Articolo 2 della Legge 2 dicembre 1975, n. 638
Articolo 1
Versione
1 gennaio 1976
Art. 2.
L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, e' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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