TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 861 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gori e Francesco Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
L'avv. Francesco Rossi, per il sig. insiste per l'omologa delle Parte_1
conclusioni, così come formulate nel ricorso congiunto, che qui di seguito si riportano integralmente:
A) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1
provvederanno di comune accordo alla sua educazione, istruzione, mantenimento e salute. La figlia manterrà la residenza presso la madre.
B) Il padre potrà vedere la figlia, concordando con la stessa le relative modalità, ed indicativamente, considerati gli impegni scolastici e sportivi della ragazza, il mercoledì
pomeriggio o il sabato mattina, salva la possibilità di concordare altre modalità compatibili con i predetti impegni dalla figlia nonché degli impegni lavorativi del padre.
C) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per la figlia minore a far data dal mese di deposito del presente ricorso, la somma mensile di €.300,00 Per_1
(trecento), somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della madre. Il padre inoltre contribuirà nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario, relative alla salute, alla istruzione, alle attività sportive e ricreative della figlia, come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza in materia di famiglia. I ricorrenti concordano che l'assegno unico, ex assegni familiari, verrà erogato totalmente a favore della signora e che la stessa avrà CP_1
diritto a portare in detrazione fiscale tutte le spese sostenute per la figlia Per_1
D) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 e CP_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Parte_1
mantenimento della figlia minore . Persona_2
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa Per_1
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 861 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gori e Francesco Rossi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
L'avv. Francesco Rossi, per il sig. insiste per l'omologa delle Parte_1
conclusioni, così come formulate nel ricorso congiunto, che qui di seguito si riportano integralmente:
A) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Per_1
provvederanno di comune accordo alla sua educazione, istruzione, mantenimento e salute. La figlia manterrà la residenza presso la madre.
B) Il padre potrà vedere la figlia, concordando con la stessa le relative modalità, ed indicativamente, considerati gli impegni scolastici e sportivi della ragazza, il mercoledì
pomeriggio o il sabato mattina, salva la possibilità di concordare altre modalità compatibili con i predetti impegni dalla figlia nonché degli impegni lavorativi del padre.
C) Il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per la figlia minore a far data dal mese di deposito del presente ricorso, la somma mensile di €.300,00 Per_1
(trecento), somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente della madre. Il padre inoltre contribuirà nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario, relative alla salute, alla istruzione, alle attività sportive e ricreative della figlia, come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza in materia di famiglia. I ricorrenti concordano che l'assegno unico, ex assegni familiari, verrà erogato totalmente a favore della signora e che la stessa avrà CP_1
diritto a portare in detrazione fiscale tutte le spese sostenute per la figlia Per_1
D) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/03/2025 e CP_1 [...]
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e Parte_1
mantenimento della figlia minore . Persona_2
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa Per_1
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_2
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo