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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex artt. 281 sexies, 530 co. 3 e 350 bis c.p.c., allegata al verbale del 16.12.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2470/2025 R.G., assunta in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies, 350 co. 3 e 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale del 16.12.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Brunelli Parte_1 C.F._1
( - ) e dall'avv. Giuseppe Brunelli C.F._2 Email_1
( - ), domiciliatari in Napoli, alla via C.F._3 Email_2
G. NE n. 220
APPELLANTE
E
1 P. VA , in persona del suo amministratore delegato e legale rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Mario DA (C.F. - C.F._4
e BE DA (C.F. - Email_3 C.F._5
, presso i quali elett.te domicilia in Napoli, CAP 80132, alla Email_4 via Toledo, n. 306
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di rigetto n. cronol. 3145/2025, emessa dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale in data 28.04.2025, nella causa iscritta al numero di R.G. 647/2022
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., viene motivata in forma sintetica, in ossequio alla previsione di cui al terzo comma del citato art. 350 bis, mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
Con atto di citazione del 27.05.2025 l'avv. ha gravato d'appello l'ordinanza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha rigettato la domanda da lui proposta con ricorso dell'11.1.2022, col quale aveva chiesto accertare e dichiarare lo svolgimento di attività professionale in relazione ai giudizi allegati, giusta mandato ricevuto dalla Controparte_2
nell'interesse della stessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore della complessiva
[...] somma di €. 89.685,77, al netto della ritenuta di acconto, come da prospetti di parcella allegati, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese.
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente, ha respinto il ricorso, ritenendo maturata la prescrizione estintiva decennale dei crediti azionati.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 24.9.2025 (per l'udienza del 15.10.2025, differita di Controparte_1 ufficio al 21.10.2025, resistendo al gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità e, nel merito,
l'infondatezza.
Ha dedotto, in particolare, la inammissibilità del proposto appello, per essere l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14, del d.lgs n. 150, del 2011 non appellabile, ma impugnabile soltanto con ricorso straordinario per Cassazione.
2 Il Consigliere Istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 350 comma 3 c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni dinanzi a sé, e successivamente rinviato la causa davanti al Collegio per la discussione orale all'udienza in epigrafe indicata.
L'appello è inammissibile.
Come noto, in seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e
654 cod. proc. civ., e (nel testo applicabile ratione temporis del citato art. 14) deve essere decisa in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50- bis, secondo comma, cod. proc. civ., come peraltro confermato dall'art. 14, secondo comma, del ridetto d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (Cass., Sez. 2, 18/9/2019, n. 23259; Cass., Sez. 6-1, 20/6/2018, n. 16186; Cass., Sez.
U, 20/7/2012, n. 12609), mentre è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702- bis e segg. cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 23/2/2018, n. 4485).
Tali principi valgono per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile, non anche per quelli volti al conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024 e succ. conf.), rispetto ai quali, sia nel regime precedente all'introduzione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass., Sez. 2, 23/11/2022, n. 34501, Cass. Sez. 6 - 2, 11 marzo 2021, n. 6817; Cass. Sez. 2,
27 settembre 2016, n. 19025).
Nel caso di specie, avuto riguardo alla causa petendi azionata (“Il ricorrente … ha rappresentato e difeso … in numerosi giudizi”: cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed allegato elenco “cause”), non può dubitarsi della non applicabilità del procedimento sommario ordinario codicistico.
3 La deduzione di aver svolto sia attività giudiziali sia attività stragiudiziali, e di riferibilità della domanda ad entrambe (cfr. note di udienza del 20.10.2025), costituisce, invero, domanda nuova, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Trova dunque applicazione l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (nel testo vigente alla data dell'11-1-2022, di introduzione del giudizio), avendo il legale agito per la sola remunerazione di attività giudiziale civile,
e il Tribunale ha correttamente individuato il rito applicabile (cfr. decreto di fissazione udienza del
10.2.2022), e pertanto deciso in composizione collegiale.
Essendo il procedimento sommario "speciale" (disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs.) l'unico praticabile nella materia, ne deriva che l'ordinanza che lo definisce è sempre inappellabile, in forza della previsione normativa di cui ai commi 2 e 4 del citato art. 14, non modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha solo eliminato la composizione collegiale dell'organo giudicante).
Per questi motivi
va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe.
Il tenore processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 16.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
4 dott.ssa Natalia CECCARELLI
5
dott. Eugenio FORGILLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2470/2025 R.G., assunta in decisione ai sensi degli artt.
281 sexies, 350 co. 3 e 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale del 16.12.2025, svolta in presenza, e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Brunelli Parte_1 C.F._1
( - ) e dall'avv. Giuseppe Brunelli C.F._2 Email_1
( - ), domiciliatari in Napoli, alla via C.F._3 Email_2
G. NE n. 220
APPELLANTE
E
1 P. VA , in persona del suo amministratore delegato e legale rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Mario DA (C.F. - C.F._4
e BE DA (C.F. - Email_3 C.F._5
, presso i quali elett.te domicilia in Napoli, CAP 80132, alla Email_4 via Toledo, n. 306
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di rigetto n. cronol. 3145/2025, emessa dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale in data 28.04.2025, nella causa iscritta al numero di R.G. 647/2022
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., viene motivata in forma sintetica, in ossequio alla previsione di cui al terzo comma del citato art. 350 bis, mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
Con atto di citazione del 27.05.2025 l'avv. ha gravato d'appello l'ordinanza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha rigettato la domanda da lui proposta con ricorso dell'11.1.2022, col quale aveva chiesto accertare e dichiarare lo svolgimento di attività professionale in relazione ai giudizi allegati, giusta mandato ricevuto dalla Controparte_2
nell'interesse della stessa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore della complessiva
[...] somma di €. 89.685,77, al netto della ritenuta di acconto, come da prospetti di parcella allegati, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese.
Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente, ha respinto il ricorso, ritenendo maturata la prescrizione estintiva decennale dei crediti azionati.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 24.9.2025 (per l'udienza del 15.10.2025, differita di Controparte_1 ufficio al 21.10.2025, resistendo al gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità e, nel merito,
l'infondatezza.
Ha dedotto, in particolare, la inammissibilità del proposto appello, per essere l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14, del d.lgs n. 150, del 2011 non appellabile, ma impugnabile soltanto con ricorso straordinario per Cassazione.
2 Il Consigliere Istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 350 comma 3 c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni dinanzi a sé, e successivamente rinviato la causa davanti al Collegio per la discussione orale all'udienza in epigrafe indicata.
L'appello è inammissibile.
Come noto, in seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702-bis segg. cod. proc. civ., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e
654 cod. proc. civ., e (nel testo applicabile ratione temporis del citato art. 14) deve essere decisa in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 50- bis, secondo comma, cod. proc. civ., come peraltro confermato dall'art. 14, secondo comma, del ridetto d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, per i procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (Cass., Sez. 2, 18/9/2019, n. 23259; Cass., Sez. 6-1, 20/6/2018, n. 16186; Cass., Sez.
U, 20/7/2012, n. 12609), mentre è esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702- bis e segg. cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 23/2/2018, n. 4485).
Tali principi valgono per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile, non anche per quelli volti al conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024 e succ. conf.), rispetto ai quali, sia nel regime precedente all'introduzione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, che in quello in vigore, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass., Sez. 2, 23/11/2022, n. 34501, Cass. Sez. 6 - 2, 11 marzo 2021, n. 6817; Cass. Sez. 2,
27 settembre 2016, n. 19025).
Nel caso di specie, avuto riguardo alla causa petendi azionata (“Il ricorrente … ha rappresentato e difeso … in numerosi giudizi”: cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed allegato elenco “cause”), non può dubitarsi della non applicabilità del procedimento sommario ordinario codicistico.
3 La deduzione di aver svolto sia attività giudiziali sia attività stragiudiziali, e di riferibilità della domanda ad entrambe (cfr. note di udienza del 20.10.2025), costituisce, invero, domanda nuova, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Trova dunque applicazione l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (nel testo vigente alla data dell'11-1-2022, di introduzione del giudizio), avendo il legale agito per la sola remunerazione di attività giudiziale civile,
e il Tribunale ha correttamente individuato il rito applicabile (cfr. decreto di fissazione udienza del
10.2.2022), e pertanto deciso in composizione collegiale.
Essendo il procedimento sommario "speciale" (disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs.) l'unico praticabile nella materia, ne deriva che l'ordinanza che lo definisce è sempre inappellabile, in forza della previsione normativa di cui ai commi 2 e 4 del citato art. 14, non modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (che ha solo eliminato la composizione collegiale dell'organo giudicante).
Per questi motivi
va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe.
Il tenore processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa le spese di lite del grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 16.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
4 dott.ssa Natalia CECCARELLI
5
dott. Eugenio FORGILLO