Art. 21.
Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28".
Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' sostituito dal seguente:
"Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28".