Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 923
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato

    La Corte ha ritenuto che l'atto presupposto all'intimazione di pagamento era stato annullato con sentenza di primo grado, la quale, pur non passata in giudicato, è immediatamente esecutiva. Tale esecutività inibisce all'Agente della Riscossione di procedere ad atti esecutivi basati su una pretesa annullata, rendendo illegittima l'intimazione di pagamento. L'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di conformarsi alla decisione giudiziale immediatamente esecutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 923
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 923
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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