Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone e Rosario Giommarresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Provvedimento del Questore della Provincia di Messina Div.II/Cat.2°/Div.Ant./DACUR/-OMISSIS-, notificato in data 08.01.2024, con il quale è stato comminato al ricorrente il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento presenti nell'intero territorio del Comune di -OMISSIS-, per la durata di dodici mesi e, ove occorra, del relativo verbale di notifica del provvedimento;
- ove occorra, della comunicazione dell'11.09.2023, notificata al ricorrente in data 12.10.2023, di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, relativo al divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento ex art.13 bis del D.L. n. 14/2017 da parte del ricorrente ed a tutti gli obblighi ivi previsti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IU ND OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il deducente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe emesso dal Questore della Provincia di Messina sulla base del suo prospettato coinvolgimento in una rissa verificatasi tra cinque soggetti intorno alle ore 02:35 del 2 agosto 2023, nei pressi dell’ingresso della discoteca “-OMISSIS-”, sita -OMISSIS-, a seguito della quale i militari intervenuti lo avrebbero identificato e denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 588 c.p.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente gravame, articolando i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Insussistenza della condotta contestata. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017. Insussistenza dei presupposti fattuali necessari ai fini dell’applicazione della misura. Illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Sviamento dalla causa tipica. Violazione di legge ex art. 3 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore. Difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla pericolosità della condotta del ricorrente .
In sintesi, con tale motivo il ricorrente ha contestato la ricostruzione offerta dalla Questura, evidenziando di essersi esclusivamente difeso dall’aggressione di alcuni ragazzi che iniziavano a spintonare e ad aggredire lui e i suoi amici insensatamente e per futili motivi.
E invero, il ricorrente ha contestato di essere il soggetto che la Questura ha identificato sulla base dei filmati visionati, atteso che lo stesso non indossava l’abbigliamento descritto dalla P.A.
A supporto di tale assunto è stata allegata una dichiarazione di un soggetto terzo-OMISSIS-– non coinvolto nei fatti, ma presente sui luoghi – che non solo ha escluso che il ricorrente indossasse una camicia di colore chiaro e un pantalone di colore blu, ma ha evidenziato come quest’ultimo “ non era presente in quel luogo e si trovava nella terrazza al piano superiore e quindi non ha assistito alla scena ”.
In ogni caso, il ricorrente ha sostenuto l’assenza dei presupposti di legge per adottare il provvedimento e, in particolare, la sussistenza della pericolosità della sua condotta.
II) Violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, anche in relazione al violato principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Difetto di istruttoria. Abnormità dell’adottato provvedimento.
In subordine, il ricorrente ha contestato l’estensione delle restrizioni imposte estese all’intero comune di -OMISSIS-.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
4. All’udienza pubblica indicata in epigrafe - in vista della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria, evidenziando la persistenza dell’interesse a ricorrere nonostante il sopravvenuto esaurimento degli effetti interdittivi, poiché il provvedimento impugnato è registrato nel sistema SDI, banca dati di pubblica sicurezza accessibile alle forze di polizia e rilevante per la valutazione dei requisiti di moralità e condotta –, il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
6. L’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 48/2017, prevede che la misura in esame possa essere emessa “ nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza ”.
6.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve evidenziarsi che - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - non può essere accolta la tesi di cui al ricorso circa la non riferibilità delle condotte contestate al ricorrente, giacché nel decreto di archiviazione adottato dal GIP emerge la “configurazione del reato contestato, pienamente integrato dalla condotta degli odierni indagati ”, evincibile dalla “ analisi di video che ritraevano lo scontro, ricostruivano la dinamica della lite e il ruolo assunto da ciascun corrissante ” (cfr. richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il -OMISSIS-).
Il G.I.P. – in seno al decreto di archiviazione – ha sottolineato che “ Il video fornito ad uno dei militari intervenuti nell’occorso – a mezzo del quale erano state riprese le fasi concitate della rissa – ha permesso di ricostruire le circostanze e il ruolo assunto da ciascun corrissante, consentendo conseguentemente di ritenere la sussistenza della causa di non punibilità per la tenuità del fatto sia sotto il profilo soggettivo della intensità del dolo, sia sotto il profilo oggettivo per le modalità della condotta ”.
A fronte di tale formula di archiviazione (ai sensi dell'articolo 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto) adottata dal G.I.P., non solo il ricorrente non ha proposto opposizione ex art. 411, comma 1-bis c.p.p. (che consente alla persona sottoposta ad indagini di opporsi all’archiviazione per particolare tenuità del fatto), al fine di ottenere una statuizione più favorevole chiedendo, ad esempio, l’audizione del citato -OMISSIS-, ma altresì non ha approfittato della possibilità prevista dal codice di procedura penale di prendere visione degli atti del fascicolo processuale così da esaminare - eventualmente estraendone copia - il video posto alla base del provvedimento impugnato e non osteso dall’amministrazione resistente in ragione della sua allegazione all’annotazione di PG trasmessa al P.M.
Sotto tale profilo, pertanto, la censura non può essere accolta poiché l’istruttoria sulla condotta e l’imputabilità della stessa al ricorrente è completa ed esaustiva.
7. È invece inadeguata la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, posto infatti che l’onere della sufficiente motivazione va valutato in chiave sostanzialistica, cioè non limitandosi ai soli enunciati formali dell’atto, ma estendendo l’esame anche agli atti istruttori che ne costituiscono il fondamento giuridico-fattuale.
Per adottare, infatti, il provvedimento non è sufficiente la mera esistenza del presupposto formale - la denuncia e il relativo procedimento penale (nel caso di specie per il reato di rissa ex art. 588 c.p.) -, ma anche il presupposto sostanziale, ossia che “ dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza ”. La valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica deve consistere in una valutazione dinamica e prognostica da parte dell’Amministrazione chiamata a valutare non il solo accadimento in questione ma anche la sussistenza del pericolo che i soggetti individuati possano commettere ulteriori fatti tali da compromettere la sicurezza pubblica (conformemente alla finalità preventiva e non sanzionatoria della norma), valutazione che, nel caso di specie, è carente non essendo sufficiente, a tal fine, la mera esposizione dei fatti (T.a.r. per la Campania, sez. V, 21 ottobre 2024, n. 5553).
7.1. Nel caso in esame, non solo il provvedimento risulta sul punto carente di un’adeguata motivazione al riguardo, ma l’esclusione della gravità del fatto - anche con riferimento alla personalità dei soggetti coinvolti - emerge dal decreto di archiviazione del GIP, il quale, nel valutare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., ha sottolineato la bassa intensità del dolo e l’episodicità del comportamento commesso dai partecipanti alla rissa, che - anche in ragione della loro incensuratezza - consentono di escludere l’abitualità della condotta.
8. In conclusione - assorbito il secondo motivo articolato in via subordinata - il ricorso è meritevole di accoglimento.
9. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti in ragione della particolarità della fattispecie, fatto salvo l’obbligo dell’Amministrazione resistente di refusione del contributo unificato a favore della parte ricorrente, nella misura effettivamente versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fatto salvo l’obbligo dell’Amministrazione resistente di refusione del contributo unificato a favore della parte ricorrente, nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altra persona menzionata nella presente sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR TA, Presidente
IU ND OT, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU ND OT | NC AR TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.