TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/11/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1037/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, Via esentata e difesa dall'avv. Eliana Tos;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace-
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“La signora ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, insiste affinché l'intestato Tribunale accolga Parte_1 le seguenti co In via preliminare ed urgente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare i figli minori , e in via super esclusiva alla madre, per Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutte le ragioni esposte in t ss
3. incaricare i Servizi Sociali di RA NO al monitoraggio del nucleo familiare al fine di adottare ogni più opportuno provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei minori;
4. qualora il padre ne faccia richiesta, regolamentare il diritto di visita dei figli minori secondo quanto ritenuto più opportuno dai Servizi Sociali incaricati e previa ogni valutazione in merito, disponendo che gli stessi abbiano luogo in Spazio Neutro;
CP_
5. porre a carico del sig. , un contributo di mantenimento in favore dei figli pari ad €. 800,00 (ottocento/00), da versarsi entro il giorno 5 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella pagina 1 di 9 misura del 70% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente;
CP_
6. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della moglie di €. 200,00 mensili oltre ISTAT, ovvero nella somma che tenuta di giustizia, in considerazione della disparità economica delle parti come esposta in narrativa;
7. disporre che la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico. Pt_1 In via principale e di m
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_
2. addebitare in via esclusiva la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c., in capo al sig. , per avere lo stesso violato i doveri di assistenza morale e materiale e di reciproco rispetto derivanti dal vincolo coniug
3. affidare i figli minori , e in via super esclusiva alla madre, per Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutte le ragioni esposte in t ss
4. qualora il padre ne faccia richiesta, regolamentare il diritto di visita secondo quanto ritenuto opportuno all'esito delle indagini che saranno svolte dai Servizi Sociali incaricati;
CP_
5. porre a carico del sig. , un contributo di mantenimento in favore dei figli pari ad €. 800,00 (ottocento/00), da versarsi entro il giorno 5 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 70% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente;
CP_
6. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della moglie di €. 200,00 mensili oltre ISTAT, ovvero nella somma che tenuta di giustizia, in considerazione della disparità economica delle parti come esposta in narrativa;
7. disporre che la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico. Pt_1 In via subordinata:
1. nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di affidamento super esclusivo formulata in via principale, affidare i figli minori alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di esercitare l'amministrazione disgiunta con riguardo alle questioni di maggior interesse per i minori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le questioni sanitarie, scolastiche ed il rilascio/rinnovo dei documenti di identità anche validi per l'espatrio ovvero adottare il regime di affidamento ritenuto più opportuno e confacente agli interessi dei minori, alla luce dei pregiudizi inflitti dal padre;
2. confermare nel resto quanto concluso in via principale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 09.06.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di pro personale dei coniugi co
[...] ito.
Quanto alle statuizioni relative ai figli minori, la ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo a sé con collocamento prevalente presso la propria abitazione o, in via subordinata, l'affido esclusivo;
di prevedere che le visite paterne abbiano svolgimento in modalità protetta secondo le indicazioni dei Servizi sociali;
di onerare il sig. del pagamento di € 800,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento indiretto CP_1 dei figli, oltre al elle spese straordinarie, e di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100% quale genitore collocatario dei minori.
La ricorrente ha poi chiesto che le venga riconosciuto un assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 mensili.
In via preliminare e urgente, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di applicare nei confronti del sig. Pt_1
ai sensi dell'art. 473bis.69 c.p.c., il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei abitualmente frequentati CP_1
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio con in RA NO (LO) in data 10.03.2021; Controparte_1
- che dall'unione sono nati tre figli, in data 12.03.2021 e i gemelli Persona_1 Persona_4 e in data 30.03.202 Persona_5
pagina 2 di 9 - che il sig. nel corso del matrimonio ha assunto condotte aggressive e violente, caratterizzate CP_1 da maltr ti e percosse, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche, anche in presenza dei figli minori;
- che, a seguito di denuncia querela del 16.12.2024, sporta dopo i ripetuti episodi di violenza fisica, il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 20.12.2024, ha applicato al sig. la misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (proc. penale n. 4226/2024 R.G.N.R. – n. 3023/2024 R.G. G.I.P. per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572, co. 1 e 2 c.p. e per il reato di lesioni ex artt. 582 e 585 c.p., doc. 8);
- di essersi rivolta a dicembre 2024 al Cento Antiviolenza di Lodi “La ” per ricevere CP_2 supporto psicologico;
- che il sig. durante l'unione matrimoniale ha sempre manifestato disinteresse per il nucleo CP_1 familiare, o venir meno il necessario sostegno economico e morale;
- di essere attualmente priva di occupazione, essendo scaduto in data 30.03.2025 il contratto part- time a tempo determinato presso “DHL”, e di vivere in un alloggio per il quale, solo per CP_3 il primo anno, non paga il canone di locazione;
- che il sig. presta la propria attività lavorativa sia come dipendente sia come collaboratore CP_1 a partiva i “VE”;
- di non conosce la residenza del sig. il quale non vede i figli da dicembre 2024 ed ha CP_1 effettuato unicamente due versament mantenimento dei figli, a marzo e aprile 2025, per complessivi € 350,00.
1.2. Con ordinanza del 09.06.2025 la Giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte sull'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c. in quanto il sig. era già sottoposto alla misura CP_1 cautelare del divieto di avvicinamento (ordinanza adottata il 20.12.2 GIP del Tribunale di Lodi) e non avendo la ricorrente riferito di episodi lesivi dell'integrità psico-fisica successivi all'adozione di detta misura.
1.2.1. All'udienza del 27.06.2025 è comparsa la sig.ra la quale ha dichiarato “da quanto è stata emessa Pt_1 la misura cautelare mio marito non mi ha mai cercata e non s vicinato né a me né ai miei figli. Non so dove abita. Prima lavorava da come magazziniere. Non so nulla di lui.”. CP_4
L'avv. Tosi ha chiesto un termine per rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e ha insistito per l'adozione dell'ordine di protezione.
Con provvedimento assunto in udienza, la Giudice ha disposto l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio del sig. (trasmesso dalla Cancelleria GIP in data 30.06.2025) e con decreto del CP_1 30.06.2025 la Giudice ha ato alla ricorrente termine per rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c.
1.2.2. All'udienza del 29.07.2025 la sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Nulla è cambiato. Mio Pt_1 marito non è né venuto né mi ha contattato negl mpi. Mi ha chiamato sua madre, che sta in Nigeria, per sapere come stanno i figli. Non le ho chiesto dov'è mio marito. Lei dice che lui vorrebbe chiedere scusa e vorrebbe che io tornassi indietro. È stata lei a chiamarmi. Lei dice che lui sia qua in Italia, ma io non so lui dove abita. Lui prima lavorava come corriere per una società di Delivero. Ora non lo so. L'ultima volta che lo ho visto era a Natale. I bambini stanno bene. Il più grande va a scuola. Abito a RA NO. La sorella di mio marito mi ha mandato 100 euro per il mantenimento dei bambini. Lei vive a Londra. Io al momento non lavoro … Non ho paura che lui torni in quanto è lui ad aver paura delle conseguenze legali che potrebbe avere. Una volta, non ricordo quando, ero in treno e sono stata chiamata dalla Questura per dirmi che mio marito era nei paraggi”.
L'avv. Tosi ha quindi insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c..
1.2.3. Con provvedimento assunto in udienza, l'istanza è stata dichiarata inammissibile “tenuto conto che, allo stato attuale, nessuna tutela ulteriore aggiungerebbe l'ordine di protezione richiesto, poiché, perdurando la sottoposizione del resistente a misura cautelare sia ex art. 282-bis c.p.p., sia ex art. 282-ter c.p.p. (a tutela tanto della ricorrente, quanto di tutti i tre figli), non vi è alcuna utilità di adozione della tutela civilistica …” e ritenuto “insussistente un apprezzabile interesse ex art. 100 c.p.c. all'emissione del provvedimento richiesto, poiché, se l'interesse ad agire è inteso come “esigenza di pagina 3 di 9 provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata” (Cass. U. 34388/22), nel caso di specie è chiaro che il provvedimento giudiziale richiesto, ove emesso, sarebbe superfluo”.
1.3. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 23.10.2025 è comparsa la sola ricorrente che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Non so dov'è mio marito, non so neppure se è in Italia, mi ha versato € 150,00 la settimana scorsa, mentre il mese scorso mi ha versato € 100,00. Lui lavora per VE ma non so quanto guadagna. Quando vivevamo insieme lui guadagnava € 1.200/1.5000. Io non lavoro più, sto seguendo un corso per imparare l'italiano e sto prendendo la patente. I gemelli hanno iniziato l'asilo a settembre, mentre quello più grande già andava all'asilo”.
1.4. Con ordinanza del 01.10.2025 il Collegio ha invitato l'Agenzia delle Entrate a trasmettere le dichiarazioni dei redditi del sig. relative agli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 ed ha fissato udienza CP_1 per la discussione della causa.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2025 tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio;
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del marito, deducendo Pt_1 che la crisi coniugale è esclusivamente imputabile alle condotte violente ed aggressive del sig. CP_1
Com'è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, che sussiste un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 40795/2021).
In una recente statuizione, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, la Cassazione ha poi precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 27766/2022).
Ebbene, nel caso in esame, la sig.ra ha affermato che la vita matrimoniale è stata sempre Pt_1 caratterizzata da maltrattamenti, atteggi ffensivi e violenti assunti nei suoi confronti dal sig. CP_1 avvenuti anche in presenza dei figli minori, e spesso aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche.
La documentazione in atti è sufficiente per ritenere provate le circostanze dedotte dalla ricorrente. In particolare, nell'ordinanza del 20.12.2024 con la quale è stata disposta nei confronti del sig. la misura CP_1
pagina 4 di 9 cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, il GIP ha evidenziato che il narrato della sig.ra trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla babysitter Pt_1 Persona_6 che ha riferito di aver ass alcuni episodi di violenza nonché nell'annotazione di P del 16.12.2024. In particolare, risulta che i Carabinieri di Lodi, allertati da una vicina di casa, sono intervenuti presso l'abitazione dei coniugi, ove hanno rinvenuto la sig.ra in lacrime, con graffi al Pt_1 collo e all'orecchio destro causati dal marito.
Di contro, il resistente – rimasto contumace - non ha portato prove a sostegno di un diverso svolgimento dei fatti.
Le violenze fisiche e verbali esercitate dal sig. hanno reso irrimediabilmente impossibile la CP_1 prosecuzione della convivenza tra i coniugi e ciò iciente per addebitare la separazione al marito, indipendentemente dall'esistenza di una pregressa crisi coniugale.
4. Sul regime di affido, collocamento e visite dei figli minori e Persona_1 Persona_4
Persona_5
4.1. La sig.ra ha chiesto l'affido super esclusivo dei minori in ragione dell'inidoneità genitoriale Pt_1 del padre, il sempre disinteressato delle esigenze di cura e di mantenimento della prole e si è reso responsabili di gravi atti di violenza perpetrati anche alla presenza dei figli.
Come è noto, è possibile derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 16280/2025). In particolare, la Cassazione ha precisato che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. n. 26587/2009).
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere e educare i figli, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso di specie, il contegno del sig. rivela una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di CP_1 un consapevole ruolo di genitore, tale dere necessario l'affidamento monogenitoriale a favore della sig.ra per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi Pt_1 favor ndosi sempre occupata dei figli con continuità e responsabilità.
Si osserva, in particolare, che il sig. ha interrotto da tempo ogni rapporto con la moglie e i figli, non CP_1 ha mai chiesto di esercitare il prop itto di visita e viola sistematicamente l'obbligo di contribuzione al mantenimento, facendo venire meno il necessario sostentamento economico. In definitiva, il resistente manifesta disinteresse per i bisogni dei minori nonché per le loro esigenze affettive né pare interessato a collaborare e a condividere con la sig.ra i compiti di educazione e di crescita della prole. Pt_1
Incidono poi sul giudizio negativo in ordine alle capacità genitoriali del padre anche gli episodi di violenza assistita patiti dai minori, fonte di sicuro pregiudizio anche per questi ultimi.
Tali emergenze, unitamente al contegno processuale del sig. rimasto contumace e non essendo CP_1 noto il luogo in cui attualmente risiede, dimostrano il di sse del padre per l'esercizio della responsabilità genitoriale e giustificano la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i figli (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, pratiche amministrative relative anche al rilascio di documenti), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo (Cass. 18559/2016, Cass. 5108/2012), con conferma del collocamento dei minori presso l'abitazione materna.
pagina 5 di 9 4.2. Ove il resistente si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, le frequentazioni dovranno avere svolgimento inizialmente in modalità protetta attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, individuando tempi e modalità degli incontri, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dei minori e delle loro esigenze.
5. Sul contributo al mantenimento dei figli.
La sig.ra chiede che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli mediante versamento Pt_1 CP_1 della so sile di € 800,00 co ivi, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della prole occorre quindi descrivere la condizione economica delle parti.
La sig.ra ha dichiarato di essere disoccupata, di aver lavorato sino a marzo 2025 presso DHL con Pt_1 un cont t-time a tempo determinato e di aver percepito sino ad agosto 2025 la Naspi per complessivi € 2.267,59.
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha percepito un reddito lordo pari a € 5.419,70 nel 2024. Dalle buste paga risulta che la sig.ra ha incassato a titolo di retribuzione nel 2025 i Pt_1 seguenti importi netti: € 632,00 a gennaio, € 27 braio e € 1.095,62 a marzo. CP_ Attualmente la ricorrente vive con i tre figli in un immobile per il quale corrisponde € 100,00 per il canone di locazione e ha documentato di aver maturato un d nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di € 5.544,91.
Inoltre, la sig.ra percepisce il 100% dell'assegno unico di importo pari a € 447,00 mensili. Pt_1
Di contro, dall'esame della documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate ex art. 210 c.p.c., il sig. risulta aver percepito i seguenti redditi lordi: nel 2022 € 13.364,58, oltre a € 6.498,79 a titolo di CP_1 nel 2023 € 11.950,00 (di cui € 5.880,00 a titolo di imponibile); € 15.515,00 nel 2024.
In ragione della contumacia del resistente non è stato possibile accertare l'attuale situazione lavorativa del sig. e i redditi percepiti nel 2025. Ciò premesso, la misura del contributo al mantenimento a favore CP_1 dei ev'essere parametrata non tanto alle entrate derivanti dalla attività professionale volta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva di quanto necessario per il mantenimento degli stessi.
Tenuto conto della tenera età dei figli, dello stato di disoccupazione in cui versa la ricorrente, della situazione reddituale del sig. e della circostanza che quest'ultimo non vede i figli da mesi, si ritiene CP_1 congruo fissare in € 150,0 sili il contributo al mantenimento dovuto per ciascun figlio, per complessivi € 450,00 mensili.
Ciascun genitore dovrà poi contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Stante l'affido super-esclusivo, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021, l'assegno unico dev'essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
6. Sull'assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1
6.1. La sig.ra ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno di mantenimento pari a € 200,00. Pt_1
In punto di diritto, preme ricordare che la Cassazione ha costantemente affermato che, ai sensi dell'art. 156 c.c., deve riconoscersi in favore del coniuge, non responsabile della separazione, il diritto ad un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla pagina 6 di 9 solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 15356/2025; n. 4178/2013; n. 12196/2017).
Più specificatamente, affinché sia possibile riconoscere l'assegno di mantenimento è necessario che il coniuge sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e che sussista una disparità economica tra i due coniugi. L'assegno dovrà quindi essere determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (Cass. n. 13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 24049/2021).
6.2. Nel caso di specie, la sig.ra ha dichiarato di essere disoccupata da marzo 2025, ovvero da Pt_1 quando è scaduto il contratto a tempo determinato con DHL.
La ricorrente non ha però documentato di essersi attivata reperire un'occupazione e deve ritenersi sussistente la potenziale capacità di guadagno in capo alla stessa, tenuto conto della giovane età (33 anni) e non potendosi per contro ricompensare il permanere della mancanza di reddito, in assenza di elementi inequivoci che facciano ritenere tale situazione incolpevole.
Ciò premesso, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento dev'essere rigettata.
7. Sulle spese di lite.
In ragione della soccombenza reciproca parziale (rigetto dell'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c. e della domanda di mantenimento per la sig.ra , le spese di lite devono essere compensate tra le parti Pt_1 nella misura del 50%.
Stante l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra il sig. deve rimborsare all'Erario il Pt_1 CP_1 50% delle spese di lite che liquida, come da disposi licati i medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisione (giudizi di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità), tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in RA Lodigia 02 nio trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di RA NO al n. 1, Parte I, Anno 2021);
2. Addebita la separazione a Controparte_1
3. Affida i figli minori e in via Persona_1 Persona_7 Persona_8 super-esclusiva alla r ta ai fini della residenza anagrafica;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e delle pratiche amministrative potranno essere assunte dalla sig.ra senza necessità del consenso del sig. tenendo Pt_1 CP_1 conto delle capacità, dell'inclinazio le e delle aspirazioni dei figli;
4. Dispone che, ove il sig. manifesti la volontà di vedere il figlio, le frequentazioni abbiano CP_1 svolgimento inizialment modalità protetta attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figli individuando tempi e modalità degli incontri;
5. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante CP_1 versamento alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mesa, la somma di € 450,00 mensile (€ Pt_1 pagina 7 di 9 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di giugno 2025 compreso;
6. Dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Riconosce alla sig.ra il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
8. Rigetta la domanda per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1
9. Condanna il sig. a rimborsare all'Erario il 50% delle spese di lite che liquida € 2.630,00 a CP_1 titolo di onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa;
compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pagina 8 di 9 10. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA NO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi il giorno 17 novembre 2025
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1037/2025 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, Via esentata e difesa dall'avv. Eliana Tos;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. ), nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace-
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
“La signora ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, insiste affinché l'intestato Tribunale accolga Parte_1 le seguenti co In via preliminare ed urgente:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare i figli minori , e in via super esclusiva alla madre, per Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutte le ragioni esposte in t ss
3. incaricare i Servizi Sociali di RA NO al monitoraggio del nucleo familiare al fine di adottare ogni più opportuno provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei minori;
4. qualora il padre ne faccia richiesta, regolamentare il diritto di visita dei figli minori secondo quanto ritenuto più opportuno dai Servizi Sociali incaricati e previa ogni valutazione in merito, disponendo che gli stessi abbiano luogo in Spazio Neutro;
CP_
5. porre a carico del sig. , un contributo di mantenimento in favore dei figli pari ad €. 800,00 (ottocento/00), da versarsi entro il giorno 5 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella pagina 1 di 9 misura del 70% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente;
CP_
6. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della moglie di €. 200,00 mensili oltre ISTAT, ovvero nella somma che tenuta di giustizia, in considerazione della disparità economica delle parti come esposta in narrativa;
7. disporre che la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico. Pt_1 In via principale e di m
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_
2. addebitare in via esclusiva la separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma II, c.c., in capo al sig. , per avere lo stesso violato i doveri di assistenza morale e materiale e di reciproco rispetto derivanti dal vincolo coniug
3. affidare i figli minori , e in via super esclusiva alla madre, per Persona_1 Persona_2 Persona_3 tutte le ragioni esposte in t ss
4. qualora il padre ne faccia richiesta, regolamentare il diritto di visita secondo quanto ritenuto opportuno all'esito delle indagini che saranno svolte dai Servizi Sociali incaricati;
CP_
5. porre a carico del sig. , un contributo di mantenimento in favore dei figli pari ad €. 800,00 (ottocento/00), da versarsi entro il giorno 5 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla contribuzione nella misura del 70% delle spese straordinarie in favore della prole e da applicarsi secondo il Protocollo ad hoc adottato dal Tribunale procedente;
CP_
6. porre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della moglie di €. 200,00 mensili oltre ISTAT, ovvero nella somma che tenuta di giustizia, in considerazione della disparità economica delle parti come esposta in narrativa;
7. disporre che la sig.ra percepisca il 100% dell'assegno unico. Pt_1 In via subordinata:
1. nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di affidamento super esclusivo formulata in via principale, affidare i figli minori alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di esercitare l'amministrazione disgiunta con riguardo alle questioni di maggior interesse per i minori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le questioni sanitarie, scolastiche ed il rilascio/rinnovo dei documenti di identità anche validi per l'espatrio ovvero adottare il regime di affidamento ritenuto più opportuno e confacente agli interessi dei minori, alla luce dei pregiudizi inflitti dal padre;
2. confermare nel resto quanto concluso in via principale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 09.06.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di pro personale dei coniugi co
[...] ito.
Quanto alle statuizioni relative ai figli minori, la ricorrente ha chiesto l'affido super esclusivo a sé con collocamento prevalente presso la propria abitazione o, in via subordinata, l'affido esclusivo;
di prevedere che le visite paterne abbiano svolgimento in modalità protetta secondo le indicazioni dei Servizi sociali;
di onerare il sig. del pagamento di € 800,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento indiretto CP_1 dei figli, oltre al elle spese straordinarie, e di poter percepire l'assegno unico nella misura del 100% quale genitore collocatario dei minori.
La ricorrente ha poi chiesto che le venga riconosciuto un assegno di mantenimento nella misura di € 200,00 mensili.
In via preliminare e urgente, la sig.ra ha chiesto al Tribunale di applicare nei confronti del sig. Pt_1
ai sensi dell'art. 473bis.69 c.p.c., il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei abitualmente frequentati CP_1
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio con in RA NO (LO) in data 10.03.2021; Controparte_1
- che dall'unione sono nati tre figli, in data 12.03.2021 e i gemelli Persona_1 Persona_4 e in data 30.03.202 Persona_5
pagina 2 di 9 - che il sig. nel corso del matrimonio ha assunto condotte aggressive e violente, caratterizzate CP_1 da maltr ti e percosse, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche, anche in presenza dei figli minori;
- che, a seguito di denuncia querela del 16.12.2024, sporta dopo i ripetuti episodi di violenza fisica, il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 20.12.2024, ha applicato al sig. la misura cautelare CP_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (proc. penale n. 4226/2024 R.G.N.R. – n. 3023/2024 R.G. G.I.P. per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572, co. 1 e 2 c.p. e per il reato di lesioni ex artt. 582 e 585 c.p., doc. 8);
- di essersi rivolta a dicembre 2024 al Cento Antiviolenza di Lodi “La ” per ricevere CP_2 supporto psicologico;
- che il sig. durante l'unione matrimoniale ha sempre manifestato disinteresse per il nucleo CP_1 familiare, o venir meno il necessario sostegno economico e morale;
- di essere attualmente priva di occupazione, essendo scaduto in data 30.03.2025 il contratto part- time a tempo determinato presso “DHL”, e di vivere in un alloggio per il quale, solo per CP_3 il primo anno, non paga il canone di locazione;
- che il sig. presta la propria attività lavorativa sia come dipendente sia come collaboratore CP_1 a partiva i “VE”;
- di non conosce la residenza del sig. il quale non vede i figli da dicembre 2024 ed ha CP_1 effettuato unicamente due versament mantenimento dei figli, a marzo e aprile 2025, per complessivi € 350,00.
1.2. Con ordinanza del 09.06.2025 la Giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte sull'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c. in quanto il sig. era già sottoposto alla misura CP_1 cautelare del divieto di avvicinamento (ordinanza adottata il 20.12.2 GIP del Tribunale di Lodi) e non avendo la ricorrente riferito di episodi lesivi dell'integrità psico-fisica successivi all'adozione di detta misura.
1.2.1. All'udienza del 27.06.2025 è comparsa la sig.ra la quale ha dichiarato “da quanto è stata emessa Pt_1 la misura cautelare mio marito non mi ha mai cercata e non s vicinato né a me né ai miei figli. Non so dove abita. Prima lavorava da come magazziniere. Non so nulla di lui.”. CP_4
L'avv. Tosi ha chiesto un termine per rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e ha insistito per l'adozione dell'ordine di protezione.
Con provvedimento assunto in udienza, la Giudice ha disposto l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio del sig. (trasmesso dalla Cancelleria GIP in data 30.06.2025) e con decreto del CP_1 30.06.2025 la Giudice ha ato alla ricorrente termine per rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c.
1.2.2. All'udienza del 29.07.2025 la sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Nulla è cambiato. Mio Pt_1 marito non è né venuto né mi ha contattato negl mpi. Mi ha chiamato sua madre, che sta in Nigeria, per sapere come stanno i figli. Non le ho chiesto dov'è mio marito. Lei dice che lui vorrebbe chiedere scusa e vorrebbe che io tornassi indietro. È stata lei a chiamarmi. Lei dice che lui sia qua in Italia, ma io non so lui dove abita. Lui prima lavorava come corriere per una società di Delivero. Ora non lo so. L'ultima volta che lo ho visto era a Natale. I bambini stanno bene. Il più grande va a scuola. Abito a RA NO. La sorella di mio marito mi ha mandato 100 euro per il mantenimento dei bambini. Lei vive a Londra. Io al momento non lavoro … Non ho paura che lui torni in quanto è lui ad aver paura delle conseguenze legali che potrebbe avere. Una volta, non ricordo quando, ero in treno e sono stata chiamata dalla Questura per dirmi che mio marito era nei paraggi”.
L'avv. Tosi ha quindi insistito per l'accoglimento dell'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c..
1.2.3. Con provvedimento assunto in udienza, l'istanza è stata dichiarata inammissibile “tenuto conto che, allo stato attuale, nessuna tutela ulteriore aggiungerebbe l'ordine di protezione richiesto, poiché, perdurando la sottoposizione del resistente a misura cautelare sia ex art. 282-bis c.p.p., sia ex art. 282-ter c.p.p. (a tutela tanto della ricorrente, quanto di tutti i tre figli), non vi è alcuna utilità di adozione della tutela civilistica …” e ritenuto “insussistente un apprezzabile interesse ex art. 100 c.p.c. all'emissione del provvedimento richiesto, poiché, se l'interesse ad agire è inteso come “esigenza di pagina 3 di 9 provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata” (Cass. U. 34388/22), nel caso di specie è chiaro che il provvedimento giudiziale richiesto, ove emesso, sarebbe superfluo”.
1.3. All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 23.10.2025 è comparsa la sola ricorrente che ha reso le seguenti dichiarazioni: “Non so dov'è mio marito, non so neppure se è in Italia, mi ha versato € 150,00 la settimana scorsa, mentre il mese scorso mi ha versato € 100,00. Lui lavora per VE ma non so quanto guadagna. Quando vivevamo insieme lui guadagnava € 1.200/1.5000. Io non lavoro più, sto seguendo un corso per imparare l'italiano e sto prendendo la patente. I gemelli hanno iniziato l'asilo a settembre, mentre quello più grande già andava all'asilo”.
1.4. Con ordinanza del 01.10.2025 il Collegio ha invitato l'Agenzia delle Entrate a trasmettere le dichiarazioni dei redditi del sig. relative agli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 ed ha fissato udienza CP_1 per la discussione della causa.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 07.11.2025 tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi (ossia anche indipendentemente da una causa imputabile ad essi), fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio;
Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito della separazione.
La sig.ra ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del marito, deducendo Pt_1 che la crisi coniugale è esclusivamente imputabile alle condotte violente ed aggressive del sig. CP_1
Com'è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, che sussiste un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 40795/2021).
In una recente statuizione, alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, la Cassazione ha poi precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. n. 27766/2022).
Ebbene, nel caso in esame, la sig.ra ha affermato che la vita matrimoniale è stata sempre Pt_1 caratterizzata da maltrattamenti, atteggi ffensivi e violenti assunti nei suoi confronti dal sig. CP_1 avvenuti anche in presenza dei figli minori, e spesso aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche.
La documentazione in atti è sufficiente per ritenere provate le circostanze dedotte dalla ricorrente. In particolare, nell'ordinanza del 20.12.2024 con la quale è stata disposta nei confronti del sig. la misura CP_1
pagina 4 di 9 cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, il GIP ha evidenziato che il narrato della sig.ra trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla babysitter Pt_1 Persona_6 che ha riferito di aver ass alcuni episodi di violenza nonché nell'annotazione di P del 16.12.2024. In particolare, risulta che i Carabinieri di Lodi, allertati da una vicina di casa, sono intervenuti presso l'abitazione dei coniugi, ove hanno rinvenuto la sig.ra in lacrime, con graffi al Pt_1 collo e all'orecchio destro causati dal marito.
Di contro, il resistente – rimasto contumace - non ha portato prove a sostegno di un diverso svolgimento dei fatti.
Le violenze fisiche e verbali esercitate dal sig. hanno reso irrimediabilmente impossibile la CP_1 prosecuzione della convivenza tra i coniugi e ciò iciente per addebitare la separazione al marito, indipendentemente dall'esistenza di una pregressa crisi coniugale.
4. Sul regime di affido, collocamento e visite dei figli minori e Persona_1 Persona_4
Persona_5
4.1. La sig.ra ha chiesto l'affido super esclusivo dei minori in ragione dell'inidoneità genitoriale Pt_1 del padre, il sempre disinteressato delle esigenze di cura e di mantenimento della prole e si è reso responsabili di gravi atti di violenza perpetrati anche alla presenza dei figli.
Come è noto, è possibile derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 16280/2025). In particolare, la Cassazione ha precisato che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. n. 26587/2009).
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere e educare i figli, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso di specie, il contegno del sig. rivela una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di CP_1 un consapevole ruolo di genitore, tale dere necessario l'affidamento monogenitoriale a favore della sig.ra per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi Pt_1 favor ndosi sempre occupata dei figli con continuità e responsabilità.
Si osserva, in particolare, che il sig. ha interrotto da tempo ogni rapporto con la moglie e i figli, non CP_1 ha mai chiesto di esercitare il prop itto di visita e viola sistematicamente l'obbligo di contribuzione al mantenimento, facendo venire meno il necessario sostentamento economico. In definitiva, il resistente manifesta disinteresse per i bisogni dei minori nonché per le loro esigenze affettive né pare interessato a collaborare e a condividere con la sig.ra i compiti di educazione e di crescita della prole. Pt_1
Incidono poi sul giudizio negativo in ordine alle capacità genitoriali del padre anche gli episodi di violenza assistita patiti dai minori, fonte di sicuro pregiudizio anche per questi ultimi.
Tali emergenze, unitamente al contegno processuale del sig. rimasto contumace e non essendo CP_1 noto il luogo in cui attualmente risiede, dimostrano il di sse del padre per l'esercizio della responsabilità genitoriale e giustificano la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i figli (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, pratiche amministrative relative anche al rilascio di documenti), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo (Cass. 18559/2016, Cass. 5108/2012), con conferma del collocamento dei minori presso l'abitazione materna.
pagina 5 di 9 4.2. Ove il resistente si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, le frequentazioni dovranno avere svolgimento inizialmente in modalità protetta attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, individuando tempi e modalità degli incontri, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dei minori e delle loro esigenze.
5. Sul contributo al mantenimento dei figli.
La sig.ra chiede che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli mediante versamento Pt_1 CP_1 della so sile di € 800,00 co ivi, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della prole occorre quindi descrivere la condizione economica delle parti.
La sig.ra ha dichiarato di essere disoccupata, di aver lavorato sino a marzo 2025 presso DHL con Pt_1 un cont t-time a tempo determinato e di aver percepito sino ad agosto 2025 la Naspi per complessivi € 2.267,59.
Dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha percepito un reddito lordo pari a € 5.419,70 nel 2024. Dalle buste paga risulta che la sig.ra ha incassato a titolo di retribuzione nel 2025 i Pt_1 seguenti importi netti: € 632,00 a gennaio, € 27 braio e € 1.095,62 a marzo. CP_ Attualmente la ricorrente vive con i tre figli in un immobile per il quale corrisponde € 100,00 per il canone di locazione e ha documentato di aver maturato un d nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di € 5.544,91.
Inoltre, la sig.ra percepisce il 100% dell'assegno unico di importo pari a € 447,00 mensili. Pt_1
Di contro, dall'esame della documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate ex art. 210 c.p.c., il sig. risulta aver percepito i seguenti redditi lordi: nel 2022 € 13.364,58, oltre a € 6.498,79 a titolo di CP_1 nel 2023 € 11.950,00 (di cui € 5.880,00 a titolo di imponibile); € 15.515,00 nel 2024.
In ragione della contumacia del resistente non è stato possibile accertare l'attuale situazione lavorativa del sig. e i redditi percepiti nel 2025. Ciò premesso, la misura del contributo al mantenimento a favore CP_1 dei ev'essere parametrata non tanto alle entrate derivanti dalla attività professionale volta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva di quanto necessario per il mantenimento degli stessi.
Tenuto conto della tenera età dei figli, dello stato di disoccupazione in cui versa la ricorrente, della situazione reddituale del sig. e della circostanza che quest'ultimo non vede i figli da mesi, si ritiene CP_1 congruo fissare in € 150,0 sili il contributo al mantenimento dovuto per ciascun figlio, per complessivi € 450,00 mensili.
Ciascun genitore dovrà poi contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
Stante l'affido super-esclusivo, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021, l'assegno unico dev'essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
6. Sull'assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1
6.1. La sig.ra ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno di mantenimento pari a € 200,00. Pt_1
In punto di diritto, preme ricordare che la Cassazione ha costantemente affermato che, ai sensi dell'art. 156 c.c., deve riconoscersi in favore del coniuge, non responsabile della separazione, il diritto ad un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla pagina 6 di 9 solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 15356/2025; n. 4178/2013; n. 12196/2017).
Più specificatamente, affinché sia possibile riconoscere l'assegno di mantenimento è necessario che il coniuge sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e che sussista una disparità economica tra i due coniugi. L'assegno dovrà quindi essere determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (Cass. n. 13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n. 24049/2021).
6.2. Nel caso di specie, la sig.ra ha dichiarato di essere disoccupata da marzo 2025, ovvero da Pt_1 quando è scaduto il contratto a tempo determinato con DHL.
La ricorrente non ha però documentato di essersi attivata reperire un'occupazione e deve ritenersi sussistente la potenziale capacità di guadagno in capo alla stessa, tenuto conto della giovane età (33 anni) e non potendosi per contro ricompensare il permanere della mancanza di reddito, in assenza di elementi inequivoci che facciano ritenere tale situazione incolpevole.
Ciò premesso, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento dev'essere rigettata.
7. Sulle spese di lite.
In ragione della soccombenza reciproca parziale (rigetto dell'istanza ex art. 473bis.69 c.p.c. e della domanda di mantenimento per la sig.ra , le spese di lite devono essere compensate tra le parti Pt_1 nella misura del 50%.
Stante l'ammissione al gratuito patrocinio della sig.ra il sig. deve rimborsare all'Erario il Pt_1 CP_1 50% delle spese di lite che liquida, come da disposi licati i medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi di trattazione e decisione (giudizi di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità), tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in RA Lodigia 02 nio trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di RA NO al n. 1, Parte I, Anno 2021);
2. Addebita la separazione a Controparte_1
3. Affida i figli minori e in via Persona_1 Persona_7 Persona_8 super-esclusiva alla r ta ai fini della residenza anagrafica;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e delle pratiche amministrative potranno essere assunte dalla sig.ra senza necessità del consenso del sig. tenendo Pt_1 CP_1 conto delle capacità, dell'inclinazio le e delle aspirazioni dei figli;
4. Dispone che, ove il sig. manifesti la volontà di vedere il figlio, le frequentazioni abbiano CP_1 svolgimento inizialment modalità protetta attribuendo ai Servizi sociali la facoltà di predisporre una apposita regolamentazione delle frequentazioni padre-figli individuando tempi e modalità degli incontri;
5. Pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante CP_1 versamento alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mesa, la somma di € 450,00 mensile (€ Pt_1 pagina 7 di 9 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di giugno 2025 compreso;
6. Dispone che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7. Riconosce alla sig.ra il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
8. Rigetta la domanda per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1
9. Condanna il sig. a rimborsare all'Erario il 50% delle spese di lite che liquida € 2.630,00 a CP_1 titolo di onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa;
compensa tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pagina 8 di 9 10. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA NO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi il giorno 17 novembre 2025
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 9 di 9