Art. 2.
L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, e' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.
L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, e' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.