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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11462/2020, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. M. Rossi e , che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. T. Del Lungo CP_1
Innocenti, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. L. Marotti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;
CHIAMATO IN CAUSA
E
Unipolsai s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio degli avv. C. Calussi e L. Fidolini, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
- Parte attrice: in adesione alle conclusioni del CTU, accertato il grave e colpevole inadempimento del rag. nello svolgimento del mandato conferito ed CP_1 accertata la sua responsabilità per i danni subiti da , condannare il rag. Parte_1 CP_1
a risarcire i danni subiti dall'attore nella misura di € 27.00,00= o per la maggiore o
[...]
1 minor somma di giustizia. Con vittoria delle spese e compensi del giudizio. In via istruttoria insisteva per ammissione delle prove articolate e non ammesse.
- Parte convenuta: in via preliminare chiede che in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, il rag. venga manlevato da Unipolsai e/o da CP_1
che hanno assicurato l'odierno convenuto per la responsabilità professionale, l'una CP_2 fino al 28/02/2020 e l'altra a partire dal 28/02/2020. Nel merito chiede la reiezione di tutte le domande avanzate da parte attrice perchè infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
- 1) rigettare la domanda di parte attrice nei confronti del Controparte_2 rag perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in CP_1 denegata ipotesi accertare e dichiarare il concorso di colpa della medesima parte attrice;
rigettare la domanda attrice nel quantum richiesto, eccessivo e non provato;
e per l'effetto rigettare la domanda di manleva introdotta nei confronti della 2) Controparte_2 rigettare la domanda di manleva spiegata dal rag nei confronti di CP_1 [...]
per carenza e difetto di copertura assicurativa per i già indicati motivi, con Controparte_2 vittoria di spese;
3) in denegata ipotesi di riconoscimento della garanzia assicurativa, comunque escludere la domanda a titolo di lucro cessante e/o danno non patrimoniale e limitare la stessa nei limiti dei massimari di polizza con l'applicazione della franchigia ivi indicata, applicazione della proporzione ex art. 1910 cc con e Controparte_3 compensazione di spese tra assicuratore e assicurato. In ogni modo con condanna di controparte alle spese di lite in capo a controparte soccombente.
- Unipolsai s.p.a.: in tesi respingere la domanda promossa da parte attrice nei confronti del perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per CP_1
l'effetto, rigettare la domanda di manleva introdotta nei confronti della Unipolsai Spa, vinte le spese;
in ipotesi respingere, comunque, la domanda di manleva spiegata dal Rag CP_1 nei confronti della Unipolsai spa per carenza di copertura assicurativa, con vittoria
[...] di spese;
in denegata ulteriore ipotesi di accertamento di una responsabilità del e, CP_1 conseguentemente, di accoglimento della domanda di manleva, condannare la comparente a rilevarlo indenne nei limiti della polizza, entro i massimali con applicazione della franchigia di € 500,00, spese compensate tra assicuratore e assicurato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di essersi avvalso, sin dall'inizio Parte_1 della propria attività professionale di medico, del rag. come consulente in materia CP_1 fiscale e tributaria, cui aveva conferito l'incarico avente ad oggetto tenuta delle scritture contabili, con delega al pagamento delle imposte mediante inoltro del mod. F24.
Avendo, nel gennaio 2020, il comunicato l'intento di cessare la propria attività, il nuovo CP_1 commercialista dell'attore aveva potuto constatare l'esistenza di una pesante esposizione debitoria col fisco derivante da una serie di cartelle esattoriali che, tuttavia, il convenuto aveva sempre affermato, a seguito delle richieste dell'attore, fossero state pagate, riconducendone l'invio ad un errore dell'amministrazione finanziaria. Era invece emerso che, per ragioni poco comprensibili, il
2 aveva disposto il pagamento di somme inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute, il CP_1 tutto senza mai informare l'attore.
Aveva inoltre presentato, direttamente, delle istanze di rottamazione e rateizzazione in relazione agli importi dovuti, sempre però senza informare l'attore il quale era dunque, di volta in volta, decaduto dai relativi benefici e agevolazioni, non essendo state pagate le relative rate.
Evidente era dunque la responsabilità professionale del convenuto, in relazione ad attività non certo caratterizzate da una particolare complessità tecnica, che aveva causato all'attore danni per complessivi € 84.110,36 per sanzioni, interessi ed oneri vari applicati dall'amministrazione finanziaria sugli importi dovuti, dei quali chiedeva dunque il risarcimento.
si costituiva depositando memoria difensiva, con la quale deduceva che l'attore CP_1 fosse a conoscenza della propria situazione debitoria con il fisco sin dal 2015, ed anche dell'esistenza di pagamenti incompleti ed interrotti, visto il loro addebito diretto in conto corrente. Evidenziava, inoltre, la grave situazione clinica e mentale nella quale si trovava il da diversi CP_1 anni per problemi legati all'attività lavorativa (deflessione del tono dell'umore e sindrome depressiva reattiva), il che gli aveva impedito di svolgere il proprio lavoro in modo professionale così come avrebbe dovuto.
Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_2
e Unipolsai s.p.a., con le quali aveva stipulato polizze per la responsabilità civile professionale, al fine di essere da queste garantito in caso di condanna.
Si costituiva dunque in giudizio Unipolsai s.p.a. riportandosi a tutte le difese svolte dal proprio assicurato e contestando, in particolare, l'esistenza di un danno risarcibile ma rilevando, quanto alla copertura assicurativa, che il sinistro non rientrava in garanzia trattandosi di una polizza c.d.
“claims made” ed essendo la polizza cessata il 28 febbraio 2020, laddove al era giunta la CP_1 prima richiesta danni in data 10 marzo 2020.
Si costituiva inoltre in giudizio riportandosi a tutte le difese svolte dal Controparte_2 proprio assicurato e contestando, in particolare, l'esistenza di un danno risarcibile, nonché evidenziando l'esistenza di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno. Quanto alla garanzia assicurativa eccepiva: 1) la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, avendo l'attore taciuto le proprie condizioni di salute;
2) il difetto di copertura, risalendo i comportamenti colposi causativi del danno, compiuti tramite atti successivi, ad oltre 12 mesi prima della data della polizza. (28.2.2019); 3) l'esistenza, in ogni caso, di una franchigia, e l'applicabilità dell'art. 1910 c.c. stante l'esistenza di una ulteriore copertura assicurativa (quella citata con Unipolsai).
Ammessa ed espletata prova CTU, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 17.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
***
La domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore.
3 Tale domanda è in parte fondata, e va dunque accolta per quanto di ragione.
È pacifica, in quanto mai contestata ma anzi ammessa dal convenuto, la circostanza che tra le parti sia intercorso un contratto d'opera professionale, avente ad oggetto tenuta delle scritture contabili con delega al pagamento delle imposte mediante inoltro del mod. F24.
È altresì non contestato l'inadempimento in relazione ai mancati pagamenti che hanno dato poi luogo agli addebiti in contestazione, anzi esso è stato in sostanza praticamente ammesso dal il quale ha cercato di giustificarlo in considerazione delle proprie condizioni di salute, il CP_1 che non esclude tuttavia evidentemente l'imputabilità di esso al consulente fiscale.
D'altra parte, a definitiva conferma di quanto affermato dalla parte attrice vi è il fatto che il convenuto ha presentato – al verosimile scopo di copertura delle proprie mancanze e di ritardare la scoperta del tutto da parte dell'attore - due domande di rottamazione e una istanza di rateazione nel 2019 senza aver dimostrato ed, invero, neppure mai allegato, di aver ottenuto l'autorizzazione in tal senso dell'attore, e neppure di averlo mai informato.
Indubbia è dunque, la responsabilità professionale del convenuto, in relazione ad attività non certo caratterizzata da particolare difficoltà tecnica (tale dunque, in ipotesi, da poter invocare l'esimente di cui all'art 2236 c.c.).
Il danno risarcibile.
Il danno residuato in capo all'attore è in effetti quello corrispondente alle sanzioni che egli è (o sarà, essendo come noto risarcibile anche il danno futuro, allorquando sia certo o, quanto meno, rilevantemente probabile, che esso si verificherà: Cass. n. 10072 del 2010, tra le tante), tenuto a pagare per sanzioni ed altri oneri per tardiva iscrizione a ruolo, che sarebbero stati non dovuti qualora i pagamenti dei tributi fossero stati tempestivamente disposti dal consulente.
La questione rilevante è, dunque, rappresentata dall'accertamento dell'entità di tali sanzioni ed oneri aggiuntivi, tenuto conto anche del fatto che nel tempo sono intervenute ulteriori possibilità di definizione agevolata delle pendenze tributarie, in parte utilizzate dall'attore. Correttamente, in particolare, l'attore – danneggiato risulta avere ulteriormente aderito alle agevolazioni di cui alla cd. rottamazione quater, in modo da attenuare le conseguenze dannose ex art. 1227 c.c..
Il compito di effettuare un accertamento compiuto al riguardo è stato, quindi, trattandosi di questioni eminentemente tecniche, demandato ad un CTU. Quest'ultimo ricostruendo i complessi e stratificati rapporti tra l'attore e l'amministrazione finanziaria ha quantificato il danno suddetto in € 27.000,00 complessivi.
In realtà il perito ha formulato due diverse ipotesi (v. pag. 14 della relazione peritale, alla cui lettura si rinvia per ragioni di economicità), ma è decisamente preferibile quella più restrittiva dallo stesso indicata con la lettera a), che tiene correttamente conto anche dell'inerzia dello stesso attore a seguito della notificazione delle cartelle esattoriali, pur se giustificata con la totale e mal riposta fiducia riposta nell'operato del convenuto ma che, oggettivamente, ha contribuito causalmente all'aggravamento del danno. Del resto lo stesso attore si è allineato a tali conclusioni, limitando la richiesta di condanna del convenuto al citato importo di € 27.000,00.
4 Il Tribunale ritiene di condividere gli esiti dell'accertamento peritale, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati, in quanto effettuato alla stregua di ineccepibili criteri logico – scientifici, tuttavia con una precisazione.
Tra i danni suscettibili di risarcimento rientrano, senza dubbio, anche gli interessi maturati in conseguenza del mancato pagamento. Tuttavia dal lato opposto, come correttamente evidenziato dai CTP delle compagnie di assicurazione, occorre tener conto anche che il mancato tempestivo pagamento delle somme ha comportato per l'attore la disponibilità, per un certo periodo di tempo, di importi di cui non avrebbe potuto disporre nell'ipotesi in cui il convenuto avesse correttamente e tempestivamente provveduto ai pagamenti.
Il denaro è, come noto, un bene naturalmente fruttifero e, dunque, di tale profilo occorre tener conto, in termini di compensatio lucri cum damno. La questione si è invero posta nell'ambito del contraddittorio tecnico in sede di CTU, tanto è vero che proprio in considerazione di quanto sopra il perito ha condivisibilmente ritenuto di non applicare gli interessi legali sulle somme versate dal contribuente a titolo di ravvedimento operoso.
Tuttavia il medesimo principio varrebbe anche quanto agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nel senso che dal tasso di interesse, definito dal CTU “para-sanzionatorio”, applicato dall'amministrazione finanziaria, occorrerebbe detrarre il tasso legale. Si sta parlando, tuttavia, di un tasso medio negli anni di riferimento soltanto dello 0,82% (v. pag. 22 della perizia), senza che neppure risultino i dati necessari per effettuare compiutamente il calcolo differenziale.
Tenuto conto di quanto sopra, e dei dati emergenti dalla perizia, il lucro verosimilmente determinatosi in favore dell'attore per la disponibilità per un maggior tempo delle somme di denaro da destinare al pagamento delle imposte può, del tutto congruamente, essere quantificato in non più di € 500,00, da detrarre dall'importo complessivo, a cui va aggiunto il fatto che l'importo di € 26.500,00 viene considerato all'attualità, anche perché in parte come si è detto il danno è ancora futuro, dovendo i pagamenti delle rate in parte ancora avvenire.
Il convenuto va dunque condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 26.500,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.
Le domande di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in causa.
Il ha chiesto di essere garantito, in caso di soccombenza, dalla compagnia Unipolsai s.p.a., CP_1 con la quale ha stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità professionale relativamente al periodo dal 2019 al 28/02/2020, e/o da con la quale Controparte_2 ha stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità professionale relativamente al periodo dal 28/02/2020.
Entrambe le polizze sono del tipo cd. claims made impuro, con la previsione tuttavia di un periodo di validità retroattiva della copertura assicurativa breve (il riferimento vale soprattutto con riferimento alla polizza stipulata con , tenuto conto che nel caso di specie trattasi di Controparte_2 danni all'evidenza “lungolatenti”, cioè in relazione ai quali tende normalmente a verificarsi una distanza temporale anche notevole tra il momento in cui il danno, che dipende da accertamenti dell'amministrazione finanziaria che possono intervenire anche a distanza di anni, si verifica, e
5 quello in cui esso diventa percepibile dal danneggiato, ed infine quello in cui è da quest'ultimo denunciato con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Ciò impone di rilevare d'ufficio la questione relativa alla possibile nullità della clausola limitativa della retroattività in relazione al controllo, demandato al giudice da Cass. sez. un. 24/09/2018 n. 22437, in merito alla causa concreta del contratto ed alla meritevolezza dell'assetto di interessi realizzato dalle parti. Oggetto del rilievo è anche la questione delle possibili ripercussioni in termini di sostituzione di clausole nulle ex art. 1419 c. 2 c.c. o, in mancanza, di nullità dell'intero contratto.
La questione va dunque sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., con conseguente separazione delle cause (trattandosi di cause scindibili) e necessità di disporre la rimessione della causa separata sul ruolo istruttorio. Ciò vale, certamente, con riferimento al convenuto ed a che nulla hanno mai dedotto sul punto, ma anche con riferimento ad Unipolsai Controparte_2
s.p.a., che pure ha affrontato autonomamente la questione al fine di perorare, in linea teorica, la validità della clausola in questione. Non risulta, infatti, che anche la suddetta parte abbia assunto una compiuta posizione e dunque difesa con riferimento alla meritevolezza dell'assetto negoziale complessivamente negoziato dalle parti nel concreto, tramite la comparazione tra le clausole contrattuali prevedenti l'ambito temporale della copertura assicurativa ed il premio versato;
e, comunque, in merito alle possibili conseguenze della nullità della clausola.
Le spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domanda (con riferimento al quantum), con conseguente parziale soccombenza reciproca, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti principali nella misura di 1/3. Per la restante parte le spese seguono la soccombenza del e si CP_1 liquidano come da dispositivo, assumendo tuttavia quale valore della causa quello corrispondente al decisum, cioè alla somma effettivamente riconosciuta a titolo risarcitorio, in quanto di molto inferiore rispetto a quella oggetto di domanda.
Sulla scorta del medesimo criterio, le spese relative alla CTU espletata in corso di causa vanno poste in via definitiva a carico del convenuto nella misura di 2/3, e dell'attore per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa tra l'attore e il convenuto, e non definitivamente pronunciando con riferimento alle domande di garanzia proposta dal convenuto nei confronti delle compagnie di assicurazione, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno condanna CP_1 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 26.500,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
b) Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1/3 e condanna il convenuto al pagamento della restante parte, che liquida in € 5.500,00 (di cui € 390,00 per esborsi) oltre RSG, IVA e CPA come per legge;
c) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di CP_1 nella misura dei 2/3, e dell'attore per la restante parte;
[...]
6 d) dispone la rimessione sul ruolo, previa separazione e formazione di un nuovo autonomo fascicolo contenente copia dei relativi atti, delle cause tra , Unipolsai s.p.a. e CP_1
come da separata ordinanza. Controparte_2
Firenze, il 13.10.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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