Sentenza 8 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026REG.PROV.COLL.
N. 03879/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3879 del 2025, proposto da
PE AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Pescolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ruta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 342/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. BE HE IE. Si dà atto che l'avvocato Gianluca Pescolla e l'avvocato Giuseppe Ruta hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. PE AM è stato assunto in qualità di dirigente di ruolo della Provincia di Campobasso con decorrenza dal 1° luglio 1997.
1.2. La Provincia, in seguito al processo di riordino delle funzioni di propria competenza in attuazione dell’art. 1, comma 91 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (c.d. legge Del Rio), nonché dei decreti e delle circolari attuative e della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ha proceduto in seguito alla definizione del proprio assetto organizzativo e funzionale attraverso:
a. l'individuazione del proprio personale soprannumerario;
b. la rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, con attribuzione degli incarichi dirigenziali e assegnazione del personale soprannumerario ai rispettivi Servizi.
1.3. Ai fini della determinazione della dotazione organica delle province, l’art. 1, comma 421 della citata legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), ridimensionando le possibilità di spesa e, con esse, le dotazioni organiche di tali Enti, ha disposto, a tal fine, che: “ La dotazione organica delle ... province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di
entrata in vigore della legge 7aprile 2014, n. 56 (ossia all’8 aprile 2014), ridotta ... tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 50 per cento … ”. Il successivo comma 422 ha fissato poi un primo termine, quello del 31 marzo 2015 - “… entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ” -, ai fini della individuazione del “ personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente
articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente ”. Il termine del 31 marzo 2015 è stato successivamente posticipato al 31 ottobre 2015 dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero per la Semplificazione del 14 settembre 2015, pubblicato il 30 settembre 2015, e successivamente ulteriormente prorogato al 15 novembre 2015.
1.4. In esecuzione alle suddette disposizioni, con deliberazione di Giunta provinciale n. 22 del 2 marzo 2015 la Provincia di Campobasso ha, dunque, proceduto a ridurre del 50% la spesa relativa al personale di ruolo alla data dell’8 aprile 2014, data di entrata in vigore della legge n. 56/2014.
In particolare, tale Provincia ha considerato:
- l’8 aprile 2014, quale termine relativo alla riduzione della spesa;
- il 31 ottobre 2015, prorogato, poi, al 15 novembre 2015, per l’inserimento del personale soprannumerario sul PMG (c.d. portale della mobilità).
Successivamente la Provincia, con propria deliberazione n. 141 del 14 novembre 2015, ha ridefinito la propria dotazione organica conformemente alla richiesta riduzione della spesa del 50%.
1.5. In applicazione dei suddetti criteri, sono stati inseriti nell’elenco del personale in sovrannumero i dipendenti e il dirigente preposto al Centro per l’impiego ai sensi delle leggi n. 56 del 7 aprile 2014 e n. 190 del 23 dicembre 2014, stante il previsto imminente trasferimento di tale funzione alla Regione Molise.
1.6. Conseguentemente, l’Amministrazione provinciale ha ritenuto di suddividere la propria organizzazione interna in due Aree, creando, da una parte, il Settore Affari Istituzionali, Lavori Pubblici e Infrastrutture, e dall’altra il Settore Politiche del Personale, Programmazione Economico-Finanziaria, Politiche Ambientali e Servizi Generali, nei quali ricomprendeva tutte le funzioni fondamentali, giusta delibera di Giunta provinciale n. 158 del 15 novembre 2015.
1.7. Con successive disposizioni presidenziali nn. 121, 122, 123, 124, 126 e 127 del 18 e del 21 dicembre 2015 la Provincia ha quindi disposto l’attribuzione degli incarichi dirigenziali corrispondenti alle sue articolazioni organizzative residue.
1.8. L’avvio della procedura di iscrizione dei dipendenti e dei dirigenti in sovrannumero e la conseguente loro messa in mobilità con gli atti sopra citati è stata oggetto dell’impugnazione innanzi al TAR Molise da parte del dott. PE AM, nonché di ulteriori dirigenti, per mezzo dei ricorsi allibrati al R.G. con i nn. 9, 34 e 37 del 2016.
1.9. Il TAR Molise all’esito dei relativi giudizi ha accolto le impugnative con le sentenze nn. 462 e 464 del 7 novembre 2016, nonché 535 del 21 dicembre 2016, disponendo l’annullamento delle citate deliberazioni della Giunta Provinciale di Campobasso n. 141 e 158 del 2015 limitatamente alla disciplina dell’organizzazione delle aree e delle posizioni dirigenziali per le quali sussisteva l’interesse dei ricorrenti.
Il TAR, mentre ha rilevato l’incompetenza della Giunta provinciale ad adottare gli atti di riassetto organizzativo e di programmazione della dotazione organica, non ha, invece, ritenuto di entrare nel
merito dell’accertamento di eventuali diritti soggettivi alla mobilità, non essendone titolato in quanto giudice degli atti e non dei diritti soggettivi.
1.10. In esecuzione delle citate sentenze il Consiglio Provinciale, giusta deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2017, si è rideterminato sulla materia degli atti annullati, ma ha ritenuto di dover riconfermare la riorganizzazione delle funzioni fondamentali dell’Ente e di quelle di supporto collegate. Esso ha dunque deliberato, nell’ambito della competenza riconosciuta al Consiglio, quale criterio generale, quello della riorganizzazione del personale della Provincia, nel rispetto della legge n. 56/2014 di riordino delle funzioni, attraverso l’istituzione di due soli Settori (Settore 1:“ Affari istituzionali, Lavori pubblici e Infrastrutture ”, e Settore 2: “ Politiche del Personale, Programmazione economica finanziaria, politiche ambientali e Servizi generali ”), ricomprendendo in essi tutte le funzioni fondamentali, generali e di supporto, e quelle di ulteriori due Settori preesistenti (tre e quattro) con riguardo alle funzioni delegate e non fondamentali e al Mercato del lavoro e Centri per l’Impiego, e demandava al Presidente l’adozione degli atti consequenziali.
Nella medesima deliberazione, però, il Consiglio nulla ha disposto in ordine al termine di individuazione del personale in sovrannumero.
1.11. Con decreto presidenziale n. 7 del 27 gennaio 2017 il Presidente della Provincia di Campobasso ha quindi disposto di rinnovare in via confermativa le delibere di Giunta Provinciale n. 141/2015, così determinando la nuova dotazione organica dirigenziale, e n. 158/2015.
Il decreto, inoltre, ha ribadito, con autonoma motivazione, quale dies per la determinazione del personale la data del 15 novembre 2015, anziché dell’8 aprile 2014.
1.12. La citata deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2/2017 e il consequenziale Decreto presidenziale n. 7/2017 sono stati oggetto, a loro volta, di distinte azioni di ottemperanza e caducatorie dinanzi al TAR Molise.
Nello specifico, il dott. AM ha introdotto dinanzi al TAR Molise il ricorso R.G. n. 147/2017, avente contenuto misto di ottemperanza e di annullamento: giudizio conclusosi con la sentenza di merito n. 2 del 4 gennaio 2019, con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Per quanto qui d’interesse, la decisione ha ravvisato l’illegittimità dell’ agere della Provincia nella misura in cui questa ha conferito ancora rilevanza al termine del 15 novembre 2015, anziché a quello dell’8 aprile 2014.
1.13. La Provincia di Campobasso ha impugnato la citata sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, all’esito del giudizio impugnatorio, con sentenza n. 2474 del 17 aprile 2020 ha respinto l’appello, così confermando integralmente il dictum del Giudice di prime cure.
1.14. Nella pendenza di tale giudizio di appello la Provincia di Campobasso ha, però, proceduto a ottemperare alle sentenze del TAR Molise nn. 2 e 3 del 2019, in ragione della loro esecutività.
L’Ente ha, difatti, adottato una nuova impostazione della propria macro-organizzazione attraverso l’adozione delle deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 36 del 23 ottobre 2019, ad oggetto “ Esecuzione sentenze n.2/2019 e n.3/2019 Tar Molise Assetto di Macrorganizzazione della Provincia. Indirizzi ”, e n. 53 del 23 dicembre 2019, di aggiornamento e revisione del Piano Provinciale di riassetto 2019/2021.
Più specificamente, con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53/2019, cui ha fatto seguito il Decreto Presidenziale n. 133 del 30 dicembre 2019, nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 sono state previste, con riguardo alla programmazione 2019-2021 – e nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato - le assunzioni di n. 2 ulteriori dirigenti, rispettivamente uno per l’anno 2019 e l’altro per l’anno 2021.
Mentre con la deliberazione n. 36/2019 la Provincia, nonostante il diverso decisum del TAR, ha ritenuto maggiore rispondente agli interessi dell’Ente il mantenimento del termine del 15 novembre 2015.
In attuazione di siffatte delibere, con Decreto Presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020 il Segretario Generale dell’Ente è stato incaricato di addivenire, previa effettuazione di procedura comparativa, una nuova graduatoria - formata appunto nel rispetto dei criteri di cui alla D.C.P. n. 36/2019 e n. 53/2019 - da cui attingere i dirigenti di ruolo alla data del 15 novembre 2015 cui conferire a regime, nel triennio in questione, la responsabilità dei n. 3 Settori, oltre quello di Staff, previsti nel nuovo Piano di Riassetto 2019/2021. E con propria determinazione n. 1 del 3 gennaio 2020 il Segretario Generale – sempre in forza delle deliberazioni n. 36 del 23 ottobre 2019 e n. 53 del 23 dicembre 2019- ha quindi individuato il personale dirigente di ruolo alla data del 15 novembre 2015 ordinandolo secondo la seguente graduatoria:
- al primo posto l’avv. Carmine Pace;
- al secondo posto il dott. Angelo Fratangelo;
- al terzo posto il dott. PE AM;
- al quarto posto, il dott. Giorgio Carissimi.
Né tale nuovo assetto macro-organizzativo, né gli atti puntuali intesi a darvi attuazione, sono stati mai impugnati dal dott. AM.
1.15. In forza dei richiamati provvedimenti, a partire dall’anno 2021 è stata quindi prevista, quale nuova dotazione organica dirigenziale della Provincia di Campobasso, quella di un numero di 4 dirigenti, così come fissato dalla deliberazione n. 53/2019.
Sicché, la Provincia ha dunque comunicato al dott. AM, con notificazione del 7 gennaio 2020, la sua imminente assunzione presso di sé, in qualità di dirigente, in forza delle previsioni del Piano di Riassetto 2019/2021, figurando il ricorrente, giusta le previsioni della graduatoria approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 3 gennaio 2020, il primo dei dirigenti non collocati in ruolo.
1.16. Il dott. AM ha trasmesso allora all’Ente la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, e in seguito all’espletamento delle visite mediche di rito ha stipulato il contratto di lavoro con la Provincia in data 23 luglio 2020, con decorrenza dal 1° agosto 2020.
1.17. Il dott. AM ha quindi così ripreso regolarmente servizio in qualità di dirigente presso la Provincia di Campobasso, dove ha successivamente assunto i seguenti incarichi:
- incarico dirigenziale di Responsabile del 2° Settore “Tecnico - Ambientale”, includente i servizi: Lavori Pubblici (Viabilità); Edilizia scolastica; Politiche Ambientali, con decorrenza dal 14 luglio 2020;
- Responsabile del 1° Settore “Amministrativo ed Affari Generali” relativamente ai seguenti Servizi/Attività: Affari Generali e Istituzionali; Sala costituzione; Sala consiliare; CUA - Centrale Unica Appalti; Contratti; Trasporti, Progetto SPRAR;
- Responsabile delle Attività della Polizia Provinciale inserite nel Servizio di Staff, in aggiunta a quelle attuali di Responsabile del 1° Settore “Amministrativo ed Affari Generali”.
1.18. Nonostante ciò, il dott. AM ha introdotto dinanzi al TAR Molise un nuovo ricorso, con il quale ha chiesto la condanna della Provincia di Campobasso al risarcimento dei danni ingiustamente cagionatigli per effetto degli eventi e dei titoli giuridici sopra descritti.
Specificamente, il ricorrente ha chiesto in via principale il riconoscimento delle seguenti partite risarcitorie:
- € 264.455,80, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data del dovuto all’effettivo soddisfo, a titolo di danno economico per le differenze retributive maturate per il periodo dal 15.11.2015 al 14.7.2020;
- € 50.000,00 a titolo di danno biologico;
- ulteriori € 50.000,00 a titolo di danno professionale d’immagine;
- ovvero le diverse misure risarcitorie, maggiori o minori, che sarebbero risultate in corso di causa, ovvero ritenute di giustizia anche in via equitativa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 del c.p.a., che il TAR ordini all’Amministrazione di proporre in favore della ricorrente il pagamento di una somma entro un congruo termine.
1.19. La Provincia di Campobasso si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
Con sentenza n. 342/24 il TAR Molise ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il dr. AM ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in procedendo e in iudicando; difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia manifesta.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna della Provincia di Campobasso al pagamento delle somme ivi indicate, maggiorate di accessori di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Campobasso ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 18.12.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato, anche se va corretta la statuizione di inammissibilità emessa dal giudice di prime cure.
3. Costituisce circostanza pacifica la mancata impugnazione, da parte dell’odierno appellante, degli atti emanati dalla Provincia a valle della citata pronuncia del TAR Molise n. 2/19.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’appellante non ha impugnato i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di C.P. n. 36 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto “ Esecuzione sentenze n. 2/2019 e n.3/2019 Tar Molise Assetto di macro-organizzazione della Provincia. Indirizzi ”, con la quale la Provincia, tra l’altro, ritenendo maggiormente rispondente agli interessi dell’Ente il mantenimento del termine di riferimento del 15 novembre 2015, lo ha confermato;
- la deliberazione del C.P. n. 53 del 23 dicembre 2019 di aggiornamento e revisione del Piano Provinciale di riassetto 2019/2021;
- il Decreto Presidenziale n. 133 del 30 dicembre 2019, con il quale nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021, sono state previste con riguardo alla prossima programmazione - nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato - le assunzioni di due dirigenti rispettivamente una per l’anno 2019 e - l’altra - per l’anno 2021;
- il Decreto Presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020, con il quale il Segretario Generale è stato incaricato di stilare, previa effettuazione di procedura comparativa, una nuova graduatoria - formata nel rispetto dei criteri di cui alla D.C.P. n. 36/2019 e n. 53/2019- da cui attingere i dirigenti di ruolo alla data del 15 novembre 2015, cui conferire a regime, nel triennio in questione, la responsabilità di n. 3 Settori oltre quello di Staff previsti nel rinnovato Piano di Riassetto 2019/2021;
- la determinazione n. 1 del 3 gennaio 2020, con la quale il Segretario Generale - per effetto della deliberazione n. 36 del 23 ottobre 2019 e n. 53 del 23 dicembre 2019- ha quindi individuato il personale dirigente di ruolo alla data del 15 novembre 2015, secondo la graduatoria in essa riportata, in forza della quale sono stati collocate: al primo posto l’avv. Carmine Pace; al secondo posto il dott. Angelo Fratangelo; al terzo posto l’appellante, del quale è stata quindi confermata
la posposizione ai primi due, e pertanto la posizione soprannumeraria.
4. Ciò chiarito, occorre ora procedere allo scrutinio della rilevanza giuridica da assegnare all’acquiescenza prestata dall’appellante ai provvedimenti or ora citati.
Sul punto, non si vede come possa decamparsi dalle chiare indicazioni fornite da questo Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, con la nota pronuncia n. 3/11. Vi si è affermato, in particolare, che: “ il codice, pur negando la sussistenza di una pregiudizialità di rito, ha mostrato di apprezzare, sul versante sostanziale, la rilevanza eziologica dell'omessa impugnazione come fatto valutabile al fine di escludere la risarcibilità dei danni che, secondo un giudizio causale di tipo ipotetico, sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di tempestiva reazione processuale nei confronti del provvedimento potenzialmente dannoso. L'art. 30, comma 3, del codice dispone, infatti, al secondo periodo, stabilisce che, nel determinare il risarcimento, "il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti". La disposizione, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell'art. 1227, comma 2, del codice civile, afferma che l'omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza. E tanto in una logica che vede l'omessa impugnazione non più come preclusione di rito ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile.
Operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-responsabilità, il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa (secondo il criterio del "più probabilmente che non" : Cass., sezioni unite,11 gennaio 1008, n. 577; sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045), recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. Di qui la rilevanza sostanziale, sul versante prettamente causale, dell'omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall'ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti dannosi.
Va aggiunto che la latitudine del generale riferimento ai mezzi di tutela e al comportamento complessivo consente di soppesare l'ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso ma anche dell'omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi … Va, del pari, apprezzata l'omissione di ogni altro comportamento esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all'art. 1175 e del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. ” (C.d.S, AP n. 3/11, punto n. 3.2).
5. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, osserva il Collegio che, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, le sentenze TAR Molise nn. 2 e 3 del 4 gennaio 2019 non avevano eliminato in radice la possibilità, in capo alla Provincia, di scegliere, con una congrua motivazione, la data di inserimento nel portale del proprio personale in soprannumero facendola coincidere con il 15 novembre 2015, avendo dette pronunce censurato la scelta dell’Amministrazione unicamente sul versante istruttorio e motivazionale.
Senonché, con la rinnovata scelta della data del 15 novembre 2015 contenuta negli atti consiliari, e con la nuova graduatoria stilata dal Segretario Generale della Provincia il 31 gennaio 2020, l’appellante è stato definitivamente escluso, ora per allora, dalla permanenza nella graduatoria provinciale per tutto il periodo pregresso (2015-2021).
6. Orbene, tale rinnovato assetto del potere amministrativo, in quanto asseritamente lesivo della posizione giuridica dell’appellante, avrebbe dovuto essere contrastato da quest’ultimo nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali.
Ciò non è tuttavia avvenuto, avendo l’appellante prestato acquiescenza alle rinnovate scelte dell’ente.
Tale condotta da un lato non consente di qualificare come illecita la condotta della Provincia di Campobasso, stante la natura retroattiva dell’esclusione dalla permanenza in graduatoria per il periodo 2015-2021.
Sotto altro profilo, e in armonia con i postulati rivenienti dalla citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 3/11, l’acquiescenza prestata dall’appellante ai nuovi provvedimenti macro-organizzativi di gestione del personale recide comunque il nesso causale tra la condotta e il danno (art. 30 comma 3 c.p.a; art. 1227 comma 2 c.c.), escludendo in tal modo la possibilità, per l’appellante, di rivendicare diritti di natura economica connessi ad una asserita ingiusta pretermissione dai ruoli relativi al periodo 2015-2021.
7. Ne consegue che la successiva assunzione dell’appellante è avvenuta sulla base di situazioni non più riconducibili alla pregressa vicenda giudiziaria, situazioni da individuarsi nella sopravvenuta disponibilità economico-finanziaria dell’ente, che ha consentito a quest’ultimo l’assunzione di due nuove unità dirigenziali, tra cui l’odierno appellante.
Petanto, essendo il periodo pregresso coperto dai citati provvedimenti successivi alle pronunce del TAR Molise nn. 2-3/2019, l’assunzione dell’appellante è avvenuta in virtù della stipula di un nuovo rapporto di lavoro, la qual cosa esclude la sussistenza di diritti economici asseritamente maturati in relazione a periodi pregressi.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello, nel merito, è infondato, dovendosi escludere la spettanza, in capo all’appellante, di diritti di natura risarcitoria connessi alle vicende di causa.
Ne consegue il rigetto del proposto gravame.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
EG SA, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
BE HE IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE HE IE | EG SA |
IL SEGRETARIO