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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. RI MI delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1049/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Assise di Appello di Bari, datato 23.06.2025, proposto dall' Avv. Antonio PORTINCASA, (C.F. rapp.to e difeso dall'avv. Nicola C.F._1
NT (C.F. , già difensore di (C.F. C.F._2 Parte_1
- imputato nel p.p. 2408/2016 R.G.N.R, per i reati di cui agli artt. 575, 576 n. 2) e C.F._3
61 nn. 1) e 5) c.p. (commesso in Bari, nella notte tra il 12 e il 13 /02/2016); b) artt. 56, 575, 576 n. 2),
61 nn. 1) e 5) (commesso in Altamura, il 19 /11/2015); c) artt. 56, 575 e 576 n. 2), 61 nn. 1) e 5) c.p.
(commesso in Altamura, il 10 /01/ 2016) - ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Bari il 20/12/2016nr. 529. G.P., nell'ambito del proc. 42431/2024 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ud. Pubblica partecipata del 10/03/2025.
Preso atto della mancata costituzione del resistente e dell'intervento del PG che ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso e sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
L'avv. PORTICANSA aveva ricevuto da incarico professionale per la proposizione Parte_1 del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 9/2024 (Reg. Sent.) pronunciata in data 22 APRILE
2024 dalla Corte di Assise d'Appello di Bari.
In data 2/12/2024 veniva depositato atto di impugnazione presso la cancelleria della Corte di Assise di
Appello di Bari.
In data 31/01/2025, veniva notificato decreto fissazione udienza dinanzi alla V sezione della Suprema
Corte di Cassazione per l'udienza del 10/03/2025.
In data 4/02/2025, l'avv. PORTINCASA inoltrava richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza, con la partecipazione per la decisione ex art. 611 co. 1 bis c.p.p.
In data 28/03/2025, l'avv. PORTICANSA depositava a mezzo piattaforma SIAAM istanza di liquidazione a seguito di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato per l'attività professionale svolta nell'interesse del DIFONZO chiedendo “la liquidazione dell'onorario nella misura di € 9.846,03 per
l'attività professionale svolta innanzi alla Suprema Corte di Cassazione V sez. Penale ud. 10/03/2025
RG 42431/2024, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate”.
pagina 1 di 4 In data 23/06/2025 veniva notificato decreto di liquidazione nr. 40/2025 R.C.C. emesso dalla Corte di
Assise di Appello di Bari del 23/06/2025, in favore dell'avv. Antonio PORTINCASA, a titolo di onorario della somma di € 2111.34 oltre accessori di legge e spese forfettarie, avverso la quale è stata proposta opposizione.
Ha rilevato il ricorrente che, con il suindicato provvedimento, l'Organo giudicante, determinava il compenso nella misura € 6332,00, ma riduceva tale somma del 50% e sulla somma ridotta applicava l'ulteriore riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis DPR 115/2012 con la seguente motivazione “Letta la sentenza della Corte di Cassazione del 10/03/2025 che rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, condannando l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, *….+ considerati i parametri di cui al D.M. di Giustizia nr. 55/2024 e ritenuto che la liquidazione va effettuata in base ai criteri di cui all'art. 12 ed alla allegata tabella *…+”.
******
Con l'opposizione l'avv. PORTINCASA ha dedotto che il procedimento nel quale aveva svolto i propri
Uffici, dovesse essere ricompreso nell'ipotesi di liquidazione prevista per i giudizi svoltisi innanzi alla
Corte di Assise di Appello ex D.M. n. 147/2022 in considerazione dell'allegata tabella e quindi non sarebbe stata possibile la riduzione del 50% operata in quanto unica decurtazione possibile sarebbe stata quella ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
A giudizio di questo Ufficio la doglianza non è fondata.
Ed invero le tabelle allegate dal ricorrente riproducono i valori medi mentre è evidente che la Corte di
Assise di Appello, avesse ritenuto che la liquidazione degli onorari dovesse avvenire secondo i valori minimi, che ai sensi del DM 147/22 fissa nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi.
Il calcolo degli onorari, secondo i valori minimi è pienamente corretto1. 1 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte di cassazione
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 473,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.323,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.371,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.167,00
RIDUZIONI (in % sul compenso) Riduzione di 1/3 su € 3.167,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -1.055,67 Compenso al netto delle riduzioni € 2.111,33
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 3.167,00 Totale variazioni in diminuzione - € 1.055,67 Compenso totale € 2.111,33 Spese generali (15% sul compenso totale) € 316,70 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 2.428,03
pagina 2 di 4 In ordine all'opportunità della liquidazione secondo i valori minimi la Corte di Assise di Appello ha valorizzato l'esito decisamente sfavorevole alle ragioni del e la sua condanna al pagamento Pt_2 delle spese, così rimarcando l'assoluta infondatezza del ricorso.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc.
(dep. 31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1,
l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe.. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori,
"tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Il provvedimento in esame si ritiene abbia tenuto nel debito conto le attività poste in essere in concreto dall'avvocato PORTINCASA nel giudizio di Cassazione, peraltro esauritosi nell'arco di una sola udienza e conclusosi con il rigetto del ricorso.
Il provvedimento va pertanto confermato.
Nulla per le spese stante la mancata comparizione del resistente. CP_1
PQM
Il Presidente delegato rigetta l'opposizione.
Dichiara la contumacia del . Controparte_2
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari,28.10.25
Il Presidente delegato
RI MI
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. RI MI delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 1049/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Assise di Appello di Bari, datato 23.06.2025, proposto dall' Avv. Antonio PORTINCASA, (C.F. rapp.to e difeso dall'avv. Nicola C.F._1
NT (C.F. , già difensore di (C.F. C.F._2 Parte_1
- imputato nel p.p. 2408/2016 R.G.N.R, per i reati di cui agli artt. 575, 576 n. 2) e C.F._3
61 nn. 1) e 5) c.p. (commesso in Bari, nella notte tra il 12 e il 13 /02/2016); b) artt. 56, 575, 576 n. 2),
61 nn. 1) e 5) (commesso in Altamura, il 19 /11/2015); c) artt. 56, 575 e 576 n. 2), 61 nn. 1) e 5) c.p.
(commesso in Altamura, il 10 /01/ 2016) - ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Bari il 20/12/2016nr. 529. G.P., nell'ambito del proc. 42431/2024 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ud. Pubblica partecipata del 10/03/2025.
Preso atto della mancata costituzione del resistente e dell'intervento del PG che ha CP_1 chiesto il rigetto del ricorso e sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente.
SENTENZA
L'avv. PORTICANSA aveva ricevuto da incarico professionale per la proposizione Parte_1 del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 9/2024 (Reg. Sent.) pronunciata in data 22 APRILE
2024 dalla Corte di Assise d'Appello di Bari.
In data 2/12/2024 veniva depositato atto di impugnazione presso la cancelleria della Corte di Assise di
Appello di Bari.
In data 31/01/2025, veniva notificato decreto fissazione udienza dinanzi alla V sezione della Suprema
Corte di Cassazione per l'udienza del 10/03/2025.
In data 4/02/2025, l'avv. PORTINCASA inoltrava richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza, con la partecipazione per la decisione ex art. 611 co. 1 bis c.p.p.
In data 28/03/2025, l'avv. PORTICANSA depositava a mezzo piattaforma SIAAM istanza di liquidazione a seguito di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato per l'attività professionale svolta nell'interesse del DIFONZO chiedendo “la liquidazione dell'onorario nella misura di € 9.846,03 per
l'attività professionale svolta innanzi alla Suprema Corte di Cassazione V sez. Penale ud. 10/03/2025
RG 42431/2024, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate”.
pagina 1 di 4 In data 23/06/2025 veniva notificato decreto di liquidazione nr. 40/2025 R.C.C. emesso dalla Corte di
Assise di Appello di Bari del 23/06/2025, in favore dell'avv. Antonio PORTINCASA, a titolo di onorario della somma di € 2111.34 oltre accessori di legge e spese forfettarie, avverso la quale è stata proposta opposizione.
Ha rilevato il ricorrente che, con il suindicato provvedimento, l'Organo giudicante, determinava il compenso nella misura € 6332,00, ma riduceva tale somma del 50% e sulla somma ridotta applicava l'ulteriore riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis DPR 115/2012 con la seguente motivazione “Letta la sentenza della Corte di Cassazione del 10/03/2025 che rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, condannando l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, *….+ considerati i parametri di cui al D.M. di Giustizia nr. 55/2024 e ritenuto che la liquidazione va effettuata in base ai criteri di cui all'art. 12 ed alla allegata tabella *…+”.
******
Con l'opposizione l'avv. PORTINCASA ha dedotto che il procedimento nel quale aveva svolto i propri
Uffici, dovesse essere ricompreso nell'ipotesi di liquidazione prevista per i giudizi svoltisi innanzi alla
Corte di Assise di Appello ex D.M. n. 147/2022 in considerazione dell'allegata tabella e quindi non sarebbe stata possibile la riduzione del 50% operata in quanto unica decurtazione possibile sarebbe stata quella ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
A giudizio di questo Ufficio la doglianza non è fondata.
Ed invero le tabelle allegate dal ricorrente riproducono i valori medi mentre è evidente che la Corte di
Assise di Appello, avesse ritenuto che la liquidazione degli onorari dovesse avvenire secondo i valori minimi, che ai sensi del DM 147/22 fissa nella misura fissa del 50% la percentuale di aumento o diminuzione dei valori medi.
Il calcolo degli onorari, secondo i valori minimi è pienamente corretto1. 1 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte di cassazione
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 473,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.323,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.371,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.167,00
RIDUZIONI (in % sul compenso) Riduzione di 1/3 su € 3.167,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -1.055,67 Compenso al netto delle riduzioni € 2.111,33
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 3.167,00 Totale variazioni in diminuzione - € 1.055,67 Compenso totale € 2.111,33 Spese generali (15% sul compenso totale) € 316,70 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 2.428,03
pagina 2 di 4 In ordine all'opportunità della liquidazione secondo i valori minimi la Corte di Assise di Appello ha valorizzato l'esito decisamente sfavorevole alle ragioni del e la sua condanna al pagamento Pt_2 delle spese, così rimarcando l'assoluta infondatezza del ricorso.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc.
(dep. 31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1,
l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe.. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori,
"tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Il provvedimento in esame si ritiene abbia tenuto nel debito conto le attività poste in essere in concreto dall'avvocato PORTINCASA nel giudizio di Cassazione, peraltro esauritosi nell'arco di una sola udienza e conclusosi con il rigetto del ricorso.
Il provvedimento va pertanto confermato.
Nulla per le spese stante la mancata comparizione del resistente. CP_1
PQM
Il Presidente delegato rigetta l'opposizione.
Dichiara la contumacia del . Controparte_2
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari,28.10.25
Il Presidente delegato
RI MI
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