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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Fratini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
A. Andriulli, F. Certomà, R. Battiato
Resistente
OGGETTO: pensione reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del03.06.2024 la ricorrente - premesso di aver convissuto, insieme alla madre ed alla sorella, con il nonno, , e di essere sempre stata a Persona_1 carico di quest'ultimo sino al suo decesso avvenuto il 15.10.2021, oltre alla circostanza che il padre, sospeso dalla responsabilità genitoriale, non si è mai occupato di lei – impugnava e contestava il provvedimento emesso dall' in data CP_1
08.03.2024 con cui l'Istituto rigettava la domanda di pensione di reversibilità proposta dalla ricorrente il14.12.2023 con la seguente motivazione: “Non è stato provato alla data del decesso del dante causa il requisito della vivenza a carico dell'ascendente deceduto, né eventuali condizioni di non autosufficienza economica da parte dei genitori della richiedente (la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale lascia inalterati i doveri di assistenza familiare del genitore decaduto)”.
Pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, agiva in giudizio per sentir dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale PO minorenne a carico del nonno con condanna nel dell' al relativo Persona_1 CP_1 pagamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' il quale con propria memoria contestava quanto CP_1 dedotto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 13 R.D. 636/39 dispone che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (…)”.
Con riferimento alla platea di soggetti beneficiari, la disposizione appena richiamata deve essere integrata con quanto previsto dall'art. 38 DPR 818/57 il quale prevede che “per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno
e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto”.
Tale disposizione è stata, poi, dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. C.
Cost n. 180/99 nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Pertanto, alla luce del quadro normativo e della giurisprudenza richiamata, ne deriva che il diritto alla pensione di reversibilità spetta anche ai nipoti del pensionato o assicurato che, al momento della morte dell'ascendente, non abbiano superato l'età di 18 anni.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti (cfr. carta identità ricorrente e certificato di morte del ) si evince che al 15.10.2021, data del decesso Persona_1 dell'ascendente, la PO , odierna ricorrente, era minorenne con Parte_1 conseguente sussistenza del requisito anagrafico. Sotto tale profilo è irrilevante che la ricorrente abbia presentato domanda amministrativa in data 14.12.2023, allorquando già maggiorenne, posto che la normativa in materia di pensione di reversibilità attribuisce rilevanza, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di accesso al diritto, alla data del decesso dell'assicurato con cristallizzazione della situazione fattuale esistente in tale momento.
Non pertinente, pertanto, appare il richiamo fatto dall' alla sent. C. Cost n. CP_1
88/2022 la quale ha esteso il diritto a pensione ai nipoti maggiorenni se orfani e inabili al lavoro, purchè a carico dell'ascendente, posto che alla data di decesso del nonno la ricorrente era minorenne.
Con riferimento al requisito della “vivenza a carico” si osserva che assume rilievo, nella valutazione circa la sussistenza di tale requisito, “la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del PO superstite convivente può, di norma, prescindersi dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica”.
Nel caso in esame, lo stesso non contesta il requisito della convivenza dedotto CP_1 da parte ricorrente, anzi, conferma che “La ricorrente risultava convivente insieme alla sorella con l'ascendente dante causa alla data del decesso di Persona_2 quest'ultimo, titolare di pensione integrata al trattamento minimo”.
Nel caso di specie è altresì integrato il requisito della non autosufficienza economica per impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori di provvedere al mantenimento economico dei figli.
È necessario, difatti, che i genitori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito di entità tale da assicurare il mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, la madre della ricorrente, , risulta beneficiaria, già CP_2 al momento del decesso del , di Assegno Unico il cui importo non Persona_1 consente di assicurare il mantenimento della figlia (cfr. cassetto previdenziale . CP_1
Il padre della ricorrente risulta sospeso dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Taranto del 17.10.2017 in considerazione della “assenza prolungata ed immotivata del padre dalla vita delle figlie”.
Pertanto, sebbene la sospensione dalla responsabilità genitoriale non faccia venir meno gli obblighi di mantenimento nei confronti della prole, deve tenersi conto che tale obbligo di mantenimento non è mai stato in concreto attuato per totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie. Pertanto, non può ritenersi che tale obbligo, previsto unicamente in astratto in capo al genitore ma mai concretizzato, possa configurarsi come elemento ostativo all'accesso al beneficio pensionistico che ha come ratio quella di realizzare, anche sul piano pensionistico, una forma di ultrattività della solidarietà familiare (cfr. C. Cass. sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 richiamate anche da circ. n. CP_1
195/99).
Per le ragioni esposte, sussistendone i presupposti di legge, la domanda va accolta con diritto della ricorrente, , a percepire, con decorrenza di legge, Parte_1 la pensione di reversibilità in relazione al decesso del nonno con Persona_1 conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre interessi o CP_1 rivalutazione tra loro non cumulabili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire pensione di reversibilità con decorrenza e in misura di legge in relazione al decesso del nonno
; Persona_1
2. Condanna l' al relativo pagamento oltre interessi o rivalutazione tra loro non CP_1 cumulabili;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Fratini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
A. Andriulli, F. Certomà, R. Battiato
Resistente
OGGETTO: pensione reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del03.06.2024 la ricorrente - premesso di aver convissuto, insieme alla madre ed alla sorella, con il nonno, , e di essere sempre stata a Persona_1 carico di quest'ultimo sino al suo decesso avvenuto il 15.10.2021, oltre alla circostanza che il padre, sospeso dalla responsabilità genitoriale, non si è mai occupato di lei – impugnava e contestava il provvedimento emesso dall' in data CP_1
08.03.2024 con cui l'Istituto rigettava la domanda di pensione di reversibilità proposta dalla ricorrente il14.12.2023 con la seguente motivazione: “Non è stato provato alla data del decesso del dante causa il requisito della vivenza a carico dell'ascendente deceduto, né eventuali condizioni di non autosufficienza economica da parte dei genitori della richiedente (la pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale lascia inalterati i doveri di assistenza familiare del genitore decaduto)”.
Pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, agiva in giudizio per sentir dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale PO minorenne a carico del nonno con condanna nel dell' al relativo Persona_1 CP_1 pagamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' il quale con propria memoria contestava quanto CP_1 dedotto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 13 R.D. 636/39 dispone che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (…)”.
Con riferimento alla platea di soggetti beneficiari, la disposizione appena richiamata deve essere integrata con quanto previsto dall'art. 38 DPR 818/57 il quale prevede che “per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno
e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto”.
Tale disposizione è stata, poi, dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. C.
Cost n. 180/99 nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Pertanto, alla luce del quadro normativo e della giurisprudenza richiamata, ne deriva che il diritto alla pensione di reversibilità spetta anche ai nipoti del pensionato o assicurato che, al momento della morte dell'ascendente, non abbiano superato l'età di 18 anni.
Nel caso di specie dalla documentazione in atti (cfr. carta identità ricorrente e certificato di morte del ) si evince che al 15.10.2021, data del decesso Persona_1 dell'ascendente, la PO , odierna ricorrente, era minorenne con Parte_1 conseguente sussistenza del requisito anagrafico. Sotto tale profilo è irrilevante che la ricorrente abbia presentato domanda amministrativa in data 14.12.2023, allorquando già maggiorenne, posto che la normativa in materia di pensione di reversibilità attribuisce rilevanza, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di accesso al diritto, alla data del decesso dell'assicurato con cristallizzazione della situazione fattuale esistente in tale momento.
Non pertinente, pertanto, appare il richiamo fatto dall' alla sent. C. Cost n. CP_1
88/2022 la quale ha esteso il diritto a pensione ai nipoti maggiorenni se orfani e inabili al lavoro, purchè a carico dell'ascendente, posto che alla data di decesso del nonno la ricorrente era minorenne.
Con riferimento al requisito della “vivenza a carico” si osserva che assume rilievo, nella valutazione circa la sussistenza di tale requisito, “la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del PO superstite convivente può, di norma, prescindersi dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica”.
Nel caso in esame, lo stesso non contesta il requisito della convivenza dedotto CP_1 da parte ricorrente, anzi, conferma che “La ricorrente risultava convivente insieme alla sorella con l'ascendente dante causa alla data del decesso di Persona_2 quest'ultimo, titolare di pensione integrata al trattamento minimo”.
Nel caso di specie è altresì integrato il requisito della non autosufficienza economica per impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori di provvedere al mantenimento economico dei figli.
È necessario, difatti, che i genitori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito di entità tale da assicurare il mantenimento dei figli.
Nel caso di specie, la madre della ricorrente, , risulta beneficiaria, già CP_2 al momento del decesso del , di Assegno Unico il cui importo non Persona_1 consente di assicurare il mantenimento della figlia (cfr. cassetto previdenziale . CP_1
Il padre della ricorrente risulta sospeso dalla responsabilità genitoriale con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Taranto del 17.10.2017 in considerazione della “assenza prolungata ed immotivata del padre dalla vita delle figlie”.
Pertanto, sebbene la sospensione dalla responsabilità genitoriale non faccia venir meno gli obblighi di mantenimento nei confronti della prole, deve tenersi conto che tale obbligo di mantenimento non è mai stato in concreto attuato per totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie. Pertanto, non può ritenersi che tale obbligo, previsto unicamente in astratto in capo al genitore ma mai concretizzato, possa configurarsi come elemento ostativo all'accesso al beneficio pensionistico che ha come ratio quella di realizzare, anche sul piano pensionistico, una forma di ultrattività della solidarietà familiare (cfr. C. Cass. sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987 richiamate anche da circ. n. CP_1
195/99).
Per le ragioni esposte, sussistendone i presupposti di legge, la domanda va accolta con diritto della ricorrente, , a percepire, con decorrenza di legge, Parte_1 la pensione di reversibilità in relazione al decesso del nonno con Persona_1 conseguente condanna dell' al relativo pagamento, oltre interessi o CP_1 rivalutazione tra loro non cumulabili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente a percepire pensione di reversibilità con decorrenza e in misura di legge in relazione al decesso del nonno
; Persona_1
2. Condanna l' al relativo pagamento oltre interessi o rivalutazione tra loro non CP_1 cumulabili;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli