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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3245/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giacomo
Bandinotti (c.f. ) in Casalpusterlengo (LO), alla via Palmiro Togliatti n. 2/i; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 25.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Secugnago (LO), il 5 settembre 2009, tra i Sigg.ri e iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Secugnago Parte_1 Parte_2 al n. 1, parte I, anno 2009 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 1 di 3 Secugnago di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Secugnago;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione (piano genitoriale compreso) del 12 ottobre 2023 come omologate dal Tribunale di Lodi con decreto del 2 novembre
2023”;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con sentenza n. 984/2023, passata in giudicato il 3.05.2024, con la quale questo Tribunale ha omologato le seguenti condizioni di separazione concordate dalle parti:
“a) coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
b) essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
c) affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale che resta comunque di proprietà di entrambe i coniugi e le relative utenze verranno intestate tutte alla sig.ra – comprese le spese condominiali;
Pt_1
d) la figlia starà con i genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena
- col padre nei suoi giorni di riposo (Carabiniere turnista);
e) il padre verserà, per il mantenimento della figlia, la somma mensile pari ad € 300,00 e si farà carico di coprire il 50% delle spese straordinarie;
f) entrambe i coniugi continueranno a pagare la propria quota del 50% del mutuo acceso presso la
per l'acquisto della casa coniugale (Contratto di mutuo già agli atti di Controparte_1
codesto procedimento) versando il relativo importo sul conto corrente acceso presso la Banca Intesa
San Paolo Agenzia di Casalpusterlengo IBAN [...];
g) il conto corrente acceso presso la Banca Intesa Ag. di Casalpusterlengo, citato al punto precedente, resterà esclusivamente intestato al sig. , mentre la sig.ra ha già provveduto Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 3 alla restituzione al della relativa Carta Bancomat e ad aprirsi un proprio conto corrente Pt_2
autonomo;
h) l tg. EX100MX, di proprietà del sig. resterà in Controparte_2 Parte_3 Parte_2
uso allo stesso;
i) i coniugi, infine, si danno, fin da ora, il reciproco assenso per l'ottenimento del passaporto e per
l'espatrio”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la domanda congiunta nulla si dispone in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Secugnago (LO), in data
[...]
05.09.2009, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 1, parte I, anno 2009;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Secugnago (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 6.02. 2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3245/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giacomo
Bandinotti (c.f. ) in Casalpusterlengo (LO), alla via Palmiro Togliatti n. 2/i; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 25.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Secugnago (LO), il 5 settembre 2009, tra i Sigg.ri e iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Secugnago Parte_1 Parte_2 al n. 1, parte I, anno 2009 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
pagina 1 di 3 Secugnago di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Secugnago;
2) confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione (piano genitoriale compreso) del 12 ottobre 2023 come omologate dal Tribunale di Lodi con decreto del 2 novembre
2023”;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con sentenza n. 984/2023, passata in giudicato il 3.05.2024, con la quale questo Tribunale ha omologato le seguenti condizioni di separazione concordate dalle parti:
“a) coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale;
b) essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
c) affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso la madre a cui viene assegnata la casa coniugale che resta comunque di proprietà di entrambe i coniugi e le relative utenze verranno intestate tutte alla sig.ra – comprese le spese condominiali;
Pt_1
d) la figlia starà con i genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena
- col padre nei suoi giorni di riposo (Carabiniere turnista);
e) il padre verserà, per il mantenimento della figlia, la somma mensile pari ad € 300,00 e si farà carico di coprire il 50% delle spese straordinarie;
f) entrambe i coniugi continueranno a pagare la propria quota del 50% del mutuo acceso presso la
per l'acquisto della casa coniugale (Contratto di mutuo già agli atti di Controparte_1
codesto procedimento) versando il relativo importo sul conto corrente acceso presso la Banca Intesa
San Paolo Agenzia di Casalpusterlengo IBAN [...];
g) il conto corrente acceso presso la Banca Intesa Ag. di Casalpusterlengo, citato al punto precedente, resterà esclusivamente intestato al sig. , mentre la sig.ra ha già provveduto Parte_2 Pt_1
pagina 2 di 3 alla restituzione al della relativa Carta Bancomat e ad aprirsi un proprio conto corrente Pt_2
autonomo;
h) l tg. EX100MX, di proprietà del sig. resterà in Controparte_2 Parte_3 Parte_2
uso allo stesso;
i) i coniugi, infine, si danno, fin da ora, il reciproco assenso per l'ottenimento del passaporto e per
l'espatrio”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la domanda congiunta nulla si dispone in merito alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Secugnago (LO), in data
[...]
05.09.2009, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, n. 1, parte I, anno 2009;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Secugnago (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 6.02. 2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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