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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39523/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice Silvia
Albano Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39523/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ROBERTO e MANUELA GUZZO;
, del Foro di Pistoia;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, patrocinato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
[...]
DELLO STATO;
- resistente -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, anche con istanza cautelare in corso di causa, aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso l' competente per la CP_2 formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare da parte dei propri congiunti, avendo da tempo ottenuto il nulla osta e non avendo l' CP_2 mai risposto alle istanze di fissazione dell'appuntamento. Il si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del CP_1 contendere essendo stato fissato l'appuntamento richiesto.
Parte ricorrente nelle note scritte ha dato atto della effettiva formalizzazione della domanda di visto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna del al pagamento delle spese di lite sulla base del principio CP_1 della soccombenza virtuale. Essendo stato fissato l'appuntamento richiesto con il ricorso e formalizzata la relativa domanda, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e che l' sta adottando nuove misure CP_2 organizzative al fine di garantire tempi più celeri nell'esame delle domande.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 25/02/2025
La giudice
Silvia Albano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice Silvia
Albano Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39523/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ROBERTO e MANUELA GUZZO;
, del Foro di Pistoia;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, patrocinato ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE
[...]
DELLO STATO;
- resistente -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente, anche con istanza cautelare in corso di causa, aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso l' competente per la CP_2 formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare da parte dei propri congiunti, avendo da tempo ottenuto il nulla osta e non avendo l' CP_2 mai risposto alle istanze di fissazione dell'appuntamento. Il si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del CP_1 contendere essendo stato fissato l'appuntamento richiesto.
Parte ricorrente nelle note scritte ha dato atto della effettiva formalizzazione della domanda di visto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna del al pagamento delle spese di lite sulla base del principio CP_1 della soccombenza virtuale. Essendo stato fissato l'appuntamento richiesto con il ricorso e formalizzata la relativa domanda, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e che l' sta adottando nuove misure CP_2 organizzative al fine di garantire tempi più celeri nell'esame delle domande.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, il 25/02/2025
La giudice
Silvia Albano