Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa NN UC NE Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2024 da
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]di Muggia Vecchia n. 5 (Trieste),
e
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ivi residente, in Via Tor San Piero n. 16, entrambi rappresentati dall'avv.to Stefano Alunni Barbarossa (Cod. Fisc.
), presso il cui studio in Trieste, Piazza S. Antonio Nuovo n.4, hanno C.F._3
eletto domicilio, Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
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CONDIZIONI DELLE PARTI:
• disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza degli stessi presso la madre;
• disporre il collocamento dei minori e presso ciascun genitore a settimane Per_1 Per_2 alterne, salvo diverso accordo tra i genitori tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi dei figli;
• disciplinare, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze estive da trascorrere con i figli minori disponendo che ciascun genitore potrà trascorrere con le stesse due settimane anche non consecutive (comprensive di pernotto);
• disciplinare, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze Natalizie da trascorrere con i figli minori tenuto conto degli orari ed impegni lavorativi di entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: ad anni alterni e trascorreranno con un genitore dal 25.12 Per_2 Per_1 al 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 06.01, mentre il 24.12 verrà trascorso, ad anni alterni, con il genitore che poi trascorrerà con i minori la settimana dal 31.12 al 06.01;
• disciplinare, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze pasquali da trascorrere con i figli minori secondo le seguenti modalità: Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati con ciascun genitore. Tutti gli ulteriori ponti e/o vacanze scolastiche verranno suddivisi tra i genitori;
• disporre che i minori trascorreranno il giorno del compleanno con entrambi i genitori laddove venga organizzata da un genitore una festa con i compagni di scuola e/o amici, diversamente lo trascorreranno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. All'altro genitore sarà comunque riconosciuta la possibilità di trascorrere con i figli almeno due ore in tale giornata. Il giorno del compleanno dei genitori, i minori potranno trascorrere con il genitore che festeggia il compleanno l'intera giornata;
• porre a carico del sig. la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascun figlio) Pt_1 rivalutabili ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e a far Per_1 Per_2 data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
• quanto all'Assegno Unico, le parti concordano che lo stesso verrà percepito per intero dalla sig.ra dal momento della sottoscrizione del presente accordo, disporre che il sig. Parte_2 sottoscriva/ predisponga ogni documento necessario a tal fine, compresi quelli per Pt_1 eventuali richieste di arretrati;
• disporre che le spese straordinarie (compresa la mensa scolastica), siano regolamentate come da Protocollo vigente nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
pagina 2 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/09/2024, i signori e hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Parte_2
di omologare le condizioni concordate inerenti alla regolamentazione dell'affido, del collocamento e del mantenimento dei figli minori, i gemelli e nati il 12 luglio Per_2 Per_1
2014.
A tal riguardo hanno esposto e documentato:
- di aver instaurato una relazione more uxorio dalla quale sono nati e il Per_2 Per_1
12/07/2014;
- una volta venuti meno i presupposti necessari per proseguire una vita in comune, nell'estate del 2023 hanno deciso di interrompere il rapporto di convivenza.
2. I Ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con note scritte depositate in data 17/12/2024, in cui hanno confermato le condizioni condivise di cui al ricorso introduttivo.
3. Il Giudice delegato, visto il deposito di note scritte, con ordinanza di data
18/12/2024, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Il Collegio, valutate le condizioni concordate e la documentazione prodotta;
rilevato che gli accordi raggiunti dai Ricorrenti nell'interesse dei minori non sono contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire a e a l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; Per_2 Per_1
rilevato altresì che le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
gli accordi raggiunti, qui positivamente valutati poiché regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole, consentono di stimare per il momento superflua l'audizione dei minori, e che pertanto le istanze avanzate possono trovare integrale accoglimento,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 3 di 4 - omologa le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli concordate dai genitori e , sopra riportate e da aversi qui Parte_1 Parte_2
integralmente trascritte
- nulla per le spese.
Così deciso a Trieste, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa NN UC NE
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