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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 923/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7142/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF TASS SEPA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 03420249015683879000, notificato in data 01/11/2024, limitando la propria contestazione alla sola cartella di pagamento sottesa n. 03420220009067781000, recante una pretesa impositiva per
IRPEF e addizionali relative all'anno d'imposta 2017. A sostegno del gravame, parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato, deducendo che la cartella presupposta era stata precedentemente annullata da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria
(Sezione 8) con la sentenza n. 6807/2024, pubblicata il 26/09/2024. Il ricorrente chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'intimazione nella parte de qua e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il tramite del proprio difensore, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente della Riscossione faceva presente che la citata sentenza n. 6807/2024 non era passata in giudicato, essendo stata appellata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria (RGA 3404/2024), ma riconosceva contestualmente che il ruolo relativo alla cartella contestata risultava sospeso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Dall'esame documentale emerge inconfutabilmente che l'atto presupposto all'intimazione di pagamento oggi impugnata, ovvero la cartella n.
03420220009067781000, è stato oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenza n. 6807/2024 emessa da questa Corte. Sebbene l'Agenzia resistente abbia evidenziato la pendenza del giudizio di appello avverso tale pronuncia, tale circostanza non legittima l'emissione di un'intimazione di pagamento basata su un titolo venuto meno. È principio consolidato nel processo tributario che le sentenze di primo grado siano provvisoriamente ed immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992. Tale immediata esecutività inibisce all'Agente della Riscossione di procedere ad atti esecutivi o cautelari — quale è
l'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione forzata — sulla base di una pretesa che è stata, seppur in via non ancora definitiva, annullata dal Giudice tributario. L'effetto caducatorio della sentenza di primo grado, infatti, paralizza l'efficacia del titolo esecutivo iscritto a ruolo, rendendo illegittima la successiva intimazione di pagamento che su quel titolo si fonda. L'Amministrazione finanziaria, a fronte di una sentenza di annullamento, ha l'obbligo di conformarsi alla decisione giudiziale immediatamente esecutiva, astenendosi dal porre in essere atti che presuppongono l'esistenza di un debito tributario dichiarato insussistente dal
Giudice. Nel caso di specie, l'emissione dell'intimazione di pagamento per una cartella già annullata costituisce una violazione delle regole che presidiano la riscossione in pendenza di giudizio e dell'efficacia delle pronunce giurisdizionali. La stessa Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, ammette che il ruolo risulta
"sospeso", confermando implicitamente l'impossibilità di procedere alla riscossione coattiva per le somme portate dalla cartella in questione. Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata limitatamente alla cartella n. 03420220009067781000. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di onorari, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore Avv. Difensore_1, che ha reso la dichiarazione di rito definendosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, spese di giudizio come in motivazione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7142/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF TASS SEPA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249015683879000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n. 03420249015683879000, notificato in data 01/11/2024, limitando la propria contestazione alla sola cartella di pagamento sottesa n. 03420220009067781000, recante una pretesa impositiva per
IRPEF e addizionali relative all'anno d'imposta 2017. A sostegno del gravame, parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato, deducendo che la cartella presupposta era stata precedentemente annullata da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria
(Sezione 8) con la sentenza n. 6807/2024, pubblicata il 26/09/2024. Il ricorrente chiedeva, pertanto,
l'annullamento dell'intimazione nella parte de qua e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il tramite del proprio difensore, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente della Riscossione faceva presente che la citata sentenza n. 6807/2024 non era passata in giudicato, essendo stata appellata dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria (RGA 3404/2024), ma riconosceva contestualmente che il ruolo relativo alla cartella contestata risultava sospeso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Dall'esame documentale emerge inconfutabilmente che l'atto presupposto all'intimazione di pagamento oggi impugnata, ovvero la cartella n.
03420220009067781000, è stato oggetto di annullamento giurisdizionale con sentenza n. 6807/2024 emessa da questa Corte. Sebbene l'Agenzia resistente abbia evidenziato la pendenza del giudizio di appello avverso tale pronuncia, tale circostanza non legittima l'emissione di un'intimazione di pagamento basata su un titolo venuto meno. È principio consolidato nel processo tributario che le sentenze di primo grado siano provvisoriamente ed immediatamente esecutive, ai sensi dell'art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992. Tale immediata esecutività inibisce all'Agente della Riscossione di procedere ad atti esecutivi o cautelari — quale è
l'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione forzata — sulla base di una pretesa che è stata, seppur in via non ancora definitiva, annullata dal Giudice tributario. L'effetto caducatorio della sentenza di primo grado, infatti, paralizza l'efficacia del titolo esecutivo iscritto a ruolo, rendendo illegittima la successiva intimazione di pagamento che su quel titolo si fonda. L'Amministrazione finanziaria, a fronte di una sentenza di annullamento, ha l'obbligo di conformarsi alla decisione giudiziale immediatamente esecutiva, astenendosi dal porre in essere atti che presuppongono l'esistenza di un debito tributario dichiarato insussistente dal
Giudice. Nel caso di specie, l'emissione dell'intimazione di pagamento per una cartella già annullata costituisce una violazione delle regole che presidiano la riscossione in pendenza di giudizio e dell'efficacia delle pronunce giurisdizionali. La stessa Agenzia, nelle proprie controdeduzioni, ammette che il ruolo risulta
"sospeso", confermando implicitamente l'impossibilità di procedere alla riscossione coattiva per le somme portate dalla cartella in questione. Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata limitatamente alla cartella n. 03420220009067781000. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente nella misura di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di onorari, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore Avv. Difensore_1, che ha reso la dichiarazione di rito definendosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, spese di giudizio come in motivazione.