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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 877/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 877/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Mario Iuzzolino Parte_1
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'avv.to Antonio De Simone Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
1 pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di S. Anastasia n. 5373/2021, con la quale veniva rigettata la domanda attorea di rimborso delle commissioni e dei costi connessi all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con Controparte_1
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'appello e ne chiedeva il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 13/11/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellata relativa alla tardività dell'impugnazione. Invero, la trasmissione della sentenza inviata
2 mezzo pec al procuratore dell'odierna appellante non appare idonea, ex artt.326, comma 1, e 285 c.p.c., a far decorrere il termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. e, pertanto, l'appello proposto risulta tempestivo. In
tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “La
notificazione svolge così il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico-
giuridico - ad esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere
unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a
controparte per impugnare;
la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le
eccezioni previste dalla legge, non può avere questo effetto. Ne consegue che,
al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine
breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha
diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in
tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per
potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di
formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità. Pertanto, pur
senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta
processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena
descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione
il suo destinatario specifico, cioè - di norma - il procuratore costituito ed in
quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione
di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di
percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di
un'eventuale sua impugnazione” (in motivazione Cass. civ. Sez. Un., n.
20866/2020).
3 Sulla base di tali principi ermeneutici, nel caso in esame alla trasmissione della sentenza effettuata a mezzo pec del 09/11/2021 non può attribuirsi l'effetto di cui all'art. 326 c.p.c., in quanto la stessa veniva inviata unicamente per permettere ai difensori di accordarsi circa il pagamento delle spese legali previste in sentenza.
Tanto premesso, in relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , C.F._1
introdotto dal d.lgs. 141/2010 e rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma 1, stabiliva che: “Il consumatore può
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti
per la vita residua del contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16,
paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il
diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che
gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una
riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
dovuti per la restante durata del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
4 Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il
5 predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza TO,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
6 l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza TO e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Inoltre, come di recente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] una
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33,
comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale,
definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto” (in motivazione Cass. civ. 25977/2023).
Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'attore, in proporzione alla residua durata del contratto,
tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli
“recurring”. Inoltre, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza
TO, il costo totale del credito da rimborsare al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase
7 di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti,
mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del
finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla
riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata”
(Tribunale Torino, 20/03/2023).
In relazione, infine, alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se “pro rata temporis” o mediante “curva degli interessi”, è il primo dei predetti criteri a doversi reputare corretto. Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo utilizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”. D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In tema di contratti
bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione
anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli interessi e dei
costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del
criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della trasparenza
contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di competenza
economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di
conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis” (Tribunale Napoli
sez. II, 26/05/2023, n.5470).
In conclusione, la domanda esercitata in primo grado doveva trovare accoglimento, con condanna della banca convenuta alla corresponsione all'attore della somma indicata in citazione e degli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo. Da ciò consegue l'integrale accoglimento dell'appello in esame. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
8 In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 603,30 oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 27/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 877/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Mario Iuzzolino Parte_1
APPELLANTE
contro con il patrocinio dell'avv.to Antonio De Simone Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal
1 pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di S. Anastasia n. 5373/2021, con la quale veniva rigettata la domanda attorea di rimborso delle commissioni e dei costi connessi all'estinzione anticipata del finanziamento concluso con Controparte_1
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1
all'appello e ne chiedeva il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies cpc all'udienza cartolare del 13/11/2025.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione sollevata da parte appellata relativa alla tardività dell'impugnazione. Invero, la trasmissione della sentenza inviata
2 mezzo pec al procuratore dell'odierna appellante non appare idonea, ex artt.326, comma 1, e 285 c.p.c., a far decorrere il termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. e, pertanto, l'appello proposto risulta tempestivo. In
tal senso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “La
notificazione svolge così il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico-
giuridico - ad esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere
unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a
controparte per impugnare;
la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le
eccezioni previste dalla legge, non può avere questo effetto. Ne consegue che,
al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine
breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha
diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in
tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per
potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di
formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità. Pertanto, pur
senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta
processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena
descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione
il suo destinatario specifico, cioè - di norma - il procuratore costituito ed in
quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione
di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di
percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di
un'eventuale sua impugnazione” (in motivazione Cass. civ. Sez. Un., n.
20866/2020).
3 Sulla base di tali principi ermeneutici, nel caso in esame alla trasmissione della sentenza effettuata a mezzo pec del 09/11/2021 non può attribuirsi l'effetto di cui all'art. 326 c.p.c., in quanto la stessa veniva inviata unicamente per permettere ai difensori di accordarsi circa il pagamento delle spese legali previste in sentenza.
Tanto premesso, in relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori va innanzitutto rammentato che l'art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. , C.F._1
introdotto dal d.lgs. 141/2010 e rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma 1, stabiliva che: “Il consumatore può
rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti
per la vita residua del contratto”. Tale disposizione aveva recepito l'art. 16,
paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE, secondo cui “Il consumatore ha il
diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che
gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una
riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
dovuti per la restante durata del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l'impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.
4 Nella materia oggetto d'esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del
consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso
anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del
2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l'art. 11-octies, modificando l'art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte»; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2
dell'art. 11-octies, l'articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte
Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il
5 predetto art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie
contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»
in quanto “La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-
sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza TO,
modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso
anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla
riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività
finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della
eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto
alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione
riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti
della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.” Difatti la norma in esame limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “[…] attraverso il
rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in
relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco
6 l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza TO e che si
discosta dai contenuti della citata pronuncia […]” (cfr. C. Cost. n. 263/2022).
Inoltre, come di recente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] una
clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di
estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33,
comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale,
definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto” (in motivazione Cass. civ. 25977/2023).
Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la Banca convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'attore, in proporzione alla residua durata del contratto,
tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli
“recurring”. Inoltre, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza
TO, il costo totale del credito da rimborsare al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come nel caso di commissioni dovute a fronte di un'attività di intermediazione o, anche, di stipula di un'assicurazione. D'altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “[…] l'esternalizzazione della fase
7 di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l'affidamento ad agenti,
mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del
finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla
riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata”
(Tribunale Torino, 20/03/2023).
In relazione, infine, alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se “pro rata temporis” o mediante “curva degli interessi”, è il primo dei predetti criteri a doversi reputare corretto. Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo utilizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”. D'altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “In tema di contratti
bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione
anticipata del rapporto di finanziamento pari all'importo degli interessi e dei
costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del
criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della trasparenza
contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di competenza
economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di
conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis” (Tribunale Napoli
sez. II, 26/05/2023, n.5470).
In conclusione, la domanda esercitata in primo grado doveva trovare accoglimento, con condanna della banca convenuta alla corresponsione all'attore della somma indicata in citazione e degli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo. Da ciò consegue l'integrale accoglimento dell'appello in esame. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
8 In merito alle spese di lite, l'evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi normativi giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, condanna l'appellata alla restituzione, in favore dell'appellante, della somma di € 603,30 oltre interessi legali come indicato in parte motiva;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Nola, 27/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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