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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11534/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia FANTUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Sasso Marconi (BO), Via Yuri Ia Gagarin, n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 ottobre 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996. Dall'unione sono nati , il 15 giugno 2004, e , il 1° aprile 2006. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024, l'11 dicembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 10 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 5 dicembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento dei figli, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che gli stessi sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, in quanto i genitori hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Parte_2
(PS) il 24 febbraio 1970, unitisi in matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 19 parte 2 serie A - anno 1996; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
pagina 2 di 4 1) assegna alla signora la casa coniugale, sita a Sasso Marconi (BO), via Parte_1
Porrettana, n. 116/4;
2) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando Pt_2 Per_2 mediante bonifico bancario, IBAN [...]CC0011108150, alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT trascorso un anno dal deposito del ricorso;
ciò con espressa previsione di adeguamento del suddetto importo qualora sopravvenissero ulteriori necessità nell'interesse del figlio , previo accordo tra i genitori. Tra le Per_2 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) prende atto che entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_2 economica dello stesso, con diritto al rimborso per il genitore che le abbia anticipate e con espresso rinvio al protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017, facendo rientrare nelle spese straordinarie le paghette, a oggi pari a 50,00 euro mensili, che gli stessi corrispondo al figlio per le proprie uscite / acquisti personali e che comunque andranno previamente concordate tra le parti e gli esborsi da sostenersi per i periodi di vacanze di;
Per_2
4) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico o equipollente sarà percepito interamente dalla moglie;
5) prende atto che la Signora si impegna a sostenere per intero tutte le Parte_1 spese di natura ordinaria inerenti all'abitazione familiare;
6) prende atto che le parti convengono che, previo accordo tra loro, il signor possa rientrare nella casa coniugale in caso di necessità abitativa;
in tal Pt_2 caso, lo stesso si impegna a sostenere al 50% tutte le spese di ordinarie inerenti all'immobile per la durata dell'occupazione;
7) prende atto che i coniugi si impegnano a dar corso alla futura compravendita dell'immobile adibito a casa familiare che sarà venduto al valore di mercato che sarà in corso alla data del perfezionamento dell'affare in base alle ordinarie future valutazioni immobiliari e, previa estinzione del mutuo, con suddivisione del ricavato tra i coniugi in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
8) prende atto che i ricorrenti si impegnano a provvedere alla divisione dei beni, degli arredi e delle suppellettili conservati nella casa coniugale al momento della avvenuta compravendita dell'immobile;
9) prende atto che i signori i impegnano a corrispondere, Parte_1 Pt_2 per la quota pari al 50 % ciascuno, le rate del mutuo cointestato ING n. 70600202579 con addebito a valere sul c/c n. I108150 ING agli stessi cointestato ed in uso esclusivamente alla Signora Parte_1
10) prende atto che le parti, in considerazione della loro reciproca autosufficienza economica e patrimoniale, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di pagina 3 di 4 mantenimento nonché di aver regolato ogni rapporto personale ed economico tra loro e, pertanto con l'adempimento di quanto sopra, di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o causa;
11) prende atto che le parti si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e possa sopravvenire, a prestarsi la più completa e leale collaborazione;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia FANTUZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Sasso Marconi (BO), Via Yuri Ia Gagarin, n. 4, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 2 ottobre 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996. Dall'unione sono nati , il 15 giugno 2004, e , il 1° aprile 2006. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Dopo che le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024, l'11 dicembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 10 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 5 dicembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento dei figli, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che gli stessi sono maggiorenni. Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del primogenito, in quanto i genitori hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Parte_2
(PS) il 24 febbraio 1970, unitisi in matrimonio a Sasso Marconi (BO), il 6 luglio 1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 19 parte 2 serie A - anno 1996; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
pagina 2 di 4 1) assegna alla signora la casa coniugale, sita a Sasso Marconi (BO), via Parte_1
Porrettana, n. 116/4;
2) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando Pt_2 Per_2 mediante bonifico bancario, IBAN [...]CC0011108150, alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di 150,00 euro, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base agli indici ISTAT trascorso un anno dal deposito del ricorso;
ciò con espressa previsione di adeguamento del suddetto importo qualora sopravvenissero ulteriori necessità nell'interesse del figlio , previo accordo tra i genitori. Tra le Per_2 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
3) prende atto che entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , sino al raggiungimento dell'autosufficienza Per_2 economica dello stesso, con diritto al rimborso per il genitore che le abbia anticipate e con espresso rinvio al protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017, facendo rientrare nelle spese straordinarie le paghette, a oggi pari a 50,00 euro mensili, che gli stessi corrispondo al figlio per le proprie uscite / acquisti personali e che comunque andranno previamente concordate tra le parti e gli esborsi da sostenersi per i periodi di vacanze di;
Per_2
4) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico o equipollente sarà percepito interamente dalla moglie;
5) prende atto che la Signora si impegna a sostenere per intero tutte le Parte_1 spese di natura ordinaria inerenti all'abitazione familiare;
6) prende atto che le parti convengono che, previo accordo tra loro, il signor possa rientrare nella casa coniugale in caso di necessità abitativa;
in tal Pt_2 caso, lo stesso si impegna a sostenere al 50% tutte le spese di ordinarie inerenti all'immobile per la durata dell'occupazione;
7) prende atto che i coniugi si impegnano a dar corso alla futura compravendita dell'immobile adibito a casa familiare che sarà venduto al valore di mercato che sarà in corso alla data del perfezionamento dell'affare in base alle ordinarie future valutazioni immobiliari e, previa estinzione del mutuo, con suddivisione del ricavato tra i coniugi in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
8) prende atto che i ricorrenti si impegnano a provvedere alla divisione dei beni, degli arredi e delle suppellettili conservati nella casa coniugale al momento della avvenuta compravendita dell'immobile;
9) prende atto che i signori i impegnano a corrispondere, Parte_1 Pt_2 per la quota pari al 50 % ciascuno, le rate del mutuo cointestato ING n. 70600202579 con addebito a valere sul c/c n. I108150 ING agli stessi cointestato ed in uso esclusivamente alla Signora Parte_1
10) prende atto che le parti, in considerazione della loro reciproca autosufficienza economica e patrimoniale, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di pagina 3 di 4 mantenimento nonché di aver regolato ogni rapporto personale ed economico tra loro e, pertanto con l'adempimento di quanto sopra, di non avere nulla più a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o causa;
11) prende atto che le parti si impegnano, sin da ora, per tutto quanto non previsto e possa sopravvenire, a prestarsi la più completa e leale collaborazione;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 16 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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