Art. 26. ((L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente))
Versione
19 aprile 1958
19 aprile 1958
>
Versione
2 settembre 1970
2 settembre 1970