Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1115/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. PANATO MARCO e CORRADINI MARTA ( ) ; , C.F._2
elettivamente domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122 VERONA, presso il difensore avv. PANATO
MARCO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e VALENTINI GLORIA Controparte_2 P.IVA_1
( ) VIA GALILEO GALILEI N. 27 TRENTO;
elettivamente domiciliato in C.F._3 presso lo studio dell'avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE OPPONENTE: In via preliminare a) ove richiesta, negarsi la concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione.
Sempre in via preliminare, b) accertarsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento a favore del
Tribunale di Verona per tutti i motivi sopra esposti, con ogni effetto come per legge.
pagina 1 di 6
Nel merito: In via principale 1) revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atto, o per quelli ritenuti d'ufficio o di giustizia, e per l'effetto dichiararsi, e/o accertarsi, che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta per i titoli e le causali di cui al decreto opposto, anche in accoglimento delle spiegate eccezioni riconvenzionali. In ogni caso, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dell'opponente;
2) in via di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare gli inadempimenti dell'opposta nello svolgimento delle prestazioni ed obblighi sopra descritti rispetto agli impegni contrattuali assunti con l'opponente nonché i danni causati e, per l'effetto, per i motivi dedotti o quelli ritenuti dal Giudice anche d'ufficio condannare l'opposta a risarcire alla parte opponente ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, con la corresponsione in favore dell'opponente dall'opposta della somma di € 15.000
(quindicimila) a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e danno morale, risarcimento danno e ristoro spese e/o delle diverse maggiori o minor somme accertate in corso di causa o ritenute di
Giustizia, anche in via equitativa;
In via subordinata 3) nel denegato e non ritenuto caso di conferma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, ridurre le somme dovute dall'opponente all'opposta con l'accertamento delle somme realmente dovute, se dovute, secondo quanto verrà verificato, provato ed accertato in corso di causa, anche compensando, in tutto o in parte, con le somme dovute dall'opposta all'opponente per i motivi esposti in atto e per quanto sarà provato in corso di causa, anche in accoglimento delle suestese spiegate domande ed eccezioni riconvenzionali;
In ogni caso 4) Con vittoria di spese, compenso d'avvocato, rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta.
In via istruttoria: insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate come da seconda e terza memoria ex art. 183 cpc.
CONVENUTA: respingere tutte le avverse deduzioni, eccezioni e domande;
- conseguentemente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 143/2022, emesso nel procedimento RG n.
454/2022 Tribunale di Trento, nella persona del Giudice dott. Massimo Morandini;
- per ogni ipotesi di mancata conferma (anche parziale) del decreto ingiuntivo opposto, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, accertarsi e dichiararsi che l'opposta è creditrice nei confronti di parte pagina 2 di 6 opponente , p. iva con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
RO (VR), via San Marcello, n. 15, in persona del titolare firmatario Sig. Controparte_1
c.f. , per le ragioni sopra esposte, delle somme di cui al decreto ingiuntivo C.F._1
opposto, o di quelle diverse che risulteranno di giustizia, con gli interessi di mora ai sensi del D. Lgs.
231/2002 dal dovuto al saldo e conseguentemente condannarsi l'opponente Controparte_1
in persona del titolare al pagamento in favore dell'opposto delle relative somme;
[...]
- Spese, diritti ed onorari rifusi, sia per la fase monitoria che per la presente vertenza, oltre al 15% spese generali, contributo CNPA e IVA di legge;
in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183 cpc.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 27.4.2022 la ha proposto Controparte_1
opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.143/2022 in forza del quale era stata condannata a corrispondere alla la somma di € 42.221,00 oltre ad interessi e spese, quale corrispettivo CP_2
perle prestazioni eseguite.
Ha asserito che nel maggio 2019 aveva contattato la convenuta per ottenere la fornitura di un sistema intercambiabile per autocarro MAN 8x4 con ribaltabile ed aveva evidenziato la necessità di ottenere tale servizio entro tempi rapidi in quanto aveva ricevuto due importanti commesse.
Ha precisato che le parti avevano concordato che la consegna avvenisse entro il 19.9.2019, ma che, nonostante i numerosi solleciti, il cassone era stato consegnato solo il 13.10.2019, mentre il braccio scarrabile era stato installato con oltre nove mesi di ritardo.
Ha affermato che, a causa di tale ritardo, aveva subito dei gravi pregiudizi economici e di immagine.
Ha precisato che l'installazione operata da controparte non era stata eseguita a regola d'arte, con la conseguenza che l'attrice era stata costretta a sostenere delle spese per interventi meccanici.
Ha eccepito, preliminarmente, la incompetenza territoriale del Tribunale di Trento;
in particolare ha affermato di avere sede a Verona, che il contratto si era perfezionato a Verona e che la somma non era liquida, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione l'art. 1182 c.c..
Ha rilevato, inoltre, che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 3, comma 1 quater DL n.28/2020.
Ha asserito che il prezzo era stato indicato da controparte in modo unilaterale;
ha affermato che non era dovuta la somma di € 60,00 per l'estratto autentico notarile in quanto controparte aveva prodotto le fatture elettroniche.
pagina 3 di 6 Ha asserito che controparte aveva adempiuto in ritardo agli obblighi assunti ed ha chiesto, conseguentemente, che fosse condannata a risarcire i danni ed a rimborsare le somme spese per l'attività di ripristino nel veicolo e pari ad € 700,00.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertato che nulla era dovuto a controparte;
in via subordinata ha chiesto che, previa compensazione con le somme dovute dalla convenuta, fosse ridotto l'importo oggetto di causa.
Con comparsa dd. 29.6.2022 si è costituita la asserendo che tra le parti era intercorso un CP_2
contratto scritto;
ha precisato che, pertanto, il corrispettivo dovuto era stato concordato e che controparte aveva corrisposto solo un acconto di € 1.500,00.
Ha precisato che non era stata pattuita alcuna data per la consegna e che nessun ritardo le era addebitabile;
ha rilevato, tra l'altro, che controparte non aveva mai sollevato alcuna contestazione, ma aveva sempre chiesto di poter provvedere al pagamento rateale, riconoscendo il debito.
Ha affermato che solo con email 31.8.2020 aveva per la prima volta lamentato un ritardo nella consegna del mezzo.
Ha asserito che sussisteva, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale adito ex art. 20 cpc e ex art. 1182 c.c..
Ha contestato l'inadempimento e l'esistenza dei danni;
ha eccepito in ogni caso, la decadenza.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
Risulta documentalmente che tra le parti è intercorso un contratto scritto dd. 15.5.2029 in forza del si è impegnata a fornite e ad installare alla la Parte_1 Controparte_1
(oltre ad un “sistema intercambiabile per autocarro” e ad un “kit per carrozzeria”) un
[...]
“impianto scarrabile Multilift modello XR26Z con montaggio e predisposizione su impianto inercambiabile“ al prezzo di € 32.000,00 oltre iva (doc.4).
Il credito oggetto del decreto ingiuntivo, pertanto, era liquido, con conseguenza applicazione dell'art. 20 cpc e dell'art. 1182 c.c.; ne consegue, quindi, che sussiste la competenza del Tribunale di Trento, quale luogo ove l'obbligazione deve essere eseguita.
Non si ritiene, inoltre, che la presente controversia sia sottoposta al preventivo esperimento della procedura di mediazione.
Parte opponente ha lamentato dei ritardi nell'esecuzione della prestazione oggetto di causa.
Va, al riguardo, evidenziato che nessun termine espresso di consegna risulta essere stato concordato tra le parti nel momento di stipula del contratto (doc. 4); inoltre, pare particolarmente significativo il fatto che – a fronte dei solleciti di pagamento inviati dalla convenuta – l'attrice, inizialmente, non abbia pagina 4 di 6 sollevato alcunchè al riguardo, ma si sia limitata a chiedere di poter provvedere ad un pagamento rateale. Solo in seguito al rigetto di tale proposta di rateizzazione, la Controparte_1
ha contestato (con email dd.31.8.2020 doc.8) il preteso ritardo nella consegna del
[...]
mezzo.
Non è quindi credibile quanto affermato dal teste fratello del legale rappresentante della società CP_1
attorea) il quale - difformemente da altri testi – ha asserito che le parti avevano concordato il termine del 19.9.2019 per la consegna. Si rileva, al riguardo, che la relativa prova testimoniale – ammessa dal
Gop in sostituzione del Giudice titolare del fascicolo – presentava anche dei profili di inammissibilità
(come eccepito dalla convenuta) ex art. 2722 c.c..
In ogni caso va evidenziato che, anche ove fosse intervenuto un ritardo nella consegna, nessuna prova è stata dedotta e fornita in merito ai danni che ne sarebbero asseritamente derivati.
Ne consegue che, al riguardo, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivato dal lamentato ritardo nella consegna deve essere respinta.
Anche la domanda risarcitoria relativa ai lamentati vizi del macchinario fornito va respinta alla luce dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta;
invero, nessuna prova è stata fornita in merito alla tempestiva denuncia dei (contestati) vizi (ordinanza n. 24348 del 30/09/2019: “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.”).
Per quanto riguarda, infine, la contestazione sollevata dall'attrice relativamente alla debenza della somma di € 60,00, indicata nel decreto ingiuntivo quale importo speso per l'estratto autentico notarile, si rileva che – prima della modifica dell'art. 634 cpc introdotta dal c.d. correttivo BI (D. Lgs
n.164/2024) – era controversa la possibilità di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo solo sulla base delle fatture elettroniche;
con la conseguenza che rispondeva a criteri prudenziali anche il deposito dell'estratto autentico notarile.
Pertanto la relativa spesa deve essere posta a carico dell'opponente (come, del resto, già disposto in sede di decreto ingiuntivo).
Per tali motivi l'opposizione deve essere respinta, le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 1.701,00;
fase introduttiva: € 1.204,00;
fase istruttoria: € 1806,00;
fase decisionale: € 2.905,00;
pagina 5 di 6 totale compensi € 7.616,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 143/22;
2. Condanna la la a rimborsare alla le Controparte_1 CP_2 spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.
n.55/14.
Così deciso in data 10/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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