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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12645 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 36677 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Sarra e L. Basilico e Controparte_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Mazzamauro e M. M. Sorge e Controparte_3 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio tra la parte ricorrente e il
Controparte_3
Condanna la società al pagamento Controparte_2 in favore della parte ricorrente della somma netta di € 5.907,66 oltre interessi e rivalutazione;
Condanna al pagamento in favore Controparte_2 della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti del rimasto contumace;
pertanto, CP_3 tra tali parti il giudizio si è estinto.
Sempre preliminarmente si richiama l'ordinanza contenuta nel verbale dell'udienza del 20.5.25 con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di manleva avanzata dalla Controparte_2
La competenza territoriale è del Tribunale di Roma in quanto l'appalto in esame si è svolto a Roma e i dipendenti hanno lavorato a Roma, quindi, fino a prova contraria, il rapporto è sorto a Roma, ai sensi dell'art. 413, c.p.c.. Non rileva che potrebbe essere competente anche il Tribunale della sede legale del datore in quanto la scelta tra i fori possibili è rimessa al lavoratore.
La contestazione della parte resistente si fonda sostanzialmente su due eccezioni, quella di prescrizione ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03, e quella della non applicabilità della tutela prevista in caso di appalto in quanto i contratti erano di trasporto.
Quanto alla prima, si osserva che il periodo di lavoro va dal 3.6.19 al 31.3.23 e il primo atto interruttivo è dell'aprile 2024 (v. doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
Si eccepisce che un primo contratto di appalto si è concluso il 30.9.19, un secondo il 30.9.20, un terzo il 30.6.21 ed un quarto il 31.1.21 (v. doc. Contr 2 fascicolo ) e, quindi, il termine decorrerebbe da tale date, con conseguente estinzione parziale del credito.
Ora, poiché i contratti sono stati continuativi la prescrizione deve necessariamente decorrere dall'ultimo contratto (5/19 – 9/19, 10/19 – 9/20, 9/20 - 6/21, 6/21 – 1/22, 2/22 – 6/22, 7/22 – 1/23, 2/23 – 7/23, v. Contr doc. 2 fascicolo ), in quanto la prestazione del lavoratore è stata ininterrotta;
inoltre pretendere che il lavoratore intraprenda un contenzioso durante il rapporto di lavoro (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente) significa esporlo all'espulsione o al mancato rinnovo del contratto. Peraltro, nel caso in esame siamo di fronte a contratti di appalto (sub appalto) mascherati da contratti di trasporto, che hanno creato una falsa apparenza.
Quanto alla sussistenza di un contratto di appalto o, invece, di un mero contratto di trasporto, basta leggere il contratto medesimo per optare per la prima soluzione (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
L'oggetto non è il trasporto ma l'attività di trasporto e le attività ausiliarie, a volte si legge anche il servizio. Le attività di informazione e ausiliarie comprendono anche la fatturazione dei corrispettivi, la rendicontazione dei cedolini, la gestione dei conti correnti bancari e i rapporti con i fornitori. Non ci si limita al trasporto di documenti e materiali ma anche al ritiro e alla consegna. Il trasportatore (chiamato peraltro fornitore) dichiara di possedere l'organizzazione, le risorse, i mezzi per eseguire l'attività. La ditta obbligata al servizio di spedizione deve fornire alla committente documentazione sui propri mezzi e sul proprio personale anche relativa alla regolarità fiscale e contributiva dei lavoratori. Deve altresì fornire il Durc aggiornato. Deve anche obbligare i propri dipendenti ad indossare una divisa fornita dalla committente e apporre i loghi voluti da quest'ultima sui mezzi di trasporto. Le modalità di consegna e di trasporto sono individuate dalla committente. In caso di inadempienze scattano una serie di penali. La società committente mette a disposizione della ditta trasportatrice degli spazi per il carico della merce e consegna tutta la documentazione necessaria per la consegna. Nelle zone oggetto di contratto la non può svolgere la sua attività in CP_4 favore di soggetti diversi dalla committente. Il contratto ha durata di sei mesi (ed inoltre è stato rinnovato con il convenuto dal 2012 al 2023). CP_3
Il compenso è unitario e non previsto per il singolo trasporto.
Dall'insieme degli elementi su riportati emerge chiaramente che per la continuità del rapporto (oltre 10 anni), della compenetrazione dell'attività dell'appaltatore con quella del committente (logistica) con conseguente serie di vincoli e obblighi per il primo, per le stesse garanzie richieste dalla committente, per la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, siamo di fronte ad un appalto di servizi di trasporto.
La parte ricorrente ha lavorato per il appaltatore Controparte_3 dal 3.6.19 al 31.3. 23 (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente), nessun elemento è emerso che parte ricorrente a differenza della struttura per la quale lavorava sarebbe stata impiegata in altro.
Il credito risulta dagli atti (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente); esso si basa sulla busta paga che liquida le competenze di fine rapporto.
Le società deve essere condannata al Controparte_2 pagamento in favore della parte ricorrente della somma netta di € 5.907,66, oltre interessi e rivalutazione.
Contr La eccepisce che le somme richieste potrebbero essere in tutto o in parte pagate alla parte ricorrente attraverso l'ammissione al passivo alla procedura di liquidazione giudiziale del si tratta, Controparte_3 di questione che eventualmente verrà valutata in sede esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società secondo la generale regola della Controparte_2 soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Sarra e L. Basilico e Controparte_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Mazzamauro e M. M. Sorge e Controparte_3 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio tra la parte ricorrente e il
Controparte_3
Condanna la società al pagamento Controparte_2 in favore della parte ricorrente della somma netta di € 5.907,66 oltre interessi e rivalutazione;
Condanna al pagamento in favore Controparte_2 della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre spese iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti del rimasto contumace;
pertanto, CP_3 tra tali parti il giudizio si è estinto.
Sempre preliminarmente si richiama l'ordinanza contenuta nel verbale dell'udienza del 20.5.25 con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di manleva avanzata dalla Controparte_2
La competenza territoriale è del Tribunale di Roma in quanto l'appalto in esame si è svolto a Roma e i dipendenti hanno lavorato a Roma, quindi, fino a prova contraria, il rapporto è sorto a Roma, ai sensi dell'art. 413, c.p.c.. Non rileva che potrebbe essere competente anche il Tribunale della sede legale del datore in quanto la scelta tra i fori possibili è rimessa al lavoratore.
La contestazione della parte resistente si fonda sostanzialmente su due eccezioni, quella di prescrizione ex art. 29, c. 2, dlgs. 276/03, e quella della non applicabilità della tutela prevista in caso di appalto in quanto i contratti erano di trasporto.
Quanto alla prima, si osserva che il periodo di lavoro va dal 3.6.19 al 31.3.23 e il primo atto interruttivo è dell'aprile 2024 (v. doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
Si eccepisce che un primo contratto di appalto si è concluso il 30.9.19, un secondo il 30.9.20, un terzo il 30.6.21 ed un quarto il 31.1.21 (v. doc. Contr 2 fascicolo ) e, quindi, il termine decorrerebbe da tale date, con conseguente estinzione parziale del credito.
Ora, poiché i contratti sono stati continuativi la prescrizione deve necessariamente decorrere dall'ultimo contratto (5/19 – 9/19, 10/19 – 9/20, 9/20 - 6/21, 6/21 – 1/22, 2/22 – 6/22, 7/22 – 1/23, 2/23 – 7/23, v. Contr doc. 2 fascicolo ), in quanto la prestazione del lavoratore è stata ininterrotta;
inoltre pretendere che il lavoratore intraprenda un contenzioso durante il rapporto di lavoro (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente) significa esporlo all'espulsione o al mancato rinnovo del contratto. Peraltro, nel caso in esame siamo di fronte a contratti di appalto (sub appalto) mascherati da contratti di trasporto, che hanno creato una falsa apparenza.
Quanto alla sussistenza di un contratto di appalto o, invece, di un mero contratto di trasporto, basta leggere il contratto medesimo per optare per la prima soluzione (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
L'oggetto non è il trasporto ma l'attività di trasporto e le attività ausiliarie, a volte si legge anche il servizio. Le attività di informazione e ausiliarie comprendono anche la fatturazione dei corrispettivi, la rendicontazione dei cedolini, la gestione dei conti correnti bancari e i rapporti con i fornitori. Non ci si limita al trasporto di documenti e materiali ma anche al ritiro e alla consegna. Il trasportatore (chiamato peraltro fornitore) dichiara di possedere l'organizzazione, le risorse, i mezzi per eseguire l'attività. La ditta obbligata al servizio di spedizione deve fornire alla committente documentazione sui propri mezzi e sul proprio personale anche relativa alla regolarità fiscale e contributiva dei lavoratori. Deve altresì fornire il Durc aggiornato. Deve anche obbligare i propri dipendenti ad indossare una divisa fornita dalla committente e apporre i loghi voluti da quest'ultima sui mezzi di trasporto. Le modalità di consegna e di trasporto sono individuate dalla committente. In caso di inadempienze scattano una serie di penali. La società committente mette a disposizione della ditta trasportatrice degli spazi per il carico della merce e consegna tutta la documentazione necessaria per la consegna. Nelle zone oggetto di contratto la non può svolgere la sua attività in CP_4 favore di soggetti diversi dalla committente. Il contratto ha durata di sei mesi (ed inoltre è stato rinnovato con il convenuto dal 2012 al 2023). CP_3
Il compenso è unitario e non previsto per il singolo trasporto.
Dall'insieme degli elementi su riportati emerge chiaramente che per la continuità del rapporto (oltre 10 anni), della compenetrazione dell'attività dell'appaltatore con quella del committente (logistica) con conseguente serie di vincoli e obblighi per il primo, per le stesse garanzie richieste dalla committente, per la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, siamo di fronte ad un appalto di servizi di trasporto.
La parte ricorrente ha lavorato per il appaltatore Controparte_3 dal 3.6.19 al 31.3. 23 (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente), nessun elemento è emerso che parte ricorrente a differenza della struttura per la quale lavorava sarebbe stata impiegata in altro.
Il credito risulta dagli atti (v. doc. 9 fascicolo parte ricorrente); esso si basa sulla busta paga che liquida le competenze di fine rapporto.
Le società deve essere condannata al Controparte_2 pagamento in favore della parte ricorrente della somma netta di € 5.907,66, oltre interessi e rivalutazione.
Contr La eccepisce che le somme richieste potrebbero essere in tutto o in parte pagate alla parte ricorrente attraverso l'ammissione al passivo alla procedura di liquidazione giudiziale del si tratta, Controparte_3 di questione che eventualmente verrà valutata in sede esecutiva.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società secondo la generale regola della Controparte_2 soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 9 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro