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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14626 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35197/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Federico Salvati Presidente dott. Mario Tanferna Giudice dott. Claudio Patruno Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35197/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 come in atti.
. Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE impugnava la cartella di pagamento (n. 071 2019 00341320 09 000) che assumeva Parte_1 essergli stata notificata il 30.4.2019 dall' sul ruolo emesso Controparte_2 dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa per il mancato pagamento dell'Ingiunzione n. 78230094695 del 20.07.2015 riguardante il capitale erogato a fondo perduto ai sensi del d.l. 185/2000, disciplinante gli Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego.
Eccepiva la mancata notifica dell'Ingiunzione e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva rappresentando che il 18.12.2003 aveva stipulato con il ricorrente il CP_3 contratto per la concessione delle agevolazioni erogando le somme spettanti;
che aveva pagina1 di 4 successivamente deliberato di revocare le agevolazioni concesse e di procedere al recupero delle somme erogate (7.4.2006) e aveva quindi diffidato il ricorrente a restituire la somma di euro
28.159,23 con atto ricevuto il 18.3.2011; che la successiva Ingiunzione era stata regolarmente notificata l'11.8.2015 come risultante dall'allegato avviso di ricevimento della raccomandata spedita al ricorrente;
che la spiegata azione era per questo inammissibile posto che l'Ingiunzione non era stata impugnata nei trenta giorni previsti dalla legge (R.d. n. 639 del 1901; art. 3); che era infondata l'eccezione di prescrizione trattandosi di termine prescrizionale decennale peraltro decorrente dalla data prevista per il pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento
(31.12.2009).
Il ricorrente proponeva querela di falso (17.2.2020) eccependo di non aver mai sottoscritto la cartolina postale e chiedendo che fossero eseguiti gli accertamenti tecnici idonei.
La querela è inammissibile.
L'Ingiunzione è stata notificata da tramite raccomandata con avviso di ricevimento. CP_3
Il plico è stato ricevuto al domicilio l'11.8.2015 essendo stata barrata la casella relativa a
Destinatario persona fisica ed apposta firma nello spazio riservato a Firma del destinatario o delle persone abilitate.
Dall'avviso di ricevimento prodotto emerge pertanto come non via sia alcuna attestazione da parte dell'agente postale relativa alla identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che ha sottoscritto la cartolina per la ricezione del plico.
Quindi non può prospettarsi una questione di falso perché essa non investe alcun aspetto di fidefacenza.
E' persino superfluo richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non sono assistite da pubblica fede tutte le attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (Cass., n. 18892 del 2015; Cass., n. 6046 del 2016).
Infatti, la fidefacenza investe esclusivamente le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto “estrinseco”.
Ne consegue che le dichiarazioni fatte all'agente postale circa il rapporto tra il soggetto cui l'atto e stato consegnato e la persona destinataria della notifica fanno fede solo fino a prova contraria, poiché si tratta di circostanze che non costituiscono oggetto dell'attività del pubblico ufficiale notificante (Cass., n. 1643 del 1979; Cass., n. 4780 del 1982).
Dovendo affermarsi, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere pagina2 di 4 querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario essendo sufficiente negli altri casi per il perfezionamento la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo quindi l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. (Cass., n. 1686 del 2023).
E' evidente come del tutto irrilevante si palesi la richiesta di accertamenti tecnici formulata dall'attore senza peraltro neanche depositare o indicare le eventuali scritture comparative non potendo quindi trovare alcun seguito.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione quanto anche rappresentato da ovvero che il 18.12.2003 il ricorrente stipulava con Sviluppo Italia spa il Contratto per la CP_3 concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185 del 2000 al fine di incentivare il lavoro autonomo, comprendente un finanziamento agevolato;
che la Società lo diffidava successivamente ad adempiere al pagamento delle rate di mutuo scadute (10.11.2005); che in risposta il ricorrente comunicava la cessazione dell'attività (1.12.2005) che a cagione di ciò la Società deliberava di revocare le agevolazioni e procedere al recupero di quanto erogato (5.4.2006) che in seguito alla disposta revoca diffidava il ricorrente a restituire l'importo di euro 28.159,23, costituito dalle agevolazioni finanziarie erogate, con atto ricevuto il 18.3.2011; che la successiva Ingiunzione veniva regolarmente notificata l'11.8.2015.
Per cui la pretesa di è legittima palesandosi altresì del tutto infondata l'eccezione di CP_3 prescrizione posto che a) in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione sorge solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cass., n. 12362 del 2024) b) nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass., n.
4232 del 2023).
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
pagina3 di 4 Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da rigettandone altresì Parte_1
l'opposizione e condannandolo al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge in favore della parte costituita
[...]
. Controparte_4
Roma, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott. Mario Tanferna dott. Federico Salvati
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott. Federico Salvati Presidente dott. Mario Tanferna Giudice dott. Claudio Patruno Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35197/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 come in atti.
. Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE impugnava la cartella di pagamento (n. 071 2019 00341320 09 000) che assumeva Parte_1 essergli stata notificata il 30.4.2019 dall' sul ruolo emesso Controparte_2 dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa per il mancato pagamento dell'Ingiunzione n. 78230094695 del 20.07.2015 riguardante il capitale erogato a fondo perduto ai sensi del d.l. 185/2000, disciplinante gli Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego.
Eccepiva la mancata notifica dell'Ingiunzione e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva rappresentando che il 18.12.2003 aveva stipulato con il ricorrente il CP_3 contratto per la concessione delle agevolazioni erogando le somme spettanti;
che aveva pagina1 di 4 successivamente deliberato di revocare le agevolazioni concesse e di procedere al recupero delle somme erogate (7.4.2006) e aveva quindi diffidato il ricorrente a restituire la somma di euro
28.159,23 con atto ricevuto il 18.3.2011; che la successiva Ingiunzione era stata regolarmente notificata l'11.8.2015 come risultante dall'allegato avviso di ricevimento della raccomandata spedita al ricorrente;
che la spiegata azione era per questo inammissibile posto che l'Ingiunzione non era stata impugnata nei trenta giorni previsti dalla legge (R.d. n. 639 del 1901; art. 3); che era infondata l'eccezione di prescrizione trattandosi di termine prescrizionale decennale peraltro decorrente dalla data prevista per il pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento
(31.12.2009).
Il ricorrente proponeva querela di falso (17.2.2020) eccependo di non aver mai sottoscritto la cartolina postale e chiedendo che fossero eseguiti gli accertamenti tecnici idonei.
La querela è inammissibile.
L'Ingiunzione è stata notificata da tramite raccomandata con avviso di ricevimento. CP_3
Il plico è stato ricevuto al domicilio l'11.8.2015 essendo stata barrata la casella relativa a
Destinatario persona fisica ed apposta firma nello spazio riservato a Firma del destinatario o delle persone abilitate.
Dall'avviso di ricevimento prodotto emerge pertanto come non via sia alcuna attestazione da parte dell'agente postale relativa alla identità della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che ha sottoscritto la cartolina per la ricezione del plico.
Quindi non può prospettarsi una questione di falso perché essa non investe alcun aspetto di fidefacenza.
E' persino superfluo richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non sono assistite da pubblica fede tutte le attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri (Cass., n. 18892 del 2015; Cass., n. 6046 del 2016).
Infatti, la fidefacenza investe esclusivamente le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto “estrinseco”.
Ne consegue che le dichiarazioni fatte all'agente postale circa il rapporto tra il soggetto cui l'atto e stato consegnato e la persona destinataria della notifica fanno fede solo fino a prova contraria, poiché si tratta di circostanze che non costituiscono oggetto dell'attività del pubblico ufficiale notificante (Cass., n. 1643 del 1979; Cass., n. 4780 del 1982).
Dovendo affermarsi, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere pagina2 di 4 querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario essendo sufficiente negli altri casi per il perfezionamento la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo quindi l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. (Cass., n. 1686 del 2023).
E' evidente come del tutto irrilevante si palesi la richiesta di accertamenti tecnici formulata dall'attore senza peraltro neanche depositare o indicare le eventuali scritture comparative non potendo quindi trovare alcun seguito.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Risulta dalla documentazione in atti e non è oggetto di contestazione quanto anche rappresentato da ovvero che il 18.12.2003 il ricorrente stipulava con Sviluppo Italia spa il Contratto per la CP_3 concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185 del 2000 al fine di incentivare il lavoro autonomo, comprendente un finanziamento agevolato;
che la Società lo diffidava successivamente ad adempiere al pagamento delle rate di mutuo scadute (10.11.2005); che in risposta il ricorrente comunicava la cessazione dell'attività (1.12.2005) che a cagione di ciò la Società deliberava di revocare le agevolazioni e procedere al recupero di quanto erogato (5.4.2006) che in seguito alla disposta revoca diffidava il ricorrente a restituire l'importo di euro 28.159,23, costituito dalle agevolazioni finanziarie erogate, con atto ricevuto il 18.3.2011; che la successiva Ingiunzione veniva regolarmente notificata l'11.8.2015.
Per cui la pretesa di è legittima palesandosi altresì del tutto infondata l'eccezione di CP_3 prescrizione posto che a) in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione sorge solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (Cass., n. 12362 del 2024) b) nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass., n.
4232 del 2023).
La domanda deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
pagina3 di 4 Dichiara inammissibile la querela di falso proposta da rigettandone altresì Parte_1
l'opposizione e condannandolo al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 6500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge in favore della parte costituita
[...]
. Controparte_4
Roma, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott. Mario Tanferna dott. Federico Salvati
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