Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
Il sequestro conservativo è revocabile, oltre che a seguito di prestazione di idonea cauzione e di sentenza assolutoria definitiva, anche nel caso di sentenza di proscioglimento non irrevocabile, se dall'impugnazione proposta non può discendere un'evoluzione del procedimento favorevole alla parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva confermato il sequestro conservativo in relazione ai reati per i quali era stata dichiarata la prescrizione e la sentenza era stata impugnata dal solo imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2017, n. 21132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21132 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
21 132-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.751 - Presidente - Domenico Carcano CC 04/04/2017- Maurizio Gianesini Ersilia Calvanese R.G.N. 41022/2016 · Relatore - Alessandra Bassi Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC TI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 27/05/2016 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. TI AC ricorre per l'annullamento della ordinanza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello dell'Aquila ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro conservativo di beni di sua proprietà, riducendo l'importo del credito garantito nella misura del 50 per cento. L'ordinanza impugnata dava atto che, con provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di CA del 7 luglio 2010, era stato disposto il sequestro conservativo di beni dell'imputato AC fino alla concorrenza di 45 20 milioni di euro, a garanzia delle pretese risarcitorie della NE BR e delle Aziende sanitarie abruzzesi (fino a 30 milioni di euro) e di NZ RI IN (fino a 15 milioni di euro); che in primo grado AC era stato condannato per il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. (capo 56) ed assolto per i capi 1) (art. 416 cod. pen.) e 55) (art. 317 cod. pen.), mentre per le restanti cinque imputazioni (capi 3, 4, 7, 9 e 21) (artt. 323, 640, e 322 cod. pen.) era stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione;
che l'imputato era stato altresì condannato per il capo 56) al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle parti civili NE BR - quantificato in complessivi 100.000 euro, ripartito per la quota del 50% con il coimputato NG e SL Lanciano-Vasto-Chieti - quantificato in 250.000 euro, in solido con il coimputato NG -, nonché al risarcimento, in solido con il coimputato NG, del danno patrimoniale, da quantificare in separata sede, a favore delle parti civili SL Lanciano-Vasto-Chieti e LI IN;
che l'imputato, in relazione al medesimo capo, era stato infine condannato, in solido con gli altri imputati, al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, subiti dalle parti civili SL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, SL CA, SL MO, AIOP, e varie case di cura. La medesima ordinanza precisava inoltre che, in grado di appello, anche per il capo 56) era stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione ed erano state confermate le statuizioni civili a favore delle suddette parti civili, disponendo a carico dell'imputato per il capo 56) anche la condanna al pagamento di una provvisionale di 100.000 euro in favore di ciascuna delle parti civili Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, SL CA, SL MO, SL Lanciano- Vasto-Chieti, nonché la rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di tutte le parti civili. Sulla base di tale situazione processuale, secondo la Corte di appello adita, difettavano i presupposti per farsi luogo alla revoca del sequestro conservativo (offerta di cauzione idonea e proscioglimento non più soggetto ad impugnazione). La Corte di appello in particolare evidenziava che il sequestro conservativo era stato disposto in relazione a tutte le imputazioni contestate all'AC e, salvo che per i capi oggetto di assoluzione, per le restanti imputazioni non era stato definitivamente prosciolto, pendendo l'impugnazione proposta dallo stesso avverso la sentenza di appello. Ad avviso della Corte territoriale, potevano essere quindi prese in considerazione soltanto le parziali assoluzioni per i capi 1) e 55), che giustificavano la riduzione dell'importo del sequestro nella misura del 50%. 2 2. Nel ricorso si deduce violazione di legge per motivazione apparente e in relazione agli artt. 316 e 317 cod. proc. pen.: la motivazione risulterebbe fondata su rilievi generici avulsi da una approfondita analisi della vicenda processuale e dal contenuto dei provvedimenti di sequestro. La Corte di appello non avrebbe considerato che l'unico reato per il quale erano state riconosciute le statuizioni a favore delle parti civili era il capo 56), che aveva ad oggetto l'illecita induzione dell'imprenditore IN al pagamento di complessivi 980.000 euro;
pertanto il sequestro doveva essere revocato in relazione alle restanti parti civili NE BR e SL (la cui posizione era collegata a reati diversi dal capo 56). La stessa Corte territoriale non avrebbe valutato che, in ordine ai reati diversi dal capo 56), non vi sarebbe alcuna possibilità di condanna a carico dell'imputato; mentre avrebbe ridotto l'importo del sequestro in modo del tutto apodittico e comunque non proporzionato al reato di cui al capo 56). Con nota del 27 marzo 2016, il difensore di AC ha prodotto la sentenza di questa Sezione del 2 dicembre 2016, con la quale la Corte di cassazione ha revocato parzialmente le statuizioni civili (annullando senza rinvio nei confronti di AC le statuizioni in favore delle SL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, CA, MO e varie case di cura), incidendo pertanto sul quantum del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di seguito illustrato.
2. Va preliminarmente dato atto della sopravvenuta sentenza di questa Corte del 2 dicembre 2016, che, in relazione alla posizione del ricorrente, non solo ha revocato parzialmente le statuizioni civili, ma che ha anche determinato il passaggio in giudicato delle restanti statuizioni in favore delle parti civili. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile consegue invero, in base all'art. 320 cod. proc. pen., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Peraltro, tale effetto presuppone che la pronuncia del giudice penale abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo (Sez. 6, n. 42698 del 10/07/2008, Fabris, Rv. 242806). Ne consegue che, relativamente alle statuizioni civili definitive, nelle quali sia stato determinato il quantum della condanna, l'effetto della conversione si è oramai verificato, con conseguente competenza del giudice civile ad adottare ogni provvedimento ad esso relativo. 3 من Resta pertanto, in questa sede, da esaminare il ricorso per quelle statuizioni contenenti una condanna «generica» del ricorrente. Premesso che il sequestro conservativo sui beni dell'imputato non perde efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 539, comma 1, cod. proc. pen., dovendo il giudizio ivi proseguire per la determinazione del quantum dell'importo dovuto alla parte civile (Sez. civ. 3, n. 21481 del 25/10/2016, Rv. 642958; Sez. 4, n. 9851 del 19/01/2015, Biagini, Rv. 262439), il Collegio ritiene di aderire al condivisile orientamento che attribuisce al suddetto giudice, nella pendenza del relativo giudizio, la competenza a revocare o modificare la misura concessa a garanzia dell'azione civile nel processo penale (Sez. 1, n. 46030 del 26/09/2014, Lumina, Rv. 261441). - Peraltro, nel caso in esame, non risulta dagli atti la pendenza del procedimento civile (considerato anche che la sentenza della Corte di cassazione è stata depositata solo il 17 marzo 2017), e quindi permane ancora in questa fase la competenza del giudice penale.
3. Fatta questa premessa e nei limiti di quanto sopra indicato, la ordinanza impugnata deve essere annullata.
3.1. Deve ritenersi erronea l'applicazione del principio di diritto invocato dalla Corte di appello in ordine alle condizioni per farsi luogo alla revoca del sequestro conservativo. La necessità della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, più volte indicata dalla giurisprudenza di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 44578 del 07/06/2016, Gottardi, Rv. 267930), come uno dei presupposti (insieme alla idonea cauzione) per farsi luogo alla revoca della misura cautelare reale, va invero valutata in relazione alla funzione strumentale stessa misura cautelare, che giustifica il mantenimento del vincolo fino al Mi. I definitivo accertamento dell'inesistenza del credito garantito: là dove, come nel caso in esame, per alcuni capi non sia più giuridicamente possibile un'evoluzione del procedimento a favore della parte civile in presenza di una sentenza di proscioglimento per prescrizione dichiarata già in primo grado, oggetto di impugnazione da parte dell'imputato ai soli fini di una assoluzione nel merito può ritenersi che non vi sia alcuna ragione, se non meramente formale, che giustifichi la protrazione della misura cautelare. Pertanto, relativamente ai capi 3), 4), 7), 9) e 21), la sentenza va annullata senza rinvio.
3.2. Quanto alle statuizioni civili connesse all'unico capo (56) per il quale il ricorrente ha riportato condanna generica ai fini civili, deve ritenersi del tutto immotivata la determinazione della somma da garantire. Per quanto l'importo posto a tutela del credito deve essere determinato in via approssimativa, l'apprezzamento del giudice deve essere ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Sez. 5, n. 16750 del 30/03/2016, Barberini, Rv. 266702). Ne consegue la necessità che sul punto vi sia un nuovo esame, che tenga conto, nello stabilire l'entità della somma da garantire, anche della intervenuta revoca delle statuizioni civili in favore delle SL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, CA e MO, a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 2 dicembre 2016. 4. Conclusivamente, considerato che il sequestro conservativo permane a garanzia dei crediti delle parti civili non ancora liquidi ed esigibili, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi 3, 4, 7, 9 e 21; mentre per il reato di cui capo 56) deve essere annullata affinché la Corte di appello dell'Aquila proceda a nuovo esame, sulla base dei rilievi esposti nel paragrafo che precede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi 3, 4, 7, 9 e 21; annulla l'ordinanza impugnata per il reato di cui capo 56), e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello dell'Aquila. Così deciso il 04/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Ersilia Calvanese DEPOSITATO IN CANCELLERIA L w 3 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piers Esposito 5