Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 2
Poiché anche i crediti assistenziali, oltre che previdenziali, sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili, peraltro, solo fino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., per il conseguimento degli stessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori della prestazione ne' l'accertamento di una loro responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello "spatium deliberandi" di centoventi giorni, ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, stabilito in generale per i crediti verso gli enti pubblici.
Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza; ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quali per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6882 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PIETRO cuoco - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PO AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 18, presso lo studio dell'avvocato SABINA MARONCELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE PAPPALARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1331/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 05/05/99 R.G.N. 5167/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 febbraio 1996 TO PO, premesso di essere affetto da infermità tali da far sorgere il diritto alla indennità di accompagnamento, e di aver esperito con esito negativo il prescritto procedimento amministrativo, chiedeva al Pretore di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, l'accertamento del proprio stato di invalidità civile con il conseguente diritto alla indennità di accompagnamento e riconoscimento nei confronti del Ministero degli Interni di tale indennità con gli interessi legali e le spese del giudizio.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Ministero convenuto contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. Il Pretore, in esito all'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, con sentenza in data 30 settembre 1997 rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza proponeva appello il PO, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Resisteva il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del gravame.
Espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale, l'adito Tribunale di Catania, con sentenza del 5 maggio 1999, osservava, nella parte motiva, doversi dichiarare il diritto del PO all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 ottobre 1998;
dichiarava, tuttavia, nel dispositivo "il diritto di PO TO all'assegno d'invalidità civile con decorrenza dell'1 ottobre 1998" e condannava conseguentemente il Ministero alla relativa corresponsione, con gli interessi legali sui ratei maturati a decorrere dal 121^ giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo d'interessi fosse portato in detrazione da quello eventualmente spettante a titolo di rivalutazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell'Interno sulla base di dieci motivi.
Resiste il PO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso per mancanza del requisito della specialità della procura conferita dal PO al proprio difensore.
Invero, ai fini della costituzione dell'intimato nel giudizio di cassazione è necessario, a pena di inammissibilità, - ai sensi dell'ar070 c.p.c., che richiama il precedente art.365- che l'avvocato sia munito di procura speciale, ossia di procura conferita con specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità e perciò necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, non potendo a tali effetti valere, neanche nelle controversie individuali di lavoro, la procura apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio di merito, sebbene ne sia espressamente prevista l'estensione a tutti gli ulteriori gradi del giudizio (ex plurimis, Cass. 9 aprile 1993 n. 4315; Cass.17 febbraio 1988 n. 1711). Nella specie, nella stessa intestazione del controricorso, PO TO risulta "rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Pappalardo come da procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio..."
Essendo, quindi, il controricorso sottoscritto da avvocato munito di procura rilasciatagli prima della pubblicazione della sentenza ex adverso impugnata con ricorso per cassazione, esso deve dichiararsi inammissibile.
Con i primi due motivi il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), dolendosi che il Tribunale, nonostante la riconosciuta patologia demenziale senile sia "a decorso tipicamente lentamente ingravescente" e pur in assenza di episodi specifici acuti (es. episodi ictali) abbia ribaltato, a distanza di breve tempo, la valutazione di autosufficienza espressa all'esito del giudizio di primo grado in valutazione di necessità di assistenza continua, espressa all'esito del giudizio di secondo grado.
D'altro canto - prosegue il ricorrente - l'ulteriore patologia riscontrata (lesioni osteo-articolari interessanti gli arti inferiori a seguito di scoppio di ordigno bellico) giustificava una grave difficoltà nella deambulazione (consentita con l'ausilio di bastone) ma non la ritenuta impossibilità.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
In proposito si deve in primo luogo osservare che, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 del 1988)
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass.3 febbraio 1999 n. 931). Orbene, nella specie il Tribunale di Catania, dopo avere esposto le conclusioni del nominato consulente tecnico - alla cui stregua il PO risultava affetto da infermità che lo rendevano invalido nella misura del cento per cento, ed inoltre che, a differenza di quanto era riscontrabile all'epoca della presentazione della domanda amministrativa e della consulenza di primo grado, era anche abbisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a far data dall'1 ottobre 1998 - ha ritenuto di condividerle perché precise e logiche, conseguenti ad approfondite indagini ed alla applicazione di un corretto metodo di valutazione medico-legale; conclusioni, peraltro - precisa il Giudice di appello -, nei cui confronti non solo le parti non avevano proposto ulteriori rilievi o critiche, ma sulle quali lo stesso consulente di parte del Ministero aveva concordato. Appare, allora, evidente che gli esposti rilievi mossi alla sentenza impugnata finiscono col risolversi in una generica contestazione delle affermazioni del CTU, e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico.
Al riguardo non si può che richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, quando il giudice di merito, in un giudizio in materia di invalidità o inabilità, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7798 del 1998). Circa i pretesi vizi di motivazione, poi, va richiamata e ribadita la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando il giudice del merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr., tra le tante, Cass. 9 marzo 2001 n. 3519; Cass. n. 7806 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Con il terzo, quarto e quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.75 e 83 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità della sentenza o del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.) e motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), evidenziando come il ricorso introduttivo del giudizio contenzioso, depositato il 15 maggio 1997, fosse stato proposto direttamente dalla parte, TO PO, nonostante la presenza di un grave deficit psichico (costituito da disorientamento temporo-spaziale per alterazione cerebro-vascolare e stato demenziale senile). Ne discendeva la nullità del rapporto processuale, avendo il PO, affetto da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Ne discendeva altresì la nullità della procura ad agire.. in quanto rilasciata da incapace assoluto con ripercussione sulla decisione del Tribunale intervenuta nel giudizio de quo, anch'essa affetta da nullità.
I motivi, da trattarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondati.
Infatti, come questa Corte Suprema ha più volte affermato, l'articolo 75 cod. proc. civ., indicando le persone processualmente incapaci, si riferisce alle persone legalmente incapaci e non pure a quelle colpite da incapacità naturale non ancora interdette o inabilitate, cioè si riferisce ad una posizione giuridica e non ad una condizione fisico-psichica. Occorre, pertanto, che sia stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione o che sia stato nominato all'incapace un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152; Cass.3 dicembre 1994 n. 10425). Applicando tali principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi la dedotta incapacità processuale della intimata e la conseguente nullità del rapporto processuale e della sentenza.
Con il sesto, settimo ed ottavo motivo, il ricorrente denuncia, subordinatamente ed in via alternativa, violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Assume in proposito che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica, risolvendosi in un accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, sarebbe inammissibile, in quanto non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio, ma sarebbe dovuto discendere da un apposito giudizio camerale, ai sensi degli artt.712 e ss. c.p.c. Anche tale censura è priva di fondamento. Come sopra chiarito, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art.1 della legge n.18 del 1980, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene effettuato l'accertamento giudiziario, onde la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art.712 e ss. c.p.c. non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto. Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 e dell'art.1, quinto comma, della legge n.508 del 1988 nonché motivazione omessa o insufficiente (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assumendo che il Tribunale non avrebbe considerato che una delle principali patologie da cui era affetto il PO era altrimenti tutelata, in quanto riconducibile ad evento traumatico (scoppio di ordigno) per causa di guerra e, pertanto, avrebbe errato nel disporre la condanna al pagamento del richiesto beneficio senza far salvi gli ulteriori accertamenti nella competente sede amministrativa circa la titolarità, da parte dello stesso assistito, di analogo più favorevole trattamento. Trattasi di questione inammissibile, in quanto non risulta proposta nei precedenti gradi di giudizio, priva, peraltro, di riscontro nel dato normativo, che, lungi da esprimersi in termini di imposizione, si limita ad attribuire all'interessato "la facoltà di optare per il trattamento più favorevole" (art. 1, comma quarto, legge 21 novembre 1988 n.508). Infondato è anche l'ultimo motivo, con cui il Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 429, ultimo comma, c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., osserva che, essendosi riconosciuto il beneficio da epoca ampiamente posteriore alla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale (ovvero a far data dalle operazioni peritali di secondo grado), alcuna mora era configurabile a carico dell'Amministrazione e, quindi, gli interessi sui ratei arretrati non erano dovuti.
Invero, costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che anche il credito assistenziale, oltre che previdenziale, è soggetto alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili, peraltro, solo fino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991), trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disc. att. c.p.c. (ex plurimis, Cass. 9 ottobre 2000 n. 13430);
pertanto, per il conseguimento degli stessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti degli enti erogatori della prestazione ne' l'accertamento di una loro responsabilità, essendo sufficiente, ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di centoventi giorni, ex art.7 della legge n. 533 del 1973, stabilito in via generale per i crediti verso gli enti pubblici.
Di tale termine il Giudice a quo ha tenuto conto, allorché ha condannato il Ministero dell'Interno alla corresponsione, in favore del PO, alla indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 ottobre 1998, con gli interessi legali sui ratei maturati a decorrere dal 121^ giorno successivo.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Giova precisare, per completezza, che, nonostante la chiara motivazione della sentenza impugnata congruente alla richiesta "indennità di accompagnamento", nel dispositivo della stessa si fa impropriamente riferimento all'"assegno di invalidità civile". Tale improprietà, tuttavia - ad avviso del Collegio -, non vale a porre in discussione il reale significato della espressione adottata, tant'è che lo stesso Istituto ricorrente ha apprestato le sue difese, correttamente interpretando l'espressione, nel senso di "indennità di accompagnamento", e cioè in maniera conforme alla motivazione.
Nulla per le spese, attesa la rilevata inammissibilità del controricorso ed il mancato espletamento di attività difensiva da parte del PO.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002