[...] emerge che gli opponenti nulla devono a saldo del contratto di appalto, così come in relazione ad eventuali opere extracontratto che risultassero eseguite da IL G. Del resto, quest'ultima, in data 11 maggio 2022, ha inviato via mail anche all'indirizzo
.it (che gli opponenti attribuiscono a sia la fattura Email_1 Persona_1
n. 10/2022 datata 10 maggio 2022 originariamente intestata al per l'importo di Per_1
€ 31.207,00 (28.370,00 + IVA) avente ad oggetto le “opere murarie nella vostra unità immobiliare di via Carnovali nr. 5, Milano” per le “opere extra preventivo eseguite” sia il “Preventivo
– Contratto” riferito alle “opere extra contratto” intestato a (doc. 6 Persona_1 opponenti). E' soltanto in seguito che la stessa fattura è stata rimessa a carico di Pt_2
e
[...] Parte_1
In definitiva, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli opponenti deve essere revocato.
pagina 5 di 6 Per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, va premesso che la stessa è svolta in via subordinata rispetto alla domanda principale (revoca del decreto ingiuntivo per effetto della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva/titolarità passiva e infondatezza della domanda monitoria o per intervenuta transazione); ne consegue che, una volta accolta la domanda principale di revoca del titolo per difetto di titolarità del rapporto sul piano passivo, non deve procedersi ad esame di quella riconvenzionale. Del resto, all'udienza ex art 183 c.p.c., la difesa degli opponenti ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, senza avanzare richieste di carattere istruttorio (articolate nella memoria ex art 171ter n 2 c.p.c. esclusivamente in subordine, in relazione proprio alla domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo, condanna dell'opposto alla restituzione di parte del prezzo pagato ed eventuale totale o parziale compensazione). Le spese processuali - liquidate in dispositivo con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22 e con riduzione quindi del valore medio della fase di trattazione/istruttoria (che non ha giustificato il deposito della memoria ex art 171ter n 3 c.p.c.) e decisionale in considerazione dell'attività ivi espletata nella contumacia della parte convenuta - vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5372/2024 del Tribunale di Milano proposta da e e revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 5372/2024 del Tribunale di Milano emesso in favore di
[...]
titolare della ditta individuale IL G di;
CP_1 Controparte_1 condanna l'opposto a rifondere agli opponenti le spese processuali, liquidate in € 535,00 per spese ed € 5.260,50 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario, CPA e IVA. Milano, 20.6.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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