TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
a pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 493/2018 R.G.
TRA
(nata a [...] -LE- il 16.01.1983 e ivi residente;
c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. David Dell'Atti come da C.F._1 mandato in atti, attrice
E in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 corrente in Roma (P.Iva e c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
RO GO come da mandato in atti, convenuta
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 09 aprile 2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto del 08.01.218, ritualmente notificato, citava la Parte_1 [...] dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo: - di essere proprietaria Controparte_1 dell'auto AA C 220 CDI targata DS510YD, immatricolata nell'anno 2008 e CP_1 distribuita in Italia dalla - che in data 03.01.2023 Controparte_1 , alla guida di detto veicolo sulla s.s. 101 nel Comune di Lecce, era stato Persona_1 costretto ad arrestare la marcia per lo svilupparsi di un incendio sull'auto, che ne era risultata distrutta;
- che i vigili del fuoco intervenuti avevano indicato nel loro rapporto che la causa del sinistro era da addebitare a probabile corto circuito;
- che detto corto circuito era stato causato da un difetto di fabbricazione dell'auto, rinvenuto nell'anno 2013 in molte altre vetture AA C220; - che di tanto CP_1 doveva ritenersi responsabile la per aver distribuito in Controparte_1
un prodotto difettoso e privo di qualità essenziali, senza avvisare l'attrice della CP_1 necessità di sottoporre a revisione il veicolo per il difetto, né ritirare il mezzo dalla circolazione;
- che sussisteva la responsabilità extracontrattuale della società convenuta, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. (essendo stato violato il divieto del neminem laedere), sia ex art. 11 della direttiva 85/374/CE; concludeva chiedendo: a) accertare e dichiarare che l'incendio sviluppatosi sull'auto Mercedes AA C 220 CDI targata
DS510YD, di proprietà di lei, era avvenuto per responsabilità ex art. 2043 c.c. di b) per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in Controparte_1 favore di lei della somma di € 26.000,00 (o di quella diversa accertanda in corso di causa) a titolo di risarcimento dei danni materiali da essa subiti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
c) vinte le spese ed i compensi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.03.2018 si costituiva la CP_1 [...] eccependo gradatamente: - la nullità della citazione per indeterminatezza CP_1 della causa petendi; - il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ragione della sua mancata qualità di proprietaria del veicolo Mercedes al dì dell'evento; - il difetto di legittimazione passiva di Mercedes-Benz Italia S.p.A. rispetto alla domanda spiegata, in ragione della totale estraneità della stessa ai fatti di causa, essendo stato il veicolo de quo introdotto in mediante il mercato parallelo;
- la quantificazione CP_1 arbitraria, unilaterale ed eccessiva della domanda risarcitoria e la non debenza del ristoro richiesto. Concludeva chiedendo: in via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Mercedes-Benz Italia S.p.A. riguardo la domande risarcitorie avanzate, non essendo la stessa importatrice del veicolo;
nel merito: - respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate. Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ordinato all'attrice di produrre copia integrale del contratto di locazione finanziaria del veicolo e autorizzata parte convenuta ad acquisire presso i competenti uffici IVSS e/o ANIA i documenti attestanti la copertura assicurativa per furto/incendio alla data del
03.01.2013 del veicolo autorizzata altresì parte convenuta ad acquisire CP_1 presso informazioni in ordine alle coperture C.V.T. incendio/furto stipulate CP_2 per la medesima auto, sulla loro durata e sugli eventuali risarcimenti corrisposti per l'evento termico del 03.01.2013; escussi i testi indicati e ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle cause dell'incendio e la determinazione dei danni in conseguenza riportati dall'auto; nell'udienza del
09.04.2025 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 20.10.2025, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che risultano da esso evincibili le ragioni della domanda, i fatti costitutivi della pretesa ed i diritti azionati.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, risulta dai documenti in atti che la vettura era stata concessa in leasing a dalla Controparte_3
Mercantile Leasing con contratto n. AA345661 del 22.12.2008, che prevedeva il pagamento di n. 54 canoni a decorrere dal 01.01.2009 e scadenza al 01.07.2013, ossia in epoca successiva al verificarsi dell'incendio dell'auto; ad avviso di parte convenuta tanto comporterebbe la carenza, in capo all'attrice/utilizzatrice del veicolo, della titolarità del diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla vettura.
Orbene, la Corte di Cassazione anche di recente ha confermato che “qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in leasing la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore qualora questi sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa e al medesimo, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa” (cfr. sentenza del
28.02.2025 n. 5320)
Dal 'foglio informativo per operazioni di locazione finanziaria (leasing)' prodotto in atti e costituente parte integrante del contratto di leasing stipulato dall'attrice si ricava che ella, con la relativa sottoscrizione, era tenuta alla manutenzione e ordinaria e straordinaria del veicolo e assumeva tutti i rischi inerenti al bene oggetto di finanziamento o fornitura (tra i quali i vizi/difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento) e che, a fronte dell'assunzione di tali rischi, la cliente/conduttrice avrebbe potuto “agire direttamente nei confronti del venditore secondo le modalità e i limiti contrattualmente previsti”.
Donde la legittimazione ad agire dell'attrice, pur a fronte della mandata produzione in giudizio della fattura di riscatto dell'auto.
La convenuta ha altresì eccepito di non essere distributrice del veicolo, e, quindi, di non essere tenuta a rispondere dei danni lamentati dall'attrice che su tale qualità aveva fondato la sua richiesta di risarcimento.
Orbene, come da ultimo chiarito dalla Corte di cassazione (con ordinanza del
07.09.2023 n. 26135), la responsabilità da prodotto difettoso è ascrivibile al produttore, ma, a determinate condizioni, risponde il fornitore (art. 11 d.lgs.
205/2002); in particolare, è responsabile il soggetto che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale ma solo allorché: - il produttore non sia identificato;
- il fornitore abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro 3 mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
Dunque, la responsabilità del fornitore/distributore (di natura indiretta e non solidale) sorge nel caso in cui questi abbia omesso di ottemperare ad un preciso obbligo.
Nella specie, l'attrice non ha lamentato difficoltà nella individuazione del produttore dell'auto de qua, né risulta che ella abbia richiesto tali informazioni alla
Mercedes-Benz Italia s.p.a., che, tuttavia, ha collaborato nell'identificazione del produttore dei veicoli (prodotti in Germania dalla casa costruttrice CP_1
Daimler), depositando in atti il certificato del sistema informativo ACI e il data base della costruttrice, da cui risulta il fabbricante.
Alla luce di tanto, il fornitore/distributore non può considerarsi responsabile del danno lamentato in luogo del produttore della vettura.
Va peraltro osservato che, dai documenti in atti, risulta pure che l'auto in questione sia stata immatricolata per la prima volta in Germania, con ritiro effettuato direttamente dal cliente nello stabilimento di produzione e da questo poi alienato alla
Mercantile leasing (evidentemente al di fuori dei canali di distribuzione ufficiali del marchio nel paese di destinazione), che poi lo concedeva in locazione finanziaria all'attrice.
Pertanto, in capo alla società convenuta non può nemmeno ravvisarsi per l'auto in questione la qualità di distributore in Italia, conseguendone la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata dall'attrice.
Infine, per mera completezza, si osserva che in giudizio non è stata nemmeno fornita o raggiunta fornita idonea dimostrazione della sussistenza di vizi o difetti della vettura tali da determinare lo scoppio dell'incendio verificatosi il 03.01.2013.
Dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del p.i. Tes_1 disposta in corso di causa si ricava infatti che il veicolo non veniva messo a disposizione dell'Ufficio, in quanto non più in possesso dell'attrice, e che tanto non permetteva una valutazione delle cause che avevano determinato l'incendio; la stessa attestazione dei VV.FF. in atti si limitava ad ipotizzare un corto circuito, rimanendo nel campo delle probabilità e non delle certezze.
Né alcun apporto in tal senso fornivano le foto dell'auto incendiata (ritenute non significative dallo stesso C.t.u.), e nemmeno le segnalazioni pubblicate sul web da anonimi utenti.
Pertanto, anche sotto detto profilo, alcuna responsabilità potrebbe essere ascritta alla società convenuta.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Alla soccombenza dell'attrice segue il regolamento delle spese e competenze di lite della convenuta che, in mancanza di nota specifica, vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria (ma non anche di quella decisionale, stante l'assenza del difensore della convenuta nelle udienze fissate per la precisazione delle conclusioni e la discussione e il mancato deposito da parte sua di note conclusive), tutte ridotte del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della società convenuta delle spese e competenze di lite, liquidate nella somma complessiva di € 2.363,20 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.A.P. e IVA nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico dell'attrice esborsi e compensi liquidati al
C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)